Strade vicinali: pubbliche o private?

Si tratta di un settore del diritto che, a fronte di un vastissimo numero di casi pratici (dipendenti dal fatto che il territorio nazionale è disseminato di questi percorsi, solitamente in prossimità di campi e terreni), rimane alquanto negletto, a cominciare dal concetto stesso di strada vicinale (ovvero interpoderale, dal momento che erano destinate prevalentemente al servizio dell’agricoltura), a causa della loro origine e storia, quasi sempre risalenti nel tempo, tanto da perderne spesso le tracce.

Secondo il vocabolario della lingua italiana, la via vicinale è: “la strada di proprietà privata soggetta a servitù di uso pubblico”. Parallelamente, il comma 7 dell’art. 2 del Codice della Strada (D.lgs n. 258/92) stabilisce che: “ai fini del presente codice le sono assimilate alle strade comunali”, ossia alle strade urbane di scorrimento ed a quelle di quartiere e locali, meglio definite dallo stesso articolo.
La principale distinzione che si rinviene in materia di strade interpoderali attiene all’esistenza o meno di un diritto di uso pubblico sulle stesse: si distingue in proposito tra strade vicinali pubbliche e strade vicinali private (cd. vie agrarie).
Al fine quindi, di stabilire se una strada interpoderale sia pubblica oppure privata, non rileva – come potrebbe pensarsi -, il fatto che la stessa risulti (o meno) inserita negli elenchi delle strade vicinali, poiché l’iscrizione non ha valore costitutivo, ma soltanto dichiarativo, consentendo soltanto di presumere che la strada sia pubblica, ma senza darne la certezza (TAR Sicilia, Catania, 29 novembre 1996, n. 2124).
Al contrario, la natura pubblica della strada, dipende dalla coesistenza di tre condizioni quali: (a) “il passaggio esercitato iure servitutis pubblicae da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad un gruppo territoriale” nonché (b) “la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via” ed infine (c) “un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell’uso da tempo immemorabile” (TAR Toscana, Sez. III, 11 aprile 2003, n. 1385; conformi, tra le molte: TAR Umbria, Perugina, 13 gennaio 2006, n. 7; id., 21 settembre 2004, n. 545; ed in precedenza: Cons. di Stato, Sez. IV, n. 1155/2001; Cons. di Stato, Sez. V, n. 5692/2000; Cass. civ., Sez. II, n. 7718/1991).
Al contrario, quando non ricorrano gli elementi di cui sopra, ma vi sia stata la cd. collatione privatorum agrorum (ossia la messa a disposizione di una parte del proprio terreno da parte di ciascun proprietario frontista), la strada deve qualificarsi come privata (non nel senso di titolarità, ma nel senso di mancanza di pubblico passaggio).
La distinzione non è fine a sé stessa, ma comporta alcune importanti conseguenze, sia giuridiche che economiche.
In primo luogo, il fatto che una certa collettività di persone transiti su una determinata strada produce il sorgere, con il protrarsi del tempo, dell’usucapione di un diritto di uso pubblico da parte dell’ente territoriale (es. Comune), il quale potrà, conseguentemente, esercitare i poteri di autotutela (previsti dal combinato disposto dell’art. 378 l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F e 15 decreto Luogotenenziale 1 settembre 1918 n. 1446), che si renderanno, di volta in volta, più opportuni: quale, ad es., l’ordine di riaprire l’eventuale chiusura al pubblico passaggio (TAR Toscana, Sez. III, 19 luglio 2004, n. 2637; Cons. Stato, Sez. V, 1 dicembre 2003, n. 7831; id., , Sez. V, 10 gennaio 1997, n. 29).
Tale situazione si verifica assai frequentemente, dal momento che l’uso pubblico della strada non incide sulla proprietà della stessa: cosicché spesso il proprietario della strada ritiene di avere il diritto di apporvi chiusure di vario genere, trattandosi di un bene del quale egli è titolare.
In secondo luogo, i soggetti stessi appartenenti alla collettività, saranno legittimati ad agire in giudizio per la propria tutela, ossia per il mantenimento del loro diritto di uso pubblico della strada.
Ancora, venendo così ad alcune delle conseguenze di carattere economico, per le strade vicinali soggette ad uso pubblico (ossia pubbliche), il Comune è obbligato a concorrere alla spesa per la loro “manutenzione, sistemazione e ricostruzione”, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Luogotenenziale del 1 settembre 1918, n. 1446, in una misura che varia a seconda dell’importanza della strada: da un minimo di un quinto della spesa, sino ad arrivare alla metà.
Sempre in tema di oneri nascenti dalla natura pubblica della strada, viene prevista, obbligatoriamente, la costituzione di un apposito Consorzio tra gli utenti della strada (art. 14 L. 12 febbraio 1958, n. 126, unico articolo che non risulta abrogato dal Codice della strada).
Al contrario, per le strade private non sorge alcun obbligo a carico del Comune (ovvero dell’ente territoriale), ma soltanto una facoltà, oltretutto limitata per legge: cosicché le spese per la loro sistemazione sono necessariamente ripartite tra i soli proprietari, i quali possono, ma soltanto laddove lo vogliano, costituirsi in Consorzio.
Un aspetto interessante in ordine alle strade vicinali è la possibilità di utilizzarle per un uso diverso dal transito: ad es. per l’interramento di tubazioni destinate a servizio di immobili: infatti, trattandosi di godimento pubblico di transito, esula da questo ogni altro diritto che si intenda fare valere, salvo il potere del Comune in ordine alle proprie strade, cui quelle vicinali sono equiparate.
In ogni caso, peraltro, gli eventuali permessi che verranno accordati, lasciano impregiudicato, purché si rinvenga in maniera certa il titolo, il diritto del proprietario della strada alla relativa indennità.
Jacopo Cappuccio
Email: avv.cappuccio@alice.it

424 Risposte to “Strade vicinali: pubbliche o private?”

  1. Carlo Maggio Says:

    Egregio collega,
    ti ringrazio innanzitutto per l’interessante articolo qui pubblicato e considerata la tua conoscenza della materia (sicuramente superiore alla mia) vorrei porti un paio di quesiti:
    1) esiste differenza giuridica tra una strada vicinale ed una definita nel catasto come “aziendale” ma che in realtà collega fondi agricoli che in passato facevano parte di una proprietà unica ma che ora sono distinti?
    2) Può il proprietario di un tratto di strada “aziendale” o vicinale privata (ovvero ove non vi è pubblico passaggio, ma solo il transito occasionale dei vari proprietari dei fondi) chiuderla con una catena impedendo ai proprietari dei fondi a valle il passaggio? Considera che non vi sono atti negoziali costitutivi di servitù a favore dei fondi a valle (dovrei agire in giudizio per accertare l’usucapione o la costituzione per destinazione del padre di famiglia, ma ho estrema urgenza e quindi lo eviterei, senza considerare che esercito a 600 km dal luogo dove ha sede il Tribunale competente per una eventuale azione…..).
    Puoi indicarmi sentenze al riguardo con le quali potrei pacificamente convincere il mio contraddittore?
    Grazie,
    Avv. Carlo Maggio

    • nanni Says:

      buongiorno, molti anni fa sono diventato proprietario in qualità di coerede di 3 quote su 5 di un fondo intercluso. Nel 1999
      per poter usufruire almeno in modo parziale del bene abbiamo eseguito con il titolare delle 2 quote restanti una divisione senza peralto sciogliere completamente la comunione ereditaria.
      Inoltre a mie spese ho costruito e ampliato rendondola carrabile una vecchia strada che da diversi decenni non era utilizzatta neanche per il passaggio pedonale. Il titolare delle due quote di proprietà del fondo non ha partecipato in questi anni ne alla costruzione ne alla manutenzione della strada. Ora in caso di vendta delle quote di proprietà del coerede vorrei sapere se posso detrarre dal prezzo un equo indennizzo per l’opera che ho costruito, e nel caso di vendita a terzi se ho l’ obbligo di concedere
      l’ uso della strada che ora è libero e a quali condizioni economiche. la saluto e ringrazio per i consigli

  2. NN Says:

    buongiorno,

    sono anche io interessato al caso posto nella domanda dell’Avvocato Maggio.

    Potrebbe cordialmente postare su questo blog la risposta alla domanda (se ne esiste una, ovviamente) ?

    Ringrazio anticipatamente

  3. rosa Says:

    Buongiorno,
    vorrei sottoporvi un problema in cui mi sono trovata, riguardo alle strade poderali.
    Ho acquistato una casa e un terreno divisi da una strada poderale che porta al terreno di altri proprietari.
    La casa è stata disabitata per anni.
    Il tutto è costeggiato da un lato da un torrente, sull’argine del quale c’è stata realizzata improvvisamente, una strada sterrata carrabile che congiunge così la mia poderale con un’altra strada, cosìcche la mia strada poderale che teoricamente doveva essere percorsa solo da me e dagli altri proprietari, è diventata una strada di transito con relativi problemi di usura della strada e sollevamento di polveri che penetrano nell’abitazione.
    Per non causare conflitti con chi ormai per abitudine d’uso della strada abusiva (nei mappali non è neppure segnata, anzi dovrebbe essere un corridoio ecologico sull’argine), ho deciso di sacrificare parte del terreno e spostare la strada che taglia la propriatà e costeggia la casa, lungo un lato della proprietà, cioè nell’area di rispetto del torrente che resta così pulita e agibile e dove c’è già la presenza di un sentiero carrabile (non mappato) e chiudere definitivamente la mia, dato che i cartelli apposti di strada privata e divieto di transito non hanno riscontrato miglioramenti, anzi auto, moto e quad scorrazzano a gran velocità, incuranti.
    Vi ringrazio
    Pellegrini Rosa

  4. Jacopo Cappuccio Says:

    1) Non ho mai rinvenuto strade cd. “aziendali”. Probabilmente può trattarsi di una mia personale lacuna (nel caso non sarebbe l’unica), ma credo che rianga valida la classificazione del Codice della Strada, secondo il quale, generalmente, le cd. “strade vicinali” sono quelle di categoria “F” (ossia le strade locali).

    Conseguentemente, oserei dire che la strada aziendale non dovrebbe differire da quella vicinale. Nel senso cioè, che probabilmente entrambe possono avere le caratteeristiche di strada vicinale, salvo poi qualificarne una come “aziendale” in virtù del fatto che, di fatto, viene utilizzata da una o più aziende in loco.

    La disciplina giuridica peraltro, rimane sostanzialmente quella delle strade vicinali, a meno che non siano intervenute modifiche di cui non ho peraltro idea.

    La strada che collega fondi agricoli oggi distinti, probabilmente pò considerarsi, più che vicinale, una “via agraria”, ossia una via che, appunto, è sorta allo scopo di servire all’attività agricola e basta: cosicché, eventualmente, dovrà farsi riferimento alla disciplina delle strade in questione (semmai, per quanto possa risultare utile, rinvio al secondo articolo su Versilia Oggi, appena uscito – https://versiliaoggi.wordpress.com/).

    2) Direi che la risposta può essere assolutamente negativa: il fatto che uno dei proprietari della strada o, per meglio dire, dei comprprietari della strada vicinale (o agraria) decida di chiuderla mediante un cancello costituisce un fatto grave di esercizio del proprio diritto, che impedisce quello altrui.

    In ogni caso, anche in mancanza di atti scritti ed anche laddove questi ultimi (ovvero i titolari dei fondi a valle) non siano comproprietari della strada, ma si limitino a transitarvi (a piedi ovvero mediante altro mezzo), mi pare che la chiusura dello sbocco della strada in questione rappresenti un atto arbitrario che può essere censurato mediante azione possessoria.

    Tra le sentenze in materia, potrebbero essere utili:

    – “La rimozione di un cancello in legno di modeste dimensioni al fine di liberare una strada vicinale privata sulla quale insiste una servitù di uso pubblico va perseguita da parte del Sindaco applicando normative di tipo diverso da quella sulla repressione degli abusi edilizi ai sensi dell’art. 4, L. n.47 del 1985, e, precisamente, utilizzando l’art. 15 del D.Lgs. 1 settembre 1918 n. 1446.” T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 22 gennaio 2007, n. 54;

    – Perché una strada possa rientrare nella categoria di quelle soggette a servitù di pubblico transito (con correlativa illegittimità di ogni interclusione ad opera del proprietario: nella specie, con apposito cancello), devono sussistere i requisiti del passaggio (esercitato iure servitutis publicae da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad un comunità territoriale), della concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di generale interesse (anche per il collegamento con la pubblica via) e del titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico, che può identificarsi anche nella protrazione dell’uso stesso da tempo immemorabile (nella specie, il Tar ha accolto il ricorso, poiché non concorrevano tutti detti elementi necessari a rivelare la sussistenza del diritto della collettività al pubblico transito sull’area ricompresa nella proprietà della parte interessata). T.A.R. Emilia Romagna Parma, 25 maggio 2005, n. 287.

  5. fabrizio Says:

    Gradirei sapere se esiste la denominazione di “strada poderale privata”, se è assimilabile ad altre strade ed eventuale normativa per l’utilizzo.
    Tanti ringraziamenti a chi potrà aiutarmi

  6. Antonio Mattei Says:

    Quesito: se su una strada Vicinale dichiarata d’uso pubblico nel 1936 si sono innestati negli anni svariati rami con abitazioni alle quali il Comune ha apposto numeri civici con affissione all’albo pretorio assegnando lo stesso nome della strada portante originaria del 36, possono detti rami essere considerati d’uso pubblico?
    Sarei molto grato di una risposta.
    Antonio Mattei

  7. Fabrizio Marotta Says:

    Buon giorno,
    un quesito: avrei intenzione di comprare un terreno, nel mezzo del quale passa una strada vicinale, che dovrebbe collegare le case del comprensorio con una strada pubblica. In realtà la stessa è praticamente inutilizzata, anche perchè non è asfaltata, più che di strada al momento si potrebbe parlare di un “sentiero”. Mi chiedo se acquistando tutto il territorio circostante diventerei automaticamente proprietario anche di questa stradina e se quindi mi sarebbe consentito chiuderla o recintarla.
    Una risposta sarebbe molto gradita. Grazie anticipatamente.
    Fabrizio Marotta

  8. massimo scalvenzi Says:

    grazie per l’attenzione.
    Abito in una frazione dove l’unica via per arrivare a strade statali, provinciali o comunali e’ stata classificata dal comune come “vicinale privata”.

    In frazione abitano e sono residenti tutto l’anno,2 famiglie, con la presenza di una bimba di mesi 17 circa e di una signora anziana di anni 85 circa.

    Vorrei sapere, se trasformare in vicinale pubblica la sopracitata sia obbligatorio oppure no da parte dell’amministrazione comunale a fronte di specifica richiesta di parecchi frontisti.

    Inoltre si tratta della sola strada che permette la comunicazione con il mondo “civilizzato”.

    Grazie, se riuscite a darmi notizie via e mail.

    1000 grazie ancora
    Massimo Scalvenzi

  9. NICOLA Says:

    BUONA SERA,
    Abito in una piazzetta privata, ad uso o transito pubblico, collegata a due strade comunali tramite due strade anchesse private. Circa 12 anni fà è stato chiesto al comune di asfaltarla, in quanto dissestata tanto da poterla percorrere solo con fuoristrada, e di prendersi cura del giardino insistente sulla piazzetta.

    Risposta ricevuta: la strada e la piazza risultano private quindi non spetta al comune nessun intervento.

    Preso atto di ciò, è stata organizzata una colletta con altri condomini e provveduto alla sistemazione della pavimentazione e al mantenimento decoroso del giardino con aiuole, a proprie spese, intorno alla quale vengono parcheggiate auto di condomini, amici, parenti ecc. senza che questo arrechi problemi e danni alla viabilità.

    La mia domanda:
    Può oggi, e con quale diritto o titolo, il comune pretendere di regolamentare la segnaletica o comunque solo per avere il possesso di questa proprieta senza nessun coinvolgimento o autorizzazione dei vari condomini o rispettivi amministratori?

    Trovo questo blog interessante e istruttivo….

    Grazie, gradita una risposta
    Nicola

  10. giacomo Says:

    buonasera.
    sono residente su una strada vicinale.nel1500 era la strada principale. che collegava il ducato con gli altri paesi .nel catasto teresiano era denominata strada vecchia della villa. con l’unità d’italia nel primo catasto a oggi è denominata strada vicinale.io sono nato in una casa posta su quella strada.nel1958 ilcomune di sabbioneta prov mn l’ha esclusa dal contributo di manutenzione, affermando che la strada non è di sua proprietà,senza formarvi d’ufficio il consorzio.i vari sindaci a scopi elettorali ne favoriscono il degrado impedendo il diritto di tran sito alla comunità.però loro quando serve la utilizzano senza chiedere nulla .e io da solo devo provvedere alla manutenzione. non ho specificato in modo dettagliato tutto ,ma per favore c’è qualcuno che può aiutare un povero disperato?

  11. Geom. Guido MANCIN Says:

    Mi si presenta un caso che scosta un pochino da quelli riportati in precedenza.
    Sono stato interpellato per identificare la proprietà di uno stadello che congiunge una via pubblica, un’altra di lottizzazione ed infine la piazza del Duomo passando parallela all’unghia dell’argine di un fiume.
    Catastalmente è definita Strada Vicinale, senza specificare se pubblica o privata.
    Da controlli catastali figura una striscia di terra della larghezza di circa ml. 2,50 – 3,00 senza contrassegno di un numero mappale che unisce la piazza del Duomo del paese con altre vie citate in precedenza.
    In considerazione del fatto che sulle mappe catastali figura delimitata da una linea continua senza mappale, secondo quanto m’è di conoscenza, non dovrebbe essere di proprietà di alcun frontista (sarebbe spezzettata in direzione delle varie proprietà e contraddistinta con un mappale o verrebbe tratteggiata all’interno dei mappali).
    Con queste considerazioni, e con l’esperienza di diversi decenni d’attività di libera professione, secondo il mio parere lo stadello non dovrebbe essere privato, ma pubblico, quindi di proprietà del Comune, non vi è alcun ostacolo all’utilizzo della stessa da parte di chiunque.
    Ho interpellato l’ufficio tecnico comunale il quale mi ha risposto affermativamente sulla propriatà comunale della strada.
    Ora si presenta la necessità di intervenire con opere di consolidamento del fondo strada, e la sua manutenzione.
    A distanza di alcuni mesi, quando le opere menzionate si sono fatte indispensabili, il comune mi avvisa che secondo loro essendo lo stradello definito come strada vicinale, non gli compete l’onere di consolidamento e manutenzione della strada, ma ai frontisti.
    A questo punto non so più cosa rispondere al mio cliente, deve arrangiarsi con i frontisti ad aggiustare la strada o deve far pressione presso il Comune affinchè provvedano loro all’operazione?
    Ringrazio chiunque possa darmi delucidazioni.

  12. mm0relli giacomo Says:

    egregio geom
    GUIDO MANCINI
    potrei per favore mettermi in contatto con LEI.per mostrarLE la verifica catastale della strada ove risiedo.valutando la SUA esperienza e disponibile a pagare la SUA PARCELLA
    MORELLI GIACOMO

  13. geom. De Vittori Sergio Says:

    Buongiorno,
    in questi giorni mi sorge un problema per una delimitazione ad un terreno in zona agricola costituita da un muro in pietra vetusto ed in parte crollato all’interno del terreno del mio cliente.-
    Il terreno è ad angolo su di una strada comunale sterrata che porta a dei terreni a prato ed una “strda consorziale”, sulla quale dal mio punto di vista non vi è pubblica utilità in quanto il Comune non ha mai impiegato fondi e si è sempre rifiutato di contribuire al mantenimento della stessa e per altri motivi che non elenco.-
    Il quesito principale per me è capire se strada consorziale è assimilabile a vicinale.-
    Se si potesse avere dei commenti ne sarei grato.

  14. Paolo Says:

    Salve, ho un quesito da porre: risiedo su una strada privata denominata “vicinale pubblica”; a breve distanza una ditta di inerti è intenzionata ad aprire una cava per l’estrazione della ghiaia.Può il Comune,per autorizzare l’apertura di suddetta cava,stabilire e concedere il passaggio dei mezzi pesanti su questa strada?Va detto che la strada è larga tre metri e,conseguentemente, l’incrociarsi di due camion renderebbe il traffico impossibile.A meno che uno dei due camion(o qualsiasi altro mezzo si trovi ad incrociarsi) si sposti sul mio terreno formando varie “piazzole” in cui sarebbe possibile far passare prima un mezzo prima di rimettersi in strada.Va altresì detto che la strada è bianca,quindi è facile immaginare il disagio per la mia e le altre tre famiglie che risiedono lungo la strada.Nuvole di polvere che si alzano nel cielo dalle 7 di mattina fino a sera.Ho possibilità di oppormi?Spero di esser stato abbastanza chiaro e ringrazio chiunque possa fornire risposta.Saluti

  15. Paola Villari Says:

    Buonasera a tutti, mi rivolgo all’avv.Jacopo Cappuccio poichè mi stà capitando una situazione piuttosto particolare.
    La strada vicinale ad uso pubblico che conduce alla mia abitazione e che è l’unica via d’accesso, si trova sul confine tra due comuni ( Sasso Marconi e Pianoro ) l’ingresso è da Sasso Marconi e i primi 2 Km circa sono tutti di proprietari residenti a Sasso Marconi. L’ultimo Km diventa del Comune di Pianoro e i residenti sono solo tre, tra cui io.
    Ora il Comune di Sasso Marconi ha deciso di costituire un “consorzio obbigatorio” per la manutenzione della strada e continua ad inviare anche a noi comunicazioni in merito alla costituzione di codesto consorzio.
    Appena arrivati ad abitare lì per qualche anno abbiamo contribuito ( senza nessun tipo di riscontro cartaceo) alla manutenzione ordinaria che alcuni abitanti facevano utilizzando i propri mezzi. Il giorno però che occorreva fare un’intervento sul tratto di strada che arriva alla nostra abitazione ci siamo sentiti rispondere che quel pezzo non rientrava tra gli accordi e così abbiamo provveduto a spese nostre alla risistemazione dell’intero ultimo kilometro. Ora la domanda è : Il comune di Sasso Marconi può obbligarci ad entrare in un consorzio anche se noi siamo abitanti di un altro comune?
    Quali obblighi di legge esistono per noi rispetto al tratto di strada che si trova sul territorio di Sasso Marconi?
    Se mi vorrà dare una risposta la ringrazio anticipatamente.

  16. Geom. Agostino Bilenchi Says:

    Spett. Avv. Jacopo Cappuccio,
    ho letto le Sue qualificanti risposte in merito alle strade vicinali e vorrei porle un quesito su un problema che non riersco a risolvere.
    Nel 2003 ho acquistato un podere servito da una strada vicinale; detta strada tanti anni fa collegava vari terreni posti su due Comuni limitrofi.
    circa 25 anni fa detta vicinale fu attraversata da una strada Comunale che di fatto la divise in due parti; la prima parte di strada serve 9 proprietari di terreno (vi sono piccoli appezzamenti ad uso ortivo) e l’altra, quella che conduce alla mia abitazione serve solo due proprietari: il sottoscritto e un altro agricoltore, proprietario di terreni nel Comune confinante, il quale non solo non percorre mai la strada che attraversa i miei terreni, ma dalla sua parte, da anni ha installato un cancello in ferro per impedire il passaggio a chiunque; di fatto è d’accordo con me per chiedere la dismissione della strada vicinale dove tra l’altro da moltissimi anni non vi transitano altre persone. Nel 2006 presentai domanda al Comune nel quale è censita la mia proprietà affinchè prendesse atto dello stato di fatto esistente e declassasse il tratto di strada che diparte dalla Comunale già citata e giunge fino al confine con l’altro Comune.( c.a 300 ml.)
    La risposta fu che nonostante la vicinale sia di fatto separata dalla strada Comunale, per declassarla occorre il consenso scritto di tutti i confinanti, compresi quei 9 che hanno il terreno da l’altra parte.
    Lo scopo di declassare il tratto di strada che conduce alla mia abitazione è quello di installare un cancello all’inizio della via per motivi di sicurezza.
    La ringrazio anticipatamente per il cortese parere che potrà darmi;
    Agostino Bilenchi

  17. orazio Says:

    Salve vorrei porre un quesito all’Avv. Jacopo Cappuccio

    sono divenuto proprietario di un lotto di terreno ed insieme a me altri.

    il mio lotto sarebbe il 6° di 8 lotti complessivi , in ordine di partenza di una strada che si ferma al 5°lotto . Si e’ stabilito insieme agli altri acquirenti il 7° ed 8° lotto che si farà una strada a partire dal 5° lotto con la partecipazione alle spese in quote proporzionali.

    cioe’ : 6°lotto (12.000 mq. ) 7°lotto (12.000 mq) 8°lotto (2.500+2500)
    Uno dei proprietari del 8° lotto x 2.500 mq e’ anche proprietario del 4° lotto di mq. 10.000 e mi diche che lui partecipa alle spese della strada x 2.500 mq. , mentre io devo partecipare per 12000 mq e poi mi chiede di partecipare alle spese in quote proporzionali dei suoi 10.000 mq del 4° lotto.
    vorrei sapere se tutto cio’ e’ corretto.
    Grazie

  18. Domenico Says:

    Salve vorrei porre un quesito all’Avv. Jacopo Cappuccio .
    Ho acquistato un terreno edificabile con accesso da strada vicinale probabilmente privata.
    Ora il comune mi dice che per la formazione dell’accesso devo acquisire il consenso dei comproprietari.
    Ma non è già in essere il diritto di accedervi?
    Grazie

  19. mario Says:

    Salve. Parlo a proposito di un Consorzio di una strada vicinale con oltre 600 utenti. Chiedo all’avvocato come si debbano calcolare le quote dei signoli utenti, parte dei quali, oltre 300 abitano nei poderi che hanno superficie variabile dai 2500 mq., fino ad alcuni ettari. Ovviamente si tratta per lo più di campagnette su cui si sono costruite case e casette parte delle quali sono state sanate con i vari condoni edilizi.
    Vorrei sapere quali sono i criteri legali per stabilire le quote.
    Molte grazie. 14 giugno 2008

  20. roberto Says:

    salve vorrei un informazione per quanto riguarda le strade interpoderali
    Vorrei sapere se il proprietario del terreno confinante con la suddetta strada e’ obbligato a rispettare la larghezza di legge (di cui non conosco i dati) nel caso di costruzione del muto di recinzione e quanto puo farlo alto,tenendo presente che la mia proprietà è collocata a monte e quella del
    vicino a valle.
    Inoltre vorrei sapere se per le opere già realizzate che creano difficoltà di passaggio esiste un limite temporale per contestarle

    ringrazio in anticipo.

  21. Mauro Says:

    Salve
    ho lo stesso problema del signor Domenico dell’E-mail 11 giugno c.a. l’unica differenza e che non ho ancora effettuato l’acquisto e sono perplesso, anche se il vicino non si oppone ora, ma è molto sfuggente.
    Non vorrei che dopo le cose si complicano.
    Ringrazio fin d’ora.

  22. Maria Says:

    Buongiorno
    ho un problema con una stradella di mia proprietà privata sita al margine del muro di recinzione della mia abitazione. Tale strada fu costruita da mio nonno e poi affrancata da mia madre da oltre dieci anni nell’interno di un più grande appezzamento di terreno adibito a giardino e parcheggio dell’abitazione. Tre anni addietro è intervenuto un accordo scritto con il comune il quale pur riconoscendo la proprietà privata della strada( che unisce la pubblica via con il mare, ma non è la sola ne esistono altre a distanza di poche decine di metri) afferma che viene utilizzata dalla collettività pur non essendo idonea a servire l’utenza (non è neppure asfaltata) , la chiede in prestito fino a quando non provvederà,nel più breve tempo possibile, a costruirne una nuova idonea all’uso pubblico.A distanza di tre anni la nuova amministrazione comunale, qualche giorno addietro allarga di circa un metro la stradina con una ruspa che nell’operazione trancia un grosso ramo di un pino del mio giardino che cadendo rompe i citofoni della mia abitazione. Come devo comportarmi? La ringrazio in anticipo per il suo parere che spero giunga sollecito.

  23. Martinucci Marco Says:

    Egr Avv. Cappuccio,
    alcuni anni fa ho comprato un rustico che ho ristrutturato in comune di Scandicci. La strada vicinale di uso comune (definizione catastatale comunale) su cui insiste era stata, di fatto, chiusa. Ho dovuta riaprirla e riattivarla a spese mie : il comune ha approvato.
    La sua manutenzione è affidata solo a qualcuno di noi frontisti, io principalmente e pochi altri. Di questi nessuno vuol fare o spendere niente e il Comune se ne disinteressa. Chiedo:
    1) ma è ancora attuale la definiziione di strada vicinale una strada bianca di 2 km che unisce 2 strade provinciali e 2 frazioni su cui insistono ormai più di 20 abitaziuoni tra cui un agriturismo?
    2) se sì, può o deve il Comune imporre e/o organizzare un Consorzio “obbligatorio” in modo da obbligare tutti i frontisti a pagare (ad esempio in millesimi come un condominio?) o addirittura fare i lavori e chiedere rimborso spese secondo le pertinenze di ciascuno, Comune compreso beninteso?
    Grazie per quanto potrà dirmi.

    Martinucci Marco
    Via del lago 30
    50018 Scandicci (FI)

    tel 055 769163
    mob 3351240279

  24. Davide Says:

    Ciao, sono rimasto estremamente interessato dall’articolo realizzato da Jacopo Cappuccio e constatata la sua conoscenza in materia vorrei porLe una domanda. Mi potrebbe spiegare la differenza tra una strada vicinale e una comunale, e se in una strada vicinale vi è una conduttura dell’acqua comunale la strada rimane vicinale oppure diventa comunale? La ringrazio anticipatamente se vorrà rispondere consapevole sel suo disturbo.

  25. Inferno Says:

    Prescindendo dai criteri secondo i quali si può stabilire caso per caso se si tratti o meno di una strada vicinale ALIAS di una strada privata gravata da servitù di uso pubblico, si può in definitiva affermare:
    a) il Comune ha l’obbligo di concorrere alle spese di manutenzione nei limiti stabiliti dall’art. 3 d.l. lgt. n. 1446/1918, da un quinto alla metà;
    b) le spese residue sono a carico degli UTENTI E NON DEI PROPRIETARI della strada, in tal senso vedasi T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 24 luglio 1989, n. 277, ove si precisa che fra i cosiddetti utenti «siano da annoverare tutti coloro che, in base a un concreto accertamento di fatto, presuntivamente ritraggono dall’utilizzo della strada un effettivo e concreto giovamento in misura e con modalità nettamente differenziate rispetto a tutti gli altri che pure ne fanno uso»;
    c) se gli utenti non provvedono il Comune può eseguire d’ufficio la manutenzione, rivalendosi poi sugli utenti (art. 15 d.l. lgt. cit.; artt. 52 e 378 l. n. 2248/1865, all. f).
    Si precisa che il ricorso all’esecuzione di ufficio per inadempienza dei privati utenti NON deve essere usato come espediente per eludere il rispetto della legge ed addossare solo ad alcuni privati oneri di
    spettanza anche pubblica (così T.A.R. Friuli-V.G. n. 277 del 1989 cit.);
    d) in caso di inerzia dei privati, il Comune DEVE tempestivamente provvedere alla manutenzione, perché risponde nei confronti di terzi per i danni eventualmente provocati dalla difettosa manutenzione, a nulla
    rilevando che l’obbligo della manutenzione incomba sul proprietario dell’area: così Cass., sez. III, 15 giugno 1979, n. 3387. Infatti v’è l’obbligo della p.a. «di osservare, a tutela dell’incolumità dei cittadini e dell’integrità del loro patrimonio, le disposizioni di legge e di regolamento all’uopo predisposte, nonché le comuni norme di prudenza e di diligenza imposte dal principio, primario e fondamentale del neminem laedere».

    P.S.: LE VICINALI SONO STRADE SEMPRE AD USO PUBBLICO ANCHE SE DI NATURA CATASTALE PRIVATA > PERTANTO, NON ESISTE PIU’ LA DISTINZIONE PUBBLICA O PRIVATA NE SULLA PROPRIETA’, NE SULL’USO > ALTRIMENTI, NON SONO VICINALI MA QUALCOS’ALTRO!!! > un onorato saluto

  26. Inferno Says:

    > ANCI RISPONDE:
    Strade, proprietà, uso
    QUESITO:
    Si chiede quali siano i criteri per poter definire una strada “strada ad uso pubblico”. In particolare una strada privata, a fondo cieco, che usufruisce di servizi pubblici quali l’illuminazione, la segnaletica orizzontale e verticale, la manutenzione dell’asfalto, può essere considerata strada ai sensi dell’art. 2 del Codice della strada?
    RISPOSTA:
    Una strada è ad uso pubblico quando può essere usata direttamente e legittimamente da chiunque, indipendentemente dal fatto che sia di proprietà pubblica o privata. Sul piano pratico di solito l’accesso a strade private è impedito da sistemi di sbarramento o è evidenziato da cartelli o pannelli indicatori. Nel caso in esame, considerato anche che la strada usufruisce di servizi pubblici quali la manutenzione, che spetta al comune per le strade vicinali (art.14/4 c.d.s.), nonchè la cura della segnaletica stradale, la quale, ai sensi dell’art.37/1 lett. c, compete al comune nelle strade private aperte all’uso pubblico, si ritiene che la strada descritta possa essere considerata, indipendentemente dalla proprietà, ad uso pubblico, per cui soggetta alla disciplina del c.d.s. Diversamente, se fosse una strada privata, il comune non dovrebbe fornire i servizi che invece garantisce. ——————————————————————————————————————————-
    un onorato saluto

    • luca benatti Says:

      E’ oltre 25 anni che abbiamo una querelle con il comune nel quale risiede mio padre, riguardo una “strada”. La qurelle come è facile immaginare riguarda la manutenzione.Per tutto questo tempo il comune in oggetto ha sempre asserito che si trattasse di strada vicinale ad uso pubblico,inserita nell’ apposito elenco.Pertanto la manutenzione è sempre stata effettuata in parte dal comune stesso,in maggior parte dai residenti della strada( vi sono solo due abitazioni lungo tutta la tratta di 1.520 metri).Qui preciso che attualmente la strada è percorribile solo per la metà dell’intero percorso ;il tratto percorribile è caratterizzato da fondo ghiaiato,il rimanente si presenta con un fondo in terra.Specifico anche che la strada collega due strade comunali.Il comune ha posto segnaletica verticale lungo il percorso oltre alle due targhe con il nominativo della via poste alle inserzioni con le due strade comunali a cui è collegata,creando non pochi disagi per chi non conoscendo lo stato del fondo in particolare nei mesi invernali e quando piove si trova a percorrere il tratto in terra.Nel 2008 dopo molte insistenze e un esposto presentato in prefettura(senza esito), il comune ci informa che la strada è di propietà comunale.Ora le cose non sono più così chiare,in quanto a seguito di una malattia occorsa a mio padre(é un malato oncologico) abbiamo chiesto di rendere percorribile il tratto interrato,che come può esere comprensibile ci permettrebbe di essere agevolati ,abbreviando il percorso,il polo ospedaliero più vino.(così facendo dovremmo percorrere5Km anzichè 8 Km,e in certi casi sono differenze importanti). il comune risponde che l’intervento è possibile naturalmente con la partecipazione dei propietari frontisti,i quali non essendo residenti,fatto salvo le due abitazioni suddette,non trova accoglimento. Le domande sono queste:Quando abbiamo aquistato la casa il geometra che ha operato il frazionamento ci ha detto che la strada è di propietà comunale in quanto i cippi di confine sono posti nel mezzo del fosso e non al centro della strada,è corretta questa interpretazione?Può essere la strada vicinale ad uso pubblico e al contempo di propietà comunale?E se la propietà è comunale è giusto chiedere di contribuire per un terzo alla realizzazione dell’opoera? RingraziandoLa sin da ora per la risposta e l’aiuto La saluto cordialmente

  27. Inferno Says:

    Le norme sulla disciplina della circolazione stradale devono trovare piena applicazione anche su strada o spiazzo privato frequentati da un numero indistinto e più o meno rilevante di persone, concretandosi in tal caso una SITUAZIONE DI FATTO (E NON ANCHE COSTITUTIVA) del tutto corrispondente all’uso pubblico che diventa preminente rispetto alla natura privata dello spiazzo (Cassazione Penale, IV Sezione, Sentenza n°. 7671 del 29.9.1983); L’applicabilità delle norme sulla circolazione stradale sussiste sia che questa si svolga su area pubblica sia che si svolga su area privata (Cassazione Penale, IV Sezione, Sentenza n°. 646 del 16.1.1979).
    Quindi, anche se le sentenze fanno riferimento a fattispecie penali, si può TRANQUILLAMENTE ritenere che se la strada privata ha comunque un utilizzo pubblico i veicoli ivi circolanti – e nella “circolazione” va ricompresa in questo caso anche la sosta – devono rispettare le norme del Cds, comprese quelle dell’assicurazione obbligatoria.
    Un onorato saluto

  28. Inferno Says:

    Il criterio pratico più efficace è quello che prescinde dalla considerazione e dai voleri del proprietario a riguardo e che invece si rivolge direttamente all’uso concreto al quale l’area è destinata. Tale esame risulta superfluo per le strade statali, provinciali e comunali, come per le piazze, i viali ed i giardini pubblici, la cui naturale destinazione è quella di servire a tutta la comunità; il dubbio sorge, quindi, con riferimento ad una strada od a un’area non appartenente alle suddette categorie. Ebbene, l’area in esame è di uso pubblico se il traffico è libero e consentito a tutti, nessuno escluso, senza che occorra il consenso di alcuno, Così, si presumono di uso pubblico tutte le strade e le aree transitabili, adiacenti o che sboccano o si immettono su strade pubbliche, non munite di chiusure agli accessi o di cartelli indicatori che segnalano la natura privata dell’area. Peraltro, tali indicazioni non sono necessarie per indicare il carattere privato (e, quindi, l’esclusione del pubblico uso) di certe aree, private e destinate ad uso particolare per loro natura, come i cortili delle case, l’interno dei cantieri, degli stabilimenti e simili; in tali casi non è necessario che l’accesso sia chiuso da porte o cancelli per ritenere private tali aree.
    L’uso pubblico di una strada o di un’area (anche se di proprietà privata) deriva dai concetti di:
    1) destinazione: è pubblica l’area che il proprietario destina tacitamente od espressamente, ad uso pubblico (ad esempio, diventa di uso pubblico l’area privata lasciata dal proprietario fuori della recinzione che egli abbia arretrato rispetto ad una strada o ad una piazza);
    2) utilizzazione: è di uso pubblico l’area utilizzata da chiunque lo voglia da sempre, senza che alcuno si sia mai opposto;
    3) utilità: è di uso pubblico l’area che serve ad una generalità di cittadini per la circolazione sia veicolare che pedonale (Bertezzolo-Compri-De Cantis ed altri. “Manuale per la formazione e aggiornamento degli operatori della vigilanza urbana – Tomo secondo – pag. 1135 e seguenti).

    un onorato saluto

  29. Inferno Says:

    L’ILLEGITTIMITA’ dei parcheggi riservati in area ad uso pubblico & l’area privata ad uso pubblico dei parcheggi dei supermercati:
    http://www.piemmenews.it/ForumVisualizza.asp?mid=229189&chiuso=&
    http://www.piemmenews.it/ForumVisualizza.asp?mid=279791&chiuso=&
    un onorato saluto

  30. Inferno Says:

    Messaggio: STRADE VICINALI – L’USO PUBBLICO & LA DISCIPLINA VIABILISTICA DELL’AREA SPETTANTE SOLO AL COMUNE:
    http://www.piemmenews.it/Forum.asp?FormName=Ricerca&FormAction=search&s_author=&s_topic=&s_message=VICINALI
    UN ONORATO SALUTO

  31. Inferno Says:

    IL CAOS NORMATIVO-INTERPRETATIVO-GIURISPRUDENZIALE
    T.A.R. Marche, 11 maggio 2005, n.594 – Pres. Sammarco, Est. Ranalli – Bilò e altri c. Comune di Ancona.

    Strade vicinali – Art.2, comma 6, lett.D) del D.Lgs. n.285/1992 – Assimilazione delle strade vicinali alle strade comunali – Rilevanza ai soli fini della disciplina della circolazione – Irrilevanza ai fini proprietari e alla connessa imputazione degli oneri manutentori.

    http://www.provincia.ps.it/dirittoterritorio/ATTI_GIURISPRUDENZIALI/tar_sentenze/594_2005.htm

    La circostanza che una strada vicinale extraurbana sia adibita ad uso pubblico e cioè a soddisfare un interesse generale non limitato ai soli residenti, non determina l’obbligatoria sua classificazione come strada comunale, perché, ai sensi del VI comma, lett.D), dell’art.2 del D.Lgs. n.285/1992, le strade “vicinali” sono solo “assimilate” alle strade comunali e questa assimilazione si riferisce chiaramente alla disciplina della circolazione, non al soggetto che deve ritenersi titolare della strada e, quindi, provvedere alla sua manutenzione: di conseguenza, una strada vicinale pubblica extraurbana, anche se ha le stesse caratteristiche di una strada comunale extraurbana, ai sensi della norma di che trattasi conserva la sua classificazione di strada vicinale.
    ————————————————————————————-
    RIPORTO, IL PASSAGGIO ASSOLUTAMENTE ERRATO:
    “di conseguenza, una strada vicinale pubblica extraurbana, anche se ha le stesse caratteristiche di una strada comunale extraurbana, ai sensi della norma di che trattasi conserva la sua classificazione di strada vicinale”.
    1) ….”UNA STRADA VICINALE PUBBLICA” (…COME POSSA ESSERE PUBBLICA E’ UN MISTERO DELLA FEDE, VISTO CHE SE E’ VICINALE E’ DI PROPRIETA’ PRIVATA MA CON SERVITU’ DI PUBBLICO PASSAGGIO > SEMMAI, DOVEVANO INVECE SANCIRE, CHE FOSSE INVECE EQUIPARABILE ALLA STRADA COMUNALE)
    2) …”CONSERVA LA SUA CLASSIFICAZIONE DI STRADA VICINALE” (COSA ABBIANO VOLUTO SANCIRE E’ UN’ALTRO MISTERO DELLA FEDE > E’ VICINALE SENZA ALCUNA ALTERNATIVA QUALORA SIA PRIVATA AD USO PUBBLICO)

    un onorato saluto

  32. Inferno Says:

    LA CONTROVERSIA, CONTINUA:
    http://www.condominioweb.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=60483
    un onorato saluto

  33. Inferno Says:

    RIPORTO: “Tuttavia, non basta il puro e semplice fatto che su una strada di proprietà privata, in quanto costruita da privati, si sia stabilito un pubblico transito: è necessario un ulteriore passaggio, costituito dalla manifestazione della volontà del comune di assoggettarla appunto all’uso pubblico, con dichiarazione di strada vicinale. A questo scopo nei comuni vi sono appositi elenchi delle strade così qualificate vicinali.Ecc”.
    Autore: Europasera.it
    ————————————-
    PER LE STRADE DA CONFIGURARE MAPPALMENTE COME VICINALI, QUESTA CIRCOSTANZA DI MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’ DEL COMUNE AD ASSOGGETTARLE AL PERMANENTE USO PUBBLICO, MI PARE OVVIA, MA PER LE ALTRE AREE PRIVATE AD USO PUBBLICO INVECE URBANE, LA CONDIZIONE GENERATRICE NON E’ DOCUMENTALE-DICHIARATORIA O PER DIRITTI ACQUISITI NEL TEMPO, MA ANCHE SOLO DI FATTO, CIOE’ DESTINATA ALL’USO COLLETTIVO INDISCRIMINATO PER APERTURA DELL’AREA ALL’ACCESSIBILITA’ ED ALLA FRUIZIONE DI TERZI, SENZA LIMITAZIONE ALCUNA > un onorato saluto

  34. Inferno Says:

    RIEPILOGO:
    1) ai sensi dell’art. 3 punto 52 del cds, sarà strada vicinale (o poderale o di bonifica), SOLAMENTE la strada privata ad uso pubblico extraurbana > le strade vicinali sono equiparate in toto a quelle comunali
    2) ai sensi dell’art. 2 comma 1 del cds, ai fini dell’applicazione di tutte le norme del codice stradale, si definisce strada (indipendentemente dalla sua locazione e quindi pure in centro abitato), l’area ad uso pubblico (anche qualora di proprietà privata), destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali

    un onorato saluto

  35. Inferno Says:

    per la buca od insidia stradale in area urbana od extraurbana privata ad uso pubblico, come può essere il parcheggio di un centro commerciale, RISPONDE IL COMUNE PER NON AVER VIGILATO SULL’INCOLUMITA’ PUBBLICA, in considerazione che ha autorizzato formalmente come pure tacimente, l’apertura dell’area alla circolazione collettiva > un onorato saluto

  36. Inferno Says:

    MA DOVE STA L’ERRORE DI FONDO di tutte queste controversie??? > sta nel fatto, che l’art. 14 comma 3, quando RECITA CHE LE STRADE IN CONCESSIONE, I POTERI E I COMPITI DELL’ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA, SONO ESERCITATI DAL CONCESSIONARIO (SALVO CHE SIA DIVERSAMENTE STABILITO LASCIANDO I POTERI E I COMPITI ALL’ENTE PROPRIETARIO) > bene > pertanto, la strada in concessione o concessionabile, DEVE essere per forza PUBBLICA O DEL DEMANIO cioè questa circostanza NON RIGUARDA LE STRADE PRIVATE AD USO PUBBLICO, perchè esse, SONO GIA’ DI GIURISDIZIONE TOTALE DEL COMUNE > poi, per le STRADE VICINALI (anche se rientranti nei comprensori di bonifica), possiamo pure parlare di consorzi obbligatori per LE EVENTUALI RIPARTIZIONI DELLE SPESE RELATIVE alla manutenzione (NON ALL’OPERA DA METTERE IN ESSERE DAL COMUNE SENZA INDUGIO) a carico del comune e degli utenti (MAI DEI PROPRIETARI QUALORA NON FRUITORI) anche se poi ogni TAR la pensi diversamente addossando in percentuali diverse come pure tutto al comune, oppure possiamo parlare che stia al Prefetto costituire i consorzi quando vi sia un’inerzia generale, MA TUTTO CIO’ CHE SIA ESTERNO ALLE AREE RECINTATE PERIMETRALMENTE DELIMITATE E/O SEGNALATE, in centro abitato, E’ DI SPETTANZA DEL COMUNE > un onorato saluto

    un onorato saluto

  37. Inferno Says:

    riporto da me stesso: “MA TUTTO CIO’ CHE SIA ESTERNO ALLE AREE RECINTATE PERIMETRALMENTE DELIMITATE E/O SEGNALATE, in centro abitato, E’ DI SPETTANZA DEL COMUNE” >
    INOLTRE, AGGIUNGO: ANCHE SE NON E’ UNA STRADA VICINALE PREVENTIVAMENTE INDIVIDUATA E CLASSIFICATA come tale, tale assioma vale anche per l’area EXTRA-URBANA aperta all’uso pubblico e pertanto la ripartizione delle spese come sulle strade vicinali, se la devono spuntare davanti al TAR di competenza > questa cosa è però solo successiva all’opera già dovutamente prestata dal comune alla comunità intera > un onorato saluto

  38. Inferno Says:

    IMPORTANTE PASSAGGIO – SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO –
    Strade vicinali – elenco delle strade di uso pubblico del comune – apertura di cancelli e di ogni altro impedimento
    Consiglio di Stato, sez. V – Sentenza n.7081 del 1 dicembre 2006

    e) non ha rilievo infine accertare un ulteriore aspetto controverso -se l’ uso pubblico si sia protratto per lungo tempo posto che comunque l’Amministrazione anche in tale ipotesi non decadrebbe dalla facoltà di esercitare i suoi poteri di vigilanza.

    un onorato saluto

  39. Jack Says:

    Vorrei sapere se su un tratto di strada vicinale che attraversa la mia proprietà io possa piantare due paletti per impedire l’allargamento della sede dovuta al recente transito di mezzi per l’edilizia necessari per la ristrutturazione di alcune abitazioni. Faccio presente che la strada ha due ingressi di cui uno è più che sufficiente per tale passaggio.
    Grazie

  40. Inferno Says:

    NEGATIVO un onorato saluto

  41. Antonio Faoro Says:

    Del terreno di mia proprietà in zona montana (ca 600 m.slm) è attraversato da una strada vicinale riscontrabile sulla mappa comunale. Questa strada era percorsa a piedi e con delle slitte per il trasporto del fieno a valle. Successivamente sono transitati anche trattori agricoli fino ad una larghezza massima di m.1,50. Da più di un decennio transitava solo pedoni. Ora un nuovo acquirente di un fondo agricolo lungo la vicinale al quale la citata vicinale serve per raggiungerlo vuole allargarla adducendo che dai rilievi sulla mappa il millimetro potrebbe essere anche uno e mezzo e pertanto lui farà una strada larga tre metri. La mia domanda è: posso oppormi all’allargamento e posso richiedere il rispetto della carreggiata massima storica di metri 1,50. Il nuovo acquirente ha iniziato da qualche giorno a transitare sulla vicinale sconfinando per 30-40 centimetri oltre il ciglio originale. Posso chiedere l’intervento della forza pubblica per impedire l’allargamento nella mia proprietà? Distinti saluti e ringrazio anticipatamente Antonio

  42. Inferno Says:

    OCCORRE CAPIRE SE LA STRADINA ASSOMIGLIANTE AD UN TRATTURO MONTANO, SIA O NON SIA VERAMENTE VICINALE > E’ UNA VERA STRADA, QUANDO E’ ORGANIZZATA E DESTINATA ALLA CIRCOLAZIONE PURE DEI VEICOLI A RUOTE > SE NON OSPITA VEICOLI, DIFFICILMENTE E’ UNA STRADA VICINALE > COMUNQUE, QUALORA SIA UGUALMENTE VICINALE, SOLO IL COMUNE PUO’ INTERVENIRE PER LA RISISTEMAZIONE OBBLIGATORIA DI MANUTENZIONE O PER GLI EVENTUALI LAVORI D’ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE, TRAMITE DELIBERE ED ORDINANZE AD HOC > QUALSIASI INTERVENTO DEL PRIVATO SENZA AUTORIZZAZIONE, A SECONDA DEI CASI, COMPORTERA’ SANZIONI AMMINISTRATIVE CON RIPRISTINO DEI LUOGHI OPPURE ANCHE EVENTUALI ILLECITI PENALI > INFINE, PURE SE NON FOSSE VICINALE, SERVONO SPECIFICHE AUTORIZZAZIONI PER FAR ACCONSENTIRE (QUESTA VOLTA) AL PRIVATO, AD OPERARE LEGITTIMAMENTE A TALE SCOPO > UN ONORATO SALUTO

  43. Carlo Casati Says:

    Sono confinante con una strada vicinale vecchia di secoli
    Nel 1870 è stata inventariata dal comune come strada vicinale ai senai dell’all.F della legge 1865-
    E’ iscritta ancora oggi nell’elenco delle strade pubbliche sebbene in disuso,
    nel 1993 ci furono degli smottamenti di terreno il comune ordinò ad alcuni frontisti le riparazioni, ma poi non controllò che fossero fatte.
    attualmente la strada è in disuso
    Il comune sostiene che è privata, io sosterngo che è pubblica di proprieta comunale perchè ho rintracciato un atto all’archivio storico del comune di Firenze con il quale il Podestà di Firenze consentiva ad un frontista d’installare nel sottosuolo una tubatura dietro il pagamento annuale della concessione. Nell’atto è scritto “d’installare nella strada comunale di proprietà comunale…” ed inoltre ho appurato che per molte decine di anni la strada è stata util.izzata,come stara più breve e diretta, per andare alla parrocchia e relòativo cimitero. Inoltre la mia proprietà confina con la strada e non con il frontista diriprttaio.
    Secondo il Vs. parere tali argomenti sono suffiecienti a sostenere che la strada è “comunale di proprietà comunale” e che non essendo in-
    tervenuti nel 1993 il Comune ha ignorato i suio obblighi?
    Grazie,
    Carlo

  44. loredana Says:

    Buonasera
    abito ad angolo con una strada privata non asfaltata, dove aumentano anche le case, ed ogni volta che passa un mezzo si alza un polverone e sono privo di stendere o di tenere le finestre aperte.Vorrei sapere, se posso obbligare ai residenti a farla asfaltare? se si come?
    Grazie.

  45. Lupo Says:

    Si può costruire una passerella ad uso privato, che colega una abitazione ad un terreno di proprietà, sopra una strada vicinale (penso pubblica) dove passano veicoli?
    Quali vincoli devono essere soddisfatti? Risulta necessario il consenso di tutti i proprietari che usano normalmente la strada? Qual’è l’altezzaminima della passerella dal fondo stradale?

  46. giuseppe Says:

    Ho esposto piu’volte al mio comune di residenza il lento continuo restringimento dell’ultimo tratto di strada comunale carrabile che percorro per accedere ad un mio fondo dalle recinzioni in legno dei fondi confinanti.Il tratto precedente non interessato da questo problema e percorso anche dai residenti.Il comune continua a minimizzare e come richiesto per l’ultimo esposto non mi e’stato neanche recapitato il verbale.
    La mappa catastale e molto vecchia e la larghezza reale della strada anche se esigua e irregolare e’stata da sempre maggiore.
    Vorrei una soluzione Grazie

  47. Inferno Says:

    PER L’ONORATO CARLO CASATI:
    PRIMA DEL 1993, LE CLASSIFICAZIONI COMPORTAVANO DUPLICI TIPOLOGIE, CIOE’ LE STRADE VICINALI ERANO SUDDIVISE IN PRIVATE AD USO PRIVATO E PRIVATE AD USO PUBBLICO > CON L’INTRODUZIONE DEL NUOVO CODICE STRADALE DAL GENNAIO 1993, I COMUNI ERANO TENUTI A DECLASSIFICARE LE STRADE PRIVATE AD USO PRIVATO CIOE’ RINOMINARLE ALIAS RIBATTEZZARLE PER LA CONFIGURAZIONE IN ALTRE STRADE OPPURE CANCELLARLE, IN QUANTO IN CONTRADDIZIONE CON IL NUOVO SIGNIFICATO DI STRADA VICINALE (= STRADA PRIVATA SOLAMENTE AD USO PUBBLICO) > SE NON LO HANNO FATTO, QUALORA CATASTALMENTE UNA STRADA VICINALE E’ MAPPALMENTE INDIVIDUABILE COME VICINALE, QUESTA SARA’ SOLO AD USO PUBBLICO PERFETTAMENTE EQUIPARABILE ALLE STRADE COMUNALI (L’INERZIA AMMINISTRATIVA PORTA A TALI CONSEGUENZE) > PERTANTO, NON ESISTE PIU’ ALCUNA DIFFERENZA SE TALE STRADA FOSSE ORIGINALMENTE PUBBLICA O SOLO VICINALE (AD USO PRIVATO O PUBBLICO CHE FOSSE) > OCCORRE AVVALERSI DI UN AVVOCATO E FARE SENTIRE LE PROPRIE RAGIONI > IL COMUNE E’ PALESAMENTE INADEMPIENTE E STA FACENDO ORECCHIE DA MERCANTE > UN ONORATO SALUTO

  48. Inferno Says:

    SPESSO, SI LEGGONO COMMENTI CHE SOSTENGONO LA DIFFERENZA TRA POTERI E COMPITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IN RELAZIONE ALLE STRADE VICINALI > IN REALTA’, I COMPITI SUSSISTONO A 360°, PERCHE’ ANCHE SOLO L’OMESSA SORVEGLIANZA, COMPORTA LE STESSE RESPONSABILITA’ A PRESCINDERE DA COME SI VOGLIA INTERPRETARE IL PROBLEMA GIURIDICO > UN ONORATO SALUTO

  49. Inferno Says:

    PER LA PRINCIPESSA LOREDANA:
    INTANTO OCCORRE SAPERE SE LA STRADA SIA APERTA ALLA CIRCOLAZIONE SENZA ALCUNA DELIMITAZIONE/SEGNALAZIONE SPECIFICA, PERCHE’ IN TAL CASO E’ DI FATTO AD USO PUBBLICO SENZA LIMITAZIONI > TALE CIRCOSTANZA RICORRE PURE SE LA STRADA E’ ANCORA DI TIPO CANTIERISTICO PER LA COSTRUZIONE DEL QUARTIERE, MA GIA’ SI PRESENTA APERTA E PERTANTO LE RESPONSABILITA’ DELLA MANCATA SORVEGLIANZA SULLE CONDIZIONI O DELL’INDEBITA QUANTO ILLEGITTIMA AUTORIZZAZIONE CONCESSA ALL’USO, RISIEDONO IN CAPO AL COMUNE > OCCORRE FARE UN ESPOSTO AL COMUNE E CHIEDERE ALMENO LA CORRETTA MANUTENZIONE ONDE SCONGIURARE FASTIDI E DISTURBI A TERZI > QUALORA, INVECE SIA UNA STRADA CHIUSA E NON ANCORA UTILIZZABILE PER INIDONEITA’, IN QUANTO AD USO CARRABILE DEI MEZZI DI LAVORO DEL CANTIERE, OCCORRE SCRIVERE UNA LAMENTELA SEMPRE AL COMUNE, PER IL RISPETTO DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DI QUELLI EDILIZI A CARICO DELLA DITTA EDILE CHE E’ TENUTA A BAGNARE IL SUOLO ONDE EVITARE POLVERI DI SPORCIZIA E D’INQUINAMENTO > UN ONORATO SALUTO

  50. Inferno Says:

    PER L’ONORATO LUPO:
    SE E’ UNA STRADA VICINALE, IL PRIVATO NON PUO’ FARE NULLA DI TESTA SUA, MA DEVE ESSERE AUTORIZZATO DALLA MUNCIPALITA’ QUANDO IL COMPITO FATTIVO DA PORRE IN ESSERE NON SPETTA DIRETTAMENTE AL COMUNE STESSO > L’APERTURA DI ACCESSI O DIRAMAZIONI A FAVORE DEL PRIVATO (TIPO CARRABILI LATERALI SIA PRIVE O CON MODIFICHE STRUTTURALI AL PIANO ESISTENTE), E’ SEMPRE NORMATA DALL’ART. 22 DEL CDS, CHE PREVEDE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DA OTTENERE > UN ONORATO SALUTO

  51. Inferno Says:

    PER L’ONORATO GIUSEPPE > SE LA STRADA E’ COMUNALE, RIMANDA COPIA DELLA DOGLIANZA SIA AL COMUNE (DA INDIRIZZARE AL SIG. SINDACO) CHE ALLA PREFETTURA PER CONOSCENZA, IN RELAZIONE ALL’INERZIA DIMOSTRATA DALLA MUNICIPALITA’ > IL COMUNE NON PUO’ DISINTERESSARSI DELLA PERFETTA MANUTENZIONE DI UNA SUA STRADA DI COMPETENZA (NELLA MANUTENZIONE RIENTRA PURE LA SALVAGUARDIA DELLE DIMENSIONI ORIGINALI) > UN ONORATO SALUTO

  52. Inferno Says:

    http://www.piemmenews.it/ViewDocumenti.asp?documenti_id=12694&s_documenti_testo=&
    NEL CAOS INTERPRETATIVO, OVVIAMENTE NON SI ESTRANEA NEPPURE IL CONSIGLIO DI STATO CHE CON SENTENZA N° 2618 DEL 24 MAGGIO 2007, CONTRADDICE SE STESSO IN RELAZIONE ALLA PROPRIA SENTENZA GIA’ CITATA SOPRA DEL 1° DICEMBRE 2006:
    INFATTI ORA RITIENE CHE OCCORRE DIMOSTRARE CHE L’USO SI SIA PROTRATTO PER UN TEMPO IMMEMORABILE, MENTRE CON LA SENTENZA DEL 2006 SOSTENEVA:
    e) NON ha rilievo infine accertare un ulteriore aspetto controverso -se l’ uso pubblico si sia protratto per lungo tempo posto che comunque l’Amministrazione anche in tale ipotesi non decadrebbe dalla facoltà di esercitare i suoi poteri di vigilanza.
    ————————————————–
    Premesso quindi che E’ SOLO FUORVIANTE ADDENTRARCI nel discorso dell’acquisizione del carattere demaniale della strada in oggetto (alias di intervenuto formale atto di CONVENZIONE, ESPROPRIAZIONE, USUCAPIONE), visto che dobbiamo prendere come parametro solo quello SULL’USO, proprio NON si capisce il senso sull’accertamento che quell’uso si sia protratto per il tempo necessario all’acquisto per usucapione.
    FIGURIAMOCI SE PER SCONGIURARE UN INCIDENTE, TUTTI GLI UTENTI DEL MONDO, DEBBANO ESSERE A CONOSCENZA SIA DI OGNI MAPPA STRADALE ESISTENTE, SIA DEGLI ATTI FORMALI DEPOSITATI (O NON ANCORA DEPOSITATI) SULL’USUCAPIONE EVENTUALMENTE MATURATO (O NON ANCORA MATURATO) DI OGNI STRADA DA PERCORRERE APPARTENENTE AD OGNI DIVERSA CITTA’ E SIA DELLA PROPRIETA’ DELLA STESSA STRADA > SAREBBE MOLTO PARADOSSALE E MOLTO RIDICOLO > L’UTENTE DEVE SOLO AFFIDARSI ALLA SEGNALETICA VIGENTE E ALLE NORME COMPORTAMENTALI PREVISTE > SE LA STRADA RISULTA APERTA ALLA CIRCOLAZIONE ANCHE SOLO DI FATTO, IN QUEL MOMENTO SARA’ AD USO PUBBLICO, VISTO CHE NIENTE NE VIETA LA LIBERA FRUIBILITA’ > UN ONORATO SALUTO

  53. Inferno Says:
    Il comune può predisporre o.s. per eseguire lavori di manutenzione ordinaria (buche) su una strada privata? Nel vigente codice della strada le aree o sono private ( e quindi chiuse, interdette alla circolazione, come nel caso di ospedali, aeroporti, giardini privati, etc ) oppure sono aperte al pubblico, anche se di proprietà privata. Insomma se una persona può accedere liberamente su quella strada senza domandare il permesso a qualcuno ( tipico è l’esempio delle aree dei supermercati o della aree condominiali ) questa è una strada ad uso pubblico e come tale disciplinata dal codice della strada. Su tali aree i veicoli possono essere condotti pertanto da persone titolari di patente, occorre la prescritta copertura assicurativa e così via. E per l’esecuzione di lavori che non comportano limitati disagi al traffico e che durano nel tempo occorre che venga emessa apposita ordinanza ai sensi dell’art. 7 del codice della strada, con l’adozione della prescritta segnaletica stradale. Le segnalo ad ogni utile considerazione la circolare del 24 ottobre 2000 – Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione – con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici ha richiamato tutti gli Enti Pubblici ad una maggiore attenzione proprio su questo problema, invitando ad adottare i prescritti provvedimenti nelle forme di legge, come nel caso da Lei indicato. RISPOSTA DI: Ezio Bassani DIRETTIVA M LL PP 24 ottobre 2000 – Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione. omissis 2.4 Strade private aperte all’uso pubblico. > Nelle strade private aperte all’uso pubblico, poste all’interno del centro abitato, rimane pur sempre la competenza del Comune ad assicurare la loro corretta e sicura utilizzazione da parte di tutti gli utenti; incombe quindi al Comune l’obbligo di disciplinare la circolazione attraverso una appropriata ed efficiente segnaletica stradale [art. 37, comma 1, lettera e), cod. str.]. A tale riguardo e’ bene precisare che la locuzione “area ad uso pubblico”, sulla quale il Codice all’art. 2 basa la definizione di”strada”, riguarda anche le strade private aperte all’uso pubblico, ancorche’ la relativa utilizzazione si realizzi “de facto” e non “deiure”. La segnaletica stradale in questi casi e’ posta a cura del Comune ogni qualvolta su di essa venga attuata una qualsiasi disciplina della circolazione avente carattere di generalita’ ed i provvedimenti relativi siano adottati per perseguire o conseguire un pubblico interesse. Analogamente sulle strade private ad uso pubblico fuori dai centri abitati, la competenza ad apporre la segnaletica e’ del Comune. E’ appena il caso di sottolineare che i segnali stradali devono rispettare le norme di riferimento per quanto riguarda la regolarità sotto il profilo qualitativo e quantitativo, anche sulle aree e sulle strade private aperte ad uso pubblico per le quali al Comune compete la responsabilità della disciplina della circolazione e della opposizione della segnaletica stradale. Su tali strade private, se non aperte all’uso pubblico, l’apposizione dei segnali è facoltativa, ma laddove utilizzati, essi devono essere conformi a quelli regolamentari e posti in opera nel rispetto della normativa tecnica che li riguarda. ————————————- ALCUNE SENTENZE, DIMENTICANO IL FATTO, CHE GIURIDICAMENTE ESISTE PURE L’USO PUBBLICO TEMPORIZZATO: http://www.erasmi.it/monografie/resp-civile-circolazione.html http://www.piemmenews.it/ForumVisualizza.asp?mid=1385&chiuso=& —————————————————————————————————————————————————– Area privata aperta al pubblico – Rispetto delle norme del c.d.s. – Inosservanza – Applicazione delle relative sanzioni – Sussiste > ANCI RISPONDE: QUESITO: Si desidera conoscere se l’organo di polizia può intervenire a carico di colui che, su un’area prospiciente un immobile (presenti negozi), parcheggi ciclomotori e veicoli e se il negozio possa esporre, su tale area, materiale da intralciare il transito pedonale; si precisa che su tale area, posta a margine della sede stradale (s.s. in centro abitato), vi è posto sulla pavimentazione il “classico” marmetto portante la dicitura “proprietà privata” (quindi se su tale “marciapiede” vi possono sostare veicoli e merci). RISPOSTA: Il codice della strada ha per oggetto la disciplina della circolazione sulle strade. L’art. 1, infatti, afferma che le norme in esso contenute si applicano alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli sulle strade. Inquadrare l’esatto confine nell’ambito entro cui sono applicabili le norme del codice stradale è una importante operazione preliminare per l’interprete ed esecutore delle disposizioni penali ed amministrative previste dal codice; infatti, la possibilità di irrogare le varie sanzioni previste dalle norme sulla circolazione stradale è limitata alle situazioni ed ai luoghi a cui la normativa stessa si può ritenere applicabile. Questo confine può essere delimitato solo facendo riferimento ai due elementi indicati dallo stesso articolo 1: la circolazione e la strada. Ai fini delle norme del codice stradale il termine “circolazione” significa non solo l’atto dello spostamento di un veicolo, di un pedone o di un animale da un luogo ad un altro, ma anche la fermata e la sosta che costituiscono anch’esse episodi, sia pure statici, della circolazione. La circolazione termina quando il veicolo o l’animale, compiuto il percorso, si trovi rifugiato o custodito in un luogo non soggetto a pubblico passaggio (es.: autorimessa, cortile, stalla, ecc.) o quando il pedone si sia ritirato in un luogo privato. Se pedoni, animali o veicoli si muovono senza avvalersi dei propri mezzi di locomozione, non si ha la circolazione ai fini delle norme del codice stradale; e, quando questi compiono uno spostamento con un altro mezzo (es.: pedone che prende l’autobus), solo quest’ultimo sarà considerato in circolazione e quindi sottoposto alle norme relative. Da quanto precede si può desumere che si ha circolazione anche: quando il veicolo, l’animale o il pedone attraversino una strada; quando un veicolo (a motore) sia condotto o spinto a mano sulla strada; quando il veicolo compia una fermata oppure sia in sosta o in parcheggio. Premesso ciò, l’art. 1 limita espressamente l’applicabilità delle norme del codice stradale al tipo di circolazione come sopra intesa e cioè a quella che si svolge sulla strada. Il termine “strada” ha il significato di area soggetta ad uso pubblico (anche se privata per quanto riguarda il regime di proprietà). Se l’area in cui si svolge la circolazione è privata e non è soggetta a pubblico passaggio, non possono esservi applicate le norme del codice stradale (come, ad es., quelle relative al comportamento dei conducenti o alla patente di guida). Si deve trattare, però, di un’area non solo di proprietà privata ma anche nella quale sia del tutto escluso il pubblico passaggio di veicoli, animali o pedoni. Un’area si può considerare soggetta a pubblico passaggio soltanto quando vi possa circolare indiscriminatamente chiunque. Non è importante che questa circolazione avvenga di fatto, cioè per tolleranza del Proprietario, o di diritto, per l’esistenza di una servitù pubblica di passaggio. La circostanza che in un’area privata (es. stabilimento industriale) si svolga una circolazione molto intensa, simile a quella di un’area demaniale, non consente di qualificare di per sé quell’area come soggetta a pubblico passaggio. Infatti, l’elemento differenziale consiste nella presenza o meno di transito indiscriminato di persone: qualora l’accesso all’area sia precluso alla generalità dei cittadini o sia limitato solo a determinate categorie, non si è in presenza di un’area soggetta a pubblico passaggio. Va ben precisato però che la circolazione nelle aree e zone private deve svolgersi secondo le norme del codice stradale tutte le volte che essa abbia il carattere di pubblicità e non già di mero fatto; è cioè necessario che il passaggio di qualsiasi persona avvenga non solo in concreto ma in forza di un titolo di vera e propria servitù. Tale titolo di servitù può ritenersi esistente non solo quando vi sia una norma giuridica che lo prevede espressamente, ma anche quando si sia costituito in forza di una tolleranza del proprietario della strada, che, per un tempo molto lungo, consente il transito indiscriminato di persone nella sua proprietà. Non sono mancate tuttavia alcune sentenze che hanno ritenuto eccezionalmente applicabili al conducente che circoli su strada esclusivamente privata le sanzioni previste dal codice stradale. Per valutare l’applicabilità delle sanzioni amministrative o penali a chi circoli in aree esclusivamente private bisogna aver riguardo, dunque, alla loro natura e funzione. In linea generale, perciò, può dirsi che esse non si applicano se la circolazione si svolge in luoghi del tutto e per tutto privati come suddetto, salvo speciali eccezioni giustificate dalla particolare pericolosità del conducente e quindi del carattere cautelare che assume la sanzione stessa. Si può anche porre l’interrogativo di stabilire in quale misura le norme del codice debbano ritenersi vincolanti per chi circola in aree esclusivamente private. In particolare, è necessario chiedersi se l’utente debba o meno rispettare le norme di comportamento (artt. 140-193) quando circola in tali aree. Per i motivi prima esposti è da escludere che il mancato rispetto di queste norme possa comportare l’applicazione delle sanzioni amministrative o penali da esse previste; tuttavia le norme di comportamento indicate dal codice stradale devono essere in ogni caso rispettate. Infatti, esse costituiscono anche regole di ordinaria prudenza e diligenza e, in caso di incidente verificatosi in un’area privata, potranno essere poste a fondamento della decisione del giudice chiamato a stabilire le responsabilità delle persone coinvolte. Così, ad es., la regola secondo cui il conducente impegnato in una manovra di retromarcia in condizioni di limitata visibilità posteriore deve farsi coadiuvare da persona a terra va rispettata anche nei luoghi privati. In caso di investimento di un pedone l’inosservanza di detta regola potrà essere posta a fondamento delle eventuali responsabilità penali e civili del conducente. Lo stesso discorso vale per le norme sulla mano da tenere, sulla precedenza, ecc.. Tali conclusioni si basano sul principio della consuetudine e su quello dell’affidamento dei terzi, secondo i quali un soggetto è portato ad attendersi da altro soggetto il rispetto delle regole di circolazione a prescindere dal luogo in cui questa si svolge. In conclusione, per venire al caso prospettato dal lettore e per quanto detto sopra, non pare dubbio che siano applicabili le norme del c.d.s. (e le relative sanzioni in caso di inosservanza), poiché in tale situazione si svolge una circolazione, soprattutto pedonale, indiscriminata. —————————————————————————————————————————- Le norme sulla disciplina della circolazione stradale devono trovare piena applicazione anche su strada o spiazzo privato frequentati da un numero indistinto e più o meno rilevante di persone, concretandosi in tal caso una situazione di fatto del tutto corrispondente all’uso pubblico che diventa preminente rispetto alla natura privata dello spiazzo (Cassazione Penale, IV Sezione, Sentenza n°. 7671 del 29.9.1983); L’applicabilità delle norme sulla circolazione stradale sussiste sia che questa si svolga su area pubblica sia che si svolga su area privata (Cassazione Penale, IV Sezione, Sentenza n°. 646 del 16.1.1979). Quindi, anche se le sentenze fanno riferimento a fattispecie penali, si può ritenere che se la strada privata ha comunque un utilizzo pubblico i veicoli ivi circolanti – e nella “circolazione” va ricompresa in questo caso anche la sosta – devono rispettare le norme del Cds, comprese quelle dell’assicurazione. —————————————————————————————————————————– > ANCI RISPONDE: QUESITO: In questo Comune esiste un piazzale privato che durante il giorno è ad “uso pubblico” e dalle ore 20.00 alle ore 08.00 viene regolarmente chiuso ed accessibile solo dai condomini. Si chiede di sapere se durante il giorno nel predetto piazzale si possano applicare le norme del CdS (divieti di sosta, doppia fila, ecc..). Nel caso un automobilista dopo le ore 20.00 (orario di chiusura dei cancelli), rimanga chiuso nel piazzale chi deve intervenire? a chi deve presentare le proprie rimostranze? RISPOSTA: Considerato che la circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del C.d.S. (art.1) e che ai fini dell’applicazione di tali norme si definisce ”strada” l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (art.2), indipendentemente dalla natura giuridica della strada stessa, sia essa privata o pubblica, rilevando il fatto che sia ad uso pubblico, si ritiene che nell’area indicata nel quesito, essendo ad uso pubblico dalle ore 8 alle ore 20, in quella fascia oraria debbano essere applicate tutte le norme previste dal vigente C.d.S. Per quanto concerne la seconda parte del quesito si premette che appare auspicabile che in corrispondenza degli accessi all’area di cui stiamo trattando sia collocata una adeguata segnaletica che ponga i conducenti dei veicoli nelle condizioni di percepire chiaramente che dopo le ore 20 l’area stessa non sarà più accessibile, con la conseguenza che eventuali veicoli in sosta, dopo quell’ora, potrebbero non essere recuperabili da parte di chi ne abbia l’uso. Detto ciò si ritiene che l’eventuale recupero del veicolo dovrebbe essere fatto rilevare nei confronti dei condomini proprietari dell’area. E’ prevedibile, comunque, che in tali circostanze possa essere richiesto l’intervento della polizia municipale per dirimere la probabile controversia fra le parti; nel caso, attesa la natura privata che temporalmente riveste l’area, non possono essere contestate violazioni alle norme sulla circolazione stradale. SINISTRO STRADALE IN AREA PRIVATA. LE CONSEGUENZE PRATICHE – a cura dell’avv. Michele Grisafi Stabilire se un sinistro stradale si è verificato entro un’area di uso pubblico o su un’area privata comporta una serie di conseguenze di non trascurabile rilievo. La questione, infatti, solleva diverse problematiche, tra cui quella dell’applicabilità o meno alla fattispecie delle norme relative alla circolazione stradale e delle presunzioni di cui all’art. 2054 C.C., nonché del possibile esercizio ex art. 18. L.990/69 dell’azione diretta accordata al danneggiato nei confronti dell’assicuratore del danneggiante. Tali quesiti ovviamente sorgono in quanto non sempre la giurisprudenza è stata univoca; si rinvengono difatti diverse interpretazioni fornite dalla Suprema Corte o dai Giudici di merito su fattispecie sostanzialmente simili. Le prime divergenze si incontrano sui criteri da utilizzare per definire come pubblica o privata un’area. Secondo un orientamento, oggi ritenuto minoritario e superato, ma pur tuttavia richiamato da sentenze abbastanza recenti (Cass. Pen. 04.11.88 in GI, 1989, II, 391), la distinzione in esame deve essere effettuata secondo criteri formalistici quali la demanialità o meno della strada. Secondo l’orientamento prevalente, invece, non bisogna accertare il soggetto proprietario per rinvenire il discrimen tra strada pubblica e privata, ma è necessario effettuare una verifica di fatto sulle modalità d’uso della stessa uti singuli o uti cives nonché sulla pericolosità della circolazione che su di essa si svolge (Cass. Pen. 15 maggio 1992, n. 5695 in AGCS, 1992, 655; Cass. Pen. 1 dicembre 1988, n. 11778, in AGCS, 1988, 470). L’orientamento suesposto influisce sul quesito dell’applicabilità o meno della disciplina del Codice della Strada ad incidenti verificatisi in area privata: “In materia di circolazione stradale, a un’area appartenente a privati è applicabile la disciplina del Codice della Strada, se l’uso di essa è consentito a tutti; invero, è l’uso pubblico o privato che rende applicabile alle aree la disciplina specifica sulla circolazione stradale (o meno), e non già l’appartenenza delle stesse a enti pubblici o privati.” (Cass. Pen. 13 maggio 1988, in RGCT, 1990, 248). Conformi: Cass. Pen. 8 maggio 1979, in AGCS, 1980, 208; Cass. Pen. 26 aprile 1980). Interessante in proposito è pure una pronuncia del T.A.R. del F.V.G. 30.9.92 n. 397 in Riv. giur. edil., 1993, I, 404: “Al fine di destinare una strada all’uso pubblico, occorre che la medesima sia idonea a soddisfare le esigenze della collettività, ossia di un numero indeterminato di cittadini…”. Va in ogni caso sottolineato che le norme del Codice della Strada, pur a rigore applicabili unicamente alla circolazione stradale su aree pubbliche, vengono richiamate dalla giurisprudenza come regole di condotta da osservarsi, con particolare riferimento a quelle ispirate a criteri di elementare prudenza e diligenza, anche sulle aree private: “Nei cantieri di lavoro, come in genere nelle aree private, non vigono le norme di circolazione stradale previste dal t.u. 15 giugno 1959, n. 395, data l’esplicita limitazione contenuta nell’art. 1 del predetto t.u. alla circolazione “sulle strade” e data la specifica definizione di strada come “area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli” sancita dal successivo art. 2. Alcune di tali norme, tuttavia, cioe’ quelle che si ispirano a criteri di elementare prudenza e diligenza, sono applicabili anche alla circolazione dei veicoli in area privata. (Nella fattispecie e’ stato, in particolare, affermato che la retromarcia di un grosso veicolo deve essere effettuata, anche se eseguita su un’area privata, con quelle precauzioni che attengono alla situazione di pericolo connessa a quella manovra, ispezionando il percorso che si deve compiere e accertandosi che nessuna persona possa frapporsi su detto percorso) Cassazione penale sez. IV, 8 gennaio 1991,in Riv. giur. circol. trasp. 1992, 703. Sempre la Cassazione, in una più recente sentenza, va addirittura oltre, sostenendo che le norme del Codice della Strada si applicano, ai sensi dell’art. 1, alle strade pubbliche o aperte al pubblico transito; le stesse, tuttavia, quali norme di comune prudenza, devono osservarsi anche sulle strade private in qualsiasi modo soggette al traffico veicolare ( Cass. 12 dicembre 1993 n. 12148 in Foro It., 1994, I, 420). Per quanto concerne l’applicabilità, o meno, delle disposizioni di cui all’art. 2054 C.C., secondo l’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, perché sorga ed operi la presunzione di colpa stabilita dall’articolo citato a carico del conducente del veicolo e la conseguente responsabilità’ del proprietario, e’ necessario che ricorra il presupposto della circolazione del veicolo su strada pubblica o su una strada privata soggetta ad uso pubblico o, comunque, adibita al traffico di pedoni o di veicoli. Pertanto, non e’ applicabile la presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c. nel caso in cui non ricorra detto presupposto ed il danno sia stato prodotto in area privata nella quale non esista traffico e circolazione di veicoli (Cass. 26.07.97 n. 7015 in Arch. giur. circol. tras.1997,890). La giurisprudenza di merito, in un’interessante pronuncia del Tribunale di Roma (Trib. Roma, 19.settembre 1984, in Riv. giur. circol. trasp., 1995, 83) ha interpretato il concetto di “circolazione” di cui all’art. 2054 C.C. in maniera estensiva, ritenendo sufficiente per integrarne gli estremi “un traffico veicolare o pedonale, anche in un’area privata, tale tuttavia da concretare una situazione di pericolosità paragonabile a quella propria del traffico su strada pubblica o aperta al pubblico”. Il Collegio romano, pertanto, ha applicato l’art. 2054 C.C. ad un sinistro avvenuto all’interno di uno stabilimento industriale non aperto al pubblico ma interessato al traffico di autotreni per il carico e lo scarico delle merci. Va, peraltro, sottolineata l’esistenza di altra, e molto recente, sentenza dello stesso Giudice (Trib. Roma 27.09.97 n.17119 in Arch. Giur. Circol. Trasp., 1998, 781) che in fattispecie quasi analoga non solo ha respinto l’estensione delle norme del Codice della Strada, ma anche l’applicabilità delle presunzioni di cui all’art. 2054 C.C.. Ulteriore problematica correlata ad un sinistro che si verifichi entro un’area privata è l’esperibilità o meno dell’azione diretta ex art. 18 L.990/69 nei confronti dell’assicuratore del danneggiante, salva ovviamente l’azione extracontrattuale nei confronti del danneggiante stesso. L’azione di cui all’art. 18 citato, infatti, compete al danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice solamente con riguardo ad un sinistro causato dalla circolazione di un veicolo in “circolazione su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate” (art. 1 L.990/69). Il punctum pruriens della questione è quindi l’individuazione del significato da ricondurre alla espressione “aree equiparate”. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ( Cass. 15.04.1996 n. 3538) si è diffusamente trattenuta sulla questione richiamando innanzitutto la migliore giurisprudenza in ordine alla qualificazione di area pubblica e privata: “…non e’ tanto alla natura pubblica o privata della strada che deve aversi, quindi, riguardo, bensi’ all’uso pubblico” della stessa, intendendosi per tale la concreta destinazione “al transito abituale di un numero indeterminato di persone, che si servano di essa per passarvi uti cives e non uti singuli” (Cass. 7 dicembre 1979, n. 6362; Cass. 7 maggio 1992, n.5414).” Poi, in ordine alla suddetta equiparazione, la Cassazione, sempre sulla scorta della migliore giurisprudenza, non considera quali strade ad uso pubblico “le aree di una officina privata, siano esse interne od esterne (quali gli spazi privati antistanti, laterali o retrostanti, utilizzati per il parcheggio od il deposito), anche se in esse si svolge una parziale circolazione, che rimangono del tutto private ed in cui la circolazione non e’ consentita, indifferentemente, alla generalita’ dei cittadini, bensi’ soltanto a coloro che abbiano istituito od istituiscano uno specifico rapporto, contrattuale o meno, col titolare, (cfr, Cass. 6 novembre 1976, n. 4053, per le aree all’interno di uno stabilimento industriale). Conseguentemente, secondo tale indirizzo, “il danneggiato in un sinistro derivante dalla circolazione di un veicolo a motore in area privata non aperta al pubblico transito non puo’ esperire, per il risarcimento del danno, l’azione diretta prevista dall’art. 18 della l. 24 dicembre 1969, n. 990, contro l’assicuratore del veicolo, atteso che tale azione e’ consentita solo per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strade di uso pubblico od aree a queste equiparate” (Cass. 27 dicembre 1991, n. 13.925). Con la stessa sentenza e’ stato precisato che questo principio non trova deroga neppure nel caso in cui la polizza preveda, come spesso accade, l’estensione della copertura assicurativa danni anche a sinistri verificatisi sulle aree private, in quanto “tale patto e’ operativo solo nei rapporti tra le parti, cioè’ tra l’assicurato e l’assicuratore, ma non comporta l’applicabilità’ della normativa di cui alla legge sull’assicurazione obbligatoria”. L’assicurazione infatti, come qualsiasi altro contratto, spiega gli effetti esclusivamente tra le parti, le quali unicamente sono legittimate a richiedere l’adempimento delle rispettive obbligazioni (art. 1372 c.c.). Per ultimo, va sottolineato che la medesima sentenza (successivamente confermata dalla sentenza n. 2791 del 24.03.99 in Arch. Giur. Circ. Trasp. 1999, 608), chiarisce che “al fine di riconoscere o meno l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore non devesi fare riferimento al luogo in cui si e’ verificato l’incidente ed il danno, bensì alla natura giuridica del luogo in cui avviene la circolazione del veicolo produttiva del danno. La precisazione assume rilievo allorché un veicolo che circoli su strada, invada per un qualsiasi motivo, sia esso volontario o meno (quale uno sbandamento a causa di eccessiva velocita’ od altro; una manovra di retromarcia, etc.), un’area privata, ed ivi cagioni il danno (investendo una persona, danneggiando un mezzo che vi si trovi parcheggiato, un qualsiasi altro bene o la stessa area privata). Appare ovvio che, in tal caso, l’invasione dell’area privata, volontaria o meno, si inserisce a pieno titolo nell’ambito della circolazione su strada o su area equiparata, legittimando il danneggiato all’azione diretta nei confronti dell’assicuratore.”. —————————————————————————————————————————- CAS Civile 15/4/96 n.3538 sez.III Responsabilità civile dalla circolazione di autoveicoli – Area privata Il danneggiato da un sinistro stradale (ovvero il suo assicuratore sociale, il quale agisca in surroga) ha azione diretta nei confronti del responsabile, ai sensi del combinato disposto degli art. 1 e 18 l. 24 dicembre 1969 n. 990, soltanto per i sinistri cagionati da veicoli posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. L’azionabilità della pretesa direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile viene meno, pertanto, ove il sinistro sia avvenuto su aree private il cui accesso non è consentito alla generalità dei cittadini, anche se su di esse si svolga comunque una parziale circolazione. Tali principi non sono derogati dalla previsione contrattuale di una estensione della copertura assicurativa anche per i sinistri avvenuti su aree private, in quanto tale previsione produce i suoi effetti soltanto tra le parti del contratto di assicurazione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L’11 luglio 1975 Nicola Tammaro, alla guida dell’autocarro di proprieta’ di Beniamino Mancino, assicurato presso la Norditalia Assicurazioni s.p.a., nell’eseguire una manovra di retromarcia per entrare nell’officina di Raffaele Tretora, sita in Salerno, investiva Mario Corniani, il quale dormiva steso per terra al suo interno e riportava gravi fratture agli arti inferiori. Con atto di citazione notificato il 9 settembre 1981 l’I.N.A.I.L., surrogandosi nei diritti del Corniani, suo assicurato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, il Mancino, il Tammaro e la Norditalia, chiedendone la condanna, in solido, al rimborso della somma di L. 17.498.083 erogata in favore del danneggiato. Costituitosi il contraddittorio, la Norditalia eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, ai sensi dell’art. 18 della citata l. n. 990/969, in quanto il sinistro si era verificato in area privata; il Tammaro contestava la fondatezza della domanda, mentre il Mancino rimaneva contumace. Con sentenza non definitiva del 7 aprile – 23 giugno 1983, il Tribunale affermava la legittimazione passiva della Norditalia, ritenendo che la lettera e, soprattutto, la ratio della legge, deponevano per l’esperibilita’ dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore anche per i sinistri verificatisi in aree private. Il Tribunale sospendeva quindi il giudizio sull’an e sul quantum fino alla definizione di quello promosso dal Corniani contro gli stessi convenuti, al fine di ottenere il risarcimento del danno eccedente le indennita’ percette dall’I.N.A.I.L., pendente dinanzi al Tribunale di Salerno. Contro la sentenza non definitiva la Norditalia proponeva appello, lamentandone l’erroneita’. Anche tale giudizio veniva sospeso, in attesa dell’esito di quello pendente dinanzi al Tribunale di Salerno, con ordinanza in data 26 marzo 1986. Con ricorso del 25 luglio 1989 la Norditalia chiedeva quindi fissarsi una udienza per la prosecuzione del giudizio di appello assumendo che quello pendente dinanzi al Tribunale di Salerno, dichiarato interrotto, non era stato riassunto nei termini, sicche’ era ormai estinto, senza, peraltro, indicare la causa e la data della interruzione e della estinzione. L’I.N.A.I.L., a sua volta, eccepiva la tardivita’ del ricorso e la conseguente estinzione del giudizio sospeso, ai sensi dell’art. 297 e 307 c. 3° c.p.c.. Con la sentenza impugnata, del 5 febbraio – 8 maggio 1992, la Corte, esclusa l’estinzione del giudizio, e pur riconoscendo che la prevalente giurisprudenza ammetteva l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore esclusivamente per i sinistri verificatisi su strade pubbliche od aree a queste assimilate, riteneva che nella specie il problema era superato dall’art. 1 delle condizioni generali del contratto, in forza del quale l’assicurazione copriva anche la responsabilita’ per i danni causati in aree private; confermava, pertanto, la decisione impugnata, sia pure sotto questo diverso profilo. Avverso la sentenza ha proposto ricorso principale la Norditalia, affidandosi a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’I.N.A.I.L., avanzando, a sua volta, ricorso incidentale, illustrato da successiva memoria. All’udienza del 23 febbraio 1995 la Corte, rilevato che mancava agli atti la ricevuta di ricevimento della notifica del ricorso principale, eseguita per mezzo del servizio postale, a Tammaro Lucio, uno degli eredi dell’investitore Tammaro Nicola, e che il controricorso, contenente anche il ricorso incidentale, non era stato notificato ne’ agli eredi del Tammaro ne’ a quelli del Mancino, proprietario del veicolo, rinviava la causa a nuovo ruolo, assegnando termine di novanta giorni per l’integrazione del contraddittorio. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. – I ricorsi debbono essere, preliminarmente, riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., concernendo la medesima sentenza. Occorre inoltre premettere che la Norditalia ha provveduto all’integrazione del contraddittorio relativamente al ricorso principale con atto notificato per mezzo del servizio postale in data 5 maggio 1995, pervenuto al destinatario il 12 maggio successivo. L’I.N.A.I.L. ha provveduto con lo stesso mezzo, per il controricorso ed il ricorso incidentale, in data 26 maggio 1995, ma non e’ stato depositato l’avviso di ricevimento relativamente a Tammaro Lucio. L’integrazione risulta quindi soltanto parziale, sicche’ il ricorso incidentale dev’essere dichiarato inammissibile. Ne discende il passaggio in giudicato della decisione in ordine alla eccepita estinzione del giudizio. 2. – Entrambi i motivi del ricorso principale attengono al problema della esercibilita’, da parte del danneggiato o del soggetto che intenda surrogarsi nei suoi diritti, dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore per la responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli, per i sinistri che si verifichino in aree private. E’ opportuno precisare – con riferimento alla specifica fattispecie in esame e ad alcune ambiguita’ degli scritti difensivi e della stessa sentenza impugnata – che l’azione dell’I.N.A.I.L. trova fondamento non gia’ nel generale diritto di surrogazione previsto dall’art. 1916 c.c. in favore di qualsiasi assicuratore, bensi’ nell’art. 28 della l. 24 dicembre 1969, n. 990 (cio’ e’ stato chiarito, dopo le prime incertezze, sin da Cass. 22 dicembre 1976, n. 4710, e da Cass. 20 novembre 1987, n. 8544; su tale presupposto, con la sent. 6 giugno 1989, n. 319, la Corte Cost.le ha dichiarato l’inammissibilita’ della questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 1916 c.c.), che ha, rispetto a quello, carattere di specialita’. La soluzione positiva al problema posto col ricorso, adottata da entrambi i giudici di merito, sia pure sotto distinti profili, viene contestata dalla Norditalia: a) negando l’esercibilita’ dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore al di fuori dei limiti derivanti dal combinato disposto degli artt. 1 e 18 della l. 14 dicembre 1969, n. 990, di cui assume la erronea o falsa applicazione; b) sostenendo l’irrilevanza della pattuizione contenuta nelle condizioni generali di contratto, che non potrebbero derogare a norme imperative, “con riflessi pubblicistici”, quali quelle della legge sull’assicurazione obbligatoria. Le censure appaiono fondate, nei limiti di seguito precisati. Per l’art. 18 della l. 24 dicembre 1969, n. 990, l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore spetta esclusivamente al danneggiato per sinistro “causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante per i quali ….. vi e’ obbligo di assicurazione”, e cioe’, per il combinato disposto con l’art. 1 della stessa legge, per i danni cagionati da veicoli senza guida di rotaie “posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a questa equiparate”. Ai fini dell’obbligo dell’assicurazione e della connessa azione diretta nei confronti dell’assicuratore non e’ tanto alla natura pubblica o privata della strada che deve aversi, quindi, riguardo, bensi’ all\'”uso pubblico” della stessa, intendendosi per tale la concreta destinazione “al transito abituale di un numero indeterminato di persone, che si servano di essa per passarvi uti cives e non uti singuli” (Cass. 7 dicembre 1979, n. 6362; Cass. 7 maggio 1992, n. 5414). L’art. 2 del d.p.r. 15 giugno 1959, n. 393, vigente all’epoca, chiarisce il concetto di strada, come l\'”area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli”, mentre sono considerate aree equiparate, oltre le autostrada (art. 2 cit.) e le strade vicinali (art. 24 del regolamento), gli slarghi, i marciapiedi, le banchine (Cass. 18 novembre 1969, n. 3746), le aree di parcheggio, le strade private soggette a servitu’ di uso pubblico (Cass. 7 dicembre 1979, n. 6362). Non possono considerarsi tali, viceversa, le aree di una officina privata, siano esse interne od esterne (quali gli spazi privai antistanti, laterali o retrostanti, utilizzati per il parcheggio od il deposito), anche se in esse si svolge una parziale circolazione, che rimangono del tutto private ed in cui la circolazione non e’ consentita, indifferentemente, alla generalita’ dei cittadini, bensi’ soltanto a coloro che abbiano istituito od istituiscano uno specifico rapporto, contrattuale o meno, col titolare, (cfr, Cass. 6 novembre 1976, n. 4053, per le aree all’interno di uno stabilimento industriale). Questa Corte ha avuto modo di chiarire, anche di recente, che, per il combinato disposto delle norme citate, “il danneggiato in un sinistro derivante dalla circolazione di un veicolo a motore in area privata non aperta al pubblico transito non puo’ esperire, per il risarcimento del danno, l’azione diretta prevista dall’art. 18 della l. 24 dicembre 1969, n. 990, contro l’assicuratore del veicolo (o nei confronti dell’impresa cessionaria nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell’assicuratore), atteso che tale azione e’ consentita solo per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strade di uso pubblico od aree a queste equiparate” (Cass. 27 dicembre 1991, n. 13.925). Con la stessa sentenza e’ stato precisato che “questo principio non trova deroga neppure nel caso in cui la polizza preveda l’estensione della copertura assicurativa ai danni causati da sinistri verificatisi indistintamente sulle aree private perche’ tale patto e’ operativo solo nei rapporti tra le parti, cioe’ tra l’assicurato e l’assicuratore, ma non comporta l’applicabilita’ della normativa di cui alla legge sull’assicurazione obbligatoria”. L’assicurazione infatti come qualsiasi altro contratto – spiega gli effetti esclusivamente tra le parti, le quali unicamente sono legittimate a richiedere l’adempimento delle rispettive obbligazioni (art. 1372 c.c.). Ne’ puo’ ritenersi che l’interpretazione ponga le norme in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione (il problema e’ sollevato nel ricorso incidentale, ma la Corte non puo’ non porselo di ufficio). L’esigenza di tutela si pone diversamente per la circolazione su strada e su aree esclusivamente private, sicche’ la diversa regolamentazione dell’assicurazione, e specificamente dell’azione diretta contro l’assicuratore, non presenta alcun carattere di arbitrarieta’ ed e’ demandata alla discrezionalita’ del legislatore. L’assenza dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore non incide, inoltre, sul diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, assicurato a chiunque dall’art. 24 della Costituzione, dacche’ non impedisce l’esercizio dell’azione nei confronti del responsabile del danno, ma semplicemente quella nei confronti di un soggetto – l’assicuratore – non legato da un rapporto contrattuale con il danneggiato. Occorre, tuttavia, ulteriormente chiarire che, al fine di riconoscere o meno l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore non devesi fare riferimento al luogo in cui si e’ verificato l’incidente ed il danno, bensi’ alla natura giuridica del luogo in cui avviene la circolazione del veicolo produttiva del danno. La precisazione assume rilievo allorche’ un veicolo che circoli su strada, invada per un qualsiasi motivo, sia esso volontario o meno (quale uno sbandamento a causa di eccessiva velocita’ od altro; una manovra di retromarcia, etc.), un’area privata, ed ivi cagioni il danno (investendo una persona, danneggiando un mezzo che vi si trovi parcheggiato, un qualsiasi altro bene o la stessa area privata). Appare ovvio che, in tal caso, l’invasione dell’area privata, volontaria o meno, si inserisce a pieno titolo nell’ambito della circolazione su strada o su area equiparata, legittimando il danneggiato all’azione diretta nei confronti dell’assicuratore. In applicazione dei suesposti principi, incombeva alla Corte di merito verificare se, benche’ l’investimento ed il danno si siano verificati su un’area privata, quale l’officina, gli stessi siano derivati dalla circolazione del veicolo (e cioe’, in sostanza, se la retromarcia costituiva o meno una fase della circolazione su strada od area equiparata). Tale accertamento e’ mancato per effetto dell’erroneo principio affermato, sicche’ la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, cui puo’ essere demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi n. 12.209/92 e 13.062/92; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; accoglie il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. ——————————————————————————————————————————- > ANCI RISPONDE: Strade, proprietà, uso QUESITO: Si chiede quali siano i criteri per poter definire una strada “strada ad uso pubblico”. In particolare una strada privata, a fondo cieco, che usufruisce di servizi pubblici quali l’illuminazione, la segnaletica orizzontale e verticale, la manutenzione dell’asfalto, può essere considerata strada ai sensi dell’art. 2 del Codice della strada? RISPOSTA: Una strada è ad uso pubblico quando può essere usata direttamente e legittimamente da chiunque, indipendentemente dal fatto che sia di proprietà pubblica o privata. Sul piano pratico di solito l’accesso a strade private è impedito da sistemi di sbarramento o è evidenziato da cartelli o pannelli indicatori. Nel caso in esame, considerato anche che la strada usufruisce di servizi pubblici quali la manutenzione, che spetta al comune per le strade vicinali (art.14/4 c.d.s.), nonchè la cura della segnaletica stradale, la quale, ai sensi dell’art.37/1 lett. c, compete al comune nelle strade private aperte all’uso pubblico, si ritiene che la strada descritta possa essere considerata, indipendentemente dalla proprietà, ad uso pubblico, per cui soggetta alla disciplina del c.d.s. Diversamente, se fosse una strada privata, il comune non dovrebbe fornire i servizi che invece garantisce. ——————————————————————————————————————————- > ANCI RISPONDE: Codice della strada, divieti, privati, controlli QUESITO: Nell’area di appartenenza del locale ospedale, di proprieta’ della regione, e’ stato vietato l’accesso e la sosta degli autoveicoli, con apposita ordinanza a firma del dirigente del nosocomio. Puo’ la polizia municipale intervenire su segnalazione del suddetto dirigente, a sostegno ed attuazione della stessa ordinanza dirigenziale? RISPOSTA: Innanzitutto dobbiamo stabilire quale sia la natura dell’area ospedaliera: se cioè sia di uso pubblico o privata. Se si tratta di un’area privata, come sembra, la polizia municipale non può intervenire per controllare il rispetto della disciplina della circolazione stradale e spetta al proprietario di dare attuazione al proprio diritto derivante dalla proprietà. Se invece l’area ospedaliera è ad uso pubblico, vale a dire che tutti i veicoli vi possono circolare senza alcuna distinzione, l’ordinanza adottata dal dirigente della struttura non è legittima in quanto spetta al comune, tramite ordinanza sindacale, regolamentare la circolazione, e sono in quel caso la polizia municipale potrà (dovrà) intervenire per il controllo del rispetto delle norme sulla circolazione stradale. ——————————————————————————————————————————- CAS Civile 25/8/89 n.3785 sez.III Responsabilità civile – Assicurazione Ai fini dell’applicabilità della legge n. 990 del 1969, che ha istituito l’obbligo dell’assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, sono da equipararsi alle strade di uso pubblico anche quelle aree di proprietà privata, aperte alla circolazione del pubblico (art. 2, dpr. 24 novembre 1970, n. 973), cioè quelle in cui chiunque può circolare anche se sotto specifiche condizioni o per determinate finalità (in applicazione del suddetto principio, la suprema corte ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto operativa la garanzia assicurativa per un incidente stradale verificatosi in un cortile privato che serviva per l’accesso di clienti e fornitori ad un negozio). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 25-8-1973, in località Cà di Cecco di Massa, Giannaccini Nello, all’epoca minorenne, si impadroniva dell’automobile di Martinelli Domenico, parcheggiata nel piazzale del forno del medesimo, e la metteva in moto, andando ad investire Ceccarelli Elena, che riportava lesioni. La predetta infortunata conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Massa il Martinelli, la s.p.a., La Veneta Assicurazioni ed il Giannaccini, chiedendo, però, la condanna soltanto della Compagnia Assicuratrice al risarcimento dei danni. A sua volta l’I.N.A.M, che aveva sostenuto le spese conseguenti alla assistenza prestata alla Ceccarelli, conveniva innanzi allo stesso Tribunale la s.p.a. La Veneta ed il Martinelli, integrando poi il contraddittorio anche nei confronti del Giannaccini, affinché fossero condannati in solido al rimborso delle somme erogate da esso Istituto. Le cause erano riunite e, con sentenza del 10-11-1981, il Tribunale, ritenuto che la responsabilità del sinistro insieme con il Martinelli e La Veneta (questa ultima all’I.N.P.S., succeduto ex legge all’I.N.A.M., la somma di L. 5.046.090; condannava altresì la Veneta (sempre nei limiti del massimale) a pagare alla Ceccarelli la somma di L. 22.371.132; disponeva in conseguenza per le spese. Appellava La Veneta, sostenendo tra l’altro la mancanza dei presupposti di applicazione della legge 990-1969, per non essersi il sinistro verificato durante una vera e propria circolazione del veicolo. Assumeva inoltre che il dolo del guidatore escludeva in ogni caso la garanzia assicurativa. Proponevano appello incidentale la Ceccarelli e il Martinelli; l’I.N.P.S. invece si limitava a chiedere la conferma della decisione del primo giudice. Con sentenza del 28.6.-26.7.1983, la Corte di Appello di Venezia rigettava l’impugnazione dell’assicuratrice; accoglieva in parte sia l’impugnazione del Martinelli, riducendo a L. 2.523.045 la somma capitale da lui dovuta all’I.N.P.S., sia l’impugnazione della Martinelli, condannando La Veneta Assicurazioni a pagare sul residuo credito della danneggiata la rivalutazione monetaria maturata successivamente alla sentenza di primo grado, calcolata secondo gli indici I.S.T.A.T.. In merito alle questioni che ancora qui interessano, riteneva la Corte territoriale che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Assicuratrice, il veicolo del Martinelli doveva considerarsi in circolazione, giacché il piazzale ove era avvenuto il sinistro costituiva luogo aperto al pubblico; che la richiesta della Ceccarelli, intesa ad ottenere la condanna della Società Assicuratrice “al pagamento dell’ulteriore rivalutazione sulle somme ancora non pagate”, non aveva carattere di novità, in quanto implicitamente ricompresa nella più ampia domanda per il perdurare del fenomeno inflattivo dopo la sentenza di primo grado, cosicché si doveva elevare in base agli indici ISTAT la somma capitale residua a L. 22.175.086, come era stato calcolato dall’avente diritto nella comparsa conclusione. Avverso questa sentenza la Veneta Assicurazioni ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso l’I.N.P.S. che ha depositato anche memoria scritta. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la S.p.a. La Veneta Assicurazioni, denunciando la violazione degli artt. 1 e 18 della legge 24-12-1969 n. 990, sostiene che la Corte di merito ha errato nel ritenere che il cortile nel quale si era verificato il sinistro dovesse considerarsi area privata aperta al pubblico, non essendo invece esso assoggettato ad alcun diritto di uso pubblico ma frequentato soltanto dai clienti del proprietario Martinelli. Il motivo è infondato. Ai fini dell’applicabilità della legge 990-69, che ha istituito l’obbligo dell’assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, sono da equipararsi alle strade di uso pubblico anche quelle aree di proprietà private aperte alla circolazione del pubblico (art. 2 D.P.R. 24-11-1970 n. 973, reg. esec. alla l. n. 990 del 1969). E per area aperta alla circolazione del pubblico deve intendersi quella in cui può circolare chiunque anche se sotto specifiche condizioni o per determinate finalità (cfr. Cass. 22-4-1982 n. 2477). Pertanto la sentenza impugnata non è affetta dal vizio denunciato, avendo messo in evidenza che al cortile privato del fondo del Martinelli, nel quale era situato il negozio di fornaio di quest’ultimo, “chiunque” avesse avuto intenzione ad entrare nel negozio stesso, poteva liberamente accedere, ancorché cliente o fornitore. Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando la violazione degli artt. 329 e 112 c.p.c., si duole di essere stata condannata a pagare l’ulteriore rivalutazione monetaria relativa al periodo tra la prima e la seconda sentenza, benché sul punto non vi fosse stata impugnazione della sentenza del Tribunale che, peraltro, aveva stabilito che la somma da pagare a titolo di risarcimento non dovesse eccedere il limite del massimale. Al riguardo va osservato che nella liquidazione del danno il Tribunale aveva tenuto conto del diminuito potere di acquisto della moneta sino al momento della relativa pronuncia, senza che alcuna doglianza su questo punto (1) fosse calcolata l’incidenza dell’ulteriore svalutazione sino alla pronuncia definitiva. Pertanto la Corte di merito, esaminando tale richiesta, non ha errato nel ritenerla non solo tempestivamente formulata ma anche accoglibile, in difetto di elementi (da addursi dalla Soc. La Veneta) che valessero ad escludere il persistere del ritardo per causa imputabile all’ingiustificato e quindi colpevole comportamento omissivo dell’assicuratrice, che aveva aggravato il pregiudizo patrimoniale sofferto dalla danneggiata ed a fronte del quale restava inoperante il limite del massimale (cfr. Cass. 4-7-1979 n. 6776; id. 2-7-1983 n. 5220). Il ricorso va dunque integralmente respinto. Da ultimo si ravvisano esistenti i giusti motivi di cui all’art. 92 c.p.c. per compensare integralmente tra la ricorrente e l’Istituto resistente le spese del presente giudizio, mentre in nessuna pronuncia va emessa nei confronti degli altri intimati non avendo svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso della S.p.a. La Veneta Assicurazioni avverso la sentenza 28-6-26-7-1983 della Corte di Appello di Genova, resa inter partes, e compensa integralmente le spese di questo giudizio per cassazione. Roma, 20 luglio 1988. ——— (1) Adde postilla n. 1 pg. 7 rigo 14: “fosse sollevata all’atto di appello della società assicuratrice, la quale poi del tutto immotivatamente non provvide a mettere a disposizione della danneggiata intera somma che era stata condannata a pagare, donde la richiesta delle Ceccarelli affinché sulla differenza ancora dovutale”. ——————————————————————————————————————————- >ANCI RISPONDE: Codice della strada, strade, privati, pedoni QUESITO: La costruzione d’una nuova ala ospedaliera, ha creato all’esterno un area confinante con una strada che conduce all’ospedale. Tale area che confina con la recinzione esterna sempre dell’ospedale è pavimentata con mattoncini rossi e grigi praticamente trattasi d’una piazzuola sopraelevata dal restante sedime stradale di circa 10/15 cm.Tale superficie essendo afferente al nosocomio si è improvvisamente trasformata in area di parcheggio.poichè non si conosce a tutt’oggi il regime giuridico, ovvero sconoscesi se l’asl. la voglia utilizzare per i propri mezzi oppure destinarla ad area di parcheggio riservata al proprio personale o altro. è sorto il problema della sosta. alcuni agenti operanti hanno iniziato a sanzionare i veicoli in sosta su quell’area in violazione dell’art. 152 per sosta su marciapiede rialzato. mentre l’ufficio comando ha diramato una disposizione di servizio disponendo di soprassedere sino a quando l’ente ospedaliero non avrà detto chiaramente se quella è un’area privata e/o da riservare a mezzi o personale proprio, fornendo eventualmente l’area di segnaletica opportuna. obiettano gli agenti che fanno rilevare di sentirsi in dovere di procedere in tal senso per evitare eventuali denunce per omissioni. si richiede un parere sull’esatto tema trattato dai due aspetti operanti, poichè ancora oggi non si conosce l’esatta destinazione. se come luogo aperto al pubblico debba essere soggetto alle sanzioni del c.s. in quanto tale, oppure, poichè si tratta eventualmente d’un bene patrimoniale e non demaniale perchè di proprietà di ente pubblico ( ASL) non territoriale non debba essere soggetta alle sanzioni del c.s. RISPOSTA: La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle aree ad uso pubblico è disciplinata dalle norme del vigente cds. Indipendentemente dal regime di proprietà, quando in una determinata area vi può indiscriminatamente circolare chiunque, l’area stessa è considerata di uso pubblico ed perciò soggetta all’applicazione delle regole dettate dal cds. In relazione alla formulazione del quesito, fino a che l’Azienda USL, avendone eventualmente il diritto, non decida di disporne in maniera diversa, si ritiene che l’area in argomento possa attualmente considerarsi ad uso pubblico, per cui soggetta alle norme del cds ed il comune potrebbe, anche temporaneamente, regolamentarvi ovvero vietarvi la sosta, installando la relativa segnaletica; diversamente, se la formulazione del quesito non fosse interpretata nella maniera corretta e l’area avesse le caratteristiche dell’area privata (accessibile da una determinata categoria di utenti e non dalla collettività generalizzata), non vi troverebbero applicazione le norme del cds e non potrebbe esservi contestata alcuna infrazione relativa alla sosta, la cui disciplina sarebbe completamente rimessa alle determinazioni dell’Azienda USL. ——————————————————————————————————————————- > ANCI RISPONDE: Codice della strada, strade, privati, procedure QUESITO: Sul territorio comunale esistono tratti di strada privata, (che collegano strade di proprietà pubbliche), ove si è costituito nel tempo un uso pubblico da servitù, in quanto il privato, non già per una manifestazione di volontà, bensì nel mero fatto giuridico di mettere volontariamente, con carattere di continuità, una cosa propria a disposizione, l’assoggetta all’uso pubblico. Al fine di dare valenza e forma giuridica sul diritto di uso pubblico di strade private vi è l’iscrizione di queste nell’elenco delle strade comunali,(da accertamenti c/o l’archivio com.le, non esistono atti in tal senso). Poiché l’Amm.ne Com.le ha chiesto a codesto Comando di P.M. di regolamentare il traffico veicolare nei tratti in questione attraverso l’emissione di ordinanza, ex art.7 C.d.s., con imposizione di divieti di sosta; premesso quanto sopra si chiede, onde evitare contenziosi con i privati proprietari se, in mancanza dei presupposti giuridici suindicati è legittimo applicare le norme del C.d.s. In caso negativo quali procedure deve adottare l’Ente Locale nel caso concreto? RISPOSTA: Il vigente cds, approvato con D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni, disciplina la circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade (art.1); ai fini dell’applicazione delle norme del cds, si definisce strada l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Il termine strada ha pertanto il significato di area soggetta ad uso pubblico, indipendentemente dal fatto che, in relazione al regime di proprietà, risulti privata. Per quanto precede, un’area può considerarsi soggetta ad uso pubblico, e quindi soggetta all’applicazione delle norme sulla disciplina della circolazione dettate dal vigente cds, quando vi possa circolare indiscriminatamente chiunque per l’esistenza di una servitù pubblica di passaggio, la quale può discendere sia da una norma giuridica che la prevede espressamente, che in forza di un diritto costituitosi dalla tolleranza del proprietario della strada protrattasi per un certo periodo di tempo (si ritiene superiore a venti anni ex art.1158 c.c.). In relazione al quesito, si ritiene quindi che i divieti di sosta possano essere installati lungo il tratto di strada, ancorchè privata, ma soggetta all’uso pubblico, nel caso in cui l’assoggettamento risulti da una norma giuridica ovvero previa deliberazione in tal senso della giunta comunale (vedasi in proposito TAR Liguria, Sez.I, 04.2.2000, n.107) qualora l’uso pubblico risulti praticato da oltre venti anni. ——————————————————————————————————————————- > ANCI RISPONDE: Strade, private, chiusura, sanzioni QUESITO: Se viene chiusa abusivamente con una rete una strada vicinale di uso pubblico, oltre alla rimozione della medesima ed al ripristino della stato dei luoghi, a quale sanzione deve essere assoggettato l’autore del fatto? RISPOSTA: Ai sensi dell’art.4 della L.R. Toscana 52/99, sono soggette ad attestazione di conformità le sole recinzioni realizzate con fondazioni continue. Nel caso specifico, pertanto, se la recinzione è realizzata con soli paletti infissi al suolo e rete metallica, non si ravvisano violazione di natura edilizia, viceversa dovranno essere applicate le sanzioni previste dall’art.34 della L.R. Toscana 52/99. Da considerare è inoltre se l’area oggetto dell’intervento sia sottoposta a vincoli; se infatti l’area fosse, ad esempio, gravata da vincolo idrogeologico e l’esecutore dell’intervento non avesse provveduto ad acquisire il relativo parere, l’intervento dovrà essere oggetto di segnalazione all’Amministrazione Provinciale per l’applicazione delle relative sanzioni di competenza, ovvero, se l’area fosse soggetta a vincolo ambientale e l’intervento non potesse essere incluso fra quelli non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’art.152 del D.Lgs. 490/99, saranno applicate le sanzioni previste dal successivo art.163 del D.Lgs. 490/99. Indipendentemente dall’eventuale applicazione delle sanzioni sopra richiamate, atteso che la strada vicinale è una strada privata ad uso pubblico assimilita, ai sensi dell’art.2, comma 6, lettera D, cds, alle strade comunali, si ritiene che debba comunque essere contestata la violazione dell’art.15, comma 1, lettera a) del cds, in quanto per danneggiamento di una cosa deve intendersi ogni intervento di modifica della stessa che serva a renderla inutilizzabile. ——————————————————————————————————————————- > ANCI RISPONDE: Codice della strada, strade, marciapiedi, pertinenze QUESITO: Si chiede un chiarimento, in merito all’individuazione dell’esistenza di un marciapiede se, ai sensi del vigente C.d.S., oltre quanto disposto con l’art. 3 C° 1 lettera 33 del D.lgs 285/92, occorra che l’area in cui questo è ubicato sia di proprietà C.le . Il marciapiede in questione si trova a possedere tutte le definizioni indicate nell’art. sopra indicato, ma non risulta essere di proprietà del Comune. RISPOSTA: Preso atto che ai fini dell’applicazione delle norme del c.d.s. si definisce “strada” l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (art. 2 c.d.s.), si ritiene che l’area in argomento, pur non essendo di proprietà comunale, possa, a tutti gli effetti, anche ai fini dell’applicazione di eventuali sanzioni (art. 158 c.d.s.), considerarsi un marciapiede ex art. 3 c.d.s. se è destinata agli utenti senza limitazione numerica (Cass.Pen. 23.1.1967) o di altra natura. ——————————————————————————————————————————- Descrizione Modulo di domanda per il rilascio o la volturazione per la concessione di passo carrabile Note Riferimenti legislativi: Codice della Strada, art. 22, 1° comma; D.Leg.vo 507/1993, art. 44, comma 4; Attenzione: Regolarizzazione degli accessi carrabili: Si definiscono accessi in generale, ai sensi del Codice della Strada: 1) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico e 2) le immissioni per i veicoli da un’area privata laterale alla strada di uso pubblico. Si definiscono passi carrabili “gli accessi individuati ai punti 1 e 2 quando questi comportano una modificazione ai marciapiedi o alla pavimentazione stradale al fine di permettere o facilitare l’accesso dei veicoli ad una proprietà privata”. Il vigente Codice della Strada all’art. 22, 1° comma prevede che, senza la preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada, non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, nè nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato. Gli accessi o le diramazioni già esistenti devono essere regolarizzati previa apposita domanda (in marca da bollo del valore vigente) indicante il numero degli accessi di cui si chiede regolarizzazione; l’apertura dell’accesso espressa in mt. lineari (o in mt. quadrati se trattasi di griglie od altro); se vi è la presenza di marciapiede o manufatto oppure se l’accesso è a raso o a filo manto stradale e se è a servizio di un immobile destinato ad abitazione o all’esercizio di un’attività economico-commerciale. I passi carrabili devono essere individuati con apposito segnale indicante la zona per l’accesso dei veicoli alle proprietà laterali in corrispondenza del quale vige il divieto di sosta. Nel caso in cui non si tratti di passi carrabili così come definiti ai sensi dell’art. 44, comma 4, del D. Leg.vo 507/1993 ovvero “quei manufatti sostituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata”, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo e il posizionamento del relativo segnale sono subordinati alla richiesta di occupazione di suolo pubblico, che altrimenti sarebbe destinata alla sosta dei veicoli. Pertanto, il posizionamento del cartello resta d’obbligo per i passi carrabili con la presenza di un marciapiede o manufatto mentre per gli accessi “a raso” o “a filo” del manto stradale diventa una richiesta facoltativa – copia di planimetria catastale scala 1:2000 o altro tipo di planimetria ove venga individuato il tipo di intervento: – sezione tipo fossato con individuazione del tipo di tubo adottato nel caso venga richiesta l’autorizzazione al tombinamento. PASSI CARRAI: L’art.22 del D.L. n. 285 del 30.04.1992 (meglio conosciuto come “Nuovo Codice della Strada”), nonché gli artt. 44, 45 e 46 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione e attuazione del “Nuovo Codice della Strada”) e successive modifiche ed integrazioni, dispongono che gli accessi ed i passi carrai che si immettono sul suolo pubblico debbano essere sempre autorizzati. La mancata autorizzazione comporta l’applicazione di sanzioni. L’art. 22 non ha corrispondenti nel codice abrogato e disciplina le modalità di apertura di accessi da una strada od area privata su una strada ad uso pubblico. Le previsioni di questo articolo mirano a disciplinare l’apertura indiscriminata di accessi o diramazioni e a regolamentare le situazioni già esistenti. Per gli adeguamenti delle situazioni preesistenti alle disposizioni di questo articolo era stato fissato un termine di tre anni, termine poi prorogato con provvedimento dell’Amministrazione sino al 31.03.03. Si definisce accesso, in senso generale, l’immissione da una strada o un fondo o un area laterale privata su una strada ad uso pubblico; rientrano nell’ambito del codice della strada gli accessi che consentono il passaggio di veicoli Questi accessi possono essere a raso o a livelli sfalsati o misti come le intersezioni dello stesso tipo. L’accesso realizzato nelle strade urbane viene più propriamente chiamato passo carrabile. L’apertura di nuovi accessi, su una strada pubblica o di innesti sulla medesima di altre strade pubbliche o private, richiede sempre la preventiva autorizzazione dell’ente proprietario, così come pure anche la trasformazione o la variazione d’uso di accessi o diramazioni già esistenti. Anche gli accessi aperti su strade vicinali ad uso pubblico comportano la richiesta di autorizzazione sottoposta ai poteri del Sindaco competente per territorio, che può negare l’autorizzazione qualora ritenga che si possa compromettere la sicurezza della circolazione o non si possano rispettare le norme sulla visibilità per le intersezioni fissate dagli artt. 16 e 18 del C.d.S. L’ente proprietario può anche subordinare il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di particolari opere (intersezioni a livelli sfalsati, innesti attrezzati, ecc.). Sotto il profilo giuridico, non c’è dubbio che l’atto di rilascio dell’autorizzazione sia un atto discrezionale, potendo l’amministrazione valutare nel merito l’opportunità o meno dell’apertura dell’accesso o la sua trasformazione. Non esiste, perciò, un diritto soggettivo del proprietario del fondo laterale ad ottenere l’accesso sulla strada pubblica. Contro il diniego dell’autorizzazione ad aprire un accesso o un passo carrabile è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. per motivi di legittimità (non di mera opportunità), onde chiedere l’annullamento dell’atto amministrativo entro 60 giorni dalla data di notificazione del diniego. Non essendoci un vero e proprio diritto soggettivo del privato ad ottenere l’accesso o il passo carrabile, si ritiene che non sia ammissibile il ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria (giudice civile) per il risarcimento del danno eventualmente arrecato dal diniego. A livello esplicativo e non esaustivo si rammenta che il regolamento detta una serie di disposizioni per quanto riguarda gli accessi: 1 – sulle autostrade gli accessi sono assolutamente vietati; 2 – sulle strade extraurbane principali sono consentiti accessi a distanza minima di m 1000 tra loro; ritenendosi che l’accesso debba essere costituito da una rampa con idonea struttura (sovrappasso o sottopasso), in modo che sia evitata comunque l’intersezione a raso, infatti, la stessa definizione di strada extraurbana principale (priva di intersezione a raso) impone, di fatto, che gli accessi siano regolati con corsie di accelerazione e decelerazione; 3 – sulle strade extraurbane secondarie sono cons
  54. Inferno Says:

    CONTINUA
    3 – sulle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi laterali anche a raso, a condizioni che distino almeno m 300 l’uno dall’altro nello stesso senso di marcia (salvo deroghe da parte dell’ente proprietario);

    4 – per le strade extraurbane di nuova costruzione, invece, devono essere create adiacenti strade di servizio su cui convogliare gli accessi privati in modo che sia evitato l’inserimento diretto;

    5 – è sempre vietato aprire accessi o passi carrabili nelle seguenti situazioni topografiche: lungo le rampe di accesso ad intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati e lungo le corsie di accelerazione o decelerazione di qualsiasi tipo di strada.

    Il passo carrabile è un accesso ad un’area laterale per l’entrata e l’uscita di veicoli. Si tratta di quella parte del marciapiede o della banchina raccordata con la strada che consente l’accesso alle proprietà private laterali, ma che non può essere considerata un intersezione.

    Affinché esista un “passo carrabile” ai sensi del C.d.S. è anzitutto necessario che il varco sul marciapiede o sulla banchina, o comunque la modifica del piano stradale, sia tale da consentire l’effettivo passaggio dei veicoli.

    L’apertura di un passo carrabile da parte di un privato non può essere realizzata semplicemente apponendo il dovuto segnale in prossimità o in corrispondenza del varco; infatti, per aversi un “passo carrabile” ai sensi del C.d.S. (con la conseguente applicabilità della sanzione corrispondente in caso di sosta che l’ostruisca) è necessario che vi siano due condizioni:

    a) apposita autorizzazione rilasciata dall’ente proprietario (o concessionario) della strada, previo adempimento delle prescritte formalità fiscali;

    b) esposizione dell’apposito segnale previsto dall’art. 120 del Regolamento di attuazione del C.d.S. che, oltre al simbolo del divieto di sosta ed alla scritta “passo carrabile”, deve indicare – pena lasua inefficacia – l’ente proprietario della strada che rilascia l’autorizzazione, nonché il numero della stessa e l’anno del rilascio.

    Da quanto detto si può desumere che non si ha “passo carrabile” se non vi è autorizzazione e corrispondente segnalazione idonea (il veicolo lasciato in sosta davanti ad un varco che non presenti le indicate caratteristiche non può essere sottoposto ad alcuna sanzione). Il privato che intenda aprire un varco sul marciapiede o fare comunque opere che modifichino lo stato preesistente della strada e dell’ingresso della sua proprietà, deve chiedere ed ottenere la licenza edilizia ai sensi della L. 28.1.77, n. 10 e successive modifiche e/o integrazioni.

    Si noti, quindi, che in tal caso necessitano due titoli distinti:

    1) autorizzazione dell’ente proprietario della strada (che tende ad accertare la compatibilità del varco con le condizioni della sicurezza stradale), con corrispondente adempimento delle formalità fiscali;

    2) licenza edilizia rilasciata dalla competente autorità comunale (per accertare la rispondenza del passo carrabile ai criteri urbanistici ed edilizi).

    Il C.d.S. si interessa anche della regolarizzazione delle situazioni già esistenti; per gli accessi ed i passi carrabili già autorizzati, l’amministrazione competente ha la possibilità di procedere ad una regolarizzazione per renderli conformi alle nuove norme.

    Questo sta a significare che in nessun caso potrà essere revocata una autorizzazione già rilasciata, anche se l’accesso non corrisponde per caratteristiche e tipologie a quelli indicati nel Nuovo C.d.S.; sarà al massimo possibile, solo quando siano manifeste situazioni di pericolo, l’imposizione di un adattamento alle nuove norme.

    La normativa del C.d.S. deve essere coordinata con la normativa fiscale dell’occupazione delle aree pubbliche. (D.L. 15.11.1993, n. 507).

    Secondo l’art. 44 di questa norma, ai fini dell’applicazione della tassa sull’occupazione di aree pubbliche (ora canone), sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata.

    Sono assoggettate al canone anche le occupazioni effettuate su strade private sulle quali risulta costituita “nei modi e nei termini di legge” le servitù di pubblico passaggio e solo da quando tale servitù si è costituita.

    Conseguentemente, non sono assoggettabili al canone quelle occupazioni realizzate prima della costituzione della servitù, atteso che la stessa deve ritenersi sorta nel rispetto della situazione di diritto e di fatto preesistente.

    La definizione di passo carrabile fornita dalla normativa fiscale appare diversa da quella fornita dal C.d.S.; ciò ha creato, ed in alcuni casi crea tutt’ora, non pochi problemi di coordinamento.

    Sull’argomento sono intervenuti numerosi chiarimenti da parte del Ministero delle Finanze che hanno precisato come le norme del C.d.S., in quanto rispondenti ad esigenze diverse rispetto a quelle fiscali, non assumono carattere determinante ai fini della individuazione del presupposto cui è subordinato il tributo previsto dal D.L. 507.

    L’esposizione, obbligatoria o meno, del cartello segnaletico di divieto di sosta, infatti, non significa necessariamente occupazione del suolo pubblico se non quando, come espressamente stabilito dal comma 8 dell’art. 44 del DL. 507/93, il proprietario dell’accesso abbia esercitato la sua facoltà di richiedere l’area di rispetto ed abbia ottenuto la relativa concessione.

    A questa disposizione non si può derogare con norme regolamentari. Ciò induce a ritenere che la tassa non sia dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un’opera visibile che renda concreta l’occupazione e certa la superficie sottratta all’uso dei passi carrabili.

    Sull’argomento, il Ministero delle Finanze, con la risoluzione n. 225/E del 26.01.1997, ha affermato che non possono essere sottoposte a tassazione gli accessi a raso che si aprono direttamente sulla via pubblica per l’inesistenza dell’occupazione del suolo pubblico rappresentata, come espressamente disposto dall’art. 44, comma 4, del DL. N. 597/93, solo dalla presenza di un apposito manufatto costruito sul suolo pubblico (o su strada privata soggetta a servitù di pubblico passaggio) per facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata.

    Il Ministero delle Finanze ha infatti precisato che per la definizione di “passo carrabile”, ai fini della “tassa” in argomento, occorre far riferimento esclusivamente alle disposizioni di cui al citato art. 44 e che non ricadono nella predetta previsione normativa e, pertanto, non sono tassabili i semplici accessi “a raso” che si aprono direttamente sulla strada (risoluzione n. 220/E del 11.11.1997).

    Per questi accessi, su espressa richiesta dei proprietari, tenuto conto delle esigenze di viabilità, i comuni e le province possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull’area antistante.
    PER ACCESSI E DIRAMAZIONI: http://www.comune.torino.it/ambiente/codstra/art_022.htm
    PER I CARRABILI: http://urp.comune.bologna.it/Mobilita/Mobilita.nsf/0/16de359fef61b6c0c12570280026cf95/$FILE/Regolamento%20Passi%20Carrabili.pdf
    http://www.comune.casale-marittimo.pi.it/delibere2000.htm
    La costruzione di nuovi passi carrabili e la trasformazione o variazione di quelli esistenti deve essere autorizzata dal comune.
    I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nelle rispettive concessioni edilizie, autorizzazioni edilizie e denunce di inizio attività (D.I.A.).
    I passi carrabili devono essere individuati con apposito segnale indicante la zona per l’accesso dei veicoli alle proprietà laterali in corrispondenza del quale vige il divieto di sosta.
    L’autorizzazione è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative urbanistico – edilizie, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.
    —————————————————————————————————————————
    Segnaletica stradale – Passo carrabile – Immissione di veicolo da area privata ad altra privata ma di uso pubblico – Configurabilità – Sussistenza.
    Correttamente viene qualificato come “passo carrabile”, ai fini dell’obbligo di individuarlo con apposita segnaletica, ai sensi dell’art. 22 c.d.s. e dell’art. 44 del Regolamento di esecuzione, anche quello che consente le immissioni di veicoli da un’area privata ad un’altra parimenti privata ma di uso pubblico, in quanto aperta all’accesso di un numero
    indeterminato di persone o veicoli. (Nella specie, in applicazione di tale principio, Ë stato ritenuto che costituisse elemento di colpa, in relazione ad un addebito di lesioni colpose, il fatto che non fosse stato segnalato come passo carrabile il punto di immissione da un’area privata, adibita a centro commerciale, ad altra area aperta al pubblico transito, in corrispondenza del quale punto era stata apposta una catena sulla quale, non avendone rilevato la presenza, aveva urtato un ciclomotorista, così producendosi le lesioni che avevano dato luogo al suddetto addebito penale a carico dell’amministratore del centro commerciale) (Cass. Pen., Sez. IV, 16 gennaio 2002, n. 1604) [RV-0204].
    PER LA TOSAP: http://www.diritto.it/sentenze/commtribut/sent_pu_010405_36.pdf
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    UN ONORATO SALUTO

  55. Inferno Says:

    RISPOSTE DELL’ANCI A CONFRONTO:
    In relazione al quesito, si ritiene quindi che i divieti di sosta possano essere installati lungo il tratto di strada, ancorchè privata, ma soggetta all’uso pubblico, nel caso in cui l’assoggettamento risulti da una norma giuridica ovvero previa deliberazione in tal senso della giunta comunale (vedasi in proposito TAR Liguria, Sez.I, 04.2.2000, n.107) qualora l’uso pubblico risulti praticato da oltre venti anni.
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    Preso atto che ai fini dell’applicazione delle norme del c.d.s. si definisce “strada” l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (art. 2 c.d.s.), si ritiene che l’area in argomento, pur non essendo di proprietà comunale, possa, a tutti gli effetti, anche ai fini dell’applicazione di eventuali sanzioni (art. 158 c.d.s.), considerarsi un marciapiede ex art. 3 c.d.s. se è destinata agli utenti senza limitazione numerica (Cass.Pen. 23.1.1967) o di altra natura.
    ———————————————-
    COMMENTO: ORA E’ ANCHE VERO CHE PER OGNI CORRENTE DI PENSIERO, VI SONO ALMENO UNA VENTINA DI RISPETTIVE SENTENZE ITALICHE A SUPPORTO, MA PROPRIO NON SI CAPISCE IL MOTIVO PER IL QUALE LA PRIMA STRADA DEBBA AVERE UN USO PUBBLICO SANCITO COME PROLUNGATO NEL TEMPO, MENTRE IL MARCIAPIEDE SIA AD USO PUBBLICO ANCHE ISTANTANEO > UN ONORATO SALUTO MORALISTICO

  56. Inferno Says:

    http://www.piemmenews.it/ForumVisualizza.asp?mid=53886&chiuso=&
    un onorato saluto

  57. Inferno Says:

    cos’è la situazione di fatto? E’ L’ESISTENZA O MENO DI SPECIFICA SEGNALETICA REGOLAMENTARE E/O LA CIRCOSTANZA SE L’AREA SIA FISICAMENTE/PERIMETRALMENTE CHIUSA AI FINI DELLA CIRCOLAZIONE OPPURE NO (CIOE’ INVECE APERTA PER IL LIBERO ACCESSO INDISCRIMINATO)
    http://www.piemmenews.it/ForumVisualizza.asp?mid=258900&chiuso=&
    un onorato saluto

  58. Inferno Says:

    RIPORTO:
    b) le spese residue DELLA MANUTENZIONE sono a carico degli UTENTI E NON DEI PROPRIETARI della strada, in tal senso vedasi T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 24 luglio 1989, n. 277, ove si precisa che fra i cosiddetti utenti «siano da annoverare tutti coloro che, in base a un concreto accertamento di fatto, presuntivamente ritraggono dall’utilizzo della strada un effettivo e concreto giovamento in misura e con modalità nettamente differenziate rispetto a tutti gli altri che pure ne fanno uso»;
    d) in caso di inerzia dei privati, il Comune DEVE tempestivamente provvedere alla manutenzione, perché risponde nei confronti di terzi per i danni eventualmente provocati dalla difettosa manutenzione, a nulla
    rilevando che l’obbligo della manutenzione incomba sul proprietario dell’area: così Cass., sez. III, 15 giugno 1979, n. 3387. Infatti v’è l’obbligo della p.a. «di osservare, a tutela dell’incolumità dei cittadini e dell’integrità del loro patrimonio, le disposizioni di legge e di regolamento all’uopo predisposte, nonché le comuni norme di prudenza e di diligenza imposte dal principio, primario e fondamentale del neminem laedere».
    ———————————–
    RISOTTOLINEATO TUTTO QUESTO, C’E’ DA DIRE CHE DIFFICILMENTE VI SARA’ UN ELENCO UFFICIALE QUANTO ESAUSTIVO DEGLI UTENTI CHE GIOVANO MAGGIORMENTE DI TALE UTILIZZO DELLA STRADA VICINALE, RISPETTO AD ALTRI (CHE COMUNQUE PURE ESSI COMPORTANO USURA DI PASSAGGIO), VISTO CHE NON STIAMO AFFATTO PARLANDO DEGLI (FACILMENTE) INDIVIDUABILI PROPRIETARI DELL’ARTERIA STESSA D’USO COLLETTIVO MA SOLO DEGLI EFFETTIVI UTILIZZATORI NEL LORO COMPLESSO > SE LA STRADA VICINALE VIENE UTILIZZATA SOLO COME PASSAGGIO CIOE’ COME SE FOSSE UNA SCORCIATOIA PER RAGGIUNGERE ALTRE METE, NON SARA’ MAI POSSIBILE INDIVIDUARNE GLI UTILIZZATORI RESIDENTI IN ALTRE ZONE ANCHE MOLTO LONTANE > ECCO PERCHE’, IL COMUNE NON PUO’ CERTO ATTENDERE CHE DEI FANTOMATICI PRIVATI DEL TUTTO IGNOTI, SI FACCIANO CARICO DI LAVORI A LORO CONCESSIONABILI, QUANTO PURE DELLE SPESE NELLE QUOTE PREVISTE > IL FATTO POI, CHE NEI CONSORZI DI GESTIONE VI DOVREBBE ENTRARE ANCHE IL COMUNE, PONE QUEST’ULTIMO NELLA POSIZIONE DI OPERARE SENZA INDUGIO PER LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA PUBBLICA E POI EVENTUALMENTE DI RECUPERARE LE SPESE
    > UN ONORATO SALUTO

  59. Inferno Says:

    ….E POI EVENTUALMENTE DI RECUPERARE LE SPESE (SEMPRE SE CI RIESCE E SE NE AVRA’ DIRITTO RICONOSCIUTO); IL FATTO CHE IL COMUNE ABBIA IMPEDITO IL GODIMENTO PRIVATISTICO DI UNA STRADA, COSTRINGENDONE L’APERTURA A TUTTI PER INTERESSE PUBBLICO, GLI COMPORTA COMPITI ED ONERI A PIOGGIA > UN ONORATO SALUTO

  60. Inferno Says:

    DISCIPLINA ED INTERVENTI IN AREE PRIVATE APERTE AL PUBBLICO:

    Con una recentissima nota il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, ha chiarito definitivamente quando possono essere espletati i servizi di polizia stradale nelle aree private aperte all’uso pubblico:

    Il Ministero, in via preliminare ha precisato che ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del Dlgs n°285/92 ai fini dell’applicazione delle norme del codice, si definisce “strada” l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
    A tale riguardo non rileva la “proprietà” del manufatto, ma unicamente il suo uso; per tanto, SE ESSO E’ APERTO AL PUBBLICO PASSAGGIO, E’ ANCHE SOGGETTO ALLA DISCIPLINA DEL CODICE STRADALE.
    Conseguentemente, possono/devono essere espletati i servizi di polizia stradale anche sulle aree private ad uso pubblico, che rientrano comunque nella definizione di cui all’ articolo 2 comma 1 del codice.
    Il comune è tenuto inoltre alla regolamentazione della circolazione ai sensi dell’articolo 7 comma 1 del codice e alla posizione e alla manutenzione della segnaletica stradale, ai sensi dell’articolo 37 comma 1 lettera c.
    Analogamente, per l’occupazioni della sede stradale, le opere, i depositi e i cantieri stradali, trovano applicazione gli artt.20 e 21 del codice.
    ——————–
    UN ONORATO SALUTO

  61. Carlo Casati Says:

    Ringrazio,
    un fraterno saluto.
    Carlo

  62. Inferno Says:

    Anche per le vicinali, pertanto l’apposizione della segnaletica è di competenza del comune e quindi per eventuali omissioni che hanno generato sinistri stradali, potrebbero derivare responsabilità civile e/o penale se l’incidente può essere riconducibile anche alla mancanza di indicazione del pericolo sulla carreggiata. E’ pertanto possibile una corresponsabilità tra il comune che non ha esercitato il potere/compito sostitutivo (sia per la segnaletica necessaria mancante, sia per la manutenzione tralasciata al destino) e il citato consorzio obbligatorio di gestione (costituito dai privati UTENTI + in teoria pure il comune stesso per la rappresentanza del pubblico utilizzo) > un onorato saluto

  63. Inferno Says:

    RIEPILOGANDO:
    Spettano al Comune i poteri di polizia e di regolamento della circolazione, dell’ordine e della sorveglianza.
    Tali poteri comprendono:

    * l’espletamento dei servizi di polizia stradale
    * la garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione, provvedendo alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze ed arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, nel caso di inadempienze dei soggetti tenuti, salvo rivalsa dei relativi oneri per la quota a carico dei soggetti stessi
    * il controllo tecnico delle efficienza delle strade e relative pertinenze
    * l’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta
    * il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al titolo II del codice della strada
    * l’emissione delle ordinanze per regolare la circolazione e per rimuovere eventuali ostacoli al libero esercizio dell’uso pubblico

    UN ONORATO SALUTO

  64. Inferno Says:

    P.S.: IL COMUNE è rappresentato nei consorzi con voto proporzionale nella misura del concorso > Fanno parte del consorzio, il comune che dovrebbe partecipare anche al 50% e per il restante 50% SPESSO i proprietari (MA ABBIAMO GIA’ DETTO CHE SE COSI’ FOSSE SAREBBE ILLEGITTIMO, PERCHE’ DEVONO PARTECIPARE GLI UTENTI UTILIZZATORI/FRONTISTI E NON I PROPRIETARI DELLA STRADA CHE NON LA USANO) > un onorato saluto

  65. Inferno Says:

    MORALE DELLA FAVOLA: GIRA & RIGIRA, C’ENTRA SEMPRE IL COMUNE:
    ————————————
    Una strada deve considerarsi pubblica quando, indipendentemente dalla denominazione, dalla inclusione nell’elenco delle strade comunali, dalla concreta configurazione o dalla specifica manutenzione, sia assoggettata di fatto all’uso della collettività i cui componenti ne usufruiscono uti cives (Cass. pen., sez. IV, 1 dicembre 1981 e Cass. pen., sez. IV, 19 gennaio 1979).
    —————————————————————————-
    «Nei casi per i quali sarebbe obbligatorio il concorso del Comune in relazione alle strade vicinali, questo può promuovere di ufficio la costituzione del consorzio di gestione ed assumere altresì direttamente l’esecuzione delle opere». Richiamasi, in questa sede, anche l’art. 825 c.c. (diritti demaniali su beni altrui) per il quale «sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato, alle Province e ai Comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l’utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi».
    ————————————————–
    Se il consorzio non si forma e se il comune non promuove la formazione dello stesso, in teoria il Prefetto dovrebbe intervenire e costituire il consorzio mancante a causa d’inerzia generale > ma chi informa il Prefetto che ci sarebbe da intervenire?? > pertanto, spesso, le strade vicinali o sono abbandonate a se stesse oppure il comune fa la voce grossa con i proprietari e gli impone di tutto (illegittimità comprese).
    ————————————————–
    un onorato saluto

  66. Inferno Says:

    SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO DEL 2003: Uso pubblico – definizione – disciplina delle strade comunali e “vicinali” – la costituzione di servitù per destinazione. Si ha uso pubblico, che comporta l’assoggettamento della strada alla disciplina delle strade comunali anche se esse siano “vicinali” ossia fuori dal centro abitato (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, contenente il codice della strada, articoli 2, comma 7, e 3, comma 1, definizione n. 52) quando un’area privata venga dal proprietario destinata ad essere inserita nella rete viaria pubblica, o mediante atto negoziale oppure, in modo simile a quanto è previsto dall’articolo 1062 del codice civile per la costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia, mediante una sistemazione dei luoghi nella quale sia implicita la realizzazione di una strada per uso pubblico, seguita da uso pubblico effettivo. (Nella specie la cessione seguita dall’uso pubblico effettivo, dalla toponomastica e dall’illuminazione pubblica, ha appunto realizzato in modo conclamato quanto meno la destinazione ad uso pubblico della strada, indipendentemente, anche qui, dalle vicende del procedimento amministrativo di lottizzazione). Consiglio di Stato Sez. V, – 23 giugno 2003, sentenza n. 3716

  67. Inferno Says:

    http://www.piemmenews.it/bbforum/viewtopic.php?p=7771#7771
    UN ONORATO SALUTO

  68. Franci Palazzetti Says:

    Salve a tutti, riprendo un quesito di Paolo già posto ma rimasto inevaso; mi permetto di riproporlo, confidando nella gentilezza e nella competenza dimostrata da alcuni internauti: “risiedo su una strada privata denominata “vicinale ad uso pubblico”; a breve distanza una ditta di inerti è intenzionata ad aprire una cava per l’estrazione della ghiaia, transitando nella vicinale. Può il Comune, per autorizzare l’apertura di suddetta cava, stabilire e concedere il passaggio dei mezzi pesanti su questa strada?Va detto che la strada non è abitualmente usata da mezzi pesanti, che è larga tre metri e,conseguentemente, l’incrociarsi di due camion – ma anche di auto e camion – renderebbe il traffico impossibile. A meno che uno dei due camion(o qualsiasi altro mezzo si trovi ad incrociarsi) si sposti formando varie “piazzole” in cui sarebbe possibile far passare prima un mezzo prima di rimettersi in strada.Va altresì detto che la strada è bianca,quindi è facile immaginare il disagio per la mia e le altre tre famiglie che risiedono lungo la strada.Nuvole di polvere che si alzano nel cielo dalle 7 di mattina fino a sera.Ho possibilità di oppormi?Spero di esser stato abbastanza chiaro e ringrazio chiunque possa fornire risposta. Grazie. Saluti”

  69. Inferno Says:

    La gestione viabilistica sulle strade vicinali, spetta al comune a 360° > pertanto, può autorizzare quanto vietare di tutto SALVO OSTATIVE AMBIENTALI DI VARIA NATURA > se infatti sussistono ostative dimensionali di quel tipo, è possibile SOLO concedere una circolazione a senso unico > 3 METRI, CORRISPONDONO AD 1 SOLA CORSIA DI MARCIA > inoltre, la strada deve costantemente essere tenuta bagnata dai mezzi della cava come prescrizione d’uso corretto a tutela dell’aria e dell’inquinamento cioè a favore delle case esistenti sulle sponde dell’arteria transitata > OCCORRE FARSI SENTIRE C/O L’URP (UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO) DEL COMUNE INTERESSATO > un onorato saluto

  70. maria carla Says:

    Buona sera, vorrei porvi questo problema: La società di mio padre, ormai estinta da tempo è ancora proprietaria di una strada vicinale ad uso pubblico che è stata costretta a costruire 40 anni fa dal Comune in quanto serviva per tre immobili che la suddetta ditta stava costruendo. Il Comune ha sempre usufruito della strada passandovi con mezzi pesanti e mezzi comunali .Inoltre ha costruito una piccola zona verde con panchine,alberi ,illuminazione e ha posizionato i contenitori dei rifiuti. Negli ultimi anni ha adibito la strada a senso unico e ha provveduto ad asfaltarla(aggiungo che essendo un piccolo paese negli anni questa strada è diventata importante per la viabilità) A questo punto ci chiediamo se è possibile, dopo 40 anni e dopo averne usufruito così tanto, che il Comune si prenda la proprietà che mio padre volentieri la donerebbe

  71. Inferno Says:

    LA CESSIONE DELLA PROPRIETA’ DI UNA STRADA, E’ SEMPRE POSSIBILE > OCCORRE PERO’ UN CONSENSO RECIPROCO DEGLI ATTORI > BASTA NOTIZIARE LA VOLONTA’ AL COMUNE E SE QUEST’ULTIMO NE SARA’ INTERESSATO, FORMALIZZARE IL TRASFERIMENTO > UN ONORATO SALUTO

  72. silvio Says:

    Buonasera, nel mio comune esiste una strada vicinale di circa 150 mt larga 2 (!) che divide due zone residenziali edificate per lo più da villette.
    Due anni fa l’amministrazione propose a noi propritari l’acquisto della relativa porzione a ciascun confinante sulla base di un determinato prezzo. Tutti noi proprietari firmammo unitariamente una lettera di disponibilità all’acquisto su tali basi. Ora , due anni dopo, il comune si rifà vivo con tanto di perizia di stima della suddetta strada con la particolarità però che la cifra richiesta è adesso più del doppio della precedente.Colpa della finanziaria 2008 che ha rivisto gli estimi. La domanda è :il precedente accordo non vale più niente ? E comunque una strada vicinale che sembra più un sentiero per capre di cui il comune non si è MAI interessato può avere il valore venale di un terreno edificabile ? Grazie
    Cordiali saluti

  73. Paola Villari Says:

    Buonasera a tutti ripeto il mio questito dopo quasi un anno, visto che INFERNO è molto competente in materia chiedo solo un parere.
    La strada vicinale ad uso pubblico che conduce alla mia abitazione e che è l’unica via d’accesso, si trova sul confine tra due comuni ( Sasso Marconi e Pianoro ) l’ingresso è da Sasso Marconi e i primi 2 Km circa sono tutti di proprietari residenti a Sasso Marconi. L’ultimo Km diventa del Comune di Pianoro e i residenti sono solo tre, tra cui io.
    Ora il Comune di Sasso Marconi ha deciso di costituire un “consorzio obbigatorio” per la manutenzione della strada e continua ad inviare anche a noi comunicazioni in merito alla costituzione di codesto consorzio.
    Appena arrivati ad abitare lì per qualche anno abbiamo contribuito ( senza nessun tipo di riscontro cartaceo) alla manutenzione ordinaria che alcuni abitanti facevano utilizzando i propri mezzi. Il giorno però che occorreva fare un’intervento sul tratto di strada che arriva alla nostra abitazione ci siamo sentiti rispondere che quel pezzo non rientrava tra gli accordi e così abbiamo provveduto a spese nostre alla risistemazione dell’intero ultimo kilometro. Ora la domanda è : Il comune di Sasso Marconi può obbligarci ad entrare in un consorzio anche se noi siamo abitanti di un altro comune?
    Quali obblighi di legge esistono per noi rispetto al tratto di strada che si trova sul territorio di Sasso Marconi?
    e per il tratto che riguarda il mio comune la manutenzione a chi spetta?
    Se mi vorrà dare una risposta la ringrazio anticipatamente.
    ” onerevolmente saluto”.

  74. carla canton Says:

    Buongiorno,

    abito in una strada vicinale a fondo chiuso che da noi proprietari dei fondi e delle case che insistono su tale strada è da sempre stata considerata privata, in quanto non è mai stata soggetta a pubblico passaggio (è strada chiusa che serve solo i proprietari) e la manutenzione è stata sempre eseguita dai proprietari. La strada è bianca ed è larga meno di 3 metri e consentendo solo il passaggio di un’auto per volta, ed è lunga circa 1 Km.
    Con il nuovo piano regolatore il comune ha reso edificabili due terreni che insistono su questa strada e che hanno quest’ultima come unico accesso. Il piano prevede la costruzione di due ville unifamiliare e due ville bifamiliari con vincolo per i costruttori della urbanizzazione della strada.
    Noi proprietari ci siamo subito opposti al comune con una lettera, in quanto non siamo minimamente interessati all’urbanizzazione della nostra via con luci, asfalto e modifica della larghezza poichè consideriamo di abitare in un luogo di campagna fuori dal paese circondato da vigne e uliveti e cerchiamo di preservarlo il più possibile nella sua natura.
    Il comune ci ha risposto che la strada era vicinale, ma ad uso pubblico per cui potevano fare cosa voleva.
    A questo punto ci siamo visti costretti a rivolgersi ad un legale per tutelare i nostri diritti di proprietari anche della strada.
    La causa per il riconoscimento della nostra strada in privata anzichè pubblica è in corso da poco più di un anno e ancora credo sarà lunga anche se abbiamo quasi la certezza di vincere proprio perchè il comune non si è mai interessato, non è mai esisti servitù pubblica essendo la strada chiusa a solo uso esclusivo dei proprietari.

    Quello che vi chiedo è se chi costruirà le case potrà ottenere le autorizzazioni dal comune anche se vi è ancora la causa in corso (vogliono presentare un progetto che non prevede la urbanizzazione di tutta la strada ma solo della parte dove insistono i terreni edificabili allargandosi e facendo parcheggi e illuminazione solo sulla loro proprietà, lasciano invariato il resto della strada) e se si, se noi proprietari possiamo tutelarci in qualche modo dai disagi (non abbiamo possibilità di uscire se non dalla nostra via) che tale opera avrà sulla fruibilità della via, sulla messa in sicurezza (dovranno passare camion) e sulla garanzia di agibilità sempre e comunque delle persone che vi abitano.

    Mi rendo conto che la faccenda è un pò contorta e sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento, mentre ringrazio anticipatamente chi vorrà gentilmente aiutarmi.

  75. Francesco Palazzetti Says:

    Ringrazio sinceramente INFERNO per la gentilezza – oltre che la competenza – dimostrata. Un saluto grato!!!

  76. Maurizio Says:

    Gentili utenti. Pongo un quesito.
    Sono proprietario frontista insieme ad altre persone di una strada aperta al pubblico transito ma privata.
    Il comune intende aprire un ulteriore arteria collegandola alla nostra strada togliendo la rete di recinzione che delimita la fine della strada stessa.é in atto un’ordinanza esecutiva sensa esproprio per pubblica utilità.Siamo in procinto di fare ricorso al tar , ma il nostro avvocato dice che se vinciamo in ogni caso non possiamo rimettere la rete e richiudere la strada. E’ vero? grazie

  77. enzo Says:

    Mi chiedo e vi chiedo:chi esce da una strada sterrata ad uso pubblico che si interseca con una asfaltata deve dare SEMPRE la precedenza? o solo se viene da destra? grazie a chi vorrà rispondermi

  78. Inferno Says:

    Dopo crash prolungato del mio pc, sono tornato > reinizio, con questo:
    http://www.piemmenews.it/ForumVisualizza.asp?mid=287281&chiuso=&
    Un onorato saluto

  79. Inferno Says:

    PER L’ONORATO MAURIZIO: OVVIAMENTE PUO’ FARLO > GLI USI (PUBBLICO/PRIVATO) DELLE STRADE, SONO NEL CONCRETO AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE ANCHE REVOCABILI O COMUNQUE VARIABILI NEL TEMPO PER SOPRAVVENUTE NUOVE ESIGENZE VIABILISTICHE > NEMMENO NECESSITA UN’ESPROPRIO > LA PUBBLICA UTILITA’ DELLE STRADE SEGUE UN’ALTRA NORMATIVA CHE E’ QUELLA DEL CODICE STRADALE
    ————————————————————————————
    PER L’ONORATO ENZO: IN MANCANZA DI SEGNALETICHE DI CESSIONE DELLA PRECEDENZA, (VERTICALI E/O ORIZZONTALI ANCHE SOLO DI MARGINE DISCONTINUO RESIDENTE SULL’ARTERIA ASFALTATA IN CORRISPONDENZA DELLA LATERALE MINORE) VIGE SEMPRE L’AUTOMATISMO DELLA PRECEDENZA A DESTRA A PRESCINDERE DALL’IMPORTANZA DELLA VIA > LO STATO DELLA PAVIMENTAZIONE, NON E’ UN PARAMETRO STRADALE SULLA PRECEDENZA
    ————————————————————————————
    UN ONORATO SALUTO A TUTTI

  80. Inferno Says:

    PER LA PRINCIPESSA CARLA CANTON: O L’INTERO QUARTIERE RISULTA INACCESSIBILE ALLA FRUIZIONE PUBBLICA PER CHIUSURA AI VARCHI STRADALI CON DELIMITAZIONI E SEGNALETICHE AUTORIZZATE DAL COMUNE, ALTRIMENTI, I PROPRIETARI NON POSSONO IMPEDIRE A NESSUNO L’USO STRADALE > COMMETTEREBBERO REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI > SE LE STRADE D’ACCESSO AL QUARTIERE SONO FISICAMENTE APERTE A TUTTI, TENERE NON URBANIZZATO IL QUARTIERE E’ ASSOLUTAMENTE INCOMPATIBILE CON LE AUTORIZZAZIONI EDILIZIE RILASCIATE AI COSTRUTTORI DELL’AREA CHE PREVEDONO A CARICO D’ESSI, IL COMPLETAMENTO DELL’OPERA CON ANNESSA OBBLIGATORIA URBANIZZAZIONE DELLE STRADE AD USO PUBBLICO > OCCORRE CAPIRE, CHE SULLE STRADE E LE PROPRIE PERTINENZE APERTE ALL’USO PUBBLICO, I PROPRIETARI SONO SOGGETTI ASSOLUTAMENTE ESTRANEI ALLA GESTIONE CHE SPETTA ESCLUSIVAMENTE AL COMUNE COME SE FOSSE ESSO STESSO ESCLUSIVO PROPRIETARIO GIURIDICO > ATTENZIONE, QUINDI, ALLA COMMISSIONE PURE DI REATI > UN ONORATO SALUTO

  81. Inferno Says:

    AREA PRIVATA APERTA ALL’USO PUBBLICO, SIGNIFICA NEL CONCRETO GIURIDICO, D’APPARTENENZA ESCLUSIVA DELL’ENTE COMUNALE (ALIAS ENTE PUBBLICO CHE TUTELA TUTTI) > E’ COME DIRE CHE LA PROPRIETA’ SIA PUBBLICA A 360° > UN ONORATO SALUTO

  82. Inferno Says:

    PER LA PRINCIPESSA PAOLA VILLARI: LA COMPETENZA TERRITORIALE DEI CONSORZI E’ UN PUNTO FERMO > PERTANTO, NESSUN COMUNE PUO’ DISCIPLINARE, DISPORRE, IMPORRE, AL DI FUORI DEL SUO TERRITORIO, A MENO CHE ESSO STESSO SIA CONSORZIATO CON ALTRI COMUNI LIMITROFI > PER LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE RELATIVE AL CONSORZIO LEGITTIMAMENTE COSTITUITO, E’ OVVIO CHE NON PUO’ AVERE BUCHI DI COMPETENZA E QUINDI DEVE AVVENIRE PER OGNI PARTIZIONE DELLA STRADA VICINALE > PERTANTO, DEVE ESTENDERSI A TUTTO QUANTO SIA GIURIDICAMENTE ESISTENTE AD USO PUBBLICO IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE PURE LE PERTINENZE O APPENDICI APERTE ALL’USO PUBBLICO DELLE STRADE VICINALI, SONO AUTOMATICAMENTE COMPRESE > OCCORRE, RIVOLGERSI AD UN LEGALE > UN ONORATO SALUTO

  83. Inferno Says:

    PER L’ONORATO SILVIO:

    RIPORTO DA ME STESSO:
    “AREA PRIVATA APERTA ALL’USO PUBBLICO, SIGNIFICA NEL CONCRETO GIURIDICO, D’APPARTENENZA ESCLUSIVA DELL’ENTE COMUNALE (ALIAS ENTE PUBBLICO CHE TUTELA TUTTI) > E’ COME DIRE CHE LA PROPRIETA’ SIA PUBBLICA A 360° “>

    QUESTO ASSIOMA E’ PER FAR CAPIRE COME SIANO LE COMPETENZE/GLI ONERI/LE RESPONSABILITA’, MA IN RELTA’, CATASTALMENTE, SE E’ VERAMENTE VICINALE (ALIAS STRADA EXTRAURBANA PRIVATA AD USO PUBBLICO), E’ DI QUALCUNO DIVERSO DAL COMUNE > PERTANTO, E’ CURIOSO CHE UNA STRADA RISULTANTE VICINALE, VENGA VENDUTA AI PRIVATI, VISTO CHE E’ GIA’ LORO > IL COMUNE, INOLTRE, SE VUOLE CEDERE L’USO (NON LA PROPRIETA’) DELLA STRADA, PER CESSAZIONE DELLE ESIGENZE COLLETTIVE, DEVE AUTORIZZARE ANCHE LE CHIUSURE > PER QUANTO RIGUARDA I COSTI DELL’OPERAZIONE, NON SI CAPISCE DI COSA STIAMO PARLANDO, VISTO CHE IL COMUNE CEDE L’USO MA NON LA PROPRIETA’ > UN ONORATO SALUTO

  84. Inferno Says:

    http://www.piemmenews.it/ForumVisualizza.asp?mid=286848&s_topic=
    UN ONORATO SALUTO

  85. CC Says:

    Il Comune può posizionare un palo e segnaletica verticale su una strada privata ad uso pubblico contro la volontà del proprietario della strada (ad uso pubblico)?

  86. Inferno Says:

    http://www.piemmenews.it/ViewDocumenti.asp?documenti_id=884&s_categoria_id=&s_data_documento=&s_documenti_testo=&s_documenti_titolo=&
    Un onorato saluto

  87. Inferno Says:

    http://www.piemmenews.it/ForumVisualizza.asp?mid=282396&chiuso=&
    Un onorato saluto

  88. Alberto Says:

    Dichiaro la piacevole sorpresa nel trovare l’enorme quantità e le competenti informazioni su questo argomento.

    La strada è una Vicinale (quindi – ho qui dedotto – ad “uso” pubblico) ma di soli pedoni dico io, visto che è cieca (150 metri di lunghezza) e può perciò servire solo alle auto dei proprietari o degli inquilini che vi abitano per raggiungere la propria abitazione.

    E’ larga circa 5.90 mt (quindi – a detta dei Vigili – non vi si potrebbe parcheggiare), ma sinora questa possibilità non è mai stata normata in quanto tutti ritengono che il parcheggio vietato, penalizzerebbe pesantemente tutti gli abitanti.

    I Vigili si dichiarano nell’impossibilità ad intervenire in quanto la strada ha carattere “privato”.

    In un’Assemblea del Consorzio è stato deciso di rispettare i passi carrai e pedonali altrui, anche dal lato opposto, in modo che “tutti” possano entrare-uscire liberamente. E questo sembra un civile atto di convivenza che dovrebbe aver limitato i vari parcheggi selvaggi subiti negli anni.

    Poichè però diversi proprietari-inquilini non posseggono sufficienti garage per ritirare le automobili, queste vengono abbandonate in strada creando, a ridosso di alcune abitazioni, continue mancanze di parcheggio (per cosuetudine su un solo lato di via).

    La domanda sorge spontanea:
    Possono allora i proprietari vantare il proprio diritto di proprietà ed impedire la sosta delle auto sulla propria parte di strada ??

    La strada ha sì libera circolazione (a me pare solo ai pedoni, visto che è chiusa), ma non ha libera sosta visto che la proprietà rimane “privata”.

    Grazie per un punto di vista esterno.

  89. Inferno Says:

    SE E’ UNA STRADA VICINALE CIOE’ AD USO PUBBLICO (OVVIAMENTE E’ ANCHE DI PROPRIETA’ PRIVATA MA QUESTO NON E’ MINIMAMENTE UN PARAMETRO DI VALUTAZIONE GIURIDICA), LA GIURISDIZIONE E’ AUTOMATICAMENTE PUBBLICA E NON PRIVATA > PERTANTO, I CARRABILI PER NON ESSERE ABUSIVI, DEVONO ESSERE AUTORIZZATI DAL COMUNE > I CARRABILI SE CONFLUENTI SU QUELLA STRADA, SANCIRANNO CHE SOLO ALL’INTERNO D’ESSI VI SARA’ USO PRIVATO, MENTRE SULLA STRADA APERTA A TUTTI, RIMANE L’USO COLLETTIVO E SOGGETTO ALLA GIURISDIZIONE DEL CDS > E’ COMPITO E DOVERE DEL COMUNE, ISTITUIRE LA SEGNALETICA STRADALE DI DIVIETO DI FERMATA SU ENTRAMBI I LATI, ONDE SCONGIURARE L’INTRALCIO E POI ANCHE DEMARCARE CON STRISCE CONTINUE DI MARGINE PER L’ISTITUZIONE DI BANCHINE PEDONALI IN ASSENZA DI MARCIAPIEDI RIALZATI > SE LA STRADA NON E’ ASFALTATA, E’ COMPITO DEL COMUNE SORVEGLIARE CHE RIMANGA IN OTTIMO STATO E SEMMAI INTERVENIRE SENZA INDUGIO PER LA MANUTENZIONE AI FINI DELLA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA PUBBLICA > SE SONO NECESSARIE OPERE DI URBANIZZAZIONE, IN REGIME D’URGENZA STA SEMPRE AL COMUNE, POI SEGUIRA’ L’ITER DI RIENTRO PER LE SPESE DA RIPARTIRE CON IL CONSORZIO DEGLI UTENTI UTILIZZATORI DELL’AREA > COMUNQUE, ANCHE SENZA CARTELLI, QUALORA SI CONFIGURI L’INTRALCIO, E’ DOVERE IL CONTROLLO DI POLIZIA STRADALE, AI FINI DI RILEVARE EVENTUALI SANZIONI DA ATTRIBUIRE IN QUANTO EMERGENTI IN AREA FISICAMENTE APERTA ALL’INDISCRIMINATA FRUIZIONE PUBBLICA > SI RAMMENTA, CHE SULLE STRADE APERTE A TUTTI, IL PROPRIETARIO NON HA VOCE IN CAPITOLO, PERCHE’ NON FA MAI FEDE LA PROPRIETA’ MA SOLO L’USO > IL PROPRIETARIO DELL’AREA FISICAMENTE APERTA A TUTTI, QUALORA SI COLLOCHI ARBITRARIAMENTE SEGNALETICA STRADALE PER RISERVARSI DEI POSTI AUTO, E’ COME SE LO FACESSE SU STRADA PUBBLICA E PERTANTO COMMETTE DIVERSI REATI DALL’USURPAZIONI DI FUNZIONI PUBBLICHE, ALL’INVASIONE ABUSIVA DI AREA AD USO PUBBLICO CON DANNEGGIAMENTO PER LA COLLETTIVITA’ > E’ IL COMUNE CHE CEDE L’USO (PRIVATO/PUBBLICO), MICA LA PROPRIETA’ > IL PROPRIETARIO, NON HA ALCUNA RIVENDICAZIONE DI LEGGE, SULLE STRADE APERTE ALL’USO PUBBLICO QUALI APPUNTO LE VICINALI > MENTRE PER LE STRADE ED AREE NON DI CARATTERE AUTENTICAMENTE VICINALE (ANCHE SE SEMPRE DI PROPRIETA’ PRIVATA) MA D’IMPORTANZA INFERIORE, IL COMUNE PUO’ NORMALMENTE CONCEDERE L’USO PRIVATO RILASCIANDO SU SPECIFICA RICHIESTA CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI/PERMESSI/NULLA OSTA DI CHIUSURA, PER LE STRADE VICINALI COSI’ MAPPALMENTE ACCATASTATE, L’USO PUBBLICO E’ MOLTO DIFFICILE CHE POSSA ESSERE CONVERTITO IN USO PRIVATO, PERCHE’ LA CHIUSURA COMPORTEREBBE UN DANNO PER LA COLLETTIVITA’ ED INOLTRE BISOGNEREBBE DELIBERARE PURE UNA VARIAZIONE ALLE MAPPE STRADALI > UN ONORATO SALUTO

  90. Inferno Says:

    SOSTENERE CHE L’AREA NON ABBIA LIBERA SOSTA PERCHE’ LA PROPRIETA’ E’ PRIVATA, E’ L’ERRORE ONTOLOGICO CHE SI FA SEMPRE > L’ASSIOMA E’ CORRETTO SOLO SE L’AREA SIA PERIMETRALMENTE CHIUSA E/O AD OGNI POSSIBILE VARCO D’INGRESSO CI SIA UNA SPECIFICA SEGNALETICA ESPRIMENTE L’USO PRIVATO > IO COME CITTADINO DEL MONDO, DEVO SOLO SAPERE SE UN’AREA LA POSSO USARE O NO A PRESCINDERE DALLA PROPRIETA’ PUBBLICA/PRIVATA >
    ANCHE QUESTA SEGNALETICA ESPRIMENTE L’USO PRIVATO, QUALORA RISIEDA SULL’AREA APERTA ALIAS ESTERNA A QUELLA RECINTATA ED ALL’IMBOCCO DELL’INGRESSO AD USO PRIVATO PER DELIMITARNE LA DISCIPLINA, DOVRA’ ESSERE REGOLAMENTARE (VEDI IL CARTELLO DI DIVIETO DI TRANSITO CON PANNELLO INTEGRATIVO DI: STADA/AREA/PARCHEGGIO PRIVATO) E SUPPORTATA DA ORDINANZA ISTITUTIVA DEL COMUNE > QUESTA TIPO DI SEGNALETICA E’ DA CONSIDERARSI COLLOCABILE O IN AUTONOMIA O IN CONCOMITANZA AL CARTELLO DI PASSO CARRABILE > PERO’, DOVE SIA OBBLIGATORIO IL CARTELLO DI PASSO CARRABILE (ALIAS NELLA MAGGIORANZA DEI CASI PER TRASFORMAZIONE DEL MARCIAPIEDE AL SERVIZIO DEL CARRAIO LATERALE), IL PRIMO CARTELLO DIVENTA UN’OPTIONAL > SOLO IL CARTELLO DI PASSO CARRABILE, POSSIEDE GIA’ ED ESCLUSIVAMENTE L’AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA COMUNALE CON ANNESSA CONCESSIONE DI POSA E NON NECESSITA DI ULTERIORE ORDINANZA ISTITUTIVA DEL COMUNE COMPETENTE > SE TALE SEGNALETICA DI DIVIETO DI TRANSITO PER LIMITARNE/VIETARNE L’USO, RISIEDE ALL’INTERNO DELL’AREA AUTORIZZATA ALLA CHIUSURA PER USO PRIVATO, OCCORRE COMUNQUE CHE SIA QUELLA PREVISTA DAL REGOLAMENTO DEL CDS E MAI DIFFORME > IN TAL CASO NON NECESSITA DI ORDINANZA ISTITUTIVA DEL COMUNE MA RIENTRA NEL PANIERE DEI NULLA OSTA/BENESTARI COMUNALI IN VIRTU’ DI PROGETTAZIONI E/O PRESE VISIONI DELL’AREA AI FINI DELLA CHIUSURA AUTORIZZATA > UN ONORATO SALUTO

  91. Geom. Scarselli Simone Says:

    Salve a tutti..
    Ho un quesito da porre sarei molto felice se qualcuno mi potesse aiutare.
    Sono stato incaricato dal Tribunale di Firenze come Ctu per una controversia tra due confinanti.
    In poche parole uno dei due confinanti (A) sostiene che la’ltro confinante (B) ristrutturando una strada vicinale abbia sconfinato nel suo terreno (A).
    Premesso che le strade vicinali sono identificate nelle mappe di impianto e quindi di discutibile precisione di rappresentazione..vorrei sapere la normativa di riferimento per:
    -risalire al metodo con cui venivano accatastate e quindi cosa veniva inglobato nella rappresentazione catastale di una strada vicinale;
    -attualmente cosa rappresenta il confine catastale di una strada vicinale.
    Grazie Mille

  92. Inferno Says:

    CHE IO SAPPIA, IL CATASTO RICEVE / RICEVEVA, MAPPALI DAGLI UFFICI TECNICI COMUNALI IN RELAZIONE ALLE STRADE VICINALI COSI’ DELIBERATE, PER L’AGGIORNAMENTO UFFICIALE DELLE BANCHE DATI (CARTACEE O ELETTRONICHE) > SE UNA STRADA E’ AUTENTICAMENTE VICINALE, (ALIAS ANCHE PODERALE O DI BONIFICA, SEMPRE EXTRAURBANA E SEMPRE AD USO PUBBLICO), AVRA’ LE STESSE CARATTERISTICHE GIURIDICHE DELLA STRADA PUBBLICA ANCHE QUALORA NON ASFALTATA, CON EVENTUALI ANNESSE PERTINENZE LATERALI (COME LE PIAZZUOLE O SLARGHI PER LA SOSTA E SE ESISTENTI MARCIAPIEDI RIALZATI O BANCHINE/PASSAGGI PEDONALI ESTERNI ALLA CARREGGIATA PRINCIPALE) > LA STRADA E’ COMPOSTA DALLA CARREGGIATA ED OGNI ALTRA SUA PERTINENZA STRUTTURALE E/O DI SERVIZIO > OCCORRE INTERPELLARE L’UFFICIO TECNICO COMUNALE, PER AVERE RAGGUAGLI > UN ONORATO SALUTO

  93. Inferno Says:

    CHE IO SAPPIA, IL CATASTO RICEVE / RICEVEVA, MAPPALI DAGLI UFFICI TECNICI COMUNALI IN RELAZIONE ALLE STRADE VICINALI COSI’ DELIBERATE, PER L’AGGIORNAMENTO UFFICIALE DELLE BANCHE DATI (CARTACEE O ELETTRONICHE) > SE UNA STRADA E’ AUTENTICAMENTE VICINALE, (ALIAS ANCHE PODERALE O DI BONIFICA, SEMPRE EXTRAURBANA E SEMPRE AD USO PUBBLICO), AVRA’ LE STESSE CARATTERISTICHE GIURIDICHE DELLA STRADA PUBBLICA ANCHE QUALORA NON ASFALTATA, CON EVENTUALI ANNESSE PERTINENZE LATERALI (COME LE PIAZZUOLE O SLARGHI PER LA SOSTA E SE ESISTENTI MARCIAPIEDI RIALZATI O BANCHINE/PASSAGGI PEDONALI ESTERNI ALLA CARREGGIATA PRINCIPALE) > LA STRADA E’ COMPOSTA DALLA CARREGGIATA ED OGNI ALTRA SUA PERTINENZA STRUTTURALE E/O DI SERVIZIO > OCCORRE INTERPELLARE L’UFFICIO TECNICO COMUNALE, PER AVERE RAGGUAGLI >

    PER QUANTO RIGUARDA LA RISTRUTTURAZIONE DELLA STRADA VICINALE, OCCORRE CAPIRE DA CHI SIA STATO AUTORIZZATO A FARLO, SE DAL COMUNE O DAL CONSORZIO ENTRO IL QUALE VI FACCIA PARTE ANCORA IL COMUNE OPPURE SE ABUSIVAMENTE ED ARBITRARIAMENTE ABBIA PROCEDUTO A SISTEMARLA SENZA UNA PROGETTUALITA’ E SENZA UNA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE ED UNA DELEGA A PROCEDERE, DELL’UFFICIO TECNICO/EDILIZIA COMUNALE > UN ONORATO SALUTO

  94. Inferno Says:

    E’ PROPRIO QUESTO FATTORE CHE ALLARMA > CIOE’ CHE UN SEMPLICE PRIVATO SENZA ALCUNA PROGETTUALITA’ ED ALCUN PERMESSO COMUNALE, POSSA METTERE LE MANI (MANUTENZIONE E/O SEGNALETICA) SU UNA STRADA AD USO COLLETTIVO, METTENDO A RISCHIO LA SICUREZZA PUBBLICA > IL COMUNE E’ TENUTO A VIGILARE > UN ONORATO SALUTO

  95. Geom. Scarselli Simone Says:

    grazie per la risposta..bè la ristrutturazione è stata autorizzata dall’ufficio tecnico comunale ed in comune sono stati presentati degli elaborati grafici per questa ristrutturazione.
    Il confinante però sostiene che vi sia stato uno sconfinamento nella ristrutturazione, in effetti si vede sul loco un’allargamento della strada ed appunto volevo capire da cosa fosse determinata la larghezza delle strade vicinali per poterne determinare l’effettivo sconfinamento.
    Mi rivolgero all’ufficio tecnico comunale per maggiori chiarimenti
    Grazie Mille

  96. Alberto Says:

    ho letto con attenzione le risposte di Inferno e devo dire che necessito di qualche tempo per riconsiderare e modificare i miei, e più o meno comuni, concetti che qui tutti abbiamo sulla viabilità/proprietà di questa via

    comunque dovrò riconsiderare il tutto alla luce delle indicazioni di Inferno e soprattutto di questo “uso pubblico” che ha peso specifico maggiore sulla proprietà

    come ultima questione ho giusto ritrovato in questi giorni:

    – una planimetria catastale (anni 1980) nella quale è evidenziato che la parte sinistra della via – quella adibita da sempre a parcheggio – è annessa a ciascuna proprietà (di sinistra), ovvero ciascuna proprietà sporge dal muro di circa 2.5 metri sino in mezzo alla via, mentre le proprietà di destra rimangono confinate ai rispettivi muri di cinta (inoltre le case di destra hanno tutte un minimo di spazio tra i muri e la cinta ed i confini sulla mappa coincidono quindi con i muri di cinta; mentre le case di sinistra hanno i muri coincidenti con la cinta, ma la proprietà è indicata sporgente all’interno della strada di quei 2.5 metri detti prima)

    – altri atti di passaggio proprietà datati 1950 nei quali venivano indicati i lotti e si dichiarava che la via era costituita dai circa 3 metri di strada “libera” tra le proprietà di destra e quella striscia di terreno di 2.5 metri di cui ho detto al precedente punto (e che espressamente la parte destra di via doveva accogliere tutti i “servizi” comunitari quali acqua-luce-gas-ecc)

    aggiungo che il passaggio a strada vicinale avvenne intorno al 1973, quindi successiva alla definizione dei lotti e suddivisione ed allocazione di strada

    allora un’ultima ipotesi:
    ma la via potrebbe essere solo quella di 3 metri a destra e la striscia a sinistra di circa 2.5 metri è rimasta ai singoli proprietari ?

    e quindi ipotizzare che l’atto di passaggio da strada privata a vicinale fosse rivolto alla “sola via di 3 metri a destra” ??
    e che poi nel tempo questa suddivisione si fosse stemperata nei ricordi ?? fino a considerare oggi “tutta la disponibilità di spazio” come “strada soggetta all’uso pubblico” ??

    nell’atto di costituzione di strada vicinale potrei trovare forse conferme e/o smentite a queste tesi ??

    ringrazio sinceramente per questa disponibilità

  97. Inferno Says:

    QUEI 3 METRI DI CARREGGIATA SULLA DESTRA SONO FORSE PUBBLICI? TUTTO E’ PRIVATO (DA DESTRA A SINISTRA) MA L’USO E’ INVECE INTERAMENTE PUBBLICO, IN QUANTO APERTO E VALICABILE PER L’ACCESSO INDISCRIMINATO > OGNI PERTINENZA ESTERNA DELLA CARREGGIATA, COSTITUISCE E CONTRIBUISCE ALLA FORMAZIONE DELLA STRADA AD USO PUBBLICO > PERTANTO TUTTO E’ COMPRESO > QUALORA VENISSE SOLLEVATA RICHIESTA DI CHIUSURA DI ALCUNE PORZIONI STRADALI LATERALI, DOVRA’ ESSERE VALUTATA DA PARTE DEL COMUNE, SE SIA FATTIBILE OPPURE NO CONCEDERE L’USO PRIVATO PER L’EVENTUALE PARCHEGGIO PERSONALE O PER ALTRI SCOPI PARTICOLARISTICI (QUI ENTRANO IN GIOCO PURE LE VARIE SERVITU’ DI PUBBLICO PASSAGGIO E DI PUBBLICO UTILIZZO CONSOLIDATESI NEL TEMPO, CHE SE ESISTENTI, RENDONO PROBLEMATICA LA CESSIONE DELL’USO PRIVATO) > COMUNQUE, LE PORZIONI LATERALI DOVRANNO ESSERE AUTORIZZATE ALLA FISICA CHIUSURA PERIMETRALE, CON CONCESSIONE COMUNALE AD OGNI POSSIBILE VARCO DEL RELATIVO CARTELLO DI PASSO CARRABILE NUMERATO > UN ONORATO SALUTO

  98. Inferno Says:

    INOLTRE, IN RELAZIONE AI 3 METRI DI CARREGGIATA, SIGNIFICA ESSERE COSTRETTI AD IMPORRE UNA VIABILITA’ A SENSO UNICO, IN QUANTO 3 METRI CORRISPONDONO AD UNA SOLA CORSIA > PERTANTO, ANCOR PIU’ DIFFICILMENTE, SI RINUNCERA’ A TUTTO IL RESTO D’USO PUBBLICO QUANTO UTILIZZABILE PER IL TRANSITO COLLETTIVO (VEDASI ZONE DI AGEVOLO PER VEICOLI INCROCIANTI) OLTRECHE’ PER LE EVENTUALI SOSTE D’EMERGENZE LATERALI > UN ONORATO SALUTO

  99. Inferno Says:

    http://www.piemmenews.it/ForumVisualizza.asp?mid=288878&chiuso=&
    UN ONORATO SALUTO

  100. Alberto Says:

    grazie ancora per le ultime informazioni
    farò comunque ancora un tentativo per visionare le caratteristiche dell’atto di costituzione di strada vicinale

    per il resto tutto si racchiude nell'”uso pubblico” della strada e quindi anche dell’onere comunale di doverne normare la viabilità

    il quale Comune ha già espresso parere che su tale via non vi si potrebbe sostare (perchè inferiore a 6 metri di larghezza ed anche senza marciapiedi)

    soluzione che non facendo comodo a nessuno, non viene neanche sollecitata

    molti cordiali saluti

  101. Inferno Says:

    http://www.piemmenews.it/ForumVisualizza.asp?mid=49425&chiuso=&
    UN ONORATO SALUTO

  102. Inferno Says:

    http://www.piemmenews.it/ForumVisualizza.asp?mid=293301&chiuso=&
    UN ONORATO SALUTO

  103. Maurizio Says:

    Gentile Inferno. Noto che sei molto preparato quindi ti chiedo una ulteriore consulenza.Ho già scritto giorni fà. Il comune (Roma) con una ordinanza ha tolto la rete di confine della nostra strada privata .La strada è aperta al pubblico transito pero’ ogni punto di accesso dispone di segnale stradale di divieto di accesso , strada privata fondo dissestato.I lavori di apertura sono ora conclusi e chiaramente il traffico e il rumore sono centuplicati.
    Il tar al momento ci ha negato la sospensiva dell’ordinanza e siamo in attesa della sentenza (da 6 mesi a un anno dice l’avvocato).Inoltre la strada era totalmente priva di segnaletica orizzontale e verticale e tutt’ora il comune si è guardato bene di tracciare almeno la mezzeria o delle striscie pedonali in quanto strada privata.
    Cosa consigli di fare ? C’è un modo per far valere la nostra proprietà?

  104. Inferno Says:

    ANCHE SE ESISTE QUESTA SENTENZA NON FAVOREVOLE ALLA VOSTRA CAUSA IN RELAZIONE AL RIFACIMENTO QUALORA ESISTA UN PROGETTO ESECUTIVO http://www.piemmenews.it/ViewDocumenti.asp?documenti_id=13335&s_documenti_testo=&
    IL COMUNE E’ COMUNQUE RESPONSABILE PER EVENTUALI INCURIE, CHE ABBIANO GIA’ ARRECATO DANNI D’OGNI TIPO AGLI UTENTI (IN GENERALE) O COMUNQUE A TERZI > OCCORRE APRIRE ALTRO FILONE CIVILISTICO LEGALE, COINVOLGENDO L’ARPA REGIONALE QUALORA PERIZI CHE L’INQUINAMENTO ACUSTICO ED AMBIENTALE, SIANO OLTRE I PARAMETRI DI LEGGE DI SOPPORTABILITA’ > UN ONORATO SALUTO

  105. Inferno Says:

    PREMESSO CHE STA AL COMUNE CONCEDERE L’USO (PRIVATO O PUBBLICO) COME PURE REVOCARLO, VEDREMO COME ANDRA’ LA CAUSA ATTUALMENTE IN CORSO E QUANTO SARA’ STABILITO > UN ONORATO SALUTO

  106. Inferno Says:

    http://www.piemmenews.it/ForumVisualizza.asp?mid=295879&chiuso=&
    UN ONORATO SALUTO

  107. Inferno Says:

    http://www.piemmenews.it/ForumVisualizza.asp?mid=296247&chiuso=&
    UN ONORATO SALUTO

  108. carla Says:

    e per quanto riguarda la mobilità presso strada private per uso pubblico… es.. ospedali? se una macchina intralcia la circolazione di chi è la competenza? quali sono le norme da rispettare ?

  109. Maurizio Says:

    Ciao inferno.
    Hai un modello di lettera idoneo per richiedere l’installazione di dossi rallentatori al comune ?
    Trattasi di strada privata aperta al pubblico transito.

  110. Inferno Says:

    NON ESISTE ALCUN TIPO DI FORMALITA’ > E’ SUFFICIENTE INDIRIZZARE RICHIESTA DI REGOLAMENTARI DOSSI ARTIFICIALI PER ESIGENZE DA MOTIVARE, ALL’URP (UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO) DEL COMUNE E PER CONOSCENZA ALL’UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO SEMPRE DEL COMUNE > SONO OBBLIGATI A RISPONDERE SIA PER L’ESITO POSITIVO CHE PER QUELLO NEGATIVO, IN RELAZIONE ALL’ACCOGLIMENTO O MENO DELLA DOMANDA, FORNENDO LE MOTIVAZIONI > UN ONORATO SALUTO

  111. Paola Villari Says:

    Nessun quesito. Solo moltissimi complimenti a Inferno per la sua grande competenza e disponibilità. Se ci fosse solo una piccolissima parte di persone competenti come lui al governo allora l’Italia andrebbe sicuramente meglio.
    GRAZIE ANCORA

  112. Inferno Says:

    RINGRAZIO LA PRINCIPESSA PAOLA > VERAMENTE TROPPO BUONA CON ME > UN ONORATO SALUTO

  113. Danilo Says:

    vorrei porre questo quesito sulla strada poderale e varie attinenti:
    nel 1976 a seguito della morte del padre due sorelle esercitavano una divisione del terreno appartenente al padre mediante atto di divisione volontaria..
    la sorella A prendeva una parte di terreno il cui accesso era attraverso una strada poderale che faceva parte del terreno che veniva attribuito a B.
    nell’atto veniva esplicitamente dichiarato che A godeva ” della servitù di passo con qualsiasi mezzo consentito dall’ampiezza lungo la strada poderale esistente fino a raggiungere il terreno che veniva adottato ad essa”.
    nell’atto b prendeva atto della stada poderale esistenze e concedeva la servitù di passo ad A per raggiungere il propio terreno.
    Veniva anche esplicato nell’atto che B, con il consenso di A, si riservava la facoltà di spostare la strada poderale verso est.

    Come nei suoi diritti A spostava la strada poderale verso est ma , di fatto, non veniva aggiornata nessuna cartografia e nessun altro documento e B transitava in questa strada per raggiungere il propio terreno.
    Nel 1989 il sottoscritto comprava il terreno di B e di fatto continuavo a transitare nella strada predetta per raggiungere i miei terreno.
    nel 1992 anche A vendeva ad un sig. X.
    nessun problema continuavo a transitare per la strada predetta.
    oggi ho chiesto al sig. X se aveva niente in contrario affinchè io ponessi un cancello al termine della strada sul confine della mia prpietà.

    Il sig. x mi ha risposto che la strada da cui transito non è segnata in nessuna carta ed io, in pratica , non avrei nessun distitto di passo su quella strada ed anzi, ponendo il cancello , è come se affermassi che li vi era una strada e pretendessi il diritto di passo. Non vuol sentir ragioni di usucapione poicheè , secondo lui, dovrei dimostrare che in quella strada
    ci passo da trenta anni ecc.
    Come sarebbe più opportuno agire ??
    dato che la strada da cui transito non mi viene in pratica riconosciuta posso prendere di transitare dalla strada poderale primaria che è sempre presente sulle mappe catastali, ma in pratica di fatto inestistente da quando la strada è stata spostata ad est ??
    Grazie

  114. Inferno Says:

    http://www.ambientediritto.it/sentenze/2006/CdS/Cds%202006%20n.7601.htm
    TUTTO DIPENDE SE LA STRADA PODERALE SIA VERAMENTE UNA STRADA VICINALE (ALIAS PRIVATA APERTA ALL’USO EFFETTIVAMENTE PUBBLICO/COLLETTIVO) OPPURE NO > TUTTO VERTE SULLA TIPOLOGIA SULL’USO (VEDERE SENTENZA) > LA SERVITU’ DI PASSAGGIO E’ CLASSICAMENTE MATERIA DA CONTENZIOSO LEGALE > UN ONORATO SALUTO

  115. Inferno Says:

    La giurisprudenza, invero, ha evidenziato come in mancanza di espressa classificazione di una via privata nell’elenco delle strade vicinali, di cui all’art. 7 l. 12 febbraio 1958 n. 126, l’esercizio dei poteri di tutela del Sindaco è condizionato al preventivo rigoroso accertamento dell’uso pubblico della strada mediante un approfondito esame della condizione effettiva in cui il bene si trova (T.A.R. Lombardia sez. Brescia, 7 settembre 1999, n. 769)
    ———————————————————————————–
    Strada – uso pubblico – utilizzazione – interesse pubblico – titolo di acquisto
    Sentenza n. 123/04 Tribunale di Verbania, Sez. Distaccata di Domodossola, Giudice dr. Alberto Crivelli. Sentenza depositata e pubblicata il 18/8/2004.
    Ove una strada, ancorché sorta sui suoli privati, sia soggetta ad uso pubblico, su di essa non deve costituirsi necessariamente il diritto reale di servitù di passaggio, ed anzi il suo limite dev’essere preso in considerazione per garantire al titolare del fondo l’accesso.
    Nel concetto di “via pubblica” di cui all’art. 1052 c.c., insomma, rientra non soltanto la strada formalmente appartenente al demanio pubblico, ma altresì quella che, ancorché sorta su suoli privati, è aperta al traffico comune. Una strada può dirsi soggetta ad uso pubblico allorché essa sia utilizzata da una collettività indeterminata di individui, considerati, uti cives, titolari quindi di un interesse generale, sussista l’interesse pubblico a tale utilizzazione, consistente anche in una maggior comodità, sussista un titolo di acquisto del diritto medesimo. L’utilità pubblica di una strada può essere dimostrata non solo con la necessità di numerosissimi fondi della zona ma anche con il fatto che essa costituisca unico accesso carraio ad un’Alpe. Il titolo di acquisto può essere costituito dalla dicatio ad patriam, ben rappresentata dal fatto che, una volta costruita, la strada venne lasciata aperta al pubblico senza altri ostacoli che non siano una sbarra rimasta sempre aperta tranne che per un periodo del tutto trascurabile.
    ———————————————————————————–
    IN ALCUNE SENTENZE, SI CONTINUA A PARLARE ANCORA DEL CONCETTO DELLA PROPRIETA’ E/O DELLA MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA’ DEL PROPRIETARIO, MENTRE PER QUANTO RIGUARDA IL FATTORE CDS (UNICA LEGGE DI RIFERIMENTO PER LE STRADE AL SERVIZIO DI TUTTI), QUESTO SI APPLICA APPUNTO SU TUTTE LE STRADE APERTE ANCHE DI FATTO ALL’USO COLLETTIVO INDISCRIMINATO, QUINDI NON E’ VERO CHE IL PROPRIETARIO POSSA METTERCI VETO (VISTO CHE E’ MATERIA ESCLUSIVA DEL COMUNE CHE CONCEDE O REVOCA L’USO PRIVATO/PUBBLICO) E/O CHE SI DEBBA ASPETTARE PER FORZA UN’ETERNITA’ PER L’USUCAPIONE, VISTO CHE UNA VICINALE E’ TALE PERCHE’ PROPRIO CATASTALMENTE PRIVATA MA AD USO PUBBLICO E PERTANTO DA SUBITISSIMO > DUE QUALSIASI STRADE APERTE ALL’USO PUBBLICO SENZA ALCUNA SEGNALETICA POSTA DAL COMUNE, GENERANO LA DISCIPLINA AUTOMATICA DELLA PRIORITA’ DEI VEICOLI CHE PROVENGONO DA DESTRA > FIGURIAMOCI SE UN VEICOLO DEBBA PASSARE PERFETTAMENTE 20 ANNI ED 1 GIORNO DOPO L’USUCAPIONE CONTINUATO, (MA CONTINUATO DA QUANDO??) PER AVERE RAGIONE > TUTTO MOLTO ITALICO > UN ONORATO SALUTO

  116. Inferno Says:

    RISPOSTA AL QUESITO: TUTTE LE STRADE ESISTENTI, PERCORRIBILI DI FATTO ED APERTE DI FATTO SENZA LIMITAZIONE ALCUNA, RIMANGONO AD USO COLLETTIVO, FINO A QUANDO IL COMUNE AUTORIZZA IL CAMBIO DELL’USO A FAVORE DEL PRIVATO > INVECE PER LE STRADE PRIVATE AD USO PRIVATO GRAVATE PERO’ DA SERVITU’ DI PASSAGGIO (SEMPRE FRA PRIVATI FRONTISTI), E’ UN PROBLEMA CIVILISTICO > UN ONORATO SALUTO

  117. Inferno Says:

    http://it.wikipedia.org/wiki/Servit%C3%B9
    http://it.wikipedia.org/wiki/Usucapione

    Le servitù coattive:

    Passaggio coattivo > è la servitù di passaggio sul fondo, o sui fondi, altrui (escluse case e giardini) che spetta al proprietario del cd. fondo intercluso, ossia del fondo che non ha un accesso diretto alla strada pubblica o che potrebbe realizzarlo solo con eccessivo dispendio o disagio (quando il fondo sia destinato ad usi agricoli o industriali, il proprietario di questo ha diritto al passaggio coattivo anche se ha un proprio accesso sulla strada pubblica, ma si tratta di un accesso insufficiente ai bisogni agricoli o industriali del suo fondo).

    Le servitù coattive sono di regola costituite con sentenza dell’autorità giudiziaria, su domanda dell’interessato; la sentenza determina anche l’indennità dovuta al proprietario del fondo servente. Finché il primo non paga l’indennità, il secondo può opporsi all’esercizio della servitù.

    Nei casi espressamente previsti dalla legge, la servitù coattiva può anche essere costituita con provvedimento dell’autorità amministrativa (provvedimento che assume carattere analogo all’espropriazione per pubblica utilità).

    —————————
    UN ONORATO SALUTO

  118. Inferno Says:

    http://it.wikipedia.org/wiki/Confessoria_servitutis

    L’actio confessoria servitutis o, in italiano Azione confessoria della servitù è regolato nel diritto italiano dall’art. 1079 c.c., che prevede che il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l’esistenza contro chi ne contesta l’esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, onde il risarcimento dei danni.

    Legittimato passivo è chiunque contesti la servitù al fine di richiedere l’accertamento, la cessazione di eventuali impedimenti e turbative, la rimessione delle cose in pristino, il risarcimento dei danni. L’actio confessoria viene considerata come un’azione petitoria reale, e ha come presupposto l’esistenza del diritto di servitù. Attraverso questa azione si avrà, pertanto l’accertamento del relativo diritto. Secondo le normali regole dell’onus probandi la prova dovrà essere data dall’attore

    La dottrina riconosce anche l’esistenza di un’azione di mero accertamento della servitù, ogni volta che ci sia una contestazione sulla titolarità.
    ————————–
    UN ONORATO SALUTO

  119. Inferno Says:

    http://it.wikipedia.org/wiki/Negatoria_servitutis

    PER CONTRO ABBIAMO l’actio negatoria sevitutis che nel diritto italiano è regolata dall’art. 949 cod. civ. > “il proprietario può agire per far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa” e può “chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre alla condanna per il risarcimento del danno”.

    La Cassazione individua due presupposti:

    * che “venga posta in essere dal terzo un’attività implicante in concreto l’esercizio, che si assume abusivo, di una servitù a carico del fondo di proprietà di colui che agisce”
    * che il “pericolo” sia attuale e concreto”.

    Sempre la cassazione ritiene l’actio cofessoria servitutis imprescrittibile: “l’actio negatoria servitutis è azione imprescrittibile, con la conseguenza che il proprietario del preteso fondo servente può in qualsiasi momento, e fatti salvi gli effetti dell’intervenuta usucapione, chiedere che venga accertata, per mancanza del titolo o del decorso del termine dell’usucapione, l’inesistenza della servitù”
    ——————————-
    UN ONORATO SALUTO

  120. Inferno Says:

    http://www.legalionline.com/html/servitu.htm

    un onorato saluto

  121. Inferno Says:

    Fai clic per accedere a 5848.pdf

    un onorato saluto

  122. Inferno Says:

    CAUSE DI ESTINZIONE DEL DIRITTO DI SERVITU’:
    http://www.101professionisti.it/guide/proprieta/servitu.aspx
    —————————
    UN ONORATO SALUTO

  123. Maurizio Says:

    Ciao Inferno .Ho scritto varie volte riguardo la mia strada privata e relativa ordinanza del comune per apertura della stessa con rimozione della nostra rete privata.
    Ora il comune ha anche tolto il cartello di strada privata divieto di accesso senza che nessuno di noi proprietari se ne accorgesse , saranno venuti di notte o all’alba.Lo potevano fare?. In base al testo dell’ordinanza l’esproprio partirà non prima di sei mesi. Siamo ancora in attesa della sentenza del TAR.La sospensiva è stata negata con motivazione “non sussiste l’irreparabilità del danno”.
    Al momento il traffico è centuplicato , sto raccogliendo le firme per petizione installazione dossi rallenattori.
    L’asfalto ,molto vecchio ed economico,comincia a cedere con crepe e buche ovunque .E il comune? Non si è visto piu’ nessuno.
    Neanche la segnaletica hanno fatto.Che vergogna.
    Abbiamo meno potere di una roulotte di zingari che occupa da anni un’area comunale dalle mie parti che nessuno manda via.
    Cosa si puo’ fare oltre al ricorso al TAR?
    Possibile che il comune (roma) abbia la forza di togliere la proprietà privata senza cacciare un euro?
    L’asfalto , la pulizia ,i marciapiedi e quanto altro è stato tutto pagato da noi 30 anni fa.
    Il TAR impegherà almeno un anno per decidere sul nostro ricorso.
    Il nostro avvocato mi sembra alquanto rassegnato.
    Cosa consigli?

  124. Inferno Says:

    http://it.wikipedia.org/wiki/Nazionalizzazione
    L’espropriazione per pubblica utilità è l’istituto giuridico in virtù del quale la pubblica amministrazione può, con un provvedimento, acquisire o far acquisire ad un altro soggetto, per esigenze di interesse pubblico, la proprietà o altro diritto reale su di un bene, indipendentemente dalla volontà del suo proprietario, previo pagamento di un indennizzo.

    L’espropriazione è espressione del potere ablatorio che, in varia misura, tutti gli ordinamenti riconoscono alla pubblica amministrazione e che consente alla stessa di sacrificare l’interesse privato in vista di un superiore interesse pubblico (che, nel caso dell’espropriazione per pubblica utilità è solitamente – ma non esclusivamente – quello di realizzare un’opera pubblica)

    Provvedimento stabilito nella Costituzione Italiana
    L’articolo 42, terzo comma della Costituzione della Repubblica italiana e l’articolo 834 del codice civile stabiliscono che la proprietà privata può essere espropriata per pubblica utilità. Il fondamento costituzionale dell’espropriabilità è ancora più chiaro se si legge l’articolo 42, terzo comma in combinato disposto con l’Art._2, che sottopone tutti i cittadini a “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. In virtù di questi doveri, e della tutela e garanzia data alla proprietà privata si prevede che il privato che subisce il provvedimento espropriativo debba ottenere un indennizzo e non un risarcimento: il bene espropriato passa in capo alla pubblica amministrazione per ragioni di pubblica utilità, cioè nel perseguimento di un interesse pubblico, ovvero della collettività organizzata di cui anche l’espropriato fa parte.

    L’espropriazione è retta da due principi fondamentali:

    legalità: i pubblici poteri possono espropriare i beni dei privati solo nei casi previsti dalla legge e solo nel rispetto delle procedure determinate dalle leggi (articolo 23 della costituzione);
    indennizzo: (art. 42/III) lo Stato deve corrispondere al proprietario espropriato una somma di danaro, determinata anch’essa secondo criteri di legge, che compensi la perdita subita; questa somma non deve essere, per la Corte costituzionale, puramente simbolica, anche se non si richiede che equivalga al prezzo di mercato del bene espropriato.
    L’espropriazione totale
    Si verifica quando un proprietario viene privato integralmente di un suo fondo. Indennità è pari al giusto prezzo che avrebbe avuto l’immobile in una libera compravendita. Il giusto prezzo è il valore di mercato del bene secondo i prezzi correnti al momento dell’espropriazione senza trascurarne i miglioramenti. In caso le due parti non si riescano a mettere d’accordo sul prezzo, interviene un collegio di periti che valuterà il giusto prezzo dell’immobile.

    L’espropriazione parziale
    L’indennità consiste nella differenza tra il giusto prezzo dell’intero immobile prima dell’occupazione e il giusto prezzo dopo l’occupazione. Si determina il valore complementare della parte espropriata. È possibile che da tale espropriazione nasca un vantaggio per il fondo che non deve essere maggiore di un quarto dell’indennità.

    Occupazione temporanea
    Per l’esecuzione di un’opera di pubblica utilità possono essere occupati temporaneamente terreni per l’estrazione, per il deposito di materiali e attrezzature, per l’installazione di magazzini e cantieri di lavoro, per praticare passaggi provvisori, per aprire canali di diversione delle acque e per ogni altro uso necessario alla realizzazione dell’opera. L’occupazione temporanea non può avvenire per i terreni fabbricati né per quelli recintati da muri. Interpretato in chiave estimativa, l’indennità di occupazione temporanea deve essere determinata tenendo conto:

    Della perdita di frutti pendenti dell’eventuale soprassuolo arboreo
    Dei mancati redditi durante il periodo dell’occupazione
    Delle spese necessarie a ripristinare le condizioni primitive del fondo al termine dell’occupazione
    Del danno conseguente ad una diminuzione transitoria o permanente di reddito, se il ripristino della situazione primitiva richiede tempi lunghi o non è possibile.
    Per il calcolo dell’indennizzo si tiene conto:

    Frutti pendenti
    Valore soprassuolo
    Reddito annuo perduto durante il periodo di occupazione
    Spese di ripristino
    Danno per diminuzione transitoria o permanente di reddito dalla fine del periodo di occupazione
    Durata dell’occupazione

    PERTANTO, SIGNIFICATO DI UN’ESPROPRIO, E’ NELLA QUASI TOTALITA’ DEI CASI, LA NECESSITA’ DI REALIZZO DI UN’OPERA PUBBLICA > QUANDO LA P.A., SI AVVALE DELLO STRUMENTO DELL’ESPROPRIO (ALIAS TOGLIERE LA PROPRIETA’), IN RELAZIONE ALLE STRADE CONSIDERATE AD USO PUBBLICO, A ME RISULTA VERAMENTE INCOMPRENSIBILE TALE PROCEDURA FORZATA, PERCHE’ PER LE STRADE, NON SI DEVE MAI CONSIDERARE IL PARAMETRO DELLA PROPRIETA’ MA ESCLUSIVAMENTE QUELLO SULL’USO > IL COMUNE PUO’ CONCEDERE O REVOCARE L’USO, SENZA TOCCARE LA PROPRIETA’ (POI, EVENTUALMENTE ENTRERA’ ANCHE IN CONTENZIOSO LEGALE, MA RIENTRA NELLA PRASSI LEGALE-GIURIDICA STANDARD, PROCEDERE AMMINISTRATIVAMENTE SOLO SULL’USO) > IL PROVVEDIMENTO D’ESPROPRIO, PUO’ RISULTARE QUINDI ADDIRITTURA UN’ECCESSO OD UN’ABUSO ED AVERE CRISMI DELLA VIOLENZA PRIVATA QUALORA NON SUFFICIENTEMENTE MOTIVATA DA UNA INDEROGABILE NECESSITA’ PUBBLICA > IL TUO LEGALE DEVE TOCCARE QUESTO TASTO > QUANDO IL COMUNE HA TOLTO LEGITTIMAMENTE IL CARTELLO, DOVEVA PERO’ NOTIFICARE L’INIZIO DEL PROVVEDIMENTO A TUTTI I FRONTISTI (LEGGE 241/90) CONOSCIUTI AI QUALI AVESSE A SUO TEMPO AUTORIZZATO LA COLLOCAZIONE DELLA SEGNALETICA ESPRIMENTE L’USO PRIVATO > SE TALE SEGNALETICA AL VARCO OD ALL’INGRESSO DELLA STRADA PRIVATA, RISIEDEVA ALL’ESTERNO DI UN’AREA CHIUSA O COMUNQUE SU AREA APERTA, DOVEVA ESSERE SUPPORTATA DA ORDINANZA DEL COMUNE > SE RISIEDEVA ALL’INTERNO DI AREA CHIUSA PRIVATA AD USO PRIVATO, E’ SUFFICIENTE CHE FOSSE OGGETTO DI NULLA OSTA/BENESTARE E CHE FOSSE DI TIPO REGOLAMENTARE ALIAS NON DIFFORME DA QUELLA CHE SI COLLOCA ESTERNAMENTE > E’ CHIARO QUINDI, CHE SE INVECE IL COMUNE NON E’ CONOSCENZA DI CHI SIA STATO EVENTUALMENTE DELEGATO A PORRE LA SEGNALETICA, E’ IMPOSSIBILITATO A NOTIFICARE L’ATTO > IN TAL CASO, SAREBBE OPPORTUNO/OBBLIGATORIO LA SOLA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO > DEL RESTO SE IL PRIVATO HA COLLOCATO AUTONOMAMENTE SEGNALETICA ABUSIVA, E’ FORSE MEGLIO CHE RIMANGA IGNOTO, VISTO CHE GLI SI CONFIGURANO UNA SERIE NON SOLO DI ILLECITI AMMINISTRATIVI MA PURE PENALI, PER ATTIVITA’ ARBITRARIA > L’USO DELL’AREA E’ GIURISDIZIONE PUBBLICA PER LE STRADE VICINALI (ALIAS PRIVATE EXTRAURBANE AD USO PUBBLICO, E QUESTO VALE OVVIAMENTE ANCHE PER LE URBANE PRIVATE FISICAMENTE APERTE ALL’USO COLLETTIVO) > PER QUANTO RIGUARDA, L’INCURIA DELLA STRADA E LA MANCANZA DI IDONEA E NECESSARIA SEGNALETICA STRADALE, IL COMUNE E’ DIRETTAMENTE RESPONSABILE > SU QUESTO ASPETTO, SI POSSONO SEMPRE APRIRE A PIACERE MILLE FRONTI CIVILISTICI COME ADDIRITTURA PENALI, IN CASO DI LESIONI A PERSONE > E’ PARADOSSALE CHE IL COMUNE PRIMA REVOCHI LO STATUS D’USO PRIVATO TOGLIENDO SEGNALETICHE PRIVATE, REINTRODUCENDO DE FACTO L’USO PUBBLICO ISTANTANEO E CONTESTUALMENTE APRA PROCEDIMENTO D’ESPROPRIO DELLA PROPRIETA’ PER RENDERE PUBBLICA LA STRADA, QUANDO L’HA GIA’ TRASFORMATA AD USO PUBBLICO PERFETTAMENTE EQUIPARABILE A QUANTO RAPPRESENTI GIURIDICAMENTE LA STRADA DEMANIALE > LA MOTIVAZIONE DEL TAR: La sospensiva è stata negata con motivazione “non sussiste l’irreparabilità del danno”, E’ UNA FORMULA PRECONFEZIONATA DI RITO, PERCHE’ A PRIORI VIENE SEMPRE COMODO SANCIRE CHE NULLA SIA IRREPERABILE (DI IRREPERABILE O DI IRREVERSIBILE C’E’ SOLO LA MORTE) > IN CASO DI SENTENZA NEGATIVA DEL TAR, OCCORRE APPELLARSI AL CONSIGLIO DI STATO (POI’ PERO’ LE SPESE DELLA CAUSA NON SONO CERTO PER TUTTE LE TASCHE) > UN ONORATO SALUTO

  125. Inferno Says:

    INFINE, SI RAMMENTA CHE OLTRE ALLE CARTELLONISTICHE AD USO PRIVATO, ANCHE LE STRUTTURE (FISSE/MOBILI) UTILIZZATE PER LE CHIUSURE PERIMETRALI FISICHE DELLE PROPRIETA’/STRADE/AREE/PARCHEGGI, VANNO AUTORIZZATE/ACCONSENTITE DAL COMUNE, ALTRIMENTI SIAMO ANCORA UNA VOLTA NEL CAMPO DELL’ABUSIVISMO > L’USO PRIVATO DI UNA STRADA O DI UNA QUALSIASI PERTINENZA DELLA CARREGGIATA, LO CONCEDE IL COMUNE CIOE’ NON LO STABILISCONO IN NESSUN MODO I PRIVATI ANCHE QUALORA PROPRIETARI DELL’AREA > UN ONORATO SALUTO

  126. Carlo Says:

    Faccio seguito alla mia del 3 agosto 2008. La strada di cui parlavo, già inventariata nel 1870. Ho effettuato dei controlli e non ho trovato alcun frontista proprietario della strada. Come detto nella precedente mia ho rintracciato un atto che ritenevo determinante, ma il Comune ha risposto testualmente “L’atto di concessione del 1929, dove si fa riferimento alla “proprietà comunale” della strada, è relativo alla servitù di attraversamento di una conduttura nel sottosuolo stradale e non dimostra la proprietà comunale ma l’uso pubblico che sicuramente all’epoca esisteva;”. Vorrei inviare per e.mail copia dell’atto per avere una opinione d’Inferno, quindi, se possibile, vorrei conoscerne l’indirizzo e-mail, questo penso sarà l’ultimo tentativo di combattere la mia battaglia.
    Grazie.
    Carlo

  127. Maurizio Says:

    Inferno , grazie per la risposta , ma il punto è un altro.
    Non è l’uso della strada pubblico o privato bensi’ il fatto che con una ordinanza è stata tolta rete e paletti privati che delimitavano la strada.Aprendone di fatto un ulteriore sbocco.
    L’area ove erano piantati i paletti non credo potesse essere classificata come strada .
    L’opera è stata eseguita da una ditta che aveva degli oneri concessori cioè hanno costruito delle nuove case e il costo della concessione è stato speso nella costruzione di fognature,nuove strade e appunto l’apertura forzata della mia strada.Quindi per il comune si è trattato di una opera a costo zero.

  128. Maurizio Says:

    Aggiungo che il cartello in questione è stato messo dal comune stesso almeno 30 anni fà per scaricare ogni responsabilità ai residenti stessi.
    L’ordinanza comunque è stata notificata a tutti i fronitsti ,ma riguardava solamente “rimozione della rete di confine”.
    Sinceramente non capisco una cosa. Pare che se vuole , il comune con una semplice ordinanza possa privarti di una proprietà privata. E non parliamo dell’uso della strada bensi’ della rimozione di una rete privata.Quindi è come se mi hanno tolto un pezzo di terreno per collegare due strade. Ti sembra regolare?

  129. Maurizio Says:

    Un’ ultima cosa. La strada in questione è stata costruita da noi. Abusivamente insieme ai villini frontisti una 30ina di anni fa. Poi tutto condonato

  130. Inferno Says:

    NEL CONDONO OCCORRE VEDERE COSA SI SIA SANATO E COSA SIA STATO SANCITO > NORMALMENTE UNA STRADA E’ TALE QUANDO E’ DESTINATA E SIA IDONEA ALLA CIRCOLAZIONE > CON UNA ORDINANZA URGENTE E CONTINGIBILE PER MOTIVI DI SICUREZZA ED INCOLUMITA’ PUBBLICA PER MANCANZA D’ALTRE ALTERNATIVE, ORMAI SI PUO’ FARE QUASI DI TUTTO E COMUNQUE E’ PROPRIO CON L’ISTITUTO DELLE ORDINANZE SEMPLICI CHE VENGONO VARATE DISPOSIZIONI ANCHE DI NATURA VIABILISTICA-STRADALE > POI OGNI ORDINANZA RISULTA PURE IMPUGNABILE AMMINISTRATIVAMENTE > L’ORDINANZA DI RIMOZIONE DELL’OSTACOLO COSTITUENTE IMPEDIMENTO AL GODIMENTO COLLETTIVO DELLA STRADA, NON REVOCA LA PROPRIETA’ MA LA TIPOLOGIA DELL’USO IN CORSO > POI, PERO’, NON SI SONO FERMATI A QUESTO ASPETTO DELL’USO CONCESSORIO MA HANNO VOLUTO PROPRIO ESPROPRIARE E QUI ANDIAMO SU UN’ALTRO DISCORSO > IL FATTO CHE IN ORIGINE VI SIA STATO UN’ATTIVITA’ ARBITRARIA D’ABUSIVISMO, ANCHE SE POI CONDONATA, HA FORSE COMPLICATO GLI ITERS AMMINISTRATIVI PER RITORNARE TOTALMENTE ALLA NORMALITA’ > SEMMAI SAREBBE STATO PIU’ SENSATO ESPROPRIARE QUASI SUBITO DOPO IL CONDONO ED ACQUISIRE LA STRADA NEL DEMANIO COMUNALE > UN ONORATO SALUTO

  131. Inferno Says:

    LA RETE DI CONFINE QUALORA INCIDENTE SU AREA STRADALE, DEVE ESSERE PRESEGNALATA DA REGOLAMENTARI CARTELLI DI CHIUSURA E PERTANTO IN SEDE DI RIMOZIONE INSERITA NEL PROVVEDIMENTO, LE DUE COSE COINCIDONO > IL PROBLEMA NON VERTE IN QUESTI TERMINI > PERCHE’ SE FACCIO TOGLIERE LA CHIUSURA FISICA LASCIANO LA CARTELLONISTICA CHE LIMITA L’USO, NON HO RISOLTO UN BEL NULLA > UN ONORATO SALUTO

  132. Inferno Says:

    errata corrige
    LASCIANO = LASCIANDO

  133. Inferno Says:

    MORALE DELLA FAVOLA: SEMPRE CHE SIA POSSIBILE RISALIRE A RITROSO NEL TEMPO, SE UNA STRADA SIA SORTA IN CONDIZIONI DI LEGALITA’, IL COMUNE PUO’ GESTIRNE CORRETTAMENTE L’USO, VISTO CHE DA SUBITO AVRA’ SANCITO ED AUTORIZZATO IN UN SENSO OD IN UN ALTRO > IN DIFETTO, E’ UN VERO CAOS E SALTARCI FUORI E’ SPESSO UN’IMPRESA TITANICA

    PER L’ONORATO CARLO: VEDERE GLI ULTIMI LINKS CHE HO POSTATO SULLE SERVITU’ PREDIALI E SERVITU’ COATTIVE

    UN ONORATO SALUTO

  134. Inferno Says:

    MORALE DELLA FAVOLA BIS: A MONTE COMUNQUE, C’E’ SPESSO UNA GENERALE MANCANZA DI CONTROLLO A TAPPETO DELLE P.A., CHE SOLO TARDIVAMENTE SI ACCORGONO DELLE NUOVE COSTRUZIONI EDILIZIE E DEI NUOVI ACCESSI STRADALI INSEDIATI ABUSIVAMENTE OPPURE PERFINO PRE-AUTORIZZATI URBANISTICAMENTE MA POI ABBANDONATI DAL PUNTO DI VISTA DELL’ASPETTO VIABILISTICO > SE VENISSE BLOCCATA SUL NASCERE OGNI ATTIVITA’ ILLECITA ALIAS ABUSIVISTICA, NON AVREMMO MAI PROBLEMI DI QUESTA NATURA > UN ONORATO SALUTO

  135. Carlo Says:

    Non è, ritengo, una servitù è un atto di concessione che prevede la revoca della concessione ed il pagamento di un canone annuo, questo tipo d’atto penso che lo possa sottoscrive solo il proprietario del suolo, ecco perchè non capisco la risposta del Comune.
    Scusa se insisto, posso inviarti l’atto di concessione? Se ritieni che l’atto non dimostri la proprietà della strada da parte del Comune mi arrenderò.
    Carlo

  136. Maurizio Says:

    Grazie per la risposta inferno.
    L’ordinanza in questione è del tipo ” URGENTE E CONTINGIBILE PER MOTIVI DI SICUREZZA ED INCOLUMITA’ PUBBLICA “.
    Quindi se ho ben capito , io privato mi costruisco una strada su un mio terreno a spese mie. Il comune la vede e me la apre come e quando vuole.
    Giusto ?
    Ma questa è dittatura non è democrazia.

  137. Inferno Says:

    PER L’ONORATO MAURIZIO:
    SE LA STRADA E’ AD USO LIMITATO SOLO DEI FRONTISTI, SARA’ CONCESSO L’USO PRIVATO, SE INVECE SERVE ALLA COMUNITA’ INTERA, MI PARE OVVIO E SENSATO CHE VENGA STABILITO CHE NON POSSA RIMANERE AD USO PRIVATISTICO > QUESTA NON E’ DITTATURA, E’ BUON SENSO E GIUSTIZIA >

    PER L’ONORATO CARLO: PROVA AD INSERIRTI IN QUESTO LINK
    http://www.piemmenews.it/ForumVisualizza.asp?mid=295879&chiuso=& E PER MANDARMI MAIL CLICCA SULLA BUSTARELLA DI FIANCO AL MIO NICK DA MODERATORE > SE RIESCO A FARMENE UN’IDEA SENSATA, TI RISPONDO

    UN ONORATO SALUTO AD ENTRAMBI

  138. Inferno Says:

    MORALE DELLA FAVOLA TER:
    E COMUNQUE NON BISOGNA MAI DIMENTICARE CHE PER COSTRUIRSI UNA STRADA/ACCESSI ED AFFINI, CI VOGLIONO SPECIFICHE AUTORIZZAZIONI CHE STABILIRANNO COSA SI POSSA FARE ED OTTENERE > ALTRIMENTI SAREMMO NELL’ANARCHIA PIU’ TOTALE, METTENDO ANCHE A RISCHIO LA VITA DI TERZI > UN ONORATO SALUTO

  139. Maurizio Says:

    Ciao inferno . La strada era ad uso limitato dei frontisti. Visto che portava solo ed esclusivamente alle nostre abitazioni . Poi il comune ha costruito un’altra strada e l’ha collegata alla nostra con questa famosa ordinanza.
    Quindi buon senso e giustizia ?
    Da questo punto di vista il comune puo’ appropriarsi di strade private senza cacciare un euro.E poco importa che la proprietà resta a noi visto che non possiamo piu’ godere dell’esclusività del bene. Allora è meglio venga espropriata almeno qualche euro lo prendiamo

  140. Maurizio Says:

    Schema della situazione che ho descritto

  141. Inferno Says:

    SICURAMENTE SARANNO CAMBIATE LE CONDIZIONI VIABILISTICHE GENERALI E PERTANTO SARA’ STATO NECESSARIO COLLEGARE LA NUOVA ARTERIA ALLA VOSTRA > SE RITENETE CHE INVECE SIA UN PROVVEDIMENTO ABNORME PER L’EFFETTIVA SITUAZIONE, E’ GIUSTO PROSEGUIRE CON L’IMPUGNAZIONE > POI SE RITENETE CHE SIA PIU’ VANTAGGIOSO FARSELA ESPROPRIARE PER INTROITARE ALMENO UN’INDENNIZZO DI CONSOLAZIONE, OK > MA IN TAL CASO, NON PRENDERESTE MAI COSI’ TANTI SOLDINI COME SE INVECE DI VOSTRA VOLONTA’ L’AVRESTE ALIENATA AL COMUNE QUALORA ESSO NE FOSSE VERAMENTE INTERESSATO > IL PESO SPECIFICO CONTRATTUALE E’ BEN DIVERSO > UN ONORATO SALUTO

  142. Maurizio Says:

    Si hai ragione . Ma la situazione delle casse comunali sono ben note. Interesse o no il comune non avrebbe mai cacciato un euro. E dire che siamo anche andati dall’assessore a proporre un accordo.
    Come già ho scritto l’operazione è stata a costo zero per il comune.Trattasi di oneri concessori di un costruttore.In effetti è vero la zona , una volta quasi campagna ,ora si è popolata di case, centri commerciali…ikea…
    L’unica nostra possibilità a questo punto è che il tar sentenzi non leggittima l’ordinanza. Ma a quanto leggo dai tuoi messaggi sembra tutto in regola.

  143. Inferno Says:

    NORMALMENTE L’ENTE PUBBLICO QUALCHE SONDAGGIO PRIMA LO FA > PERTANTO, NON SI PUO’ ESCLUDERE CHE VI ABBIA ANCHE PROPOSTO DELLE OFFERTE D’ACQUISTO E CHE QUESTE SIANO INVECE STATE RIFIUTATE PER VARIE RAGIONI > SE POI SI FOSSE FERMATO AL CAMBIO D’USO E NON ALL’ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ E MEN CHE MENO ALL’ESPROPRIO FORZATO, AVRESTE ANCORA MENO, FERMO IL FATTO CHE COMUNQUE NESSUNO POTRA’ MAI IMPEDIRVI D’USARE LA STRADA APERTA A TUTTI E QUINDI OVVIAMENTE UTILIZZABILE ANCHE DA VOI > UN ONORATO SALUTO

  144. Maurizio Says:

    Pertanto l’esproprio è un contentino . Il comune avrebbe potuto trattarci peggio. Giusto ?
    Ti assicuro che il comune non ha fatto alcuna proposta di acquisto.
    La nostra proposta era di aprire volontariamente la strada dopo che fosse costruito uno svincolo per snellire il traffico da e per il centro ikea. L’assessore ha preso appunti e poi hanno fatto come gli pareva. Già era tutto scritto.

  145. Inferno Says:

    QUANDO CAMBIA L’USO, PUO’ ESSERE REVOCATO LO STATUS IN CORSO CON CAMBIAMENTO OD ANNULLO DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO > PER INTENDERCI MEGLIO, AVERE UNA STRADA PRIVATA AD USO PRIVATO E’ COME AVERE UN PASSO CARRABILE PRIVATO CONCESSO DAL COMUNE CHE SFOCIA SU ALTRA STRADA AD USO PUBBLICO E GIOVA RICORDARE CHE PURE IL CARRABILE PUO’ ESSERE NORMALMENTE REVOCATO:
    http://www.piemmenews.it/ForumVisualizza.asp?mid=293498&chiuso=&
    UN ONORATO SALUTO

  146. Maurizio Says:

    Ma sei certo che un passo carrabile possa essere revocato?
    Io sono ingegnere e non avvocato , ma ho letto (forse sul codice della strada)che il comune non si puo’ rifiutare di concedere un passo carrabile.
    Inoltre il codice della strada stesso afferma che non è possibile aprire nuovi accessi in una strada privata senza il consenso dei proprietari della medesima. Questo non è in disaccordo con l’ordinanza in questione?

  147. Inferno Says:

    PER L’ONORATO MAURIZIO: SE VAI AL LINK, VEDRAI LA SENTENZA DEL TAR SPECIFICA SULLA REVOCA DEL CARRABILE > IL COMUNE, RILASCIA AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE COME LO E’ IN TOTO UN CARRABILE E PERTANTO IL SENSO ONTOLOGICO DEL PERMESSO E’ PROPRIO QUELLO CHE SI POSSA LEGITTIMAMENTE CONCEDERE, PERCHE’ IN DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI LEGALITA’, ESISTE IL DINIEGO MOTIVATO, ONDE NON COMMETTERE NON SOLO IRREGOLARITA’ AMMINISTRATIVE MA PURE VARI REATI IN ORDINE ALL’ABUSO DI POTERE > IL CDS ALL’ARTICOLO 22, RECITA CHE NON SI POSSONO MAI APRIRE NUOVI ACCESSI O DIRAMAZIONI STRADALI, SENZA AUTORIZZAZIONE DELL’ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA AD USO PUBBLICO SU CUI S’IMMETTE/SFOCIA IL NUOVO ACCESSO PRIVATO IN COSTRUZIONE > PERTANTO TUTTO VA CONCESSIONATO DALL’ENTE PUBBLICO O DAL CONSORZIO ENTRO IL QUALE RISIEDE ANCORA OBBLIGATORIAMENTE IL COMUNE PER LE VICINALI REGISTRATE COME TALI > L’ERRORE CHE SI FA SEMPRE IN QUESTA MATERIA, E’ PENSARE CHE ABBIANO UN RUOLO ANCHE I PROPRIETARI PRIVATI, A MENO CHE SIANO LEGITTIMAMENTE REGISTRATI COME SEMPLICI UTENTI NEL CONSORZIO COSTITUITO FORMALMENTE INERENTE ALLE STRADE VICINALI EXTRAURBANE >

    MORALE DELLA FAVOLA: IL PROPRIETARIO PRIVATO, NON ESISTE COME FIGURA DI RIFERIMENTO

    UN ONORATO SALUTO

  148. Inferno Says:

    ECCO IL COMMENTO INTRODUTTIVO ALLA SENTENZA, CHE CI SPIEGA COSA POSSA FARE L’ENTE PUBBLICO:
    Revocata la concessione per la occupazione di suolo pubblico con passo carrabile che, secondo quanto asserito dall’interessato, serviva per l’accesso dei veicoli della propria azienda artigiana, dei fornitori, dei clienti etc., nonché per rendere agevole il carico e lo scarico delle merci.
    Il provvedimento di revoca è stato adottato in quanto il fondo del ricorrente è “strutturato ed utilizzato per l’attività di laboratorio di tappezzeria e non come area per lo stazionamento dei veicoli”.
    Lo scopo del passo carrabile è infatti quello di consentire il passaggio ed il ricovero di veicoli in uno spazio privato accessibile dalla pubblica strada, eliminando le eventuali barriere (rialzi dei marciapiedi o altri ostacoli) ed impedendo la sosta, anche temporanea, di mezzi che potrebbero impedire il libero accesso alla proprietà che deve quindi avere caratteristiche tali da permettere l’ingresso degli autoveicoli.
    L’idoneità dell’area servita dal passo carrabile all’accesso e allo stazionamento dei veicoli rappresenta il presupposto essenziale per la costituzione del passo carrabile. Qualora, per mutate circostanze, l’interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per motivi di pubblico interesse, l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione”.
    ———————————————————————————-
    UN ONORATO SALUTO

  149. Inferno Says:

    MORALE DELLA FAVOLA: ESTREMIZZANDO E PARADOSSALMENTE, SE NON FOSSE COSI’, UN PROPRIETARIO PRIVATO AVREBBE PERFINO L’ASSOLUTA LIBERTA’ D’APRIRSI UN ACCESSO PERSONALE CON L’AUTOSTRADA CONFINANTE > UN ONORATO SALUTO

  150. Inferno Says:

    UN PASSAGGIO IMPORTANTE PER OGNI STAGIONE:
    Qualora, per mutate circostanze, l’interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per motivi di pubblico interesse, l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione”.
    ———————————————————————————
    ONESTAMENTE, MI SEMBRA FIN TROPPO CHIARO > UN ONORATO SALUTO

  151. Inferno Says:

    POI SE NEL CONCRETO SUCCEDE TUTT’ALTRO, NON SO COSA DIRE > UN ONORATO SALUTO

  152. Inferno Says:

    POI PERFORTUNA, E’ ESPRESSAMENTE VIETATO APRIRE ACCESSI PRIVATI NELLE AUTOSTRADE (ART. 22/1-11), MENTRE CON SPECIFICA AUTORIZZAZIONE E’ CONSENTITO PERFINO NELLE STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI PURCHE’ COLLOCATI AD UNA DISTANZA MINIMA FRA LORO DI 1000 METRI (300 METRI INVECE PER LE EXTRAURBANE SECONDARIE, DEROGABILI ECCEZIONALMENTE FINO A 100 METRI) > SI RAMMENTA CHE TALE VIOLAZIONE COMPORTA ANCHE L’OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI, RIMUOVENDO L’ACCESSO ABUSIVO > PERTANTO, SE LA COSTRUZIONE ABUSIVA DELL’ACCESSO DI CUI DISCUTIAMO, FOSSE RICADUTA NEL REGIME DI APPLICAZIONE DELL’ATTUALE CDS, ORA L’ACCESSO PRIVATO VIETATO NON CI SAREBBE NEMMENO PIU’ > UN ONORATO SALUTO

  153. Inferno Says:

    SI RAMMENTA CHE LA PENA ACCESSORIA DEL RIPRISTINO DEI LUOGHI, NON SI APPLICA SOLAMENTE SE L’OPERA POSSA ESSERE REGOLARIZZATA CON SUCCESSIVA AUTORIZZAZIONE, CIOE’ SOLO NEL CASO MANCHI L’AUTORIZZAZIONE STESSA, NEL SENSO CHE COMUNQUE SIANO GIA’ STATE RISPETTATE TUTTE LE PRESCRIZIONI REGOLAMENTARI DI COSTRUZIONE > ALTRIMENTI, L’OPERA ABUSIVA NON SANABILE DEVE SPARIRE > UN ONORATO SALUTO

  154. Inferno Says:

    OPPURE BISOGNA SPERARE CHE SIA ANCORA IN UN QUALCHE MODO MODIFICABILE DAL PUNTO DI VISTA DEI PARAMETRI TECNICI-REGOLAMENTARI NECESSARI ED ESPRESSAMENTE RICHIESTI DAL CDS, MA SE MANCANO LE DISTANZE MINIME, L’EFFETTO ELASTICO NON SI APPLICA PER NESSUN MOTIVO > UN ONORATO SALUTO

  155. Maurizio Says:

    Grazie inferno . Comincio a capire la situazione . Il nostro avvocato non la vedeva cosi’ e ci siamo illusi di poter aver ragione.

  156. Inferno Says:

    IL PRIVATO CHE APRA UN VARCO O MODIFICHI COMUNQUE LO STATO PREESISTENTE DELLA STRADA E/O DELL’INGRESSO DELLA SUA PROPRIETA’ PER L’ACCESSO VEICOLARE, DEVE AVERE LICENZA EDILIZIA AI SENSI DELLA LEGGE N° 10/1977 E PURE AUTORIZZAZIONE DELL’ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA AD USO PUBBLICO SU CUI S’IMMETTA > IN MANCANZA PUO’ COSTITUIRSI PROVVEDIMENTO DEL SINDACO DI SOSPENSIONE DEI LAVORI O DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE, OLTRE LA SANZIONE PREVISTA PER LAVORI ABUSIVI DELLA CITATA LEGGE > PER LA MANUTENZIONE DI ACCESSI E DIRAMAZIONI, VEDERE POI GLI ARTT. 45 E 46 DEL REG. > PER QUANTO RIGUARDA L’APERTURA DI CARRABILI NELLE STRADE URBANE, QUESTA DEVE AVVENIRE AD ALMENO 12 METRI DALLE INTERSEZIONI SALVO DEROGHE CON DISTANZE INFERIORI PER I CARRABILI GIA’ ESISTENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO DELL’ATTUALE CDS > UN ONORATO SALUTO

  157. Inferno Says:

    PER L’ONORATO CARLO:
    MI RISULTA ASSOLUTAMENTE ARDUO LEGGERE QUELLA SCRITTURA A MANO > HO CAPITO SOLO (CREDO), CHE LA PROPRIETA’ DELLA STRADA SAREBBE DEL COMUNE E CHE SAREBBE STATO CONCESSO AL PRIVATO LA POSSIBILITA’ DI UN’OPERA NEL SOTTOSUOLO (TUBAZIONI) > SE VENNE RICHIESTA, FORSE RISULTAVA NECESSARIA E COMUNQUE BISOGNEREBBE SAPERE QUALI FOSSERO I SERVIZI OBBLIGATORI MINIMI, OFFERTI DALLA MUNICIPALITA’ ALL’EPOCA E QUALI FOSSERO I POTERI REALI DEL PODESTA’ > SICCOME LA STRADA PARREBBE COMUNALE PERCHE’ ABBIAMO UN’ATTO DI CONCESSIONE (ANCHE SE SANCITO COME POTENZIALMENTE REVOCABILE) PROMULGATO APPUNTO DAL COMUNE, QUEST’ULTIMO NEL 1929, AVREBBE RICONOSCIUTO UNA SORTA DI SERVITU’ DI PRESA D’ACQUA, AUTORIZZANDO I LAVORI > PERTANTO, SE LE COSE STANNO VERAMENTE IN TAL MODO, TI RIMANDO AI LINKS ESAUSISTIVI SULLE SERVITU’ > UN ONORATO SALUTO

  158. Inferno Says:

    SE LA STRADA ERA COMUNALE E CONTESTUALMENTE APERTA ALLA CIRCOLAZIONE, OVVIAMENTE ERA ANCHE AD USO PUBBLICO > ALMENO SU QUESTO NON CI PIOVE > MA BISOGNEREBBE ANCHE RAGIONARE CON LE NORMATIVE DELL’EPOCA > NON E’ FACILE RISPONDERE CON GLI ELEMENTI A MIA CONOSCENZA E/O A DISPOSIZIONE > UN ONORATO SALUTO

  159. Inferno Says:

    SE TUTT’ORA SU QUELLA STRADA COMUNALE, ESISTONO PROBLEMATICHE VARIE, E’ PERO’ CHIARO CHE SIA COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA’ > SE LA STRADA E’ INVECE PRIVATA AD USO PRIVATO, E’ COMPETENZA DEL PROPRIETARIO > PER LE PROBLEMATICHE INERENTI LE SERVITU’ D’OGNI TIPO INCIDENTI SULLA STRADA, RIMANDO A QUANTO GIA’ DETTO E LINKATO SOPRA > UN ONORATO SALUTO

  160. Inferno Says:

    SE LA STRADA E’ PRIVATA AD USO PRIVATO, OVVIAMENTE STA EVENTUALMENTE AL PROPRIETARIO ATTIVARSI PER FARLA SISTEMARE QUALORA VIA SIA AD ES. UN’IMPERFEZIONE > QUESTO PERCHE’, SE NEL CORTILE DI CASA MIA HO UNA BUCA INSIDIOSA NEL SELCIATO, STA SOLO A ME PREOCCUPARMICI > SE INOLTRE HO UNA ROTTURA DI UNA RETE DI EROGAZIONE, ONDE RISCHIARE DI DIVENTARE RESPONSABILE PER DANNI A TERZI (OLTRE AI COSTI PER LA PERDITA DELLA FORNITURA), SARA’ SENZ’ALTRO OPPORTUNO CHIAMARE TEMPESTIVAMENTE CHI SIA ABILITATO ALLA RIPARAZIONE

    PER COMPLETARE IL DISCORSO SOLO SULLA COMPETENZA STRADALE, SE LA STRADA E’ PRIVATA MA APERTA ALL’USO PUBBLICO, LA COMPETENZA E’ ANCORA UNA VOLTA DEL COMUNE E MAI DEL PROPRIETARIO PRIVATO >

    SE INVECE VOGLIAMO RITORNARE A PARLARE DI UN’ALTRA MATERIA A SE STANTE QUALE SIA LA COMPETENZA E/O LA SPETTANZA DELLA FORNITURA E/O D’INTERVENTO DOVUTO E/O RICHIESTO (INDIPENDENTEMENTE DAL FATTORE COSTO/SPESA CHE E’ OVVIAMENTE SEMPRE CARICABILE AL BENEFICIARIO QUALORA SIA ANCHE PREVISTO PER LEGGE) INERENTE ALL’EROGAZIONE DI UN SERVIZIO DI INTERESSE PUBBLICO (anche qualora concessionato), VEDERE QUESTI LINKS DI RIFERIMENTO:
    http://www.riciclandria.it/manutencoop/manutencoop.asp?IDarticolo=68&IDsezione=10
    http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs/1995/lexs_333671.html
    http://db.formez.it/Storicofontinor.nsf/b4fe6ab50610f98cc1256a6900565bfa/1eafbcaa20e58718c1256a68004f1ec8?OpenDocument
    UN ONORATO SALUTO

  161. Inferno Says:

    ALTRI LINKS SUI SERVIZI DI EROGAZIONE E RUOLO DEL GESTORE INCARICATO:
    http://db.formez.it/progettiformez.nsf/f9f6fe87ce424bc3c125696500252e1a/67a42fa6256d6aa2c1256c750055723a?OpenDocument
    http://www.eucip.it/centri-di-competenza/perche-essere-centro-di-competenza
    http://europa.eu/scadplus/leg/it/lvb/l23013b.htm
    http://www.architettiroma.it/professione/notizie/10255.aspx
    http://www.autorita.energia.it/docs/riferimenti/bersani.htm
    http://www.confappi.it/upload/notizie/Commento_risposte_sviluppo.htm
    UN ONORATO SALUTO

  162. Carlo Says:

    Grazie per la Tua attenzione.
    La strada è una strada di campagna. Allinizio di questa strada di lato e fuori della sede stradale, esisteva ed esiste un pozzo privato. Nel 1929 il proprietario del pozzo frontista della strada, ma non proprietario, chiese d’installare una tubatura sotterranea lunga circa 150/200 m. , per poi deviare sui terreni di sua proprietà e quindi raggiungere l’abitazione.
    La strada è attualmente chiusa da un lato dal 1993 da due cartelli messi dal Comune: uno di perticolo generico e uno di divieto di transito e dall’altro da un cancello abusivo sanato nel 1996 perchè la strada fu definita dal Comune “Privata”
    Mi scuso di non aver precisato questi elementi, se puoi ancora dedicarmi qualche minuto ti sare veramente grato.
    Carlo

  163. Inferno Says:

    IL PROBLEMA E’ COMPLESSO > PRIMA DEL 1993, ERA LEGITTIMO (E NON C’ERANO ALTERNATIVE PER MANCANZA D’ALTRI CARTELLI REGOLAMENTARI PREVISTI DAL CDS), SEGNALARE LE STRADE CHIUSE NON CON L’ATTUALE “T” D’OMOLOGAZIONE EUROPEA SU SFONDO BLU DEL CARTELLO QUADRANGOLARE SPECIFICO (E’ STATO CONIATO PROPRIO PER EVITARE CONFUSIONI SULL’USO E CHE PERMETTE D’ENTRARE LIBERAMENTE FINO IN FONDO ALLA CHIUSURA), MA CON IL (ORA PERO’ EQUIVOCANTE PERCHE’ HA UN NUOVO SIGNIFICATO) CARTELLO DI DIVIETO DI TRANSITO CHE ATTUALMENTE ESPRIME ALTRA ESCLUSIVA PRESCRIZIONE PROPRIO D’INGRESSO LIMITANDO O VIETANDO L’USO, E TALE CARTELLO VENIVA MOLTO SPESSO LASCIATO ORFANO DELL’OBBLIGATORIO PANNELLO INTEGRATIVO DI “STRADA CHIUSA” > L’INTEGRATIVO MANCANTE DI “STRADA CHIUSA” A PRESCINDERE CHE FOSSE PUBBLICA/PRIVATA/PRIVATA AD USO PUBBLICO PER LA DISCIPLINA PRECEDENTE O DI “STRADA/AREA/PARCHEGGIO PRIVATO” PER L’ATTUALE MA ANCHE PER LA PRECEDENTE, PORTA ORA A CONFONDERE LA TIPOLOGIA SULL’USO > PERTANTO, QUEL DIVIETO DI TRANSITO, NON ESPRIMEVA CONCETTUALISTICHE SPECIFICHE SULL’USO, MA PARADOSSALEMENTE AVEVA ANCHE FUNZIONE DI CARTELLO INDICATORE ANZICHE’ ESCLUSIVAMENTE DI DIVIETO O PRESCRITTIVO > SE E’ STATO COLLOCATO NEL 1993, NON ERA GIA’ REGOLAMENTARE PERCHE’ ERA SUBENTRATO GIA’ DA GENNAIO IL CITATO CARTELLO A “T” E LE NORME TRANSITORIE DI ADEGUAMENTO ERANO SPECIFICHE PER LE SEGNALETICHE GIA’ VIGENTI > PUO’ DARSI CHE IL CAOS SIA INIZIATO DA LI > SE IL CARTELLO DI DIVIETO DI TRANSITO E’ STATO POSIZIONATO A SEGUITO DI ORDINANZA PER LIMITARE L’USO PUBBLICO ED E’ SENZA INTEGRATIVI, ALLORA E’ ANCHE POSSIBILE CHE SIA UN NORMALE CARTELLO DI DIVIETO DI TRANSITO DOVE IL COMUNE NON VUOLE CHE CI SI PASSI/ENTRI > AVRA’ AVUTO I SUOI MOTIVI > PERO’ DA QUANTO PRECISATO, PARREBBE ORA CHE LA STRADA IN OGGETTO, DA PRESUNTA PUBBLICA (CATASTALMENTE), SIA PASSATA (NON SO COME) AI PRIVATI IN RELAZIONE NON ALLA PROPRIETA’ MA ALL’USO PRIVATO E PARTICOLARISTICO > RISULTA STRANO CHE UNA STRADA PUBBLICA DIVENTI AD USO PRIVATO DI TERZI ESTRANEI ANZICHE’ (AL MAX.), AD USO PRIVATO DELLA MUNICIPALITA’, TIPO UN CARRABILE REGOLAMENTARE OD UNA STRADA DI SERVIZIO CHIUSA E/O DEBITAMENTE SEGNALATA DI PROPRIETA’ DEL COMUNE UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE PER I PROPRI VEICOLI DELL’ENTE > LA PRESENZA DEL POZZO LATERALE ALLA STRADA, COMPORTO’ LA RICHIESTA DI CONCESSIONE ALL’ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA ALIAS IL COMUNE, PER I LAVORI CHE SEMBRANO ESSERE STATI INCIDENTI SULLA STRADA MEDESIMA PER RAGGIUNGERE TRAMITE ALLACCI SOTTERRANEI, L’ABITAZIONE DELL’INTERESSATO > E QUI TUTTO OK > POI LA COSA SI COMPLICA CON LA POTENZIALE SERVITU’ DI PRESA D’ACQUA E LA PRESUNTA CESSIONE DELL’USO PRIVATO DI UNA STRADA CHE PARREBBE ANCORA PUBBLICA > LA CESSIONE DELL’USO PRIVATO A TERZI DI UN’ACCESSO O DI UNA STRADA, VIENE RILASCIATA ALLE STRADE DI PROPRIETA’ PRIVATA > QUINDI, OCCORRE SBRIGARE LA MATASSA E CAPIRE COME STIANO EFFETTIVAMENTE LE COSE > UN ONORATO SALUTO

  164. Inferno Says:

    MORALE DELLA FAVOLA: COMUNQUE, FINO A QUANDO LE COSE RIMANGONO IMMUTATE, FILANO ANCHE LISCIO, MENTRE QUANDO SI ROMPERANNO LE TUBATURE SOTTERRANEE, SARA’ UN PROBLEMA DA RISOLVERE A LIVELLO CIVILISTICO PER L’ACCESSO IN AREA AD USO PRIVATO > SE LA STRADA E’ INVECE ANCORA AD USO PUBBLICO, NON VEDO PROBLEMI > UN ONORATO SALUTO

  165. Domenico Presicci Says:

    Onorato inferno, Ho letto tutte le risposte sulle strade vicinale, nessuna però che risponde al mio quesito, faccio appello alla sua competenza. Può una Giunta Comunale deliberare e classificare strada vicinale aperta al pubblico passaggio una strada realizzata nel lontano1950 su terreno demaniale?
    lo stesso Comune, ha emesso concessione di passi carrai, ha installato segnaletica stradale, anni addietro ha restaurato un stelo votivo che sorge nel bel mezzo di un piccolo incrocio con una strada vicinale (anche questa realizzata però su terreno privato e aperta al pubblico passaggio) ha sempre contribuito al 40% sulle spese di riparazione,su ambedue strade, è normale tutto questo? Ringrazio anticipatamente del suo prezioso consiglio

  166. Inferno Says:

    TEMPO ADDIETRO LA DIFFERENZIAZIONE ERA SOLO DI VICINALE AD USO PRIVATO E VICINALE AD USO PUBBLICO, MA PARLAVAMO SEMPRE DI STRADA DI PROPRIETA’ PRIVATA > PERTANTO, SE LA STRADA E’ DEMANIALE, OVVIAMENTE NON PUO’ ESSERE CLASSIFICATA VICINALE ALIAS PRIVATA EXTRAURBANA AD USO COLLETTIVO > E’ VERO CHE L’USO NON CAMBIA E CHE QUINDI L’INQUADRAMENTO E’ EQUIPOLLENTE, MA NON PUO’ E NON DEVE RISULTARE DI PROPRIETA’ PRIVATA SULLE MAPPE STRADALI, QUANDO INVECE E’ PUBBLICA > PROBABILMENTE, IL COMUNE, SI SBAGLIO’ ALL’EPOCA O PER INERZIA STA CONFONDENDO CON LE TERMINOLOGIE PER NON ADDOSSARSI IN TOTO LE SPESE IN RELAZIONE A QUELLA STRADA COMUNALE ALIAS DI PROPRIETA’ PUBBLICA > SI RAMMENTA CHE QUELL’INCROCIO DELLE DUE STRADE, COMUNQUE E’ UN’INTERSEZIONE A TUTTI GLI EFFETTI E CHE LA SICUREZZA DELLA VIABILITA’ (VEDASI SEGNALETICHE), SPETTA AL COMUNE, SIA CHE SIANO DI PROPRIETA’ PUBBLICA CHE SOLO D’USO PUBBLICO ANCHE SE DI PROPRIETA’ PRIVATA > UN ONORATO SALUTO

  167. Inferno Says:

    MA INDIPENDENTEMENTE DI COME FOSSERO UNA VOLTA LE CLASSIFICAZIONI (METTIAMO ANCHE CHE FOSSE COSI’), HA INVECE VALORE COME SIA L’INQUADRAMENTO ATTUALE E PERTANTO UNA STRADA DEMANIALE NON PUO’ ASSOLUTAMENTE ESSERE ANCORA CLASSIFICATA COME VICINALE PERCHE’ SIGNIFICA DI PROPRIETA’ PRIVATA MA AD USO PUBBLICO > DAL 1993, IN AVANTI ERA FATTO OBBLIGO DI RICLASSIFICARE O DECLASSIFICARE LE STRADE NON PIU’ RISPONDENTI AI NUOVI DETTATI DEL CDS E L’INERZIA EVENTUALE DELLE P.A., COMPORTA IRREGOLARITA’ AMMINISTRATIVE > UN ONORATO SALUTO

  168. antonio g. Says:

    Fido molto sulla Vostra gentilezza e sapienza.
    Sulla mappa catastale di cui in oggetto, leggo: strada vicinale. La strada è anche accessibile alla circolazione di automezzi privati.
    Rispetto alla strada statale, (punto di inserimento della stradella vic.) e la strada provinciale, (punto di uscita della stradella vic.), c’è un risparmio di circolazione di circa 4 km.
    La stradella è manutentata dal Comune. Esiste asfalto, illuminazione pubblica, dossi di gomma, numeri civici nelle abitazioni, allargamento in parte di un tratto di stradella con la costruzione di piccoli muri di contenimento.
    La mia proprietà lunga circa 150 mt, è soprastante e cadente in verticale con altezza che varia dai mt 3 ai mt 6 lungo la stradella in oggetto.
    In due circostanze ho chiesto al Comune, (visto la loro certa manutenzione) di intervenire per la costruzione di un muro di contenimento lungo tutto il tratto della mia proprietà che tra l’altro potrebbe causare anche pericolo a persone e a cose con eventuali smottamenti di terreno.
    La richiesta al comune è avvenuta tramite mia lettera privata per la quale, non ho (bontà dei tecnici del Comune di Palmi Calabro), ricevuto alcuna risposta.
    Ho qualche diritto perchè il Comune intervenga per la costruzione di questo muro?
    C’è la possibilità di chiudere la circolazione al pubblico, visto che con qualche km in più di strada statale/provinciale si arriva allo stesso itinerario?

  169. Inferno Says:

    1) CHIUDERE LA CIRCOLAZIONE AL PUBBLICO, ASSOLUTAMENTE NO, VISTO CHE E’ UNA VICINALE ALIAS AD USO PUBBLICO CONCLAMATO

    2) PER LA MANUTENZIONE DELLE RIPE STRADALI, STA AL PROPRIETARIO DEL FONDO LATERALE ALLA STRADA COMUNALE O VICINALE CHE SIA > ECCO UN’ESEMPIO DI ORDINANZA SPECIFICA PER OGGETTO: Manutenzione ripe stradali, taglio dell’erba,
    taglio siepi e della vegetazione in genere, ai sensi degli artt. 29, 31, 33 del vigente Nuovo Codice della Strada
    http://209.85.129.132/search?q=cache:sSrLMuSbzmMJ:www.comune.cadrezzate.va.it/include/mostra_foto_allegato.php%3Fservizio_egov%3Dsa%26idtesto%3D65%26node%3D5+MANUTENZIONE+DELLE+RIPE+STRADALI&hl=it&ct=clnk&cd=1&gl=it&client=firefox-a

    UN ONORATO SALUTO

  170. Inferno Says:

    PER L’ONORATO ANTONIO:
    POI PERO’, SE PER LE RIPE, IL COMUNE VOLESSE INTERVENIRE UGUALMENTE (O A SUE SPESE OPPURE RICARIBILI AL PROPRIETARIO DEL FONDO LATERALE CONFINANTE COM’E’ POSSIBILE ABBIA GIA’ FATTO CON GLI ALTRI), CON LA COSTRUZIONE DI ALTRI MURETTI DI CONTENIMENTO, OVVIAMENTE NULLA OSTA E SAREBBE ANCHE AUSPICABILE > UN ONORATO SALUTO

  171. Alessandro Says:

    Vorrei sapere a chi devo rivolgermi per far asfaltare una strada poderale nei pressi della mia abitazione. Grazie

  172. Inferno Says:

    E PERCHE’ SAREBBE AUSPICABILE? LO E’ PER IL SUNTO DELL’ARTICOLO RELATIVO AI FABBRICATI, MURI ED OPERE DI SOSTEGNO > QUINDI DOVE STA IL DILEMMA DELLE RIPE? STA CHE NELL’ART. 4 DELL’ART. 30 DEL CDS, E’ SANCITO UNA SORTA DI VALUTAZIONE E CIOE’ CHE:

    LA COSTRUZIONE E LA RIPARAZIONE DELLE OPERE DI SOSTEGNO LUNGO LE STRADE ED AUTOSTRADE, QUALORA ESSE SERVANO UNICAMENTE A DIFENDERE ED A SOSTENERE ED A SOSTENERE I FONDI ADIACENTI, SONO A CARICO DEI PROPRIETARI DEI FONDI STESSI > SE HANNO INVECE PER SCOPO LA STABILITA’ O LA CONSERVAZIONE DELLE STRADE OD AUTOSTRADE, LA COSTRUZIONE O LA RIPARAZIONE E’ A CARICO DELL’ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA (MA ABBIAMO DETTO CHE UNA STRADA VICINALE E’ DI PROPRIETA’ PRIVATA AD USO PUBBLICO EQUIPOLLENTE ALLE COMUNALI SOLO PER L’USO) > LA SPESA SI DIVIDEREBBE IN RAGIONE DELL’INTERESSE QUANDO L’OPERA ABBIA SCOPO PROMISCUO > PER LE STRADE EQUIPARABILI A QUELLE IN OGGETTO, IL RIPARTO DELLA SPESA E’ FATTO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SU PROPOSTA DEL COMPETENTE UFFICIO TECNICO

    PERTANTO LA COSA E’ POCO TRASPARENTE, VISTO CHE CI PUO’ ESSERE POTENZIALE SCARICO DI RESPONSABILITA’ SUL FATTO CHE L’OPERA SIA CONSIDERATA AD USO DEL FONDO PIUTTOSTO CHE DI SERVIZIO ALLA STRADA > STABILIRE CHE L’OPERA ABBIA SCOPO PROMISCUO SAREBBE SEMPRE LA COSA PIU’ EQUA PER TUTTI > OCCORRE SOLLECITARE RISPOSTA FORMALE DELL’UFFICIO TECNICO/EDILIZIA COMUNALE > UN ONORATO SALUTO

  173. Inferno Says:

    MORALE DELLA FAVOLA:
    CI SONO QUINDI DA SCIOGLIERE ALCUNI NODI RELATIVI ALL’ENTE PROPRIETARIO (IL COMUNE NON E’ PROPRIETARIO DELLA STRADA MA NE GESTISCE L’USO) ED ALLO SCOPO PROMISCUO O MENO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DELLE OPERE DI SOSTEGNO MENTRE PER LA MANUTENZIONE DELLE RIPE E’ ASSODATO CHE STIA SOLO AI PROPRIETARI DEI FONDI LATERALI > UN ONORATO SALUTO

  174. Inferno Says:

    LE STRADE VICINALI SONO ASSIMILATE IN TOTO ALLE STRADE COMUNALI, MA NON E’ POSSIBILE SOSTENERE CHE PURE LA PROPRIETA’ SIA DEL COMUNE, VISTO CHE IL SIGNIFICATO GIURIDICO DI VICINALE E’: STRADA PRIVATA EXTRAURBANA PODERALE O DI BONIFICA, AD USO PUBBLICO > UN ONORATO SALUTO

  175. antonio g. Says:

    Grazie per la esauriente risposta, ma:
    quando uno, tra due frontisti, reca danno all’altro per uno sbancamento di terreno, immagino ci sia qualche legge la quale imponga al limitante che esegue tali lavori, di mettere in sicurezza da possibili danni, la proprietà altrui. Se è vero, tale esempio, può essere rapportato tra privato e Comune il quale si è “appropriato” di una strada privata aperta in tempi remoti facendola diventare pubblica?
    Ho i miei dubbi.
    In merito a quanto, a tutela del cittadino privato, quale legge in sua difesa?
    Forse, solo la legge di Dio!

  176. Inferno Says:

    errata corrige PER ESSERE SUPER PRECISI:
    STRADA VICINALE OD ANCHE PODERALE O DI BONIFICA, PRIVATA EXTRAURBANA AD USO PUBBLICO

  177. Inferno Says:

    IL COMUNE NON SI APPROPRIA, COME GIA’ DETTO E SOTTOLINEATO, NE DEVE GESTIRE L’USO > IL PROPRIETARIO NON PUO’ MAI CHIUDERE OD APRIRE AREE/ACCESSI/STRADE SE NON SIA AUTORIZZATO PER L’USO PRIVATO > LE STRADE SONO UN BENE GIURIDICO DISCIPLINATO AD HOC > PER I DISSAPORI FRA PRIVATI O FRA PRIVATI ED ENTI PUBBLICI E VICEVERSA, C’E’ SEMPRE IL CODICE CIVILE O IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO A SECONDA DEI CASI, MENTRE PER OGNI MATERIA DISCIPLINATA SPECIFICATAMENTE DAL CDS, E’ DI RIFERIMENTO PRIMARIO E SPECIALE QUELLO > UN ONORATO SALUTO

  178. Inferno Says:

    ….SALVO I CASI D’ESPROPRIO FORZATO QUALORA SIA ANCHE LEGITTIMO FARLO PER MOTIVI SUPERIORI D’INTERESSE COLLETTIVO > UN ONORATO SALUTO

  179. Inferno Says:

    VISTO CHE LA LINGUA ITALIANA E’ MICIDIALE, SARA’ MEGLIO PRECISARE NUOVAMENTE > RIPORTO DA ME STESSO:

    “IL COMUNE NON SI APPROPRIA, COME GIA’ DETTO E SOTTOLINEATO, NE DEVE GESTIRE L’USO”

    questo “NE”, NON HA VALORE DI NEGAZIONE, MA HA BENSI’ VALORE DI AVVERBIO E PERTANTO SIGNIFICA CHE IL COMUNE DEVE SOLO GESTIRE L’USO MA ANCHE CON TUTTI GLI ONERI DI COMPETENZA > RISULTA ESCLUSO IL FATTORE PROPRIETA’ ANCORA ASSEGNATO AI PROPRIETARI PRIVATI > UN ONORATO SALUTO

  180. Inferno Says:

    PER L’ONORATO ALESSANDRO: SE LA STRADA PODERALE E’ UNA VICINALE ALIAS AD USO PUBBLICO, LA RICHIESTA VA INDIRIZZATA AL COMUNE, CHE SE LO RITERRA’, PROVVEDERA’ DIRETTAMENTE O FARA’ PROVVEDERE IN MERITO DELEGANDO FORMALMENTE TERZI, MA VA DETTO CHE NON C’E’ L’OBBLIGO DELLA ASFALTATURA > E’ UNA ATTIVITA’ SOGGETTA ALLA GESTIONE ED ALLA PROGETTUALITA’ PUBBLICA > SEMMAI, ESISTE SOLO LA NECESSITA’ D’IDONEA MANUNTENZIONE PER LA PRATICABILITA’ COSTANTE IN SICUREZZA > UN ONORATO SALUTO

  181. Inferno Says:

    http://www.semaforoverde.it/Giurisprudenza/IndiceGiurisprudenzaCassazioneCivile2009/CortediCassazioneCivile3162009/tabid/860/Default.aspx
    Corte di Cassazione Civile, sezione terza – Sentenza n. 316 del 09/01/2009
    Circolazione stradale – Art. 7; 114, 157 E 158 del Codice della Strada – Un veicolo che si trovi in sosta, purché lo sia su strada di uso pubblico o area ad essa equiparata, deve ritenersi in circolazione
    —————————————————————————————
    TUTTO MOLTO OVVIO, MA L’ASSURDITA’ E’ CHE TROVINO PURE DELLE RESISTENZE INTERPRETATIVE ED A CAUSE D’ESSE SI DEBBA PERFINO TERMINARE ALLE SEDI MASSIME DEL GIUDIZIO > UN ONORATO SALUTO

  182. Inferno Says:

    da IL MESSAGGERO.IT
    http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=44028&sez=HOME_INITALIA&ssez=PRIMOPIANO

    Incidenti stradali per strade dissestate > Cassazione: Comune sempre responsabile

    ECCO I PASSAGGI PIU’ IMPORTANTI DELL’ARTICOLO LINKATO:

    ROMA (27 gennaio) – L’amministrazione comunale è sempre responsabile della manutenzione delle strade, anche se appalta a una società esterna la cura di queste. Se, quindi, un cittadino scivola per strada su una buca o su una macchia di olio, è il Comune a doverne rispondere in giudizio. Lo si evince dalla sentenza n° 1691 della terza sezione civile della Cassazione.

    La Cassazione non ha accolto le tesi del Comune e ha ricordato che: «Il principio che la presunzione di responsabilità per il danno cagionato delle cose che hanno in custodia è applicabile nei confronti dei Comuni quali proprietari delle strade del demanio comunale, pur se tali beni siano oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l’esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per i terzi».

    Inoltre, anche se il comune aveva delegato un’altra società, questo, secondo i giudici, non sottrae l’amministrazione da una sua responsabilità per garantire le strade sicure, perché il contratto è uno strumento «tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale proprio dell’ente territoriale».
    ———————————————————————————-
    ANCHE TUTTO QUESTO ERA MOLTO OVVIO, MA CI E’ VOLUTA L’ENNESIMA SENTENZA > UN ONORATO SALUTO

  183. Maurizio Says:

    Ciao inferno.
    Se ricordi sono uno dei proprietari della strada privata ora aperta al pubblico transito rimuovendo la rete di confine.
    Ho scritto ed inviato la petizione per i dossi rallentatori.Mi hanno chiamato i vigili urbani e mi dicono:
    “I dossi non si possono mettere perchè sono rumorosi” e inoltre afferma che la responsabilità civile e penale della strada è ancora di noi frontisti proprietari.Come pure la manutenzione della strada in quanto il comune non ha preso la strada in manutenzione. In sintesi lo stato attuale della nostra strada è il seguente “aperta al pubblico transito e non in manutenzione”
    Cosa ne pensi ?

  184. Inferno Says:

    NON HO PAROLE > UN ONORATO SALUTO

  185. Maurizio Says:

    Cosa possiamo fare? dare fuoco alla sede del municipio?
    Possibile che dobbiamo sottostare a queste forme di arroganza di politicanti di quartiere?

  186. Maurizio Says:

    Domani sera abbiamo appuntamento con l’avvocato per vedere se possiamp fare qualcosa.Hai qualche consiglio o indirizzo di intervento.

  187. giacomo Says:

    buonasera
    sono ancora giacomo che srive.DOpo aver terminato l’indagine catastale,ed aver esperito che la STRADA VICINALE VECCHIA DI SABBIONETA non risulta proprieta di nessuno dei proriprietari dei beni in fregio .mi è sorto un dubbio.IL proprietario frontista che detiene il bene passato in successione da secoli sul rogito al contrario degli altri ha scritto confina con la strada vodagionale e vuota sulla strda vodagionale.cosa si intende con questo termine?
    UN ONORATO SALUTO

  188. Inferno Says:

    VODAGIONALE? DERIVA DA VODAGIONE ALIAS UNA ANTICA TERMINOLOGIA AGRICOLA ORMAI IN DISUSO (ED ANCHE SPARITA DA MOLTI DIZIONARI IN LINGUA ITALIANA) DI SERVITU’ DI PASSAGGIO > ECCO, MIGLIORI SPIEGAZIONI: http://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080612023905AAJcxxf
    http://www.aduc.it/dyn/sosonline/caraduc/index.php?datart=2004-07-26
    http://209.85.129.132/search?q=cache:x1YI22uKycEJ:download.entietribunali.kataweb.it/eet/2008/MN.F68862.pdf+vodagione&hl=it&ct=clnk&cd=3&gl=it&client=firefox-a
    http://www.e-cremona.it/article.php?sid=12952

    UN ONORATO SALUTO

  189. Inferno Says:

    PER L’ONORATO MAURIZIO: FORSE SCRIVERE UN SOLLECITO D’INTERVENTO STIGMATIZZANDO IL RIFIUTO COMUNALE, AL DIFENSORE CIVICO MUNICIPALE E PER CONOSCENZA ALLA PREFETTURA > SE ORA SI E’ DECRETATO CHE SIA AD USO PUBBLICO, IL COMUNE DEVE FARE LA SUA PARTE > ALTRIMENTI, TANTO VALEVA CHE LA STRADA RIMANESSE CHIUSA PER L’USO PRIVATO IN CAPO APPUNTO AI PROPRIETARI > UN ONORATO SALUTO

  190. Domenico Presicci Says:

    gent.mo Inferno. Faccio seguito alla mia domanda del 23 gennaio del c.a. sono sicuro che la strada in oggetto, malgrado ancora adesso il Comune cerca di imbroliare le carte, il problema è un altro. la strada in oggetto è stata realizzata senza nessuna sicurezza per gli utenti , in quanto costeggia un canale di irrigazione profondo circa tre metri, per un pedone non c’è modo di scansarsi al passaggio di una macchina, deve sempre sperare nel buon senso dell’automobilista, noi utenti possiamo chiedere di mettere a norma di sicurezza la strada? chi tocca pagare le spese? abbiamo sentito in giro che la Comunità Europea a già stanziato e distribuito i fondi ai Comuni per mettere a norma quelle strade pericolose, è vero tutto questo? Ringrazio sin da adesso, un onorato saluto

  191. Domenico Presicci Says:

    gent.mo Inferno. Faccio seguito alla mia domanda del 23 gennaio del c.a. sono sicuro che la strada in oggetto, (malgrado ancora adesso il Comune cerca di imbroliare le carte) è comunaleil problema è un altro. la strada in oggetto è stata realizzata senza nessuna sicurezza per gli utenti , in quanto costeggia un canale di irrigazione profondo circa tre metri, per un pedone non c’è modo di scansarsi al passaggio di una macchina, deve sempre sperare nel buon senso dell’automobilista, noi utenti possiamo chiedere al Comune di mettere a norma di sicurezza la strada? chi tocca pagare le spese? abbiamo sentito in giro che la Comunità Europea ha già stanziato e distribuito i fondi ai Comuni per mettere a norma quelle strade pericolose, è vero tutto questo? Ringrazio sin da adesso, un onorato saluto

  192. Inferno Says:

    ART. 33 DEL CDS: CANALI ARTIFICIALI E MANUFATTI SUI MEDESIMI

    I PROPRIETARI E GLI UTENTI DI CANALI ARTIFICIALI IN PROSSIMITA’ DEL CONFINE STRADALE HANNO L’OBBLIGO DI PORRE IN ESSERE TUTTE LE MISURE DI CARATTERE TECNICO IDONEE AD IMPEDIRE L’AFFLUSSO DELLE ACQUE SULLA SEDE STRADALE ED OGNI CONSEGUENTE DANNO AL CORPO STRADALE E ALLE FASCE DI PERTINENZA.

    GLI ONERI DI MANUTENZIONE E DI RIFACIMENTO DI MANUFATTI STRADALI ESISTENTI SOPRA CANALI ARTIFICIALI, SONO A CARICO DEI PROPRIETARI E DEGLI UTENTI DI QUESTI, A MENO CHE NE PROVINO LA PREESISTENZA ALLE STRADE O ABBIANO TITOLO O POSSESSO CONTRARIO.

    I MANUFATTI A STRUTTURA PORTANTE IN LEGNAME ESISTENTI SUI CANALI ARTIFICIALI CHE ATTRAVERSANO LA STRADA DEVONO NEL CASO DI RICOSTRUZIONE, ESSERE ESEGUITI CON STRUTTURE MURARIE O IN CEMENTO ARMATO, IN FERRO O MISTE, SECONDO LE INDICAZIONI E LE PRESCRIZIONI TECNICHE DELL’ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA IN RELAZIONE AI CARICHI AMMISSIBILI PER LA STRADA INTERESSATA > NON SONO COMPRESE IN QUESTA DISPOSIZIONE LE OPERE RICADENTI IN LOCALITA’ SOGGETTE A SERVITU’ MILITARI PER LE QUALI SI RAVVISA L’OPPORTUNITA’ DI PROVVEDERE DIVERSAMENTE.

    LA RICOSTRUZIONE DEI MANUFATTI IN LEGNAME CON LE STRUTTURE E CON LE PRESCRIZIONI SOPRA INDICATE E’ OBBLIGATORIA DA PARTE DEI PROPRIETARI O UTENTI DELLE ACQUE ED E’ A LORO SPESE:
    1) QUANDO OCCORRE SPOSTARE OD ALLARGARE LE STRADE ATTRAVERSATE DA CANALI ARTIFICIALI
    2) QUANDO A GIUDIZIO DELL’ENTE PROPRIETARIO, I MANUFATTI PRESENTANO CONDIZIONI DI INSUFFICIENTE SICUREZZA
    INOLTRE, E’ ALTRESI’, A CARICO DI DETTI PROPRIETARI, LA MANUTENZIONE DEI MANUFATTI RICOSTRUITI.

    IN CASO DI AMPLIAMENTO DEI MANUFATTI DI OGNI TIPO, PER DARE LUOGO ALL’ARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE, IL RELATIVO COSTO E’ A CARICO DELL’ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA, FERMO RESTANDO A CARICO DEI PROPRIETARI, POSSESSORI OD UTENTI DELLE ACQUE, L’ONERE DI MANUTENZIONE DELL’INTERO MANUFATTO

    ———————————————————–

    DETTO TUTTO QUESTO, VISTO CHE NON STIAMO PARLANDO DI RICOSTRUZIONE DEL PREESISTENTE NE TANTO MENO DI MANUTENZIONE SEMPRE TRAMITE PROGETTUALITA’ TECNICA APPROVATA, MA SOLO DI COSTRUZIONE PER MIGLIORIA NECESSARIA, SPETTA ALL’ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA METTERE IN SICUREZZA LA STRADA (COSTI COMPRESI) > PER QUANTO RIGUARDA I FONDI PER LA SICUREZZA STRADALE, SONO DA STANZIARSI A PRESCINDERE DALLE ENTRATE DELLE SANZIONI STRADALI O DAI FINANZIAMENTI PUBBLICI ESTERNI > UN ONORATO SALUTO

  193. Inferno Says:

    CONCLUSIONE: SE PARLIAMO DI TUTELA DELLA STRADA DALL’AFFLUSSO DELLE ACQUE ALLORA SI APPLICA LA PRESCRIZIONE DELL’ART. 33 RIVOLTA AI PROPRIETARI ED UTENTI DEI CANALI, MENTRE SE PARLIAMO DI SICUREZZA VIABILISTICA GENERICA E DI IDONEITA’ STRADALE INCIDENTE SULL’ARTERIA STESSA, ALLORA E’ AUTOMATICAMENTE COMPETENZA E RESPONSABILITA’ DELL’ENTE PROPRIETARIO > PER LE STRADE VICINALI, CAMBIA SOLO L’ASPETTO DELLE RIPARTIZIONI DELLE SPESE, MA LA SOSTANZA NON CAMBIA > UN ONORATO SALUTO

  194. Inferno Says:

    NON CAMBIA PERCHE’ ESSENDO AD USO PUBBLICO, RISPONDE IL COMUNE ANCHE SE NON E’ PROPRIETARIO > UN ONORATO SALUTO

  195. Inferno Says:

    Strade vicinali: pubbliche o private?
    By versiliaoggi

    RISPONDENDO AL QUESITO MADRE DI QUESTO SITO, PERTANTO LA RISPOSTA E’ SOLO UNA:

    SONO ESCLUSIVAMENTE PRIVATE COME PROPRIETA’ MA SONO AD USO PUBBLICO E PERFETTAMENTE ASSIMILABILI A QUELLE COMUNALI COME DISCIPLINA DI RIFERIMENTO > UN ONORATO SALUTO

  196. Inferno Says:

    http://retenazionaleeducatori.forumup.it/viewtopic.php?t=323&mforum=retenazionaleeducatori
    UN ONORATO SALUTO

  197. Maurizio Says:

    Ciao Inferno.
    Un aggiornamento sulla mia strada aperta al pubblico transito tramite ordinanza.
    Abbiamo richiesto dossi rallentatori. Ci propongono strisce pedonali sopraelevate. Ma non erano illegali?

  198. Inferno Says:

    IL DISCORSO SUGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI AUTORIZZATI, E’ TIPICAMENTE MOLTO ITALICO > SONO STATI UTILIZZATI, PRIMA CHE VENISSERO INTRODOTTI NEL CDS (ATTUALMENTE NON LO SONO ANCORA) E PERTANTO RISULTANO ILLEGITTIMI NONOSTANTE LE ARRAMPICATE SUGLI SPECCHI DEI VARI MINISTERI DI RIFERIMENTO PER PEZZARE UNA SITUAZIONE DI FATTO GIA’ CONSOLIDATASI NEL TEMPO IN OGNI COMUNE DELLA PENISOLA > INFATTI, SICCOME NON SONO MAI STATI OMOLOGATI ALIAS MAI TESTATI PER L’ANTI-INFORTUNISTICA STRADALE, ESISTE UNA TIMIDA CIRCOLARE MINISTERIALE CHE SOSTIENE POSSANO ESSERE IMPIEGATI CON ESTREMA ATTENZIONE UTILIZZANDO ESCLUSIVI MATERIALI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA, MA SENZA PARADOSSALMENTE SPIEGARE QUALE NORMATIVA E QUALI MATERIALI > PER ANALOGIA, SI PUO’ IPOTIZZARE CHE I MATERIALI SIANO QUELLI DEI DOSSI CHE ATTRAVERSANO LA STRADA, MA TALE CIRCOLARE ESCLUDE LA CONFIGURAZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI NELLA CATEGORIA DEI DOSSI SOPRATTUTTO PER LA GEOMETRIA > QUALSIASI MATERIALE OMOLOGATO PER I DOSSI, POSSIEDE UNA GEOMETRIA MAI COMPATIBILE CON QUEI VALLI RIALZATI PEDONALI > INOLTRE, SECONDO QUELLA FAVOLOSA CIRCOLARE ITALICA, NON POTENDO ESSERE SEGNALATI COME DOSSI E/O RALLENTATORI DI VELOCITA’, NE EMERGE CHE POTREBBERO PERFINO ESSERE INSTALLATI SENZA ALCUNA OBBLIGATORIA SEGNALETICA DI PREAVVISO TIPO DOSSI, CIOE’ AVREMMO UN OSTACOLO STRADALE INVISIBILE ALIAS SENZA ESSERE SEGNALATO IN ALCUN MODO ADDIRITTURA ANCHE DIETRO AD UNA CURVA (MA SI SA, SIAMO IN ITALIA….) > UN ONORATO SALUTO

    MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
    Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale

    Protocollo 2867/2001

    OGGETTO: Attraversamenti pedonali rialzati.

    Con riferimento alla nota a margine si comunica che gli attraversametni pedonali rialzati non possono essere classificati come dossi di rallentamento della velocità ai sensi dell’articolo 179 del regolamento di esecuzione ed attuazione, perchè la loro geometria è diversa da quanto previsto dalla norma richiamata e non possono essere segnalati come rallentatori di velocità. Le stesse opere si configurano quale modifica al profilo longitudinale di una strada e per esse non occorrono particolari autorizzazioni di questo ufficio quanto piuttosto di motivazioni tecniche di opportunità o necessità che lo stesso ente può e deve valutare. Tali opere possono essere eseguite dall’Ente proprietario della strada, utilizzando esclusivamente materiali previsti dalla vigente normativa, e garantendo comunque la percorribilità della strada, assumendosi la responsabilità di eventuali inconvenienti o danneggiamenti di veicoli che abbiano a verificarsi per effetto di tali modifiche.

    Il Dirigente Tecnico
    Ing. Francesco Mazziotta

  199. Inferno Says:

    MORALE DELLA FAVOLA: INVECE D’ESSERE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI DEBITAMENTE AUTORIZZATI/OMOLOGATI/REGOLAMENTARI SECONDO I DETTAMI DEL CDS ED OVVIAMENTE PURE SEGNALATI DA IDONEA/SPECIFICA/OBBLIGATORIA SEGNALETICA DI PERICOLO, SONO INVECE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SENZA ALCUNA NECESSITA’ D’ESSERE AUTORIZZATI/OMOLOGATI/REGOLAMENTARI/SEGNALATI/LEGITTIMI > PERO’, IN REALTA’ E DI FATTO, SONO ASSOLUTAMENTE ABUSIVI IN TOTO, NONOSTANTE LE DIFESE IN CORNER MINISTERIALI > UN ONORATO SALUTO

  200. Inferno Says:

    NELLA SOSTANZA, IL MINISTERO DICE: NON DOBBIAMO AUTORIZZARVELI…(AL PEGGIO NON C’E’ MAI FINE) > UN ONORATO SALUTO

  201. Inferno Says:

    IL MINISTERO DIMENTICA CHE QUANDO VIENE OMOLOGATO UN MATERIALE, VIENE OMOLOGATA ANCHE LA PROPRIA GEOMETRIA E PERTANTO L’UTILIZZO DELLO STESSO MATERIALE PER ALTRI IMPIEGHI SOTTOPONENDOLO A GEOMETRIE E QUINDI A FORZE FISICHE DI TENUTA DIVERSE, NON E’ POSSIBILE SENZA OMOLOGARLO NUOVAMENTE…> UN ONORATO SALUTO

  202. Inferno Says:

    INOLTRE, IL MINISTERO DIMENTICA, CHE OGNI DISPOSITIVO SEGNALETICO E/O STRUTTURALE STRADALE, DEBBA POSSEDERE UNA PROPRIA E SPECIFICA OMOLOGAZIONE > UN ONORATO SALUTO

  203. Inferno Says:

    SOLO IL FATTO CHE NON SIA PREVISTA DA REGOLAMENTO CDS, ALCUNA SEGNALETICA SPECIFICA DI PERICOLO DI PREAVVISO (SI SPERA ALMENO CHE QUALCUNO CI PIAZZI QUELLA DI PERICOLO GENERICO SEMPLICE ANCHE SE NON E’ SUFFICIENTE PER RENDERE EDOTTE LA TIPOLOGIA E LA PERICOLOSITA’ DELL’INSIDIA INCIDENTE SULLA STRADA), CI FA BEN COMPRENDERE, CHE I RIALZAMENTI PEDONALI RIALZATI, NON SIANO AFFATTO PREVISTI DALLE NOSTRE NORMATIVE > UN ONORATO SALUTO

  204. Inferno Says:

    INFINE, DA ESAMI DI CRASH TEST, RISULTANO MAGGIORMENTE LESIVI E MAGGIORMENTE MORTALI PER L’INCOLUMITA’ GENERALE DEI PEDONI INVESTITI, VISTO CHE IL FRONTALE DEI VEICOLI VERSO L’ALTO DURANTE LA SORMONTAZIONE DEL VALLO, COLPISCE SIA GLI ARTI INFERIORI CHE IL BACINO DELLE PERSONE, CON DANNI SPESSO PERMANENTI IN CASO DI FERITE NON ANCORA LETALI > UN ONORATO SALUTO

  205. Inferno Says:

    ANCHE PERCHE’, NON HANNO I LIMITI DI ALTEZZA DELLA NORMATIVA SUI DOSSI E PERTANTO POTREBBERO INSTALLARCI DEI RIALZAMENTI PEDONALI DI QUALSIASI DIMENSIONE (NE HO VISTI ALCUNI CRIMINALI DA 18 CENTIMETRI ANCHE SE IN ZONA RESIDENZIALE ED OSPEDALIERA) > INOLTRE, NON ESSENDO PREVISTA ALCUNA SEGNALETICA NEMMENO ORIZZONTALE, POTREBBERO BENISSIMO RIMANERE DEGLI OCCULTI AVALLAMENTI STRADALI > LA SEGNALETICA DEMARCATA CHE ALMENO PER BUON SENSO, TROVIAMO SOVENTE DISEGNATA SOPRA, E’ DI PURA FANTASIA ESTEMPORANEA E NON REGOLAMENTARE > UN ONORATO SALUTO

  206. Inferno Says:

    AL MINIMO, POTREMMO AVERE SOLO LE ZEBRATURE BIANCHE SUL VALLO PER FAR INTENDERE CHE SIANO APPUNTO ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ANCHE SE DEL TIPO RIALZATO, MA POI NON SONO VISIBILI I PROFILI DEI RILIEVI COSTITUENTI OSTACOLI STRADALI ED ALLORA CON TANTA BUONA VOLONTA’, VENGONO DEMARCATI ILLEGITTIMAMENTE UN PO’ TUTTI I COLORI DELL’ARCOBALENO SIA SULLE COSTE E PURE COME SFONDO DEL PIANO RIALZATO PER DARE MIGLIORE AVVISTABILITA’ ALLA PRESUNTA PERTINENZA PEDONALE > UN ONORATO SALUTO

  207. Inferno Says:

    LA COLLOCAZIONE DI CARTELLI DI ATTRAVERSAMENO PEDONALE, NON SODDISFA L’ESIGENZA DI SICUREZZA STRADALE, PERCHE’ TALI ATTRAVERSAMENTI NON SONO A RASO MA IN FORTE RILIEVO E PERTANTO SONO DEGLI OSTACOLI DA DOVER PRE-SEGNALARE, MA NON SI SA COME IN MODO REGOLAMENTARE… > UN ONORATO SALUTO

  208. Maurizio Says:

    Grazie inferno , infatti ricordavo bene. Sono un attento lettore della rivista Quattroruote che spesso pubblica articoli sulle ridicole situazioni della viabilità italiana

  209. Inferno Says:

    PER L’ONORATO MAURIZIO: TIENI ANCHE PRESENTE CHE I DOSSI REGOLAMENTARI SONO DI UN PARTICOLARE MATERIALE DURO PLASTICO/GOMMOSO OMOLOGATO, MENTRE GLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI, VENGONO REALIZZATI CON L’ASFALTO TRADIZIONALE DELLE STRADE (CHE HA UN’ALTRO TIPO DI OMOLOGAZIONE PER L’USO) > UN ONORATO SALUTO

  210. Massimo R. Says:

    Espongo il mio problema:
    ho rilevato la casa di mio nonno il quale, all’epoca della costruzione della stessa, aveva messo a disposizione una parte del proprio terreno – 3 mt prof. per 35 mt lung. –, per la realizzazione della strada che serviva ed era utilizzata solo dai proprietari frontisti ( per altro come fatto anche dagli altri proprietari di abitazioni).Attualmente, come all’epoca della realizzazione, la strada de quo è a fondo chiuso, non asfaltata e la sistemazione della stessa è sempre avvenuta a spese dei residenti della Via.
    La scorsa settimana il Comune ci ha chiesto, IN QUALITA’ DI PROPRIETARI, l’assenso per l’occupazione della Via, la manomissione della stessa ed al mantenimento nel sottosuolo delle tubazioni della fognatura, che attraverserà longitudinalmente tutta la strada – trattasi di unica strada e/o percorso più breve per collegarsi ad un collettore di raccordo principale.
    Preciso che i lavori di fognatura sono stati progettai per rendere un servizio ai residenti di un gruppo di abitazioni site alla fine della nostra strada, e che noi “beneficeremo” (nessuno lo ha chiesto) di questi lavori di riflesso.
    Le mie domande sono:
    acconsentendo alla richiesta del Comune perdo il diritto all’utilizzo della volumetria ancora disponibile (3 mt prof. per 35 mt lung.) – in quanto non sfruttata – per un’eventuale ampliamento della casa?
    Può il Comune, dopo aver realizzato la fognatura, arrogarsi il diritto di aprire la strada e renderla pubblica senza indennizzare i rispettivi proprietari, praticando una sorta di esproprio? (“Ti ho realizzato la fognatura a costo zero e mi prendo la strada”)
    Può obbligare i proprietari delle abitazioni ad effettuare gli allacciamenti alla nuova rete fognaria?
    Accordato il permesso per la realizzazione dei lavori di cui sopra, quali potrebbero essere le mosse del Comune?
    Ho la facoltà di accordare il consenso ai lavori a condizione che vengano mantenuti i diritti di proprietà in essere? Esiste una normativa alla quale posso fare riferimento richiamandola nel modulo che il Comune ha predisposto per l’autorizzazione ai lavori?
    Come si vede non ho una gran fiducia che la realizzazione dei lavori come sopra descritti siano fatti al solo scopo di rendere un servizio al cittadino; mi aspetto una fregatura che vorrei evitare.
    Ogni delucidazione e/o consiglio è bene accetto.
    Ringrazio infinitamente.
    Massimo

  211. giovanni Says:

    Sono un usufruttario di una strada poderale che serve più di una proprietà agricola ed alcune abitazioni( che ricevono posta direttamente da questa strada), non chiusa al pubblico da tempo immemore.Può questa strada definirsi ad uso pubblico?
    Se no, quali sono i diritti dei proprietari della strada?
    Esistono delle normative che ne regolano le dimensioni per la sicurezza ed il transito di veicoli tipo vigili del fuoco?
    cordiali saluti

  212. Inferno Says:

    PER L’ONORATO MASSIMO:

    DALLA TUA DESCRIZIONE, NON SOLO PARE CHE IL COMUNE NON SIA MAI STATO INTERESSATO A QUELLA STRADA, MA EMERGE PURE CHE NEMMENO L’ABBIA MAI GESTITA A DOVERE, PERCHE’ SE QUELLA STRADA A FONDO CHIUSO FOSSE STATA VERAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE AD USO PRIVATO, OCCORREVA ANCHE AUTORIZZARLA ALLA CHIUSURA AL VARCO D’INGRESSO CONCEDENDO IL PASSO CARRABILE PER LIMITARNE L’ACCESSO E QUINDI PER IMPEDIRNE LA FRUIZIONE COLLETTIVA > SE I PRIVATI/PROPRIETARI, NON HANNO MAI CHIESTO L’USO PRIVATO DELLA STRADA, NON SI CAPISCE PERCHE’ IL COMUNE SE NE SIA SEMPRE DISINTERESSATO >

    EMERGE UNA SORTA DI SERVITU’ DI SERVIZIO PER PORTARE ALLACCI SOTTERRANEI AD ALTRE ABITAZIONI OLTRE LE VOSTRE > SE IL COMUNE VI HA CHIESTO IL PERMESSO, E’ PERCHE’ NON VUOLE PERDERSI IN CONTENZIOSI LEGALI CHE POTREBBERO RITARDARE PER ANNI I LAVORI, MA IN FORZA DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI TIPO ORDINANZE URGENTI E CONTINGIBILI (QUALORA NE SUSSISTANO I REALI PRESUPPOSTI), PUO’ COMUNQUE ANCHE SUBITO INTERVENIRE A PRESCINDERE DAL CONSENSO DEI PROPRIETARI PER QUANTO RIGUARDA L’USO E L’OCCUPAZIONE DELLA STRADA (SALVO SOSPENSIONI DEL PROVVEDIMENTO DA PARTE DEL SOLITO TAR COMPETENTE PER OPPOSIZIONI DI PARTE) > IN TAL CASO, PERO’, VISTO CHE LA STRADA PARE FISICAMENTE APERTA ALL’INGRESSO ALIAS SENZA SEGNALETICHE CHE SANCISCANO L’USO PRIVATISTICO, ERA GIA’ DI FATTO AD USO PUBBLICO E NEMMENO C’E’ BISOGNO D’ESPROPRIARE PER EFFETTUARE LAVORI D’INTERESSE PUBBLICO (IN TAL CASO, L’ESPROPRIO, ANCHE SE TALVOLTA PARE UNA MISURA ESAGERATA, E’ SEMPRE FATTIBILE TRAMITE “INDENNIZZO” > NON E’ DETTO CHE PRENDEREBBE SOLO LA SUPERFICIE STRADALE MA PUO’ CONTEMPLARE ANCHE APPEZZAMENTI DI TERRENO CONFINANTI A SECONDA DEI LAVORI PROGETTATI DA ESEGUIRE PER PUBBLICA UTILITA’) > PERO’, SE TUTTO SI SVOLGE NORMALMENTE, LA PROPRIETA’ NON HA SENSO CHE SI PERDA, VISTO CHE PER LE STRADE, IL FATTORE GESTIONE E QUELLO DELLA GIURISDIZIONE, NON GIRANO ATTORNO AL PARAMETRO DELLA PROPRIETA’ (ASSOLUTAMENTE INESISTENTE), MA SOLO A QUELLO DELL’USO (PRIVATO/PUBBLICO), SANCITO DALLE AUTORIZZAZIONI COMUNALI E DALLE SEGNALETICHE VIGENTI OD ASSENTI > L’ERRORE, E’ STATO IN PASSATO QUELLO D’EFFETTUARE LA MANUTENZIONE MAGARI ANCHE A PROPRIE SPESE TOTALI, QUANDO INVECE STAVA AL COMUNE CONTROLLARE/MANUTENTARE LO STATO STRADALE E POI AL MAX, CHIEDERVI UN’EVENTUALE RIENTRO DI QUOTA DI SPESA CONCORDATO (OPPURE QUALORA RICONOSCIUTO E QUANTIFICATO IN SEDE DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO = TAR) > PER L’OBBLIGO A COLLEGARSI ALLA RETE FOGNARIA, E’ DIFFICILE RISPONDERE, PERCHE’ I REGOLAMENTI COMUNALI, SONO SPESSO DIFFERENTI > FATTO STA, CHE TUTTO VERTE SE LE SPESE SARANNO CARICATE OPPURE NO AGLI UTENTI, PERCHE’ NEL CASO PEGGIORATIVO, SI APRONO PLAUSIBILI ED INFINITI CONTENZIOSI LEGALI PER UN SERVIZIO MAI RICHIESTO > NEL VOSTRO CASO DESCRITTO, IO CHIEDEREI SPIEGAZIONI CIRCONSTANZIATE AL DIFENSORE CIVICO DEL COMUNE, PER CAPIRE LE INTENZIONI ATTUALI E FUTURE DELLA MUNICIPALITA’ E SE LE COSE RIMANESSERO INALTERATE, CHIEDERE CHE IL COMUNE INIZI A FARE LA SUA PARTE ALIAS INCOMBENZE/ONERI/COMPETENZE > UN ONORATO SALUTO

  213. Inferno Says:

    PER L’ONORATO GIOVANNI:

    SE QUELLA STRADA QUALORA DESTINATA E SISTEMATA A TALE SCOPO ALIAS A TALE USO STRADALE, E’ ANCHE APERTA ALLA CIRCOLAZIONE INDISCRIMINATA DI FATTO, ALLORA E’ AD USO PUBBLICO ED E’ SOGGETTA ALLA GIURISDIZIONE DEL CDS > LA STRADA, DEVE SODDISFARE SOLO L’ASSIOMA DELL’ART. 2 DEL CDS E CIOE’ DEVE ESSERE L’AREA AD USO PUBBLICO DESTINATA ALLA CIRCOLAZIONE DEI PEDONI, DEI VEICOLI E DEGLI ANIMALI > PERTANTO, NON E’ AFFATTO FONDAMENTALE CHE SIA ASFALTATA E DEVE ALMENO PERMETTERE LA CIRCOLAZIONE DI UN SENSO DI MARCIA ANCHE ALTERNATO SE NECESSARIO (ALIAS UNA CORSIA PARI A CIRCA 3 METRI DI CARREGGIATA IMPEGNABILE) > UN ONORATO SALUTO

  214. Inferno Says:

    MORALE DELLA FAVOLA:

    1) IL COMUNE, NON PUO’/DEVE DISINTERESSARSI DELLE STRADE/AREE CHE SONO/RIMANGONO APERTE (ANCHE SOLO DI FATTO), ALL’USO PUBBLICO > LE COMPETENZE GESTIONALI, SONO LE SUE E NON DEI PRIVATI > QUINDI, PUO’ UTILIZZARLE COME MEGLIO CREDE PER FINI COLLETTIVI > SE DEVE LAVORARCI, CON PROVVEDIMENTI VARI, LO PUO’ FARE COME SE L’AREA/STRADA FOSSE SEMPRE PUBBLICA > INOLTRE, NON E’ ASSOLUTAMENTE AUTOMATICO, IL DISCORSO DELLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER LE STRADE/AREE DI PROPRIETA’ PRIVATA SOGGETTE ALL’USO PUBBLICO, PERCHE’ IN CASO DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO (TAR), L’ENTE, POTREBBE BENISSIMO NON AVER RICONOSCIUTO ALCUN RIENTRO DELLE SPESE GIA’ OCCORSE PER GLI INTERVENTI DI CARATTERE SIA NECESSARIO CHE OBBLIGATORIO > FORSE, I VARI COMUNI LO SANNO E PERTANTO NICCHIANO…

    2) TUTTE LE STRADE APERTE ALL’USO PUBBLICO, SONO SOTTRATTE IN TOTO AL VOLERE DEL PROPRIETARIO CHE NON HA ALCUN TIPO DI RIVENDICAZIONE DA PORRE IN ESSERE > PER AVERE POTESTA’ SULLA STRADA/AREA, OCCORRE CHIEDERE LA CHIUSURA PER L’USO PRIVATO > MA POI SPESSO, ANCHE TALE OSTACOLO VIENE AGGIRATO, CON LO STRUMENTO DELL’ESPROPRIO PER FINI COLLETTIVI

    UN ONORATO SALUTO

  215. Inferno Says:

    MORALE DELLA FAVOLA BIS:

    …FORSE, I VARI COMUNI LO SANNO E PERTANTO NICCHIANO…OPPURE COME ALTERNATIVA, SOSTENGONO LA TESI CHE NON STIA AFFATTO A LORO OCCUPARSI DELLE AREE PRIVATE AD USO PUBBLICO (PERO’ FINO A QUANDO NON SIA PIU’ CONVENIENTE E/O NECESSARIO MANTENERE TALE IMPOSTAZIONE…, PERCHE’ POI SI FANNO SENTIRE IN MILLE MODI….) > UN ONORATO SALUTO

  216. Inferno Says:

    SICCOME STA AL COMUNE CONCEDERE L’USO DI UNA STRADA, COME GIA’ PRECISATO DIVERSE VOLTE, PUO’ ANCHE FAR CESSARE L’USO PRIVATO REVOCANDO IL CARRABILE PRECEDENTEMENTE CONCESSO, APRENDO COSI’ LA STRADA ALLA FRUIZIONE PUBBLICA > PERTANTO, SI RIBADISCE, CHE NON SI CAPISCE IL MOTIVO PER IL QUALE, ANCHE SOVENTE, SI UTILIZZI LO STRUMENTO DELL’ESPROPRIO PER TOGLIERE AI PRIVATI LA PROPRIETA’ CHE NON INTERESSA AI FINI STRADALI > UN ONORATO SALUTO

  217. Massimo Says:

    Grazie Inferno per il prezioso chiarimento.

  218. Inferno Says:

    http://www.altalex.com/index.php?idnot=45131
    Strumenti legittimi per la tutela delle strade ad uso pubblico
    Consiglio di Stato , sez. V, decisione 08.01.2009 n° 25 (di Alessandro Del Dotto)

    In caso di realizzazione di una recinzione che ostruisce il pubblico uso di un percorso, è legittimo l’esercizio del potere sindacale contemplato dall’art. 378 della legge 20.3.1865 n. 2248 all. F, il quale configura, non già un provvedimento repressivo in materia edilizia, bensì una ipotesi di autotutela possessoria iuris publici in tema di strade sottoposte all’uso pubblico, che, in quanto tale, trova il suo unico presupposto nella necessità di ripristinare l’uso pubblico della strada senza necessità di ulteriori motivazioni.

    Questa la motivazione che il Collegio giudicante ha apportato nel respingere il ricorso di un cittadino che aveva apposto, sul proprio terreno, una recinzione, la quale – tuttavia – andava ad ostruire il passaggio lungo un risalente percorso di uso pubblico.

    Nella fattispecie, il Giudice d’appello ha precisato che lo strumento con il quale l’amministrazione tutela autonomamente il proprio patrimonio (ivi compreso quello delle strade e degli usi pubblici) è un provvedimento di autotutela tipizzato nell’art. 378 della l. n. 2248/1865.

    Preme sottolineare, in conclusione, come tale istituto (che il Giudice amministrativo autorevolmente riconosce come “autotutela possessoria di diritto pubblico” – fatta dall’amministrazione nel proprio interesse – da distinguersi dall’ordinaria tutela possessoria di cui al Codice civile – fatta dal privato nel proprio precipuo interesse –), in quanto autotutela, soggiaccia alle ordinarie regole di diritto previste dalla l. n. 241/1990 in tema di autotutela e relativo procedimento (ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7: cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sent. n. 10810/2008).

    (Altalex, 6 marzo 2009. Nota di Alessandro Del Dotto)

  219. Inferno Says:

    http://www.altalex.com/index.php?idnot=548
    Ripristino di una strada vicinale su cui preesisteva l’uso pubblico
    Consiglio di Stato sez. V, decisione 01.12.2003 n° 7831

    Il sindaco può con ordinanza il ripristino di una strada vicinale qualora sia accertata la preesistenza di fatto dell’uso pubblico della strada, anche non da tempo immemorabile, e della sopravvenienza di un’alterazione dei luoghi che costituisca impedimento alla sua utilizzazione da parte della collettività.

    Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con la decisione n. 7831 del 1° dicembre 2003, precisando che, ai fini dell’accertamento dell’uso pubblico, non sono determinanti le risultanze catastali o l’inclusione nell’elenco delle strade pubbliche, bensì le condizioni effettive in cui il bene si trova, atte a dimostrare la sussistenza dei requisiti del passaggio esercitato “iure servitutis publicae” da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di interesse generale, di un titolo valido ad affermare il diritto di uso pubblico.

    (Altalex, 6 dicembre 2003)

  220. Inferno Says:

    http://www.altalex.com/index.php?idnot=36098
    Strada vicinale: circostanze e requisiti per l’attribuzione del carattere pubblico > Consiglio di Stato, sez. V, decisione 01.12.2006 n° 7081

    La iscrizione di una strada vicinale nell’elenco delle strade di uso pubblico del Comune comporta una presunzione di pubblicità della strada stessa che può essere superata solo con l’accertamento in sede giudiziaria civile della sua natura privata.

    In primo luogo si deve precisare che l’utilizzo della strada sia per il transito pedonale che con mezzi a motore, anche se si ritiene che sia necessario percorrerla con fuoristrada o con mezzi agricoli, non esclude la transitabilità e anche se la strada, ove sottoposta ad idonei interventi di manutenzione, potrebbe consentire il suo utilizzo anche con autoveicoli ordinari.

    In secondo luogo, la strada vicinale consente un collegamento più breve, anche se al momento come si è detto non agevole ma pur sempre alternativo.

    La circostanza che alcuni appezzamenti di terreno di proprietà di terzi siano raggiungibili con la vicinale depone ulteriormente per il suo carattere pubblico.

    Questa la massima con la quale i Giudici di Palazzo Spada hanno evidenziato – nelle more di un giudizio di appello contro una sentenza del T.A.R. umbro che, respingendo le richieste formulate in prime cure, ha sancito la legittimità di un ordine di rimozione di un cancello posto su strada vicinale, a suo tempo posto dal destinatario del provvedimento demolitorio sul presupposto della non pubblicità della medesima via – gli indici che manifestano la sussistenza del carattere pubblico di una strada vicinale.

    (Altalex, 22 febbraio 2007. Nota di Alessandro Del Dotto)

  221. Inferno Says:

    E’ OVVIO CHE PER TUTTE LE AREE CORTILIZIE CHIUSE AD USO PRIVATO DI QUALSIASI NATURA, DIVENTI NECESSARIO/OBBLIGATORIO UTILIZZARE LO STRUMENTO DELL’ESPROPRIO, MA PER LE AREE/STRADE/PARCHEGGI/PERTINENZE CHE SIANO DESTINATE E PROGETTATE PER L’USO STRADALE, LA REVOCA DEL CARRABILE E LA RIAPERTURA ALLA FRUIZIONE, E’ SUFFICIENTE PER RITORNARE ALL’USO COLLETTIVO > SICCOME, INOLTRE, A SECONDA DEI CASI, IL COMUNE PUO’/DEVE RIPRISTINARE LA STRADA AD USO PUBBLICO IN QUANTO LA GESTIONE E’ SUA, NON SI CAPISCE IL MOTIVO FONDANTE, PER IL QUALE, SPESSO, RACCONTI LA FAVOLA CHE SIA ESTRANEO ALLE COMPETENZE/ONERI ECC, PER LE AREE CHE SONO ANCORA PRIVATE MA GIA’ APERTE ALLA CIRCOLAZIONE, SOSTENENDO CHE SI DEBBA ASPETTARE UN FANTOMATICO PASSAGGIO UFFICIALE IN CARICO GESTIONALE DELL’AREA, RIFUGGENDO ALLE PROPRIE RESPONSABILITA’ > O VIGILA ED IMPEDISCE IN MODO PREVENTIVO CHE VENGANO APERTE ABUSIVAMENTE ALIAS SENZA AUTORIZZAZIONE, OPPURE SE NON LE FA IMMEDIATAMENTE RICHIUDERE RIPRISTINANDO I LUOGHI E SANZIONANDO IN OGNI MODO IL PRIVATO, LE DEVE AGGIUNGERE AL PATRIMONIO GESTIONALE PUBBLICO A PARTIRE DA 1 SECONDO SEGUENTE DALL’APERTURA DI FATTO TOLLERATA ALIAS NON CENSURATA > UN ONORATO SALUTO

  222. Inferno Says:

    CONCLUDENDO:
    I PROPRIETARI PRIVATI, DEVONO ESSERE SEMPRE AUTORIZZATI PER L’APERTURA/OCCUPAZIONE DI SUOLO/INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA (IN QUESTO CASO ANCHE SPECIFICATAMENTE ED ECCEZIONAMENTE DELEGATI IN BASE A PRECISE PROGETTUALITA’)/CHIUSURA, DI STRADE ED AREE DI PROPRIETA’ PRIVATA > IN REGIME CONCESSORIO, IL COMUNE PUO’ ANCHE DELIBERARE DIVERSAMENTE VARIANDO LO STATUS QUO, DECIDENDO PER L’USO DA AUTORIZZARE > MA IN REGIME DI ABUSIVISMO ALIAS SENZA LE PRESCRITTE AUTORIZZAZIONI PER TUTTE QUELLE ATTIVITA’ DESCRITTE IN RELAZIONE ALLE AREE AD USO STRADALE, SIAMO NEL CAMPO DI VIOLAZIONI SIA AMMINISTRATIVE CHE PENALI > UN ONORATO SALUTO

  223. Maurizio Says:

    Ciao inferno ,l’ultimo aggiornamento sulla mia strada privata aperta al pubblico transito con ordinanza per pubblica utitlità.
    Vista la situazione di pericolo con centinaia di auto che superano di molto il limite di 30km/h segnalato dai cartelli posizionati dal comune , abbiamo presentato una petizione popolare per installazione dossi , segnalatetica orizzontale , rifacimento strada, marciapiedi ecc..e la abbiamo inviata , come da te consigliato , anche al difensore civico.
    Il difensore civico si è attivato chiedendo al comune (roma) come intendesse agire. Il comune risponde che non realizzerà alcuna opera in quanto la strada non è del patrimonio comunale.Lo diventerà solo se la cediamo gratuitamente o ce la espropriano.
    In base alle cose ,molto ragionevoli, che scrivi le strade aperte al pubblico transito sono in carico per principio al comune qui invece affermano il contrario . Ma è possibile che i nostri governanti possano fare cio’ che vogliono?

  224. Maurizio Says:

    Riporto letteralmente cio’ che scrive il comune:

    “…si comunica che il rifacimento completo dei marciapiedi e del manto stradale potrà essere eseguito da questo municpio solo ad avvenuta acquisizione al patrimonio comunale del tronco stradale in questione o tramite procedura ablatoria o tramite cessione bonaria gratuita.
    Questo municpio intende proporre l’inserimento nel bilancio 2009-2011 di un intervento di riqualificazione con relativo esproprio.
    Nelle more si provvederà ad eliminare le situazioni di potenziale pericolo per pedoni e veicoli eliminando le buche ivi presenti.”

  225. Maurizio Says:

    “Nelle more si provvederà….” intende dire che fino ad acquisizione della strada attapperanno solo le buche?
    E di chi è la resposabilità civile e penale della strada ora ?

  226. Inferno Says:

    IN BASE A QUALE NORMATIVA, DOVREBBERO ATTENDERE LA PRESA IN CARICO DELL’AREA STRADALE??? MA COSA C’ENTRA LA PROPRIETA’??? PER OGNI DIFETTO OD INSIDIA RILEVATA ALLA STRADA AD USO PUBBLICO, RISPONDE IL COMUNE > FORSE, BISOGNEREBBE INIZIARE A TEMPESTARLO DI CAUSE LEGALI DI RISARCIMENTO DANNI EVENTUALMENTE SUBITI SIA AI VEICOLI SIA ALLE PERSONE, PER INCURIA DI CHI DEBBA VIGILARE AI FINI DELL’INCOLUMITA’ PUBBLICA…> UN’AREA PRIVATA APERTA ALL’USO PUBBLICO, APPARTIENE AL PATRIMONIO COMUNALE COME SE FOSSE UN BENE DI PROPRIETA’ > QUESTO ASSIOMA LO SI RICAVA ANCHE DALLE VARIE SENTENZE GIA’ CITATE > UN ONORATO SALUTO

  227. Inferno Says:

    RIPORTO IL DIVERTENTE PASSAGGIO: “Nelle more si provvederà….”

    ..MA SE NON SI RITENGONO NE COMPETENTI, NE RESPONSABILI, PERCHE’ ALLORA, GROTTESCAMENTE, PEZZANO LE BUCHE???? SE FOSSE CORRETTA LA LORO IMPOSTAZIONE, ALLORA I SOLDI INVESTITI INDEBITAMENTE PER SANARE LE BUCHE, SAREBBERO UNO SPRECO DI DENARO PUBBLICO ALIAS MATERIA DA CORTE DEI CONTI…> UN ONORATO SALUTO

  228. Inferno Says:

    MORALE DELLA FAVOLA: CON QUELLO SCRITTO, RISCHIANO D’INVALIDARE LA LEGITTIMITA’ DELL’ORDINANZA DI RIAPERTURA FORZATA PER PUBBLICA UTILITA’, PERCHE’ NON POSSONO POI FUGGIRE DALLE COMPETENZE E RESPONSABILITA’ CONNESSE > LA PRESA IN CARICO E’ AUTOMATICA, CON L’APERTURA ALL’USO PUBBLICO > UN ONORATO SALUTO

  229. Inferno Says:

    SE A FRONTE DI UN’ORDINANZA URGENTE E CONTINGIBILE, ABBIAMO UN’ATTESA INGIUSTIFICATA CHE PORTA PERFINO A DICHIARARE DI NON ESSERE ANCORA COMPETENTI E/O RESPONSABILI FINO A SUCCESSIVI ED EVENTUALI ATTI FORMALI D’ACQUISIZIONE ED A DICHIARARE CHE NELLE MORE SI PROVVEDERA’ A FARE SOLO IL MINIMO NECESSARIO, C’E QUALCOSA DI PROFONDAMENTE ILLOGICO SU OGNI VERSANTE… > UN ONORATO SALUTO

  230. Maurizio Says:

    Grazie inferno , è come immaginavo . Stasera riandiamo dall’avvocato e vediamo cosa possiamo fare.

  231. Maurizio Says:

    ma scrivere “nelle more….” non si protrebbe intendere una implicit presa in carico della strada?

  232. Inferno Says:

    IMPLICITA OD ESPLICITA, VOLENTE O DOLENTE, E’ MATERIA GESTIONALE DEL COMUNE, CHE SI CONCRETIZZA CON L’APERTURA ALL’USO PUBBLICO, ALTRIMENTI L’USO DOVEVA ESSERE LASCIATO DI TIPO PRIVATO CON LA PERMANENZA DELLA CHIUSURA AUTORIZZATA > UN ONORATO SALUTO

  233. Inferno Says:

    ESCLUSIVAMENTE CON UNA CHIUSURA AUTORIZZATA E POI DELIMITATA/SEGNALATA, IL PROPRIETARIO PRIVATO PUO’/DEVE GESTIRSI ALL’INTERNO DELL’AREA AD USO PRIVATO/PARTICOLARISTICO/RISERVATO/NON INDISCRIMINATO > UN ONORATO SALUTO

  234. Inferno Says:

    RIBADISCO: IL COMUNE DEVE AUTORIZZARE IL PRIVATO, ALL’APERTURA/OCCUPAZIONE DI SUOLO/INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA/CHIUSURA, DELLE STRADE PRIVATE > TUTTA QUESTA ATTIVITA’, E’ UNA GESTIONE AUTORIZZATIVA SULL’USO DA AMMETTERE DA PARTE DEL COMUNE > INFATTI, POI A SECONDA DELL’USO CONCESSO/DECRETATO, SI AVRA’ CHE LA GESTIONE INTERNA E’ SEMPRE DEL COMUNE PER LE AREE EQUIPOLLENTI A QUELLE PUBBLICHE ED INVECE E’ DEI PROPRIETARI PER LE AREE AUTORIZZATE ALLA CHIUSURA PER L’USO PRIVATO > UN ONORATO SALUTO (CON LA SPERANZA D’ESSERE STATO SUFFICIENTEMENTE CHIARO)

  235. Inferno Says:

    IL PROPRIETARIO PUO’ FARE QUELLO CHE VUOLE SOLO ALL’INTERNO DELLE STRADE/AREE AD USO PRIVATO AUTORIZZATE PER TALE SCOPO > ALTRIMENTI, IN RELAZIONE ALLE STRADE/AREE PRIVATE APERTE ALL’USO PUBBLICO, NON AVENDO ALCUN POTERE, NEMMENO POSSIEDE ALCUNA COMPETENZA/RESPONSABILITA’ > SAREBBE ASSURDO CHE AVESSE COMPETENZA E RESPONSABILITA’, NON POTENDO INTERVENIRE IN ALCUN MODO DI PROPRIA INIZIATIVA (SE LO FACESSE UGUALMENTE SENZA SPECIFICHE AUTORIZZAZIONI CHE LUI STESSO CHIEDE, ANDREBBE INCONTRO A SANZIONI AMMINISTRATIVE E/O PENALI) > UN ONORATO SALUTO

  236. Inferno Says:

    Strada vicinale 2: un caso frequente


    UN ONORATO SALUTO

  237. Inferno Says:

    MI PERMETTO DI PRECISARE, CHE NON PUO’ ESSERCI DISTINZIONE FRA STRADE VICINALI PUBBLICHE E PRIVATE, PER IL SEMPLICE MOTIVO CHE IL TERMINE “VICINALE” E’ STATO SPECIFICATAMENTE DESTINATO DAL CDS SOLO PER LE STRADE DI PROPRIETA’ PRIVATA (ED EXTRAURBANE) AD USO PUBBLICO IN QUANTO APERTE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE INDISCRIMINATA > PERTANTO UNA STRADA ANCHE PODERALE O DI BONIFICA, PUO’ ESSERE POTENZIALMENTE SOLO VICINALE, MA NON E’ POSSIBILE DENOMINARLA VICINALE PUBBLICA > PER CONTRO, LE C.D. STRADE AGRARIE, NON POSSONO ESSERE DENOMINATE VICINALI PRIVATE, MA AL MAX, SOLO STRADE AGRICOLE AD USO PRIVATO > UN ONORATO SALUTO

  238. Inferno Says:

    http://www.altalex.com/index.php?idnot=44721
    http://www.altalex.com/index.php?idnot=42126
    http://www.altalex.com/index.php?idnot=43192
    UN ONORATO SALUTO

  239. Maurizio Says:

    Ciao inferno . Siamo ritornati dall’avvocato . Si è impegnato a scrivere un’altra lettera al procura e al difensore civico .
    Inoltre ritiene utile procedere con una querela contro ignoti per omissione di atti di ufficio.
    Un ‘altro aspetto che vuole perseguire è il seguente.
    Nell’ordinanza di rimozione della nostra rete di confine è riportato che entro il termine massimo di sei mesi decorrenti dal novembre 2008 dovrà partire obbligatoriamente il procedimento ablatorio .Essendo che la data è prossima alla scadenza e l’esproprio da obbligatorio è diventato mera proposta “…Questo municpio intende proporre l’inserimento nel bilancio 2009-2011 di un intervento di riqualificazione con relativo esproprio…” l’avvocato ritiene ci sia margine di manovra.
    Che ne dici ?

  240. Inferno Says:

    Fai clic per accedere a pdfpublicview.jsp

    ———————————————————————————
    DA:
    http://209.85.129.132/search?q=cache:cjMRPMdHtGkJ:www.unikr.it/download/DispensaEspropriazionepubblicautilit%25E0.doc+PROCEDIMENTO+ABLATORIO&cd=4&hl=it&ct=clnk&gl=it&client=firefox-a
    Anno accademico 2003-2004. Dispensa integrativa per gli studenti che preparano l’esame sul Compendio di diritto amministrativo di E. Casetta.

    ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’

    L’espropriazione rientra tra i PROVVEDIMENTI ABLATORI.

    Provvedimenti ablatori. – I provvedimenti autorizzatori e concessori producono effetti favorevoli nei confronti dei destinatari. Esiste, invece, una categoria di provvedimenti attraverso la quale la P.A. (pubblica amministrazione) agisce sfavorevolmente nella sfera giuridica dei privati: sono provvedimenti ablatori quelli che comportano privazioni di utilità nei confronti di soggetti per scopi di pubblico interesse.

    A fronte dei provvedimenti ablatori, il destinatario è titolare di interessi legittimi oppositivi.

    Si distinguono provvedimenti ablatori dispositivi e ordinatori.

    Nei provvedimenti ablatori dispositivi (ad esempio, espropriazione, requisizione, confisca, ecc), l’imperatività (del provvedimento amministrativo) si manifesta in tutto il suo vigore: il provvedimento viene attuato a prescindere dalla volontà dei soggetti passivi.

    La P.A. titolare della potestà imperativa produce in via immediata e diretta gli effetti sfavorevoli nella sfera giuridica dei destinatari, che sono in posizione di soggezione.

    Nei provvedimenti ablatori ordinatori (ad esempio, ordine di installare un depuratore per ridurre l’inquinamento di un corso d’acqua, ordine di demolire una costruzione abusiva), invece, al destinatario del provvedimento viene imposto un obbligo, non una soggezione. Si fa affidamento sulla volontà dell’obbligato, che è tenuto ad un comportamento di cooperazione.

    Il destinatario ha la scelta di eseguire o non eseguire l’ordine. In caso di non ottemperanza, si espone all’esecuzione coattiva ed all’applicazione di una sanzione amministrativa o, nei casi più gravi, penale.

    Espropriazione per pubblica utilità – E’ il più importante procedimento ablatorio. Produce essenzialmente la privazione di un diritto esistente in capo ad un soggetto, per attribuirlo ad un altro soggetto in vista di un vantaggio della collettività, più specificamente per la realizzazione di opere pubbliche o di opere private di pubblica utilità.

    Nei regimi assoluti, l’espropriazione era una manifestazione del potere assoluto, non occorreva un previo procedimento contenzioso con il privato.

    Dopo la rivoluzione francese, si afferma la tutela della proprietà privata (manifestazione intangibile della libertà dell’uomo) e la sua inviolabilità. L’espropriazione si svolge mediante un procedimento contenzioso con il privato

    Attualmente, nell’espropriazione per pubblica utilità, vi è una contrapposizione dialettica tra libertà del privato ed autorità del potere pubblico, tra interesse privato e interesse pubblico. Tuttavia, poiché la P.A. ha necessità di disporre di un bene privato per ragioni di interesse pubblico (ad esempio, per costruire un ospedale, una strada, una scuola), nel conflitto tra l’interesse privato e l’interesse pubblico finisce con il prevalere l’interesse pubblico. Il diritto di proprietà del privato affievolisce ad interesse legittimo.

    Principali norme che disciplinano l’espropriazione. – Secondo l’art. 834 cod. civ., l’espropriazione è un istituto di diritto pubblico in base al quale un soggetto, contro il pagamento di una giusta indennità, può essere privato, in tutto o in parte, di uno o più beni immobili di sua proprietà per una causa di pubblico interesse legalmente dichiarata.

    L’art. 42 della Costituzione contiene il riconoscimento della proprietà privata: “la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”.

    Però, al comma 3, l’art. 42 Cost. dispone che la proprietà privata può essere, nei casi previsti espressamente dalla legge (vi è quindi in materia di espropriazione una riserva di legge) e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale.

    Per lungo tempo, il procedimento dell’espropriazione per pubblica utilità è stato disciplinato dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359. Questa legge ha fornito lo schema generale del procedimento di espropriazione: viene espropriato un bene immobile di proprietà privata per realizzare un’opera pubblica oppure di pubblica utilità, dichiarata tale dall’autorità competente. L’espropriazione comporta il pagamento di un’indennità a favore del soggetto espropriato.

    Poi a questa legge se ne sono aggiunte molte che prevedevano espropriazioni in settori particolari.

    Adesso, la disciplina fondamentale è contenuta nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato con D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, che è entrato in vigore alcuni mesi fa, il 30 giugno 2003.

    Oggetto e natura dell’espropriazione. – Oggetto dell’espropriazione può essere un diritto di proprietà o un altro diritto reale. La giurisprudenza, sulla base dell’art. 1 della legge n. 2359 del 1865 che non parla di diritti reali, ma si riferisce genericamente a diritti su immobili (identico discorso vale ora per l’art. 1 del vigente testo unico sull’espropriazione n. 327/2001), ha affermato che possono essere oggetto di espropriazione anche i diritti personali di godimento, ad esempio i diritti nascenti dal contratto di locazione o di affitto (Cass., Sez. un., 3 febbraio 1982, n. 645; Cons. Stato, Ad. plen., 19 luglio 1983, n. 21).

    Circa la natura giuridica dell’espropriazione, la dottrina meno recente parlava di vendita forzata o coattiva per ordine dell’autorità. Trattandosi di vendita ne discendeva la conseguenza che l’espropriante acquistava il diritto espropriato a titolo derivativo.

    Oggi, viene ritenuta preferibile la tesi di M.S GIANNINI, che individua nel fenomeno espropriativo una duplicità di effetti: privativo e attributivo, che si producono in sequenza.

    Prima il diritto dell’espropriato si estingue in seguito all’emanazione del decreto di esproprio (effetto privativo); poi, il decreto di esproprio attribuisce il bene espropriato all’espropriante che lo acquista a titolo originario (effetto attributivo).

    L’art. 25 del testo unico sull’espropriazione dispone (al comma 3): “Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull’indennità”. Questo concetto è ribadito dall’art. 34 del testo unico e significa che il legislatore ha voluto tagliare ogni legame tra la situazione giuridica del soggetto espropriato e quella dell’espropriante: l’espropriante acquista il bene a titolo originario, infatti coloro che vantavano diritti su quel bene non possono rivolgersi a chi l’ha acquistato per effetto dell’espropriazione, ma possono soltanto rivalersi sull’indennità di espropriazione.

    Procedimento di espropriazione. Prima dell’entrata in vigore del testo unico 327/2001 l’espropriazione si articolava in tre sub-procedimenti: a) dichiarazione di p.u. (pubblica utilità); b) procedimento di esproprio vero e proprio; c) indennità di espropriazione.

    I tre sub-procedimenti si concludevano con altrettanti provvedimenti amministrativi, ciascuno dei quali produceva propri specifici effetti.

    Le eventuali illegittimità riscontrabili in ogni sub-procedimento si dovevano far valere con apposita impugnazione di fronte al giudice competente.

    Adesso, l’art. 8 del testo unico sull’espropriazione ha aggiunto ai tre sub procedimenti sopra indicati un altro sub procedimento che occupa il primo posto della serie, denominato: l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

    Questo nuovo sub procedimento era richiesto da lunghissimo tempo dalla giurisprudenza per dare maggiore chiarezza e un carattere sistematico a tutta l’espropriazione.

    Pertanto, attualmente, possiamo parlare di quattro sub procedimenti: a) apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; b) dichiarazione di p.u.; c) procedimento di esproprio; d) indennità di espropriazione.

    Il primo sub procedimento (di natura urbanistica) riguarda l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio: in tale fase si individuano le aree occorrenti per la realizzazione dell’opera pubblica o di pubblica utilità.

    Questa individuazione avviene con il piano regolatore generale comunale o con una variante a detto piano urbanistico (o con un altro atto che determini variante al piano urbanistico comunale, come la conferenza di servizi; l’accordo di programma, ecc.).

    Ai sensi dell’art. 9 del testo unico:

    “Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all’esproprio quando diventa efficace l’atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità.

    Il vincolo preordinato all’esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera”.

    E’ importante notare che il testo unico si preoccupa di garantire la partecipazione degli interessati al procedimento espropriativo. Il testo unico stabilisce, all’art. 11, che al proprietario (del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all’esproprio) deve essere inviato l’avviso dell’avvio del procedimento.

    L’avviso deve precisare dove e con quali modalità il proprietario può esaminare il piano regolatore o il progetto dell’opera da realizzare. Tutti i soggetti interessati dall’espropriazione possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall’autorità espropriante.

    Il secondo sub-procedimento concerne la dichiarazione di pubblica utilità. Dopo l’entrata in vigore del testo unico la dichiarazione di pubblica utilità è una conseguenza automatica dell’approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica o di pubblica utilità.

    Dispone l’art. 12 del testo unico: “La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta quando l’autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell’opera pubblica o di pubblica utilità, ecc.”.

    Aggiunge su questo punto l’art. 13 del testo unico: “Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità si producono anche se non sono espressamente indicati nel provvedimento che la dispone”. Vale a dire che gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità si producono automaticamente, per il solo fatto dell’approvazione del progetto definitivo.

    La dichiarazione di p.u. determina l’affievolimento del diritto di proprietà sui beni da espropriare o dei diritti oggetto di espropriazione. Il diritto soggettivo degrada ad interesse legittimo.

    Inoltre, in base all’art. 13 del testo unico, non è più indispensabile stabilire (come invece avveniva fino al recente passato) il termine per eseguire i lavori di realizzazione dell’opera pubblica e il termine per completare l’espropriazione.

    Infatti, stabilisce l’art. 13 (ai commi 3 e 4): nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato. Se manca l’espressa determinazione di questo termine, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera, ecc.

    Terzo sub procedimento: il procedimento di espropriazione vero e proprio.

    Questo sub procedimento si conclude con il decreto di esproprio Tra i principali contenuti del decreto di esproprio possiamo ricordare:

    a) l’indicazione degli atti che hanno comportato l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e l’indicazione del provvedimento che ha approvato il progetto dell’opera (con l’automatica conseguenza della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera stessa);

    b) la disposizione del passaggio del diritto di proprietà, o del diritto oggetto dell’espropriazione, sotto la condizione sospensiva che il decreto di esproprio sia successivamente notificato ed eseguito.

    Il decreto di esproprio è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili e viene eseguito mediante l’immissione in possesso del beneficiario dell’espropriazione. Inoltre, il decreto di esproprio deve essere trascritto immediatamente presso l’ufficio dei registri immobiliari.

    Quarto sub procedimento: l’indennità di espropriazione.

    La necessità di un indennizzo a favore dell’espropriato è stata sempre affermata. Il vero problema è sempre stato il quantum da pagare a titolo di indennità.

    Lo statuto albertino parlava di giusta indennità; la legge n. 2359 del 1865 del giusto prezzo di mercato, cioè del giusto prezzo in una libera contrattazione di compravendita; l’art. 834 cod. civ. parla di giusta indennità; l’art. 42 della Costituzione di indennizzo.

    Più volte la Corte costituzionale ha affermato che l’indennità di espropriazione deve garantire al proprietario un congruo ristoro. Ad esempio, per Corte costituzionale 16 giugno 1993, n. 283: l’indennità deve essere ancorata non ad un valore astratto, ma a quello che deriva dalle caratteristiche essenziali del suolo, desumibili dalla sua destinazione economica, ivi compresa la sua eventuale destinazione edificatoria. L’indennità per i suoli edificatori non deve corrispondere necessariamente al loro valore di mercato, ma deve soltanto garantire all’espropriato un congruo ristoro, così che possa ritenersi realizzato quello che, in un dato momento storico, sia possibile definire come bilanciamento tra interesse privato e interesse pubblico.

    Particolarmente importante per l’attuale determinazione dell’indennità di espropriazione si è dimostrata la legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli. L’art. 13 al comma 3 stabiliva: “L’indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata sulla media del valore venale e dei fitti coacervati dell’ultimo decennio, purché essi abbiano la data certa corrispondente al rispettivo anno di locazione”.

    Vale a dire che si pagava un’indennità pari alla metà del valore di mercato del bene alla quale veniva aggiunta la metà della somma dei canoni di affitto degli ultimi dieci anni. Poiché in passato i canoni di affitto o locazione erano molto bassi, in sostanza si pagava – quale indennità di espropriazione – la metà del valore di mercato del bene.

    Attualmente, questa impostazione trova sostanzialmente conferma nell’art. 5 bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359: l’indennità di espropriazione per le aree edificabili (bisogna fare molta attenzione a questo punto: le parole che seguono valgono soltanto per le aree edificabili) è determinata sulla media del valore venale e del reddito dominicale rivalutato.

    Vale a dire che si paga un’indennità di espropriazione pari alla metà del valore di mercato del bene alla quale vengono aggiunti alcuni spiccioli corrispondenti alla metà del reddito dominicale rivalutato.

    La metà del valore di mercato viene pagata soltanto se l’espropriato accetta di cedere volontariamente il proprio bene.

    Se l’espropriato rifiuta la cessione volontaria del bene e sceglie la via del contenzioso giudiziario, viene pagato un terzo del valore di mercato del bene.

    Per le aree non edificabili l’indennità è applicata sulla base del criterio del valore agricolo medio.

    Per i fabbricati (cioè le costruzioni) esistenti su un determinato fondo, l’indennità è pari al valore di mercato.

    I criteri sopra enunciati per determinare l’indennità di espropriazione, rispettivamente, per le aree edificabili, per le aree non edificabili, e per le costruzioni, sono stati confermati dagli artt. 37, 38 e 40 del testo unico sull’espropriazione.

    Per tutto il procedimento di espropriazione è competente il giudice amministrativo (T.A.R. e in appello il Consiglio di Stato), però se il proprietario espropriato vuole contestare l’indennità di espropriazione deve proporre opposizione di fronte alla Corte d’appello territorialmente competente con atto di citazione, notificato all’espropriante, entro 30 giorni.

    Occupazione. Parallelamente all’espropriazione può svolgersi un altro procedimento, quello di occupazione. L’occupazione, a differenza dell’espropriazione, non estingue il diritto di proprietà dell’immobile, ma incide soltanto sul godimento del bene, sul possesso del bene. L’occupazione consente all’autorità espropriante di ottenere, nelle more dello svolgimento della procedura espropriativa, l’immediata disponibilità dei beni occorrenti per l’esecuzione delle opere pubbliche o di pubblica utilità, mediante l’immissione nel possesso dei beni.

    Questa forma di occupazione, che sembrava dover essere abolita, è stata di recente reintrodotta dall’art. 22 bis del testo unico sull’espropriazione: qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l’indennità di espropriazione, e che dispone anche l’occupazione anticipata dei beni immobili necessari, ecc.

    —————————————————–
    DOPO AVER LINKATO QUANTO SOPRA, RIPORTO:
    “Essendo che la data è prossima alla scadenza e l’esproprio da obbligatorio è diventato mera proposta “…Questo municpio intende proporre l’inserimento nel bilancio 2009-2011 di un intervento di riqualificazione con relativo esproprio…” l’avvocato ritiene ci sia margine di manovra.”
    IN EFFETTI, ESISTE PALESE CONTRADDIZIONE CHE PARE VIZIARE IRRIMEDIABILMENTE L’ORDINANZA EMESSA > UN ONORATO SALUTO

  241. Inferno Says:

    RIPORTANDO DAL LINK DI SOPRA, LA DOMANDA E’: “E’ STATO E/O VERRA’ OTTEMPERATO TUTTO QUANTO SEGUE?:
    Adesso, l’art. 8 del testo unico sull’espropriazione ha aggiunto ai tre sub procedimenti sopra indicati un altro sub procedimento che occupa il primo posto della serie, denominato: l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

    Questo nuovo sub procedimento era richiesto da lunghissimo tempo dalla giurisprudenza per dare maggiore chiarezza e un carattere sistematico a tutta l’espropriazione.

    Pertanto, attualmente, possiamo parlare di quattro sub procedimenti: a) apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; b) dichiarazione di p.u.; c) procedimento di esproprio; d) indennità di espropriazione.

    Il primo sub procedimento (di natura urbanistica) riguarda l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio: in tale fase si individuano le aree occorrenti per la realizzazione dell’opera pubblica o di pubblica utilità.

    Questa individuazione avviene con il piano regolatore generale comunale o con una variante a detto piano urbanistico (o con un altro atto che determini variante al piano urbanistico comunale, come la conferenza di servizi; l’accordo di programma, ecc.).

    Ai sensi dell’art. 9 del testo unico:

    “Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all’esproprio quando diventa efficace l’atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità.

    Il vincolo preordinato all’esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera”.

    E’ importante notare che il testo unico si preoccupa di garantire la partecipazione degli interessati al procedimento espropriativo. Il testo unico stabilisce, all’art. 11, che al proprietario (del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all’esproprio) deve essere inviato l’avviso dell’avvio del procedimento.

    L’avviso deve precisare dove e con quali modalità il proprietario può esaminare il piano regolatore o il progetto dell’opera da realizzare. Tutti i soggetti interessati dall’espropriazione possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall’autorità espropriante.
    ——————————-
    L’ORDINANZA [URGENTE E CONTINGIBILE] EMESSA, E’ FORSE GIURIDICAMENTE COINCIDENTE CON L’AVVISO D’AVVIO PROCEDIMENTO OBBLIGATORIO (CHE DI URGENTE NON HA PROPRIO NULLA) DELL’APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO?? > E’ DIVENTATO EFFICACE “l’atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità” AI FINI DELL’ESISTENZA DEL VINCOLO SUL BENE?? > TUTTO VERTE, SU QUESTI QUESITI > UN ONORATO SALUTO

  242. Inferno Says:

    http://it.wikipedia.org/wiki/Ordinanza_contingibile_e_urgente
    Nel diritto amministrativo italiano, L’ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE è un’ordinanza, ossia un provvedimento amministrativo con il quale sono imposti doveri positivi (di fare o dare) o negativi (di non fare), che può essere emanata da taluni organi della pubblica amministrazione in casi eccezionali di particolare gravità e può comportare anche deroghe all’ordinamento giuridico vigente.

    La giurisprudenza ha chiarito che presupposti per l’emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti sono, da un lato, l’impossibilità di differire l’intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente (urgenza) e, dall’altro, l’impossibilità di provvedere con gli ordinari mezzi offerti dalla legislazione (contingibilità).

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti – che deve essere espressamente conferito da una norma di legge – è compatibile con la Costituzione solo se le deroghe non toccano norme di rango costituzionale (ossia contenute nella Costituzione o in leggi costituzionali) né i principi generali dell’ordinamento giuridico (il che vuol dire che possono essere derogate singole norme di legge ma non i principi desumibili dal loro complesso).

    Secondo la dottrina le ordinanze contingibili ed urgenti, pur conformandosi al principio di legalità, in quanto previste da norme di legge, costituiscono un’eccezione al principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi.

    Sono ordinanze contingibili ed urgenti:

    * quelle emanate dal sindaco quale ufficiale del Governo, nonché dal prefetto in caso d’inerzia del sindaco, ai sensi dell’art. 54 del D.lgs 267/2000, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
    * quelle emanate dal prefetto, quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 2 del R.D. 733/1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in caso di urgenza o grave necessità pubblica, se indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica;
    * quelle emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, nonché dal prefetto che opera quale loro delegato, ai sensi dell’art. 5 della legge 225/1992, per l’attuazione degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza a seguito di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;
    * quelle emanate, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, dal Ministro della salute, dal presidente della giunta regionale o dal sindaco, con efficacia estesa, rispettivamente, all’intero territorio nazionale o parte di esso comprendente più regioni, alla regione o parte del suo territorio comprendente più comuni, al territorio comunale.

    In caso d’impugnazione di ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal sindaco, il giudice amministrativo può sindacarne non solo la legittimita ma anche il merito e, oltre ad annullarle, le può riformare o sostituire: è questo uno dei pochi casi di giurisdizione amministrativa di merito presenti nell’ordinamento italiano (art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, che richiama l’art. 1 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058).
    ——————————————
    UN ONORATO SALUTO

  243. Inferno Says:

    Legge 241/90 > Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

    Aggiornamento alla GU 06/09/97
    221. MINISTERI:
    PROVVEDIMENTI GENERALI E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
    omissis
    Capo III – Partecipazione al procedimento amministrativo

    7.

    1. Ove NON sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento.

    2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell’amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

    8.
    1. L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

    2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

    a) l’amministrazione competente;

    b) l’oggetto del procedimento promosso;

    c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;

    d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

    3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima.

    4. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

    9.

    1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

    10.

    1. I soggetti di cui all’articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9 hanno diritto:

    a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 24;

    b) di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.

    11.

    1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’articolo 10, l’amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

    1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati (2).

    2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

    3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

    4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’amministrazione recede unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

    5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

    12.

    1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

    2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

    13.

    1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

    2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.
    ——————————–
    UN ONORATO SALUTO

  244. Inferno Says:

    Nuovi poteri d’ordinanza del Sindaco:
    http://www.piemmenews.it/ViewDocumenti.asp?documenti_id=13689&s_documenti_testo=&
    Un onorato saluto

  245. Maurizio Says:

    Ciao inferno , in effetti il testo dell’ordinanza riporta “…come previsto dal piano regolatore….”

  246. Inferno Says:

    RIPORTO DAL SOLITO LINK DI SOPRA:
    “L’avviso deve precisare dove e con quali modalità il proprietario può esaminare il piano regolatore o il progetto dell’opera da realizzare. Tutti i soggetti interessati dall’espropriazione possono formulare entro i successivi 30 giorni osservazioni che vengono valutate dall’autorità espropriante”.
    PERTANTO, L’AVVISO (SOLO QUELLO GIURIDICAMENTE PREVISTO NELLA FORMA ALIAS CON I PARAMETRI ESSENZIALI SOPRA-INDICATI) D’AVVIO PROCEDIMENTO, E’ STATO RECAPITATO PER POTER CONTRO-OSSERVARE IN TEMPO UTILE IL PIANO REGOLATORE O LA VARIANTE URBANISTICA O IL PROGETTO DELL’OPERA DA REALIZZARE?? IL PIANO REGOLATORE E’ FORSE GIA’ IMMEDIATAMENTE EFFICACE A PRESCINDERE DALLE CONTRO-OSSERVAZIONI PRESENTABILI, IN RELAZIONE AL VINCOLO SUL BENE ANCORA DA DEFINIRE PER LE MODIFICHE ANCORA APPORTABILI, VISTO CHE SIAMO ANCORA IN AMBITO SIMIL-EMBRIONALE?? SE FOSSE GIA’ IMMEDIATAMENTE EFFICACE, SAREBBE ASSURDO CONSENTIRE CONTRO-OSSERVAZIONI DA PARTE DEGLI INTERESSATI > OCCORRE QUINDI VERIFICARE > L’ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE, ASSOLVE FORSE ALL’ISTITUTO DELL’AVVISO DI AVVIO DI PROCEDIMENTO CHE NEMMENO HA CARATTERE D’URGENZA?? > E’ TUTTA MATERIA PER LEGALI > UN ONORATO SALUTO

  247. Inferno Says:

    HA UN SENSO LOGICO/PERTINENTE/CONSONO AL PROCEDIMENTO, L’UTILIZZO DI UN’ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER NOTIFICARE IMPROPRIAMENTE UN NORMALE/PROGRAMMATO/CALENDARIZZATO E FUTURO ESPROPRIO? L’ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE ERA LA SOLUZIONE PER LA RIMOZIONE DELL’OSTACOLO ALIAS DELLA RECINZIONE CHE OSTRUIVA LA FRUIZIONE PUBBLICA E QUINDI ERA UN’INTERVENTO PER LA GESTIONE DELL’USO E PER LA GIURISDIZIONE DELLA STRADA, MA COSA C’ENTRI DIRETTAMENTE CON IL FUTURO ESPROPRIO CHE INCIDE SULLA PROPRIETA’ (TUTT’ALTRA COSA), NON LO CAPIRO’ MAI > UN ONORATO SALUTO

  248. Anna Says:

    Sono frontista di una strada vicinale d’uso pubblico inventatiata come tale dal 1870 e mai declassata.
    La giunta comunale ha leliberato con effetto gennaio 2009 :
    VIABILITA’ CITTADINA NON DI USO PUBBLICO

    Qui di seguito si riportano, suddivise per Quartiere territoriale nel quale ricadono ed in ordine alfabetico, l’elenco delle viabilità per le quali nelle conferenze dei servizi, approvate dal Direttore della Direzione Patrimonio con Determinazione n° 2008/DD/5727 del 19/06/2008 e nella conferenza di servizi del 21/10/2008 sulle osservazioni presentate dai cittadini, non si sono ravvisati elementi sufficienti per poter rivendicare una servitù di uso pubblico :
    • Via di Piazza Calda tratto dell’ex strada vicinale (uso pubblico cessato per impraticabilità)

    Vorrei sapere: 1) se tale disposizione è legittima e se a tutti gli effetti è un declassamento 2) se il comune può declassare una strada, restituirla ai frontisti gravata da un cancello condonato quando la strada era d’uso pubblico ed talmente mal ridotta da essere impraticabile, infatti il comune aveva disposto il divieto di transito ininterrottamente dal 1993.
    Si può ravvisare un interesse privato fatto dal comune a favore del proprietario del cancello che di fatto si è appropriato di 50 metri di strada?
    Grazie
    Anna

  249. calicedivino Says:

    Vorrei richiedere al preparatissimo Inferno alcune informazioni sui Consorzi stradali. In particolare, ho acquistato un podere e faccio parte di diritto al consorzio stradale (ex DLGT 1446/18) che cura la manutenzione e riparazione della strada che ne consente l’accesso e la mette in comunicazione con la strada principale. A tal proposito le vorrei porre dei quesiti:

    1. come posso accertarmi se la strada oggetto del consorzio sia soggetta ad uso pubblico (dallo statuto non si comprende) o sia una mera strada privata?

    2. le delibere del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea devono essere trascritte su appositi libri? A quale forma di pubblicità sono sottoposte (devono essere pubblicate presso l’Albo Pretorio)?

    3. il bilancio deve essere per cassa o come quello delle società?

    Nel ringraziarLa anticipatamente per la Sua squisita collaborazione, La saluto cordialmente

    Calicedivino

  250. Inferno Says:

    PER LA GENTILE ANNA:

    QUELLO, ANCHE SE E’ UN DECLASSAMENTO APPARENTEMENTE LEGITTIMO (POI SERVIRA’ ANCHE UNA SPECIFICA DELIBERA CHE DECRETI IL PASSAGGIO AI FINI ANCHE DEGLI AGGIORNAMENTI DELLE MAPPE STRADALI), PONE MOLTE PERPLESSITA’, PER TALI MOTIVI:

    1) COSA SAREBBE MUTATO IN RELAZIONE ALL’USO, DA RICHIEDERE QUESTA MODIFICA STRADALE?? PERTANTO, NON SI CAPISCE IL MAGICO MOTIVO PER IL QUALE, SAREBBERO CESSATI GLI ELEMENTI QUALIFICABILI COME “SUFFICIENTI”, INERENTI ALLA SERVITU’ PUBBLICA, QUALORA NULLA SIA INVECE VARIATO DALL’ORIGINE > SE E’ SEMPRE STATA UNA VICINALE, PERCHE’ ORA NON DOVREBBE PIU’ ESSERLA??

    2) IL COMUNE PUO’ MODIFICARE L’USO IN OGNI MOMENTO, MA MENTRE PER LA VARIAZIONE DA USO PRIVATO AD USO PUBBLICO (PER IL RITORNO ALLO STATUS QUO ORIGINARIO), NEMMENO NECESSITA MOTIVARE TANTO IL PROVVEDIMENTO, PER CONTRO ALIAS PER IL CAMBIAMENTO INVERSO DA USO PUBBLICO AD USO PRIVATO, OCCORRE ESPERIRE APPROFONDITE INDAGINI AMMINISTRATIVE/CIVILISTICHE, PER ESCLUDERE CON CERTEZZA, LA PERSISTENZA DELL’USO ESTESO AD UNA PLURALITA’ INDISCRIMINATA DI PERSONE

    3) RISULTA INCOMPRENSIBILE E CON PLAUSIBILI PROFILI DI ILLEGITTIMITA’, QUEL CONDONO DEL CANCELLO QUANDO LA STRADA ERA ANCORA AD USO PUBBLICO ALIAS QUANDO LA STRADA ERA UNA VICINALE, PERCHE’ LA CHIUSURA ERA INCOMPATIBILE CON L’USO AMMESSO A TUTTI > IL CONDONO E’ AMMESSO QUANDO L’OPERA POSSA ESSERE ANCORA SANABILE, CIOE’ NON IN CONTRADDIZIONE CON IL TESSUTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO > CONDONARE, SIGNIFICA CONSENTIRE LA SOPRAVVIVENZA DELL’OPERA, PERCHE’ COMUNQUE NON ANCORA IN NETTO CONTRASTO CON QUANTO SIA AMMESSO > MA PERMETTERE CHE IL CANCELLO RIMANGA SU UNA STRADA VICINALE PER LA FRUIZIONE PUBBLICA, E’ FUORI DA OGNI POSSIBILITA’, PERCHE’ IMPEDISCE L’USO PUBBLICO CHE E’ IL FONDAMENTO GIURIDICO DELLA STRADA IN OGGETTO > ORA IN FORZA DI QUELL’INCREDIBILE CONDONO, SIA IL PRIVATO (SICURAMENTE SOGGETTO RICHIEDENTE DELLA CHIUSURA PER L’USO PRIVATO) CHE LA STESSA P.A., HANNO RIPORTATO “UN MINIMO” QUANTO POSTUMO, SENSO LOGICO ALL’ESISTENZA DEL CANCELLO PER LO SBARRAMENTO

    4) IL CARTELLO DI DIVIETO DI TRANSITO CHE IL COMUNE FECE COLLOCARE SIA PER L’IMPRATICABILITA’ DELLA STRADA E SIA PER L’ESISTENZA DEL CANCELLO COSTITUENTE PALESE OSTACOLO, COSTITUI’ UNA FUGA COLPOSA DALLE PROPRIE RESPONSABILITA’, PERCHE’ INVECE DI RIPRISTINARE LA CIRCOLAZIONE, NE IMPEDI’ A TUTTI L’USO > ORA, NON POTENDO PER L’ETERNITA’ TENERE CHIUSA UNA STRADA VICINALE, HA “PENSATO BENE” DI CAMBIARE L’USO ALLA STRADA E DI CEDERE QUINDI LE INCOMBENZE/LE COMPETENZE/GLI ONERI AI PRIVATI CHE RISIEDONO ALL’INTERNO DEL TRATTO CHIUSO DAL CANCELLO > OCCORRE, VEDERE PERO’, SE IL CANCELLO SIA STATO NON SOLTANTO CONDONATO DAL PUNTO EDILIZIO, MA SE SIA STATO CONCESSIONATO ALIAS AUTORIZZATO DAL COMUNE COME PASSO CARRABILE, PERCHE’ IN DIFETTO, BASTEREBBE PARCHEGGIARCI DAVANTI CHE NESSUNO AVREBBE IL DIRITTO/POTERE DI POTERSI LAMENTARE PER INESISTENZA GIURIDICA DEL CARRABILE STESSO

    MORALE DELLA FAVOLA: OCCORRE AFFIDARSI AD UN LEGALE E CONTRASTARE IL PROVVEDIMENTO DEL COMUNE, QUALORA NON SIANO STATI SALVAGUARDATI I DIRITTI DI PASSAGGIO DI TUTTI > UN ONORATO SALUTO

  251. Inferno Says:

    REPLAY:…”CONTRASTARE IL PROVVEDIMENTO DEL COMUNE, QUALORA NON SIANO STATI SALVAGUARDATI I DIRITTI DI PASSAGGIO DI TUTTI”…SEMPRE CHE I TERMINI UTILI PER L’IMPUGNAZIONE, NON SIANO GIA’ TRASCORSI > RIPETO: E’ MATERIA PER LEGALI > UN ONORATO SALUTO

  252. Inferno Says:

    PER L’ONORATO CALICEDIVINO: ANCHE SE NON PARREBBE, IL DISCORSO POSTO IN ESSERE, E’ MOLTO ARTICOLATO E PERTANTO STO APPRONTANDO UNA RICERCA DI FONTI AUTOREVOLI, ONDE EVITARE SCIVOLONI INTERPRETATIVI > UN ONORATO SALUTO DI PAZIENZA

  253. Inferno Says:

    POI FARO’ SEGUIRE LA RELAZIONE, MA TUTTO VERTE SULLA QUESTIONE O MEGLIO SUL PROBLEMA ASSAI DIBATTUTO E SOPRATTUTTO CONTROVERSO (FIGURIAMOCI SE TROVEREMO MAI UNA COSA PERFETTAMENTE LINERARE ED INCONTROVERTIBILE NEL CONTESTO DOTTRINARIO E GIURISPRUDENZIALE ITALIANO), CHE RIGUARDA LA NATURA GIURIDICA DEI CONSORZI DELLE STRADE VICINALI > QUESTO PERCHE’ ALCUNI AUTORI DI RIFERIMENTO, RITENGONO CHE TALI CONSORZI COSTITUISCANO UN ISTITUTO SUI GENERIS DA CONSIDERARSI DI DIRITTO PUBBLICO, MENTRE ALTRI ANCORA (E SEMPRE DI AUTOREVOLE RIFERIMENTO), RITENGONO CHE COSTITUISCANO UN ISTITUTO AVENTE CARATTERE MISTO, CIOE’ DI DIRITTO PUBBLICO E PRIVATO NEL CONTEMPO > IL PROBLEMA PUO’ ESSERE RISOLTO A SECONDA CHE IL CONSORZIO ABBIA PER OGGETTO VIE VICINALI (ALIAS SOGGETTE AD USO PUBBLICO) O QUELLE NON SOGGETTE AD USO PUBBLICO (CHE IN PASSATO VENIVANO CHIAMATE “VICINALI PRIVATE” IN QUANTO AD USO PRIVATO, ORA DENOMINATE SOLO “STRADE AGRARIE AD USO PRIVATO”, IN QUANTO IL TERMINE GIURIDICO DI “VICINALE”, E’ STATO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE ALLE STRADE DI PROPRIETA’ PRIVATA AD USO COLLETTIVO ) > UN ONORATO SALUTO DI ATTESA

  254. Inferno Says:

    …E SE PENSIAMO CHE POSSONO FORMARSI PURE CONSORZI PER LE STRADE AD USO PRIVATO, AVREMO ANCHE L’OPZIONE IN PIU’ DERIVATA DA QUESTI ENTI DI DIRITTO PRIVATO, PERCHE’ APPUNTO PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO… > A DOPO PER LA RELAZIONE > UN ONORATO SALUTO D’ATTESA

  255. calicedivino Says:

    mentre Lei così gentilmente si sta documentando sul tema, ho scoperto che la strada oggetto del Consorzio è ad USO PUBBLICO
    Nel rimanere in paziente attesa, le invio io questa volta un onerevolissimo saluto
    calicedivino

  256. Inferno Says:

    ANTICIPANDO DELLE RISPOSTE TELEGRAFICHE, SEGUIRA’ RELAZIONE:

    1- Presso l’Ufficio Tecnico Comunale e il Catasto
    2- Verbale delle assemble ed atti deliberativi dell’amministratore
    3- Non è consentito avere bilancio SOLO per cassa.

    UN ONORATO SALUTO

  257. Inferno Says:

    parte 1° >

    Consorzi obbligatori per le strade vicinali ad uso pubblico ex lege n. 126/1957.

    In tema di costituzione di consorzi obbligatori per le strade vicinali, l’art. 14 L.126/1957 stabilisce che “la costituzione dei consorzi previsti dal D.L.Lgt. n.1446/1918, per la manutenzione sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, è obbligatoria. In assenza di iniziativa da parte degli utenti o del comune, alla costituzione provvede d’ufficio il Prefetto”. La norma in questione, diretta a garantire la viabilità in zone periferiche e comunque tali da assolvere all’interesse pubblico alla mobilità, deve ritenersi tuttora vigente, anche alla luce del D.Lgs.112/1998 e del TUOEL 267/2000, cosicchè la relativa competenza spetta in prima istanza al comune e solo in caso di sua inattività, al prefetto. Ai fini, poi, dell’individuazione delle strade vicinali ad uso pubblico, in relazione all’uso pubblico, dal prevalente indirizzo giurisprudenziale emerge che una strada può rientrare nella categoria delle cd. vie vicinali (cioè delle strade private soggette a pubblico transito) solo quando sussistono alcuni elementi, quali il passaggio esercitato “iure servitutis publicae” da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad un gruppo territoriale o la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale (TAR Lecce 1553/2005, TAR Emilia Romagna 287/2005, CdS 373/2004).

    Natura dei Consorzi
    Con riferimento ai consorzi tra comuni, in particolare alla questione se possano rientrare nella definizione di ente locale, l’art. 2 D.Lgs. 267/2000 precisa che le norme previste dal testo unico si applicano anche ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale.
    Per il servizio idrico integrato tale rilevanza è indubbia considerato che la disciplina di settore impone una tariffa economica. Nell’ipotesi, però, in cui il consorzio si avvalga di un soggetto gestore, si ritiene che l’ente non abbia quella connotazione imprenditoriale che giustifica l’esclusione dal regime pubblicistico previsto per gli enti locali.

    I CONSORZI FRA UTENTI DI STRADE VICINALI
    Autore: Pietro La Rocca da: “Il regime giuridico delle strade provinciali, comunali, vicinali e private.

    I consorzi amministrativi: generalità
    La materia dei consorzi è forse fra le più trascurate dalla dottrina amministrativa, tanto che non solo si può ritenere ancora non risolto il problema della definizione di tale figura giuridica, ma riesce addirittura difficile rendere in un’unica nozione i caratteri essenziali che differenziano i consorzi dalle altre figure associative. La dottrina più autorevole afferma che col nome di consorzi si usano indicare le più svariate forme di associazioni, non facili a distinguersi per caratteri comuni, né per elementi che le differenziano in modo certo da altre categorie affini. L’appellativo di consorzi amministrativi, scrive Vitta, può darsi a «due distinte specie di unioni, a quelle cioè formate da diversi enti pubblici, per sopperire in comune a determinati servizi, ed a quelle di proprietari privati per sopperire in comune ad opere od atti tendenti a prevenire un danno od a recare un miglioramento ai loro beni». Tale opinione finisce per accreditare la tesi di quanti definiscono i consorzi come organismi strumentali. Una definizione accettabile è, quella data da Zanobini, secondo cui il consorzio amministrativo è un’organizzazione di persone giuridiche o di proprietari fondiari privati, costituita per provvedere a fini di interessi di pubblica amministrazioni. Tale distinzione ci riporta all’annosa questione della distinzione delle persone giuridiche in associazioni o corporazioni, come meglio dir si voglia, e istituzioni; ma ha il grosso merito di abbracciare sia i consorzi fra enti pubblici sia quelli tra privati. Dei consorzi amministrativi ricorrono diverse classificazioni; di esse la più importante è certamente quella che fa riferimento alle modalità della loro costituzione, per cui si dividono in tre tipi:
    1)obbligatori, 2) coattivi, 3) facoltativi.
    Sono obbligatori i consorzi la cui costituzione è voluta direttamente dalla legge, ad esempio, l’art. 272 del t.u. delle leggi sanitarie impone alla Provincia ed ai Comuni di far parte del Consorzio provinciale antitubercolare. Sono coattivi, i consorzi la cui costituzione è imposta dall’autorità (vedi artt. 157 e 170 del t.u. della legge comunale e provinciale del 1934) che, previa valutazione delle condizioni finanziarie degli enti e delle modalità del servizio o dell’opera, di carattere obbligatorio, procede d’ufficio alla costituzione del consorzio, fissandone anche lo statuto e la sede. Sono consorzi facoltativi quelli promossi dagli stessi enti autarchici territoriali (vedi artt. 156 e 159 predetto t.u.), e sono chiamati anche volontari perché alla loro origine si trova il consenso di tutti i partecipanti. Gli atti coi quali si propone la costituzione del consorzio, intesi in senso tecnico come proposte, vengono da alcuni Autori (Zanobini) collocati nella categoria degli accordi, da altri (Gasparri) nella categoria degli atti concorsuali interni, in quanto i soggetti partecipanti sono essi stessi i destinatari degli effetti giuridici ditali atti. Le proposte vengono, poi, prese in esame dall’autorità competente (Prefetto, Presidente della Giunta regionale, Ministro interni), indi la costituzione del consorzio è approvata con decreto. La dottrina è divisa sulla natura giuridica del decreto di costituzione dei consorzi e sui rapporti fra tale decreto e le deliberazioni dei consorziandi. Secondo alcuni Autori (Vitta), si tratta di atti separati, dei quali il principale è quello di approvazione, mentre gli atti degli enti subalterni sono semplicemente accessori; secondo altri (Zanobini) si tratta di un atto costitutivo di un nuovo ente. L’atto di origine di un consorzio non solo lo caratterizza come tipo, ma esplica i suoi effetti anche in relazione alla sua modificazione e alla sua estinzione. Per quanto riguarda le cause di cessazione dei consorzi, possiamo dire che vi sono cause comuni a tutti i tipi di consorzi e cause di cessazione che sono proprie dei consorzi obbligatori, di quelli coattivi e di quelli facoltativi. Sono cause comuni di cessazione quelle che l’art.. 167 dcl t.u.l.c.p. del 1934 definisce di pieno diritto, e cioè il decorso del termine di durata e l’esaurimento del fine.
    E causa di cessazione propria dei consorzi obbligatori, l’emanazione di una legge che abroga, oppure modifica sostanzialmente, la legge che imponeva l’obbligo di costituire il consorzio. E causa di cessazione propria dei consorzi coattivi, ad esempio, la revoca dell’atto costitutivo del consorzio da parte della stessa autorità che l’aveva disposto. Dispone, infatti, l’art. 167 del t.u., della legge comunale e provinciale del 1934 che i consorzi costituiti d’ufficio cessano negli stessi modi e con le stesse forme stabilite per la loro costituzione. Per quanto, infine, attiene alla causa di cessazione propria dei consorzi facoltativi, il 2° comma dell’art. 167 stabilisce che tali consorzi possono cessare: mediante deliberazione di tutti gli utenti o in seguito a domanda degli enti consorziati che rappresentino la metà dei contribuenti.

  258. Inferno Says:

    parte 2° >

    I CONSORZI FRA UTENTI DI STRADE VICINALI
    Autore: Pietro La Rocca da: “Il regime giuridico delle strade provinciali, comunali, vicinali e private.

    Oggetto dei consorzi di strade vicinali
    L’oggetto del consorzio fra utenti di strade vicinali è individuato dall’art. 1 del d.l.lgt. n. 1446 del 1918 che recita: “Gli utenti delle strade vicinali, anche se non soggette a pubblico transito, possono costituirsi in consorzio per la manutenzione e la sistemazione o ricostruzione di strade vicinali”. L’oggetto del consorzio di strade vicinali secondo la vigente legislazione è quindi più ampio di quello previsto dal legislatore del 1865 che contemplava soltanto la «riparazione e conservazione» di strade vicinali, ma è meno comprensivo di quello dei consorzi per strade provinciali e comunali, che possono anche prevedere la costruzione di esse. Possono pure formare oggetto ditali consorzi la trasformazione o la sistemazione dei tratturi e delle trazzere in strade vicinali, ai sensi dell’art. 6 r.d. 30-12-1923, n. 3244.

    Natura giuridica dei consorzi fra utenti di strade vicinali:
    Problema assai dibattuto e controverso è sia in dottrina sia in giurisprudenza quello riguardante la natura giuridica dei consorzi di strade vicinali. Alcuni Autori ritengono che tali consorzi costituiscono un istituto sui generis da considerarsi di diritto pubblico; altri un istituto avente carattere misto, cioè di diritto pubblico e privato nel contempo.
    Non v’è dubbio che le soluzioni di tale problema sono diverse a seconda che il consorzio abbia per oggetto vie vicinali soggette a pubblico transito o non soggette, ove si tenga conto che per le prime il Comune può promuovere la costituzione d’ufficio del consorzio (art. 5 d.l.lgt. del 1918) e che tale costituzione è resa, anzi, obbligatoria dall’art. 14 della legge 12-2-1958, n. 126; mentre per le strade non soggette ad uso pubblico il consorzio si costituisce solo in presenza di una domanda diretta al Sindaco da un numero di utenti che rappresenti o che assuma a proprio carico almeno il terzo della spesa occorrente per le opere proposte. Ora, dalla considerazione dell’obbligatorietà della costituzione del consorzio e quindi della conseguente obbligatorietà del contributo del Comune può trovare utile ragione la discussione intorno alla natura giuridica dei consorzi di strade vicinali e cioè se debbano qualificarsi come enti di diritto pubblico o enti di diritto privato. Nel caso di consorzi di strade vicinali cioè soggette ad uso pubblico, la cui costituzione abbiamo visto è obbligatoria per legge, è facile constatare la particolare posizione che tale tipo di consorzio assume nella nostra legislazione. Infatti, la possibilità che l’iniziativa per la sua costituzione sia assunta dal Sindaco; l’obbligatorietà del contributo comunale; i poteri spettanti al Sindaco in ordine ai lavori urgenti che possono essere eseguiti d’ufficio a spesa degli interessati (art. 15, 2° comma, d.l.lgt. 1918), poteri che sono diversi da quelli che possono essere esercitati sulle strade non propriamente vicinali cioè non soggette ad uso pubblico, in quanto per queste ultime l’intervento del Sindaco è possibile solo in presenza di espressa richiesta da parte degli interessati che ci portano a ritenere che tali consorzi sono da qualificarsi come enti di diritto pubblico. Tale qualificazione trova conferma oltre che nella più autorevole dottrina anche nella giurisprudenza. La Corte dei Conti, esaminando la natura giuridica dei consorzi per strade vicinali in relazione all’applicazione ad essi del d.lgs.lgt. 10-8-1945, n. 517, ebbe addirittura a decidere che tali consorzi sono da comprendere fra gli enti locali istituzionali e che ad entrambi i tipi di consorzi devesi riconoscere il carattere di enti pubblici.
    Secondo l’illustre Pietro La Rocca autore di questo commento, non sembra però di poter aderire alla posizione assunta dalla Corte dei Conti, in quanto non v’è dubbio, che i consorzi per le strade vicinali non soggette ad uso pubblico sono strutturati come enti privati. Infatti, non è per essi prevista la costituzione d’ufficio ma possono sorgere solo a domanda degli interessati; il concorso del Comune nelle spese è facoltativo, appunto perché non hanno l’obbligo del raggiungimento dello scopo nei confronti del Comune, ma perseguono interessi meramente privati; sono sottoposti, solo a loro richiesta, alle funzioni di vigilanza e di polizia previste per i consorzi fra utenti di strade vicinali soggette ad uso pubblico (non sarebbe in ogni caso sufficiente l’esercizio della sola vigilanza di polizia a rendere pubblico un ente, occorrendo, invece, un controllo più penetrante, un controllo che abbia per oggetto tutta quanta l’attività dell’ente e che sia rivolto ad assicurare coattivamente il conseguimento del fine o dei fini dell’ente); ed, infine, perché contro i provvedimenti adottati dai consorzi di strade vicinali non soggette ad uso pubblico non sono esperibili ricorsi amministrativi (TAR e Consiglio di Stato), appunto perché trattasi di enti di diritto privato. Il Consiglio di Stato ha, infatti, affermato che un consorzio costituito fra i frontisti e gli utenti di una strada privata, non soggetta a servitù di pubblico passaggio, è persona giuridica di diritto privato, e pertanto le deliberazioni da esso adottate non sono impugnabili innanzi al giudice amministrativo. Non vi possono essere dubbi, invece, sulla natura giuridica di enti pubblici spettante ai consorzi fra utenti di vie vicinali soggette ad uso pubblico, anche se, com’è noto, non è affatto facile individuare gli elementi, i connotati, le caratteristiche che qualificano come pubblica una persona giuridica. È questo, infatti, uno degli argomenti più discussi nel campo del diritto pubblico e al quale dottrina e giurisprudenza hanno dedicato la migliore attenzione. Ne accenniamo brevemente e solo per trarne utili indicazioni ai fini della definizione della natura giuridica dei consorzi fra utenti di vie vicinali pubbliche.
    Intorno alla natura delle persone giuridiche si sono create, com’è noto, parecchie teorie: teoria della finzione giuridica, propugnata dal Savigny, secondo la quale le persone giuridiche sarebbero creazione fittizia dello Stato; teoria dell’equiparazione del Bruns, secondo cui le persone giuridiche sarebbero complessi di beni patrimoniali, equiparati, nel trattamento giuridico, alle persone; teoria dei diritti senza soggetto, assurda perché il diritto pone sempre di fronte più soggetti, con pretese ed obblighi; teoria della realtà, sostenuta da illustri pubblicisti, quali il Beseler, il Gierke e molti altri. Tralasciando di disquisire attorno alle teorie sulle persone giuridiche, che non formano oggetto del nostro studio, ci limiteremo ad individuare gli elementi costitutivi, rivelatori delle persone giuridiche pubbliche per verificare, poi, se tali elementi si rinvengono nei consorzi fra utenti di strade vicinali ad uso pubblico.
    Sulla scorta della dottrina e della giurisprudenza più autorevoli, si può affermare che una persona giuridica è pubblica quando si riscontra in essa almeno uno dei seguenti caratteri o elementi costitutivi:
    a)  l’origine: è sorta con un provvedimento statale, o, pur essendo sorta ad iniziativa di privati, è stata in seguito riconosciuta come pubblica dallo Stato;
    h)  lo scopo: ha un fine pubblico, d’interesse generale, e non di solo lucro. Sono pubbliche le persone giuridiche che tendono a raggiungere uno scopo pubblico, che è proprio anche dello Stato, cd agiscono, nel perseguimento di tale scopo, oltre che nel proprio interesse, anche nell’interesse dello Stato;
    e) attribuzione della potestà d’imperio: è necessario il conferimentoda parte dello Stato di poteri di supremazia e che tali poteri vengano esercitati dalla persona giuridica, istituzionalmente e permanentemente, come poteri propri;
    d)  controllo statale: controllo esercitato dallo Stato su tutta quanta l’attività dell’ente.
    Per quanto riguarda la migliore giurisprudenza, basta citare la decisione 9-4-1937 della Cassazione, Sezioni Unite, secondo cui il collegamento della rete stradale vicinale con quella delle strade pubbliche rende chiaro che i consorzi fra utenti di strade vicinali soggette ad uso pubblico perseguono uno scopo direttamente connesso con l’interesse pubblico, e l’obbligatorietà della loro costituzione, oltre che la disciplina delle deliberazioni e dei relativi controlli, conferma il carattere di pubblicità di tali enti.
    Alla luce dei suddetti richiami dottrinali e giurisprudenziali ci sembra di poter affermare che i consorzi fra utenti di strade vicinali soggette a pubblico transito sono senz’altro da qualifi­carsi come enti pubblici in quanto in essi è facile riscontrare più di uno degli elementi costitutivi o rivelatori della persona giuridica pubblica. Infatti, la costituzione del consorzio avviene per deliberazione del Consiglio comunale; lo scopo: il consorzio si propone, attraverso la conservazione delle strade, di tutelare l’interesse della collettività e non già solo quello dei singoli utenti. L’obbligo del raggiungimento di tale scopo in connessione col controllo dello Stato volto ad assicurarne l’adempi­mento discende dal 2° comma dell’art. 16 del d.l.lgt. n. 1446 del 1918; l’attribuzione di pubbliche funzioni per quanto attiene lo svolgimento dell’attività, la disciplina delle deliberazioni, la possibilità che l’approvazione delle opere da realizzare produca la dichiarazione di pubblica utilità, la riscossione dei contributi consortili coi privilegi stabiliti per le imposte, etc.; il controllo: le deliberazioni del consorzio sono sottoposte agli stessi con­trolli previsti per le deliberazioni comunali. Alla stregua delle suddette considerazioni, pare di poter più compiutamente definire i consorzi di cui trattasi come enti locali, autonomi e istituzionali. Locali in quanto esplicano la loro attività nell’ambito di una determinata circoscrizione territoriale; autonomi perché hanno la capacità di costituire essi stessi il proprio ordinamento, capacità che si estrinseca in modo particolare nel potere statutario, che è la massima espressione dell’autonomia di un ente e nel potere regolamentare, po­tere di adottare apposito regolamento per attuare quanto previsto dallo statuto e che costituisce espressione secondaria dell’autonomia; istituzionali e non territoriali, in quanto anche se operano in un dato territorio, questo non assurge ad elemento costitutivo nè costituisce oggetto della loro sovranità, ma sta semplicemente ad indicare la circoscrizione territoriale nella quale svolgono la loro attività. L’istituto del consorzio, quale ente pubblico previsto dal titolo IV dell’abrogato t.u.l.c.p. del 1934, non esiste più, tant’è che l’art.. 60 della legge 142/1990 ha assegnato agli enti locali un termine di due anni per rivedere i consorzi esistenti, sopprimendoli o trasformandoli in conformità alle nuove norme. Per quanto riguarda la natura giuridica dei nuovi consorzi, abbiamo tutto per quanto riguarda la costruzione, sistemazione, manutenzione e conservazione delle strade provinciali (sistemi diretti ed indiretti – Consorzi)
    La costruzione, sistemazione, manutenzione e conservazione delle strade provinciali e delle opere che le completano e le corredano sono a carico della Provincia nelle quali sono aperte oppure di più Province riunite in Consorzio. Spetta al Consiglio provinciale di decidere, con propria deliberazione, circa la costruzione, manutenzione e conservazione. L’approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, agli effetti delle eventuali espropriazioni di terreni occorrenti. La compilazione dei progetti viene generalmente eseguita dagli uffici tecnici della Provincia. Se la speciale natura delle opere lo consente o motivi d’urgenza lo richiedono, la compilazione dei progetti può essere affidata a professionisti privati. I vari modi coi quali la Provincia provvede alla costruzione, sistemazione e manutenzione delle sue strade vengono raggruppati nei due sistemi principali della gestione diretta ed indiretta. Sono sistemi diretti quelli coi quali l’amministrazione provvede essa stessa all’esecuzione dell’opera direttamente o avvalendosi di un altro soggetto (l’appaltatore) col quale stipula un contratto di appalto. Sono sistemi indiretti quelli coi quali l’amministrazione affida l’esecuzione dell’opera ad un altro soggetto, il quale, a sua volta, provvede alla realizzazione dell’opera direttamente, ovvero avvalendosi di un appaltatore. Fanno parte dei sistemi diretti;
    a) l’esecuzione in economia, nella forma dell’amministrazione diretta o del cottimo;
    b) l’esecuzione a regia;
    c) l’esecuzione mediante appalto;
    d) l’affidamento.
    Fanno parte dei sistemi indiretti:
    a) la delegazione amministrativa intersoggettiva;
    b) la sostituzione;
    c) la concessione, nella duplice forma di concessione di sola costruzione e di costruzione e gestione.
    L’esecuzione in economia costituisce una deroga di carattere eccezionale al sistema normativo generale disciplinante la stipulazione dei contratti pubblici. I casi in cui è possibile ricorrere a questo eccezionale sistema sono indicati tassativamente dall’art. 76 Regolamento di contabilità dello Stato approvato con r.d. 25-5-1895, n. 350 (lavori urgenti, lavori di manutenzione, ecc.). I lavori stradali che, di norma, vengono eseguiti in economia riguardano le riparazioni urgenti originate da frane, scoscendimenti, rappezzi dei fondi asfaltati o bitumati, regolazione delle scarpate, spargimento di pietrame, spurgo delle cunette, piccole riparazioni ai manufatti, ecc.. La forma dell’amministrazione diretta è la più semplice. Con essa la Provincia utilizza un proprio ufficio che assume ogni responsabilità e svolge direttamente e materialmente ogni attività di organizzazione, gestione e conduzione dei lavori.
    Col sistema del cottimo il funzionario indicato dalla Provincia stabilisce, sotto la sua responsabilità, accordi con persone di fiducia, tanto per i lavori che per le somministrazioni. La stipulazione del cottimo avviene a mezzo di apposite convenzioni, non soggette ad approvazione da parte della Provincia. I lavori in economia sono ammessi fino all’importo di 200.000 euro I.V.A. esclusa (art. 24, comma 6 della legge
    100/1994, così come modificato dalla legge 415/1998). L’esecuzione a regia è un sistema intermedio tra le forme dell’amministrazione diretta e quella per cottimo, ovvero una specie di commistione fra le suddette due forme. E un sistema caduto in desuetudine. L’esecuzione mediante appalto è il sistema più largamente adottato e meglio utilizzato dalla p.a..
    L’affidamento abbraccia due diverse figure: l’una assume l’aspetto della delegazione amministrativa intersoggettiva, in forza della quale un ente attribuisce ad un altro ente ogni potere per la realizzazione di una determinata opera pubblica; l’altra forma, denominata affidamento in senso proprio consiste nell’affidare ad uffici ed organi tecnici di un altro ente l’incarico meramente esecutivo di alcune odi tutte le fasi relative alla realizzazione di un’opera. La sostituzione, per quanto attiene alla materia dei lavori pubblici, ricorre quando un ente, in forza di una legge, si sostituisce, con un atto unilaterale ed autoritativo, ad un altro ente nel compimento di un’opera pubblica. La concessione è il più importante sistema pubblicistico indiretto per la realizzazione di un’opera pubblica.
    La legge fondamentale che disciplina tale sistema è quella del 24-6-1929, n. 1137, che all’art. 1 prevede la facoltà dello Stato di concedere in esecuzione a Province, Comuni, Consorzi ed anche a privati opere pubbliche di qualsiasi natura, anche indipendentemente dall’esercizio delle opere stesse; si hanno così due tipi di concessioni: quella di sola costruzione e quella di costruzione ed esercizio.
    La costruzione, sistemazione, manutenzione e conservazione di strade provinciali possono inoltre essere eseguite mediante l’istituto del Consorzio: provinciale se riguarda la Provincia ed i Comuni interessati compresi nel suo territorio; interprovinciale se riguarda la Provincia ed i Comuni interessati di altra Provincia. L’istituto del Consorzio inteso come ente pubblico dotato di propria responsabilità giuridica, previsto dal titolo IV dell’abrogato t.u.l.c.p. del 1934, è scomparso, tant’è che l’art. 60 della legge di riforma delle autonomie locali n. 142/1990, ha assegnato agli enti locali un termine di due anni per rivedere i Consorzi esistenti, sopprimendoli o trasformandoli in conformità alle nuove norme
    I nuovi Consorzi possono essere definiti come enti strumentali associativi, privi di autonomia statuaria, ma dotati di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale (Tessarolo Consorzi, ricerca CISPEL, 1992).

  259. Inferno Says:

    parte 3° >

    A differenza dei Consorzi tra utenti di strade vicinali di uso pubblico che hanno natura obbligatoria, i consorzi costituiti per le strade private ad uso privato sono facoltativi, secondo quanto previsto dall’art.1, d.lgt. 1 settembre 1918, n. 1446, che ne detta la disciplina. Il concorso del Comune alle spese, in tal caso è facoltativo e può essere concesso soltanto per opere di sistemazione o ricostruzione (non quindi per la semplice manutenzione), in misura non eccedente il quinto della spesa. Le strade private non divengono pubbliche solo perché ne è consentito o tollerato il transito generalizzato; in tale caso l’uso apparentemente pubblico ha carattere accessorio e subordinato all’uso principale di natura privata. Ma per disciplinare la strada in base all’uso, non volendo consentire il traffico di estranei, potrà o meglio dovra’ necessariamente, essere richiesta alla amministrazione comunale l’autorizzazione per la messa in opera di una sbarra sulla quale è opportuno aggiungere un cartello di divieto di transito con l´indicazione che si tratta di una strada privata. In mancanza di espressa classificazione di una via privata nell’elenco delle strade vicinali l’esercizio dei poteri di tutela del Sindaco è condizionato al preventivo accertamento dell’uso pubblico della strada, ma è anche vero che la fruizione di fatto è già elemento essenziale di riconoscimento. Una servitù di uso pubblico su una strada privata può sorgere anche per effetto della “dicatio ad patriam”, che consiste nel porre volontariamente il bene a disposizione della collettività; in questo caso la servitù si perfeziona con l’inizio dell’uso. Ai Comuni è imposto l’obbligo di istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 1 giugno 2001 “Modalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle strade ai sensi dell´art.13, comma 6, del Dlgs 30.4.1992, n. 285, e s.m.” (G.U. n. 5 del 7 gennaio 2002- s.o. n.6). Le strade vicinali ad uso pubblico vanno iscritte nell’apposito elenco delle strade vicinali soggette al pubblico transito, compilato dal Comune. L´inclusione di una strada nell’elenco delle strade vicinali del Comune, anche se non può considerarsi prova decisiva del carattere pubblico della strada, costituisce un importante indizio che, se non contraddetto da prova contraria, può insieme ad altri elementi presuntivi, acquistare valore di prova dell’esistenza sulla strada di una servitù di passaggio.
    Si devono ritenere soggette a servitù di uso pubblico le strade vicinali, iscritte nell’elenco viario comunale e di fatto aperte al pubblico transito da almeno venti anni e comunque con INTERVENTI MANUTENTORI da parte del Comune. Nonostante il Consiglio di Stato, sez. V, 23 maggio 2005, n.2584 – Pres. Iannotta, Est. Branca – Comune di Laveno Mombello c. Rainer Scrulte-Bulmke sugli oneri manutentori delle strade di uso pubblico in relazione alle strade vicinali si sia espresso contrariamente [“L’istituto del consorzio obbligatorio, la cui costituzione per le strade vicinali di uso pubblico è stata prevista dall’art.14 della legge 12 febbraio 1958, n.126, rappresenta la conferma indiretta del principio che la manutenzione della strada vicinale e quindi non comunale, deve far carico prevalentemente ai soggetti che la utilizzano, salvo il contributo comunale”], gli indirizzi prevalenti ritengono che il comune detenga una responsabilità sempre diretta per la fede pubblica da tutelare per il fatto che l’utilizzo è indiscriminato e non necessariemente quanto esclusivamente sempre e sistematicamente da parte degli stessi utilizzatori e pertanto NON può attendere che vengano effettuati con ritardo dai soggetti individuati e delegati dal consorzio, senza incorrere in omissioni. Infatti, nel caso in cui il comune consente alla collettività l’utilizzazione per il pubblio transito, di un’area di proprietà privata, ASSUME l’obbligo di accertarsi che la manutenzione dell’area e dei relativi manufatti non sia trascurata; l’inosservanza di tale dovere di sorveglianza, che costituisce un obbligo primario della P.A., per il principio già più volte citato del neminem laedere, integra gli estremi della colpa grave e determina la responsabilità per il danno cagionato all’utente dell’area, nulla rilevando che il presunto obbligo della manutenzione incomba sul proprietario dell’area (sentenza Cass. Sez. Civ. Sez. III 15/06/1979 n° 3387). Siccome che nel consorzio degli utenti regolamentare riunito, deve far parte pure il Comune come soggetto rappresentativo dell’utilizzo pubblico, esso è pertanto chiamato a muoversi senza indugio alcuno. Poi, il discorso del rientro delle spese, eventualmente seguirà postumo. Quella pronuncia del Consiglio di Stato (che comunque non fa legge nel nostro ordinamento), si basava sul fatto che la riparazione e la conservazione “sta a carico di quelli che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà, sia che queste si trovino e pure non, contigue alle strade stesse”; ma questo assunto, non si può estendere di certo a tutte le casistiche, per il fatto che occorrebbe un censimento degli utilizzatori (che non sono perforza i proprietari) ed essi non necessariamente faranno tutti sempre uso delle strade vicinali per recarsi alle loro proprietà, ma potranno benissimo utilizzarle sia costantemente che solo provvisoriamente, come collegamenti viari ad altre strade e per altre mete > l’apertura all’uso potenzialmente indiscriminato, le conferisce un elemento d’uso pubblico assoggettabile in toto alle competenze comunali > quella pronuncia è senz’altro meglio adattabile alle strade private ad uso privato (quelle impropriamente denominate strade vicinali private) che a quelle tipicamente vicinali (cioè ad uso veramente pubblico).
    L’art. 14 della L.12 febbraio 1958, n.126, prevede per le strade vicinali ad uso pubblico la costituzione obbligatoria dei consorzi per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali ad uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica. La procedura per la costituzione del Consorzio è dettagliata dall’art. 2 d.lgt. n.1446/1918. In base alla L. 1 settembre 1918, n.1446 il Comune è tenuto a partecipare a queste spese in misura variabile da un quinto alla metà dell’importo secondo l’importanza della strada ed è rappresentato nei consorzi con voto proporzionale nella misura del concorso. PERTANTO IL COMUNE FA PARTE DEL CONSORZIO > I frontisti, o i proprietari, non possono precludere l’uso della strada ad alcuno, indipendentemente dall’avere o meno contribuito alle spese di realizzazione, né renderne più gravoso l’uso alla collettività. Spettano al Comune i poteri di polizia e di regolamento della circolazione, dell’ordine e della sorveglianza.
    Tali poteri comprendono:
    l’espletamento dei servizi di polizia stradale
    la garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione, provvedendo alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze ed arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, nel caso di inadempienze dei soggetti tenuti, salvo rivalsa dei relativi oneri per la quota a carico dei soggetti stessi, il controllo tecnico delle efficienza delle strade e relative pertinenze l’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta, il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al titolo II del codice della strada, l’emissione delle ordinanze per regolare la circolazione e per rimuovere eventuali ostacoli al libero esercizio dell’uso pubblico.

    STRADE VICINALI (Legge 2248/1865, 126/58; D.L.Lgt. 1446/18)  (strada44)
    Soggetti interessati (Consorzio degli utenti):
    “La riparazione e conservazione delle strade vicinali è a carico di quelli che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà, sia che queste si trovano o non contigue alla strada stessa, quando per diritto o consuetudine un tale carico non ricade sopra determinate proprietà o persone”:

    Al Comune nel caso di strade vicinali quelle classiche soggette a transito pubblico > Ogni uso, anche temporaneo, di strade vicinali soggette a pubblico transito determina obbligo di concorrere a spese di manutenzione > Iter procedurale:
    Gli interessati costituiscono Consorzio “per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica”.
    Domanda di costituzione Consorzio inviata a Comune “da un numero di utenti che rappresenti, o che assuma a proprio carico, almeno 1/3 delle spese occorrenti”, corredata da statuto consortile (Comune rappresentato nel Consorzio con voto proporzionale a concorso di spesa) e schema elenco degli utenti con relativo piano di ripartizione della spesa.
    La Giunta Consiliare, sentiti utenti, formula proposta per costituzione Consorzio, il cui avviso notificato ad utenti da messo comunale e pubblicato per 15 giorni su Albo pretorio in modo che interessati possano presentare ricorso. Il Comune, nei 15 giorni successivi, esamina ricorsi, approva costituzione Consorzio, relativo statuto e relativo piano di ripartizione della spesa. La copia della delibera è pubblicata su Albo pretorio per 15 giorni. Il Sindaco convoca, d’ufficio o su richiesta gli interessati, “annualmente o quando occorra” tali utenti di strade vicinali per deliberare sulla di necessità di opere di manutenzione e ripartizione della spesa. Se all’assemblea non interviene almeno con il 50% degli interessati o quanto deliberato non è rispettato, interviene il Comune.
    I progetti esecutivi delle opere di manutenzione e ricostruzione strade vicinali, è approvato dal Consorzio con voto favorevole di utenti  che rappresentano almeno 60% della spesa da affrontare, compreso il Comune. Nel caso di opere che investono più Comuni, approva il progetto il Comune “ove scorre il maggior tratto di strada”.
    Nel caso di urgenza ed inadempienze del Consorzio per strade soggette a transito pubblico, Sindaco dispone esecuzioni di lavori a spese degli interessati. Anche per le strade non soggette a pubblico transito, il Comune autorizza il Consorzio ad eseguire lavori.
    L’approvazione dell’opera equivale a dichiarazione di pubblica utilità.
    Contro l’imposizione da servitù di manutenzione o spese addebitate da delibera Consorzio, Comune o Prefetto, è ammesso ricorso alla Provincia entro 30 giorni. Il Comune concorre a spese manutenzione in misura variabile (20%-50%) in relazione ad importanza della strada. Se sono le strade ex-vicinali ad uso privato, cioè non soggette a transito pubblico, la compartecipazione del Comune è facoltativa e comunque inferiore a 20%. Per far fronte alle spese per le strade vicinali, il Comune istituisce un’apposito fondo, anche mediante imposta addizionale su terreni e fabbricati. Il versamento dei contributi degli utenti, avviene tramite emissione di ruoli da parte del Comune. I ruoli sono pubblicati per 15 giorni in Albo pretorio, in modo che gli interessati possano presentare ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione, allegando perizia giurata, e resi esecutivi da esattore comunale. In alternativa, gli utenti chiedono che il contributo “sia in tutto od in parte corrisposto mediante prestazione in giornate di lavoro o di opere determinate”.
    Il riparto delle spese rimane inalterato, salvo che non sia modificato nella riunione del Consorzio o dal Consiglio comunale. Il contributo costituisce onere reale del fondo, ma nessuno degli utenti può essere costretto a pagare annualmente un contributo superiore al doppio dell’imposta gravante sul fondo. Ogni uso od occupazione di suolo che modifichi, anche temporaneamente, condizioni di transito su strade vicinali, vanno autorizzate dal Consorzio e nel caso di strade soggette a pubblico transito, sempre dal Comune. Le funzioni di vigilanza sulle strade vicinali spetta al Sindaco che può ordinare di “rimuovere impedimenti ad uso strade ed esecuzione opere approvate” e di ripristinare strade abusivamente alterate. Entità aiuto: per la manutenzione strade vicinali ad uso pubblico ammessi contributi statali non superiori a 15% spesa sostenuta, con priorità per “località ove risulti meno sviluppata viabilità ordinaria”.
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    nozioni sul consiglio di amministrazione da wikipedia:

    In Italia il consiglio di amministrazione è l’organo collegiale al quale è affidata la gestione delle società per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società in accomandita per azioni e delle società cooperative. Un organo così denominato è presente anche in alcuni enti ed amministrazioni pubbliche (ad esempio, nelle università), talvolta con un ruolo analogo a quello consiglio di amministrazione delle società per azioni, altre volte con attribuzioni più limitate.

    Società per azioni
    La normativa relativa agli amministratori delle società per azioni è dettata dal Titolo V del Libro V del Codice Civile che la disciplina agli artt. 2380 – 2409 novesdeciem.
    Dopo la riforma del diritto societario, introdotta D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, gli statuti delle società per azioni possono optare fra tre sistemi di amministrazione e controllo:
    * il sistema tradizionale, che si applica in mancanza di diversa scelta statutaria, nel quale esistono un organo di gestione, il consiglio di amministrazione o l’amministratore unico, e un organo di controllo, il collegio sindacale, entrambi eletti dall’assemblea dei soci;
    * il sistema monistico, nel quale le funzioni di gestione sono attribuite al consiglio di amministrazione, eletto dall’assemblea dei soci, e quelle di controllo ad un comitato costituito al suo interno;
    * il sistema dualistico, nel quale le funzioni di controllo sono attribuite al consiglio di sorveglianza, eletto dall’assemblea dei soci, e quelle di gestione al consiglio di gestione, eletto dal precedente.

    Nel seguito si descriveranno il sistema tradizionale nonché le varianti che rispetto allo stesso comporta il sistema monistico.

    Amministratori
    La gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. L’amministrazione della società può essere affidata anche a non soci. Quando è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. Il loro numero è stabilito dallo statuto; tuttavia, se lo statuto ne indica solamente il numero massimo e minimo, la determinazione spetta all’assemblea dei soci.
    Il potere di rappresentanza – ossia di compiere atti giuridici che impegnao la società verso l’esterno – è attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina ed è generale. Lo statuto, la deliberazione di nomina o quella di delega possono però limitare i poteri di gestione o di rappresentanza, prevedendo anche una dissociazione tra rappresentanza generale (attribuita, ad esempio, al presidente) e poteri di gestione (attribuiti, ad esempio, al consiglio di amministrazione, al comitato esecutivo o agli amministratori delegati). Tali limitazioni, tuttavia, non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo si provi che questi hanno intenzionalmente agito a danno della società (cosiddetta exceptio doli). Gli atti che eccedono tali limiti, dunque, così come quelli compiuti dall’amministratore munito del potere di rappresentanza ma privo del potere di gestione, sono validi e impegnativi nei rapporti esterni; nei rapporti interni, invece, sono rilevanti per l’azione di responsabilità oltre quale giusta causa di revoca e quale motivo di denuncia al collegio sindacale o al autorità giudiziaria.
    I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea e possono essere costituiti, in tutto o in parte, da partecipazioni agli utili o dall’attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione (cosiddetta stock option). La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

    Nomina e revoca degli amministratori
    Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi. Per le società operanti in alcuni specifici settori è inoltre richiesta la cittadinanza italiana. Lo statuto può subordinare l’assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati.

    La nomina degli amministratori spetta all’assemblea dei soci (fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell’atto costitutivo). Tuttavia se lo stato o altri enti pubblici hanno partecipazioni nella società, lo statuto gli può conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi ma sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto.

    Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’assemblea; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea, quelli rimasti in carica o, in mancanza, il collegio sindacale devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

    Gli amministratori sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell’atto costitutivo, salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa (dunque l’assenza di giusta causa determina l’illiceità della revoca ma non la sua invalidità). Gli amministratori e i sindaci nominati direttamente dallo stato o da altro ente pubblico, a norma dello statuto, possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.

    Doveri e responsabilità degli amministratori
    Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell’assemblea. Per l’inosservanza di tale divieto l’amministratore può essere revocato dall’ufficio e risponde dei danni.

    L’amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa l’organo collegiale; se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. In questi casi la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell’operazione. In caso di inosservanza di tali doveri o di deliberazione del consiglio o del comitato esecutivo adottata con il voto determinante dell’amministratore interessato, la deliberazione stessa, qualora possa recare danno alla società può essere impugnata dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla sua data, fatti in ogni caso salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

    Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende coloro che, essendo immuni da colpa, hanno fatto annotare senza ritardo il loro dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

    L’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell’assemblea; può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; deve comunque essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica. La deliberazione dell’azione di responsabilità importa la revoca dall’ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. L’azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo; tuttavia, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l’azione può essere esercitata dai soci che rappresentino un quarantesimo del capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto.

    Presidente del consiglio di amministrazione

    Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se non è direttamente nominato dall’assemblea dei soci. Il presidente, specie nelle società più grandi, può essere affiancato da uno o più vicepresidenti (figure, peraltro, non previste dalla legge).

    Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

    Funzionamento del consiglio di amministrazione
    Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando lo statuto non richiede un maggior numero di presenti. Lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione (ad esempio, videoconferenza).
    Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
    Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni.

    Organi delegati
    Se lo statuto o l’assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti (amministratori delegati).
    In tal caso il consiglio determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società, se predisposti; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione. Gli amministratori sono comunque tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.
    Gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

    Non possono essere delegate:
    * la facoltà di emettere obbligazioni convertibili;
    * la redazione del bilancio di esercizio;
    * la facoltà di aumentare il capitale sociale;
    * gli adempimenti relativi alla riduzione del capitale sociale per perdite;
    * la redazione del progetto di fusione con altre società;
    * la redazione del progetto di scissione della società.

    Sistema monistico
    Nel sistema monistico l’amministrazione ed il controllo sono esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un comitato costituito al suo interno (comitato per il controllo sulla gestione), che sostituisce il collegio sindacale.
    Almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci e, se lo statuto lo prevede, di quelli previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati (sono i cosiddetti amministratori indipendenti). Al momento della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e prima dell’accettazione dell’incarico, sono resi noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.
    Salvo diversa disposizione dello statuto, la determinazione del numero e la nomina dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione spetta al consiglio di amministrazione. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il numero dei componenti del comitato non può essere inferiore a tre. Il comitato è composto da amministratori indipendenti, che non siano membri del comitato esecutivo ed ai quali non siano attribuite deleghe o particolari cariche e comunque non svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell’impresa sociale o di società che la controllano o ne sono controllate. Almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
    Il comitato per il controllo sulla gestione elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente. Vigila sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione. Svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile.

    Altre società
    Società in accomandandita per azioni
    Le norme sull’amministrazione della società per azioni sono applicabili, con alcune deroghe, alla società in accomandita per azioni. La relativa disciplina è contenuta negli artt. 2454-2458 del Codice civile.
    Nella società in accomandita per azioni i soci accomandatari, indicati nell’atto costitutivo, oltre rispondere solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, sono di diritto amministratori e sono soggetti agli obblighi degli amministratori della società per azioni.
    La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria della società per azioni; se avviene senza giusta causa, l’amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni.
    L’assemblea, con la stessa maggioranza, provvede a sostituire l’amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio; la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica. Il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal momento dell’accettazione della nomina. In caso di cessazione dall’ufficio di tutti gli amministratori, la società si scioglie se nel termine di centottanta giorni non si è provveduto alla loro sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica.

    Società cooperative
    Secondo l’art. 2519 del Codice civile alle società cooperative, in mancanza di disposizioni specifiche, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sull’amministrazione delle società per azioni (l’atto costitutivo può però prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata, se la cooperativa ha un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro).
    L’art. 2542 del Codice civile detta alcune disposizioni specifiche relative al consiglio di amministrazione delle cooperative, stabilendo che:
    * la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori o, se sono persone giuridiche, tra le persone fisiche da esse indicate;
    * l’atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di soci, in proporzione dell’interesse che ciascuna categoria ha nell’attività sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori;
    * la nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall’atto costitutivo allo Stato o ad altri enti pubblici. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori deve essere riservata all’assemblea.

  260. Inferno Says:

    parte 4° >
    I CONSORZI FRA UTENTI DI STRADE VICINALI
    Autore: Pietro La Rocca da: “Il regime giuridico delle strade provinciali, comunali, vicinali e private.

    *Lo statuto dei consorzi*
    Gli statuti dei consorzi, ai quali non può negarsi il carattere normativo, vengono dalla più accreditata manualistica classificati fra le fonti del diritto amministrativo. Lo statuto, oltre ad essere espressione primaria di autonomia, è anche espressione della potestà autoorganizzatoria dell’ente, cioè della potestà riconosciuta all’ente di darsi la propria organizzazione strutturale. Non sempre lo statuto è così completo da disciplinare tutta quanta l’attività dell’ente in ogni sua estrinsecazione. Più spesso lo statuto viene integrato da un regolamento interno che ha lo scopo di dettare norme sia per l’attuazione di singoli parti dello statuto, sia per aggiungere norme di carattere particolare e specifico a quelle di carattere generale contenute nello statuto.
    La potestà regolamentare può, quindi, considerarsi integrativa della potestà statutaria con la sola differenza che lo statuto detta norme per l’ordinamento interno dell’ente, mentre il regolamento detta norme che vincolano l’attività dei terzi con l’ente stesso.
    Circa il contenuto, lo statuto dei consorzi fra utenti di strade vicinali deve innanzitutto indicare l’oggetto del consorzio con riferimento all’art. 1 del d.l.lgt. n. 1446 del 1918. Oggetto del consorzio è, come abbiamo già visto, la manutenzione, la sistemazione o la ricostruzione di una strada vicinale. Non può formare oggetto del consorzio la costruzione di una strada vicinale. Un consorzio che fosse costituito per la costruzione di una strada vicinale non potrebbe essere sottoposto alla disciplina del d.l.lgt. del 1918, non acquisterebbe quindi la qualifica di ente pubblico e sarebbe assoggettato alla disciplina del diritto comune.
    Poiché, ne la legge del 1865, ne il d.l.lgt. del 1918 danno indicazioni sugli organi del consorzio, sulle loro attribuzioni e sul loro funzionamento, siamo d’accordo con chi ritiene che tali norme dovranno essere inserite nello statuto del consorzio. Lo statuto dovrà, infine, contenere i criteri che fissano l’acquisto e la cessazione della qualità di utente, i criteri di ripartizione delle spese consorziali, come sono costituite le entrate del consorzio, la durata del consorzio ed i modi di devoluzione del patrimonio nel caso di cessazione del consorzio, le modalità per la modificazione dello statuto e quant’altro sia necessario per meglio disciplinare la vita dell’ente. Problema di particolare interesse è quello relativo alle modificazioni dello statuto. Chi è competente a deliberare tali modifiche: gli enti consorziati oppure lo stesso consorzio a mezzo dell’assemblea consorziale? ed in quest’ultimo caso, l’assemblea consorziale è competente a deliberare tutte le modificazioni ovvero soltanto alcune? Parte della dottrina ritiene che quando il consorzio è nato in forza di atto amministrativo preceduto da un atto dei consorziati per modificare lo statuto è necessario il concorso di conformi deliberazioni di tutti gli stessi organi che parteciparono alla formazione dell’atto costitutivo. Altri Autori ritengono, invece, che rientri fra le attribuzioni dell’assemblea consorziale deliberare le modifiche da apportare allo statuto, a condizione però che tale attribuzione sia espressamente prevista dallo statuto. Tenuto conto dell’autonomia dovuta all’ente e del fatto che lo statuto è la più importante espressione di tale autonomia, ci sembra di poter condividere la tesi di quanti sostengono che possa attribuirsi all’assemblea dei consorzi facoltativi il potere di modificare il proprio statuto. Dai poteri dell’assemblea consorziale resta, però, escluso quello di determinare la cessazione del consorzio, atteso che l’art. 167 del t.u. della legge comunale e provinciale del 1934 non lascia dubbi di sorta nello stabilire che tale facoltà compete agli enti consorziati e non ai rappresentanti di essi.
    Lo scioglimento dei consorzi di strade vicinali non avviene secondo le norme dell’art. 30 del c.c. e, quindi degli artt. 11 e 21 delle norme di attuazione di detto codice. La cessazione del consorzio si verifica “ope legis” con il venir meno dello scopo per cui è stato costituito.
    Altro problema di non secondaria importanza è, infine, quello relativo alla individuazione dell’autorità competente ad emanare il decreto di costituzione del consorzio. Com’è noto, in forza dell’art. 157 del t.u. della legge 27-6-1942, n. 851, la costituzione dei consorzi coattivi è disposta con decreto del Prefetto, se gli enti appartengono alla stessa circoscrizione provinciale, del Ministro per l’interno se appartengono a circoscrizioni provinciali diverse. Con lo stesso decreto è approvato lo statuto ed è stabilita la sede del consorzio. Essendo, però, la materia della viabilità, come già detto, a norma degli artt. 2 del d.P.R. 15-1-1972, n. 8 e 79 e 87 del d.P.R. 24-7-1977, 11. 616, trasferita alla competenza della Regione, l’autorità oggi preposta all’emissione del decreto di costituzione del consorzio ed all’approvazione del relativo statuto è il Presidente della Giunta regionale. Procedura per la costituzione dei consorzi fra utenti di strade vicinali (consorzi provvisori o temporanei, consorzi permanenti, consorzi facoltativi o volontari, consorzi coattivi). La procedura per la costituzione dei consorzi è diversa a seconda che trattasi di consorzi provvisori, permanenti, facoltativi o coattivi. Esaminiamo molto brevemente le diverse ipotesi:
    a) Consorzi provvisori o temporanei
    La legge 20-3-1865, n. 2248, prevede agli artt. 52 e 53 dei consorzi provvisori. Tale specie di consorzio non è stata prevista dal d.l.lgt. n. 1446 del 1918 e quindi si ritiene che non dovrebbe più esistere.
    In verità, la semplice «riunione degli utenti» di cui agli artt. 52 e 53 della legge sui ll.pp. non costituisce un ente a sé stante, non è un ente distinto dai singoli, ma è costituita dai singoli stessi e come tale è disciplinata dalle norme del codice civile in materia di comunione.
    Non sembra, poi, valida la tesi secondo cui la costituzione di tali consorzi provvisori sarebbe giustificata dalla necessità di eseguire lavori d’urgenza e prima ancora della costituzione del consorzio permanente, perché in questo caso ben può soccorrere la disposizione di cui all’art. 52 della legge sui lavori pubblici che conferisce al Comune il diritto di procedere d’ufficio all’esecuzione dei lavori necessari, sostituendosi alla riunione degli utenti, quando alla convocazione degli utenti, fatta dal Comune, non sia intervenuta almeno la metà degli stessi; quando l’adunanza, ancorché presente il numero legale sia stata sciolta senza prendere alcuna deliberazione; quando, infine, puravendo la maggioranza adottato delle deliberazioni, queste non siano state eseguite. In tutti questi casi interviene il Consiglio comunale che, sostituendosi agli utenti, assegnerà un termine agli utenti stessi per provvedere, trascorso il quale autorizzerà la Giunta municipale a provvedere d’ufficio. All’esigenza sopra ipotizzata può pure soccorrere l’art. 5 del d.l.lgt. n. 1446 del 1918 che autorizza il Comune a provvedere direttamente all’esecuzione delle opere, salvo poi a promuovere d’ufficio la costituzione del consorzio.
     
    b) Consorzi permanenti
    I consorzi permanenti erano previsti dall’art. 54 della legge sui lavori pubblici che stabiliva: «Gli utenti possono essere costituiti in consorzio permanente per deliberazione del Consiglio comunale, quando il Comune concorra alla conservazione della strada, ovvero a richiesta di un numero di essi che rappresenti il terzo del contributo. La Giunta municipale provvede per la formazione del consorzio, previa convocazione degli utenti, e decide sulle questioni che insorgessero, salvo entro trenta giorni il diritto agli utenti di ricorrere alla Deputazione provinciale che statuirà definitivamente’>.
    Detta disposizione deve, però, ritenersi abrogata dal d.l.lgt. n. 1446 del 1918 che, all’art. 2, statuisce le modalità per la costituzione dei consorzi permanenti fra utenti di strade vicinali.
    In forza dell’art. 1 del precitato decreto i consorzi possono essere costituiti non solo per la riparazione e conservazione delle strade vicinali, come era previsto dall’art. 51 della legge sui ll.pp. ma anche per la sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette a pubblico transito e per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle vie vicinali private. La procedura per la costituzione dei consorzi permanenti è identica sia che si tratti di consorzi per strade vicinali pubbliche sia che si tratti di consorzi per “strade vicinali private”. Devesi, però, sottolineare che la costituzione dei consorzi fra utenti di strade vicinali non soggette ad uso pubblico può avvenire solo a seguito di domanda da parte di un numero di utenti che rappresenti, o che assuma a proprio carico, almeno il terzo della spesa occorrente perle opere proposte (art. 2 d.l.lgt. n. 1446 del 1918); mentre la costituzione dei consorzi per le strade vicinali soggette ad uso pubblico può avvenire anche d’ufficio (art. 5 predetto decreto): da qui la distinzione fra consorzi facoltativi e consorzi coattivi.
     
    c) Consorzi facoltativi o volontari
    Sotto l’impero della legge del 1865 sui lavori pubblici era il Consiglio comunale che deliberava la costituzione del consorzio e spettava alla Giunta municipale provvedere per la formazione del consorzio (art. 54).
    Nulla disponeva la legge in ordine alla procedura che la G.M. doveva seguire. Oggi è la Giunta municipale che propone la costituzione del consorzio ed il Consiglio comunale, tenute presenti le proposte della Giunta municipale, approva la costituzione del consorzio. La procedura per la costituzione è dettata dall’art. 2 del d.l.lgt. n. 1446 del 1918.
    Il primo comma ditale articolo dispone: “La domanda per la costituzione del Consorzio è presentata al Sindaco del Comune da un numero di utenti che rappresenti, o che assuma a proprio carico, almeno il terzo della spesa occorrente per le opere proposte, sulla base di una perizia sommaria di massima. Alla domanda deve unirsi, oltre tale perizia, il progetto di statuto consorziale e lo schema dell’elenco degli utenti, con il piano di ripartizione della spesa fra essi”. L’art. 10 del d.l.lgt. n. 1446 del 1918, colmando una lacuna della legge del 1865, ha statuito che quando le opere necessarie alle strade interessano il territorio di più Comuni e non sia possibile o conveniente procedere all’esecuzione separata in ciascun territorio comunale, competente a provvedere è il Comune ove scorre il maggior tratto di strada, sentito il parere degli altri interessati.
    L’art. 2 del d.l.Igt. del 1918, specificando la procedura da seguire per la costituzione dei consorzi, dispone che la Giunta municipale, sentiti gli utenti, formula tutte le proposte per la costituzione del consorzio, proposte da depositare per la durata di 15 giorni presso l’Ufficio comunale, dandone avviso al pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio e notificandolo agli utenti a mezzo del messo comunale.
    La Giunta municipale, ricevuta la domanda di costituzione del consorzio (che a norma dell’art. 2 del d.l.lgt. del 1918 deveessere presentata al Sindaco da un numero di utenti che rappresenti, o che assuma a proprio carico, almeno il terzo della spesa) dovrà provvedere all’esame della domanda e degli atti ad essa allegati che sono: perizia sommaria di massima; progetto di statuto consorziale; schema dell’elenco degli utenti; piano di ripartizione della spesa fra gli utenti. Dovrà, quindi, verificare:
    se la strada riveste o non i caratteri della vicinale soggetta a servitù pubblica, e il grado d’importanza della strada stessa (tale verifica è necessaria perché nell’ipotesi in cui la strada non abbia i caratteri della via soggetta ad uso pubblico, il concorso del Comune è facoltativo e può essere concesso soltanto per opere di sistemazione o ricostruzione ed in misura non eccedente il quinto della spesa. Nell’ipotesi di via vicinale ad uso pubblico, il Comune è, invece, tenuto a concorrere nelle spese di manutenzione, sistemazione e ricostruzione, in misura variabile da un quinto alla metà della spesa a seconda dell’importanza della strada); se l’elenco degli utenti è completo e corrisponda all’effettiva situazione dell’uso che viene fatto della strada; se il piano di riparto della spesa rispecchia esattamente l’uso che ciascun utente fa della strada (questo accertamento è impor­tante perché ogni uso, anche temponaneo, da cui derivi un consumo notevole delle strade vicinali soggette a pubblico transito comporta l’obbligo di concorrere alla loro manutenzione, in ragione della maggiore spesa che lo speciale uso renda necessaria); se il progetto di statuto consorziale abbisogna di modifiche o di integrazioni.
    Esaurita questa fase istruttoria, la Giunta municipale, prima di formulare le proprie proposte al Consiglio comunale, dovrà sentire gli utenti per conoscere il loro parere sulle proposte che intende fare e per eventualmente recepire suggerimenti ed osservazioni che gli utenti possono avanzare in ordine al progetto di costituzione del consorzio predisposto dalla Giunta municipale.
    Giova sottolineare che l’art. 2 del d.l.lgt. del 1918 non richiede per la costituzione del consorzio una decisione da parte degli utenti, ma si limita a chiedere il loro parere. Recita infatti:
    “La Giunta municipale, sentiti gli utenti, formula tutte le proposte per la costituzione del consorzio”.
    Le proposte formulate dalla Giunta municipale vengono, come abbiamo già visto, depositate per la durata di 15 giorni presso l’Ufficio comunale. L’avviso di deposito viene pubblicato all’albo pretorio e notificato agli utenti, i quali possono inoltrare reclami al Consiglio comunale.
    Il Consiglio comunale, decorsi almeno altri 15 giorni, decide sui reclami che nei detti termini fossero stati prodotti e, tenute presenti le proposte della Giunta municipale, approva la costituzione del consorzio, l’elenco degli utenti ed il piano di riparto della spesa. E’ quindi rimessa alla discrezionalità del Consiglio comunale la valutazione della sussistenza delle condizioni per la costituzione del consorzio.
     
    d) Consorzi coattivi
    Abbiamo visto che la formazione di consorzi facoltativi è prevista dall’art. i del d.l.lgt. n. 1446 del 1918 e che la procedura da osservare per la costituzione di detti consorzi è disciplinata dal successivo art. 2 dello stesso decreto. Abbiamo visto pure che all’art. 5 del precitato decreto è prevista la costituzione d’ufficio «nei casi per i quali sarebbe obbligatorio il concorso del Comune > e cioè nell’ipotesi di strade vicinali soggette ad uso pubblico.
    Ciò premesso, dobbiamo subito precisare che è tuttora controverso, sia in dottrina sia in giurisprudenza, se il Comune abbia il potere di costituire coattivamente il consorzio. Gli stessi lavori parlamentari dell’epoca parlano di un semplice diritto di iniziativa del Comune, e ciò sarebbe in armonia con l’art. i del d.l.lgt. del 1918, che parla di facoltà degli utenti di costituirsi in consorzio. Recita, infatti, detto articolo: «Gli utenti delle strade vicinali, anche se non soggette a pubblico transito, possono costituirsi in consorzio …».
    A ben guardare, però, a noi sembra che l’art. 5 del d.l.lgt. del 1918 voglia più esattamente prevedere l’ipotesi dell’inerzia di quel numero di utenti di cui all’art. 2 dello stesso decreto, nel qual caso si sostituirebbe il Comune, fatta sempre salva la procedura dettata dall’art. 2, e ciò perché le garanzie apprestate dal legislatore a favore degli utenti debbono essere sempre e comunque osservate, sia nel caso che il consorzio si costituisce per iniziativa degli utenti, sia nell’ipotesi che tale iniziativa venga assunta dal Comune, in quanto, come abbiamo già visto trattando della natura giuridica dei consorzi fra utenti di strade vicinali soggette a pubblico transito, tali consorzi perseguono uno scopo direttamente connesso con l’interesse pubblico. Al riguardo, il Consiglio di Stato, ha osservato che pur ammettendo che un Comune abbia la facoltà di ordinare la costituzione coattiva di un consorzio per la ricostruzione e la manutenzione di una strada vicinale, deve ritenersi illegittima la deliberazione di costituzione d’ufficio di tale consorzio senza osservare la procedura prescritta dall’art. 2 del d.l.lgt. n. 1446 del 1918.
    L’art. 5 del d.l.lgt. del 1918 si limita a precisare che nei casi per i quali sarebbe obbligatorio il concorso del Comune (cioè per l’ipotesi delle vie vicinali soggette ad uso pubblico), questo può promuovere d’ufficio la costituzione del consorzio. Presupposto quindi necessario ed essenziale perché si possa procedere alla costituzione di consorzi coattivi è che si tratti di vie vicinali pubbliche. Nulla dispone tale articolo per quanto attiene alla procedura per la costituzione di tali consorzi. Nel silenzio della legge, si ritiene che si debba seguire, per analogia, la procedura stabilita per la costituzione dei consorzi volontari o facoltativi.
      
    *L’amministrazione del consorzio*
    Poiché, come abbiamo visto, i consorzi fra utenti di strade vicinali pubbliche sono veri e propri consorzi amministrativi, non v’è dubbio che per la loro amministrazione si debbano osservare — per quanto applicabili — le norme di diritto amministrativo.
    Circa gli atti deliberativi di tali consorzi si rinvia a quanto già detto a proposito dei ricorsi contro i provvedimenti in materia di strade vicinali.
    Di solito, gli organi dei consorzi sono costituiti:
    a) da un’assemblea, organo deliberante per gli atti più importanti del consorzio, quali la nomina dei membri del consiglio di amministrazione, l’approvazione del bilancio e del conto consuntivo, la nomina dei revisori dei conti, gli atti che vincolano il consorzio oltre i limiti di bilancio, le modifiche dello statuto e dell’elenco degli utenti, l’ordinamento degli uffici, etc.;
    b)  da un consiglio di amministrazione, organo esecutivo e deliberante per gli affari di ordinaria amministrazione, quali l’approvazione dei ruoli per la riscossione dei contributi, la nomina dei salariati, la liquidazione delle spese di ordinaria amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio, etc. Spetta, in particolare, predispone i bilanci e i conti consuntivi, deliberare in via d’urgenza su tutti gli affari amministrativi e questioni giudiziarie che riguardino interessi del consorzio, con l’obbligo di comunicare, per la ratifica, i provvedimenti relativi, alla prima riunione dell’assemblea;
    c) da un Presidente, organo esecutivo, che ha la rappresentanza legale del consorzio. Compete al Presidente: convocare e presiedere le assemblee degli utenti e le adunanze del consiglio di amministrazione e formulare l’ordine del giorno; dare esecuzione alle deliberazioni del consorzio; stipulare i contratti deliberati dai predetti due organi deliberativi; rappresentare il consorzio in giudizio e di fronte ai terzi; firmare tutti gli atti riguardanti l’amministrazione del consorzio; vigilare sul funzionamento degli uffici e dei servizi consorziali.
    Il consorzio avrà, infine, un segretario e relativo ufficio di segreteria.
    La nomina del segretario è di competenza dell’assemblea.
    Spetta, in particolare, al segretario del consorzio assistere alle sedute degli organi collegiali e provvedere alla stesura dei relativi verbali.
    Sino a poco tempo fa si era posto il problema della competenza del segretario del consorzio a rogare, nell’interesse esclusivo del consorzio, i contratti previsti dall’art. 87 del t.u.l.c.p. del 1943, sostituito dall’art. i della legge 9-6-1947, n. 530. Il problema era stato risolto negativamente, nel senso che si riteneva che la stipulazione dei contratti in forma pubblica amministrativa, trattandosi di specifica funzione che la legge 16-2-1913, n. 89, sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili conferisce ai soli notai, non potesse essere attribuita o delegata ad altri se non in forza di una esplicita disposizione di legge (principio dell’inderogabilità delle competenze). Si concludeva, così, che questa potestà di carattere eccezionale, conferita ai segretari comunali e provinciali, in deroga alle disposizioni della legge sul notariato, non poteva ritenersi compresa nell’art. 165 del t.u.l.c.p. del 1934, che, con un generico rinvio, estende ai consorzi le norme stabilite per i Comuni circa le deliberazioni, la finanza, la contabilità, la vigilanza e la tutela.
    Tale questione è stata definitivamente risolta dall’articolo unico della legge 3-5-1966, n. 261, che recita: «I segretari comunali e provinciali che sono segretari di consorzi di cui agli artt. 156 e 169 deI t.u. approvato con r.d. 3-3-1934, n. 383, e successive modificazioni, possono rogare, nell’esclusivo interesse dei consorzi stessi, gli atti ed i contratti di cui all’art. 87 del suddetto testo unico». Ora, poiché il legislatore richiede, per la validità della funzione rogatoria, che la qualità di segretario del consorzio coincida con quella di segretario comunale, si deve dedurre che la norma di cui all’articolo unico della legge n. 261 del 1966 non è applicabile ai segretari consorziali che non siano anche segretari comunali, talché gli atti contrattuali rogati da segretari consorziali privi della qualifica di segretario comunale non sono validi e non può attribuirsi ad essi che il valore di scrittura privata.
     
    *Le entrate del consorzio* 
    Le entrate del consorzio fra utenti di strade vicinali sono essenzialmente costituite:
    a) dalle quote poste a carico degli utenti;
    b) dal contributo del Comune;
    c) da eventuali contributi statali (ora regionali).
    Circa le quote poste a carico degli utenti, abbiamo già detto cosa debba intendersi per utente di strada vicinale ed abbiamo visto che la definizione di utenti è data dall’art. 51 della legge sui lavori pubblici.
    Qui vogliamo solo ricordare che sono tenuti al contributo soltanto gli effettivi utenti delle strade vicinali e cioè non coloro che possono comunque usare delle strade vicinali per raggiungere le loro proprietà, bensì solo quelli che ne possono usare utilmente
    La dottrina ha poi ritenuto che il concetto di utente di strada vicinale risulta fondato su un reale dato di fatto e quindi è tale solo chi dall’uso delle strade vicinali trae “un effettivo e concreto giovamento, in misura ed in modo nettamente differenziati da quello che ne traggono gli altri che pure ne usano”).
    Poiché, infine, la legge (art. 51 legge 20-3-1865, n. 2248) parla di <(quelli che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà», resta escluso che possano essere tenuti al contributo i semplici conduttori del fondo.
    Il contributo degli utenti di una strada vicinale ha il suo fondamento economico e giuridico nel vantaggio derivante ai fondi della strada, ed ha quindi carattere di onere reale e non personale. E l’art. 7 d.l.lgt. n. 1446 del 1918 precisa che la misura di tale contributo non può essere determinata in misura superiore al doppio dell’imposta principale gravante sul fondo. Ora, essendo tale imposta stata soppressa, per effetto della riforma tributaria, si ritiene che i criteri per la determinazione di tale contributo dovranno essere fissati dallo statuto consorziale, tenuto conto della durata e del particolare uso che l’utente faccia della strada. Giova, infine, ricordare che, contrariamente a quanto avveniva sotto l’impero della legge del 1865, che all’art. 51 poneva a carico degli utenti le sole spese di riparazione e conservazione delle strade vicinali, oggi il d.l.lgt. del 1918 pone a carico degli utenti anche le spese relative alla ricostruzione. Per quanto attiene al contributo del Comune, si rinvia a quanto detto al paragrafo 19 del capitolo V trattando della manutenzione, sistemazione e ricostruzione di strade vicinali.
    Per quanto riguarda i contributi statali, l’art. 11 del d.l.lgt. del 1918 prevedeva, per le opere da farsi sulle strade vicinali soggette ad uso pubblico, la possibilità di ottenere dei sussidi governativi in misura non superiore al 15% della spesa in base all’art. 321 della legge sui lavori pubblici. Poiché la materia relativa alla viabilità è stata trasferita, come abbiamo già visto, alla competenza delle Regioni, si ritiene che anche l’erogazione di eventuali contributi per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione di strade vicinali soggette ad uso pubblico rientra oggi nelle competenze regionali.

    *Gli atti deliberativi del consorzio*
     La legge non detta le modalità e le forme che debbono essere osservate per le deliberazioni dei consorzi fra utenti di strade vicinali, limitandosi l’art. 16 del d.l.lgt. del 1918 a statuire che gli atti deliberativi di cui trattasi debbono essere pubblicati e trasmessi al Prefetto (poi ex Co.Re.Co.), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 211 e 216 del t.u. della legge comunale e provinciale abrogati dall’art. 64 legge 142/1990.
    A noi pare che per tali atti bisognerà oggi fare riferimento
    innanzitutto alle norme contenute negli statuti dei consorzi e,
    in mancanza, alle norme di carattere generale del d.lgs. 18
    agosto 2000, n. 267. Così, ad esempio, se nulla dispone lo statuto, per la legalità e la validità delle adunanze dell’assemblea consorziale e del consiglio di amministrazione, bisognerà fare riferimento al principio generale che esige la presenza della metà dei componenti il collegio, oppure, quando, come nel caso di consorzi di strade vicinali, alla presenza di un numero di membri che rappresenti la metà dell’ammontare dei contributi. Le deliberazioni s’intendono adottate col voto favorevole di un numero di utenti che rappresenti più della metà dell’ammontare dei contributi stessi. Circa la forma, nulla disponendo il d.l.lgt. del 1918, si ritiene che i verbali delle deliberazioni possano assumere qualunque forma, purché contengano gli elementi essenziali propri di tale categoria di atti. Per quanto attiene alle procedure della votazione, si dovrà avere riguardo non al numero dei consorziati, ma alla somma degli interessi di cui ciascuno di essi è portatore. Dispone, infatti, l’ultimo comma dell’art. 3 deI d.l.lgt. del 1918 che «il Comune è rappresentato nei consorzi con voto proporzionale alla misura del concorso». Si segue cioè il principio della proporzionalità degli interessi degli utenti. A tale principio di carattere generale si deroga nel caso di deliberazioni che approvano i progetti esecutivi delle opere di sistemazione e ricostruzione delle strade. In questo caso per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole di un numero di utenti che rappresenti od assuma un contributo complessivo non inferiore ai sei decimi della spesa totale, computando il concorso del Comune, obbligatorio o facoltativo (art. 6, d.l.lgt. del 1918). Anche per il problema della pubblicità delle sedute, ci pare che sia necessario far riferimento alle disposizioni della legge comunale e provinciale. Pertanto, le sedute dell’assemblea consorziale saranno pubbliche, salvo diversa disposizione dello statuto, mentre quelle del consiglio di amministrazione, saranno, in analogia alle sedute della Giunta municipale, segrete. Per quanto riguarda il problema dei controlli bisognerà tenere conto delle disposizioni contenute nell’art. 130 della Cost. e nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. A questo punto giova ricordare che in dottrina sono state formulate due tesi contrapposte per l’individuazione degli ’ di cui parla l’art. 130 Cost.: l’una, restrittiva, sostiene che la categoria ditali enti dovrebbe comprendere gli enti territoriali necessari, i loro consorzi e le loro aziende, mentre ogni altra persona giuridica pubblica dovrebbe far parte della categoria degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione, di cui parla l’art. 117 Cost.; l’altra tesi, più estensiva, che ci sembra più aderente allo spirito ed alla lettera dell’art. 130 Cost., è quella che comprende nell’espressione «altri enti locali» qualsiasi ente locale non legato da alcun rapporto di dipendenza dalla Regione. Alla luce delle suddette considerazioni e tenuto conto che sia la dottrina che la giurisprudenza hanno attribuito ai consorzi fra utenti di strade vicinali pubbliche la qualificazione giuridica di enti locali, non abbiamo alcuna difficoltà nell’affermare che gli atti deliberativi di tali consorzi debbono, oggi, sottostare al controllo regionale di cui all’art. 130 Cost. e agli artt. di cui al Capo I, titolo VI del d.lgs. 267/2000. Va da sé che l’impugnativa delle deliberazioni adottate dai consorzi fra utenti di strade vicinali pubbliche, attesa la loro natura di atti amministrativi definitivi, va fatta, in prima istanza, davanti al TAR e, in grado di appello, al Consiglio di Stato; mentre l’impugnativa delle deliberazioni adottate dai consorzi fra utenti di strade vicinali non soggette ad uso pubblico resta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, tenuto conto, come più volte specificato, che i consorzi stradali hanno natura di persone giuridiche pubbliche solo se costituiti per strade vicinali di uso pubblico.

    *Giurisprudenza in materia di consorzi stradali e contributi a carico degli utenti*
    Consorzi per la manutenzione delle strade vicinali
    I consorzi permanenti costituiti ai sensi dell’art. 52 1. 20 marzo 1865, n. 2248, All. F, aventi per oggetto strade vicinali assoggettate ad uso pubblico sono persone giuridiche di diritto pubblico; di conseguenza, la cognizione delle controversie inerenti gli atti emanati da tali consorzi rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 16-1-1987, n. 14, in “I TAR”, 1987, I, 1556).

    Strada vicinale. Manutenzione e ricostruzione. Consorzio obbligatorio
     La domanda, che sia proposta dall’utente di una strada vicinale, nei confronti del consorzio obbligatorio costituito, secondo la disciplina del d.l.lgt. 1 settembre 1918, n. 1446 e dalla 1. 12 febbraio 1958, n. 126, per la ricostruzione, sistemazione e manutenzione di tale strada, e che sia rivolta ad insorgere contro l’imposizione di contributi per opere non comprese fra i suddetti compiti, né ad essi connesse (nella specie, opere di urbanizzazione a fini di lottizzazione) nonché a far valere l’illegittimità ed inefficacia delle deliberazioni in proposito adottate, esula dalla mera denuncia dell’irregolare esercizio del potere impositivo del consorzio e si traduce nella negazione in radice del potere stesso, considerato che taluna ultima situazione è ravvisabile non solo quando l’amministrazione si arroghi un potere non previsto dalla legge, ma anche quando utilizzi un potere conferito dalla legge in casi nemmeno astrattamente inquadrabili fra quelli da essa contemplati; ne discende che la suddetta domanda, ricollegandosi ad una posizione di diritto soggettivo, inidonea a subire degradazione od affievolimento per effetto degli indicati provvedimenti, spetta alla cognizione del giudice ordinario.
     
    Strada vicinale. Costituzione per conferimento dei frontisti
     Nel caso in cui i proprietari frontisti, per effetto dei singoli conferimenti, abbiano dato origine ad una strada vicinale, la comunione incidentale che viene a determinarsi tra detti proprietari non si estende, oltre il tratto di terreno conferito, alla strada che, successivamente, i proprietari dei fondi in consecuzione abbiano, nel solo proprio riconoscibile interesse, costruita partendo dalla strada già esistente, per l’accesso limitato ai loro vari lotti.
     
    Strade vicinali. Consorzio. Contributi a carico degli utenti
     Con riguardo alle deliberazioni di un consorzio per strade vicinali in tema di contributi a carico degli utenti, la controversia promossa per denunciarne l’illegittimità, sotto il profilo dell’attinenza di detti contributi alla realizzazione di opere estranee alle competenze del consorzio medesimo, si traduce nella contestazione in radice del potere impositivo, e, pertanto, ricollegandosi a posizioni di diritto soggettivo (non affievolite da quei provvedimenti), rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ., SS.UU., 5-2-1988, 11. 1206, in “Sett. Giur.”, 1988, 1202)
     
    Consorzi stradali obbligatori. Concetto
     I consorzi obbligatori sono enti pubblici.
    Al moderno concetto di strada non può essere considerato estraneo quanto attiene alla sua sistemazione in senso ampio (TAR Lazio, Sez. Il, 29-4-1988, n. 641, in “Riv. Amm.”, 1988, 979)
     
    Strada vicinale. Uso pubblico. Costituzione. Consorzio obbligatorio
     Ai fini della costituzione obbligatoria dei consorzi per le strade vicinali di uso pubblico prevista dall’art. 14 1. 12 febbraio 1958, n. 126, il Comune è tenuto ad espletare le formalità procedimentali di garanzia per gli utenti stabilite dal d.l.lgt. 10 settembre 1918, n. 1446 (Cons. Stato, Sez. V, 18-2-1991, n. 162, in “Sett. Giur.”, 1991, 95)

  261. Inferno Says:

    http://www.comune.barberino-di-mugello.fi.it/flex/files/D.c9b04ddf18b8d1b2a20c/REGOLAMENTO_VICINALI.pdf.
    ESEMPIO DI REGOLAMENTO

    COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
    PROVINCIA DI FIRENZE
    UFFICIO LAVORI PUBBLICI
    SETTORE LAVORI PUBLICI
    Comune di Barberino di Mugello Lavori Pubblici, via Trento n. 1

    REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO
    Redatto da:
    Ufficio Lavori Pubblici
    (Ultimo aggiornamento 08 febbraio 2006)
    PREMESSA
    Il presente regolamento disciplina le modalità per la gestione delle strade
    vicinali di uso pubblico, i frontisti delle stesse per la manutenzione della viabilità potranno riunirsi in consorzio secondo quanto previsto dal D. L. Lgt 01 Settembre 1918 n. 1446, o accedere ai contributi di cui al presente regolamento
    PRIMA PARTE
    Art. 1) DEFINIZIONE E AMBITO D’APPLICAZIONE
    Il presente regolamento si applica alle strade che sono ricomprese nell’
    apposito elenco approvato dal Consiglio Comunale come strade vicinali di uso pubblico e indicate negli elaborati del piano strutturale.
    Sono escluse dall’ ambito di applicazione del presente regolamento le seguenti categorie di strade: Autostrade, strade gestite dall’ANAS, strade regionali, strade Provinciali, strade Comunali, strade agrarie o interpoderali, strade private. Le strade che risultano dalle mappe catastali quali strade vicinali di uso pubblico e che sono escluse dall’ ambito di applicazione del presente regolamento, perché non ricomprese nell’apposito elenco sono soggette al regime giuridico delle
    strade agrarie, ed alle tutele e vincoli previsti dal diritto privato in tema di servitù, passi e governo del territorio. La tutela del diritto pubblico, è esercitata dal Sindaco su tutte le strade ricomprese nell’elenco delle strade vicinali d’uso pubblico, nei criteri e nelle forme stabiliti dalla vigente normativa.
    Art. 2) DECLASSAMENTI
    La classificazione e declassificazione delle strade oggetto del presente
    regolamento e’attribuita al comune di Barberino di Mugello che vi provvede previa delibera del Consiglio Comunale; in caso di declassamento le strade interessate diventano automaticamente strade agrarie interpoderali di proprietà privata, con l’esclusione di
    qualsiasi ed ulteriore forma di uso pubblico. Il fondamento giuridico del declassamento è il mancato riscontro di fatto dell’ uso pubblico.
    Il declassamento delle strade di uso pubblico può essere chiesto da parte dei proprietari dei fondi contermini, finalizzato al definitivo passaggio di proprietà con atto notarile, che potrà comunque essere redatto anche in presenza di servitù o diritti di terzi riportando gli stessi nell’atto medesimo. Per tali casi la procedura si svolgerà nel seguente modo:
    a)Richiesta del cittadino proprietario di fondi contermini con i seguenti allegati:
    1. mappa catastale
    2. visure catastali relative alle particelle contermini al tracciato stradale
    3. scheda riepilogativa dei proprietari interessati
    4. repertorio fotografico
    5. relazione circa le motivazione della richiesta di declassamento
    b)Esame preliminare del Servizio Tecnico con:
    1. verifica se il tracciato risulta escluso dall’elenco delle vicinali di uso pubblico
    2. verifica dell’ esistenza o meno dell’ uso pubblico
    3. verifica insussistenza e/o presenza di diritti reali relativi ad altri proprietari
    c)Delibera del Consiglio Comunale con accettazione e/o diniego della richiesta di declassamento con relative motivazioni (In caso d’accoglimento)
    d)Redazione del frazionamento da parte del proprietario richiedente
    e)Rogito, registrazione, trascrizione e volture catastali a cura e spese del proprietario
    richiedente.
    Art. 3) CLASSAMENTI D’INIZIATIVA PRIVATA
    La classificazione di strada vicinale d’uso pubblico può essere d’iniziativa
    privata o del Comune e attuata se esiste il riscontro di fatto dell’ uso pubblico reiterato nel tempo. Nel caso di richiesta da privati si seguirà la seguente procedura:
    a) Richiesta del cittadino proprietario di fondi contermini con i seguenti allegati:
    > mappa catastale
    > visure catastali relative alle particelle contermini al tracciato stradale
    > scheda riepilogativa dei proprietari interessati
    > relazione circa le motivazione della richiesta di classificazione
    > relazione geologica per accertare la stabilita della viabilità
    > repertorio fotografico
    b) Esame preliminare del Servizio Tecnico con:
    > verifica se il tracciato risulta escluso dall’elenco delle vicinali di uso pubblico
    > verifica delI’esistenza o meno dell’ uso pubblico
    > verifica insussistenza e/o presenza di diritti reali relativi ad altri proprietari,
    c) Delibera del Consiglio Comunale con accettazione e/o diniego della richiesta con relative motivazioni – (In caso d’accoglimento)
    d) Redazione dei frazionamenti da parte del proprietario richiedente –
    f) Rogito, registrazione, trascrizione e volture a cura e spesa del cittadino
    proprietario di fondi contermini promotore della richiesta.
    Art. 4) CLASSAMENTI D’INIZIATIVA PUBBLICA
    Si procede alla classificazione a strada vicinale d’iniziativa pubblica nei
    seguenti casi:
    1. Quando ricorre il fondamento giuridico del classamento attraverso il riscontro di fatto dell’ uso pubblico.
    2. Quando ricorrono motivi di contingibilità ed urgenza riscontrati nei modi previsti dal regolamento D.P.R. 554/99 articoli 146 e 147 .
    a seguito dell’approvazione del Consiglio Comunale, sarà, immediatamente esercitatile il diritto d’uso pubblico, intendendosi nel diritto la facoltà suprema del Sindaco di avvalersi per la tutela e gestione del territorio, d’atto impositivo per l’applicazione del diritto d’uso pubblico anche sulle strade agrarie, laddove, di fatto, sia preclusa e/o limitata la possibilità di usufruire delle strade vicinali d’uso pubblico.
    In tali, casi è obbligo dell’Amministrazione procedere alla formazione del
    Consorzio obbligatorio. Le somme per l’eventuale indennizzo a privati per l’imposizione del diritto d’uso pubblico per iniziativa del Comune, su strade precedentemente identificate quali agrarie, ragguagliando le stesse a opere di urbanizzazione, potranno essere determinate
    in base a quota parte del costo di manutenzione annuo al metro/lineare di strada ed essere reperite fra le entrate derivanti da oneri di urbanizzazione sul bilancio dell’anno successivo a quello in cui il comune provvede alla classificazione a vicinale di uso pubblico.
    ART. 5) AGGIORNAMENTI DEI TRACCIATI DELLE VICINALI
    Sono ammessi con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del presente
    regolamento variazioni dei tracciati delle strade vicinali di uso pubblico, (fatto salvo la presentazione delle DIA o il rilascio dei previsti atti autorizzativi) purché adeguatamente giustificate e purché le variazioni proposte non peggiorino sostanzialmente le caratteristiche morfologiche dei tracciati esistenti. Laddove al classamento fra le strade vicinali d’uso pubblico, di una nuova porzione di strada, corrisponda la dismissione di un tracciato accampionato come strada d’uso pubblico ma non più soggetta a pubblico transito potrà essere valutata la possibilità di redigere un contestuale atto di classificazione e declassamento ed un
    conseguente rogito di permuta sempre a cura e spesa del cittadino proprietario di fondi contermini promotore della richiesta.
    ART.6) CENTRI ABITATI
    Tutte le viabilità ricomprese all’interno dei Centri abitati così come perimetrati da cartografia approvata con delibera della Giunta Municipale n. 379 del 05 maggio 1994 ove vi sia di fatto esercitato un diritto di uso pubblico sono equiparate alle strade “Comunali” così come disposto dall’ art. 2 comma 7 del D.L. 285/92 con esclusione delle Strade Classificate Regionali e Provinciali.
    ART. 7) NUOVE STRADE
    Per le nuove viabilità realizzate da enti pubblici, la loro classificazione il loro è definita in sede di approvazione del progetto. La realizzazione di nuove strade da parte di privati deve essere autorizzata con
    permesso di costruire o denuncia d’inizio attività a seconda della tipologia
    dell’intervento e qualora venga richiesta la classificazione di strada Vicinale di uso pubblico, si segue la procedura definita al precedente art. 3 con l’ aggiunta dei seguenti allegati all’ istanza:
    > Mappa catastale con relativi frazionamenti;
    > Visure catastali relative alle particelle interessate dal tracciato stradale > Contratti d’acquisto dei beni
    > Relazione sulle dimensioni e caratteristiche del tracciato della sezione tipo;
    > Collaudo statico di eventuali opere d’arte.
    Ad avvenuta ultimazione della strada il Servizio Tecnico procederà ad una verifica dei lavori eseguiti in rapporto al progetto approvato ed alle eventuali prescrizioni il richiedente avvia la procedura per la classificazione quale strada vicinale secondo l’articolo 3 del presente regolamento.
    PARTE SECONDA
    ART.8) CONTRIBUTI
    Per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali soggette a pubblico transito, possono essere erogati contributi, in misura variabile da un quinto sino alla metà dell’importo netto della spesa, agli utenti delle stesse. Le opere ammesse a contributo, nel limite delle risorse stanziate in bilancio, saranno individuate sulla base della partecipazione ad un bando pubblico annuale che indicherà le modalità di determinazione delle percentuali di contributo per singola
    tipologia di opera e le modalità di formazione della graduatoria.
    Le opere di manutenzione straordinaria ammissibili a contributo dovranno essere limitate alle seguenti tipologie d’intervento:
    ripristino viabilità in seguito ad eventi calamitosi ripristino ponti e/o manufatti a seguito di eventi calamitosi o grave deterioramento;
    ripristino muri a valle delle strade; asfaltatura o trattamenti con semipenetrazione di strade bianche; modifiche di tracciato o di livelletta che migliorino le caratteristiche planoaltimetriche; Le opere di manutenzione ordinaria ammesse a contributo potranno essere:
    riprese d’asfalti esistenti rispristino ed esecuzione di fossette stradali e chiaviche ripristino e consolidamento massicciata stradale ricarico di ghiaia e materiale stabilizzato nonché ulteriori interventi che rientrino nella casistica di cui alle lett. b) d) e) f) l) m) e n) del regolamento dei lavori pubblici di cui al D.P.R. 554/99. L’Amministrazione potrà contribuire anche fornendo i materiali necessari alla manutenzione, in quantità tale che il suo valore sia pari al contributo assegnato dal Comune.
    ART.9) INTERVENTI D’URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI
    In caso d’interventi di carattere straordinario, riconducibili ad eventi calamitosi, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di provvedervi direttamente per interventi di urgenza o di somma urgenza previsti dagli articoli 146 e 147 del D.P.R. 554/99 sostenendone la spesa per un importo da stabilirsi tra il 20% e il 50% del totale importo (escluso IVA), rivalendosi sui frontisti per la restante quota.
    PARTE TERZA
    ART.10) LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE
    Nelle strade vicinale come disciplinate dal presente regolamento, che ricadono fuori dei centri urbani, avuto riguardo alla struttura stradale stessa, la circolazione di determinati tipi di veicoli potrà essere vietata qualora il loro transito possa causare deterioramento della sede stradale stessa con conseguente compromissione della sicurezza del pubblico transito. Le suddette limitazioni saranno istituite ai sensi dell’art. 6 del D.lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni e rese note tramite apposizione di segnaletica stradale a cura e spese dell’Amministrazione Comunale. Le spese di cui sopra andranno a concorrere a formare la quota massima, spettante all’amministrazione comunale come previsto dal precedente art. 5 del presente regolamento.
    ART. 11) AUTORIZZAZIONI IN DEROGA
    I proprietari di fondi limitrofi alle strade vicinali, ovvero i soggetti che su detti fondi vantano diritti reali, qualora sulla stessa strada siano state istituite limitazioni alla circolazione veicolare di cui al precedente art. 10 del presente regolamento, possono richiedere l’autorizzazione al transito in deroga ai medesimi divieti o limitazioni. Le richieste di cui sopra dovranno essere indirizzate al Settore polizia Municipale di questo Comune utilizzando l’apposito modello predisposto contenente
    le indicazioni dei veicoli che dovranno transitare (marca, modello, targa, portata complessiva a pieno carico) nonché la precisa indicazione del tratto di strada da percorrere. Alla suddetta richiesta dovrà inoltre essere allegata ricevuta di versamento presso la Tesoreria Comunale di Barberino di Mugello di una cauzione determinata in base ai metri lineari di percorrenza della strada medesima e per ciascun veicolo per il quale
    si richiede l’autorizzazione a transitare in deroga ai divieti istituiti.
    Il Servizio Tecnico completerà la suddetta richiesta con un proprio parere tecnico e successivamente provvederà a trasmettere l’intera pratica al Servizio Polizia Municipale per il rilascio della autorizzazione richiesta. La suddetta autorizzazione ha validità pari a mesi 3 dalla data del rilascio e potrà essere rinnovata su richiesta dell’interessato, previa verifica dello stato di fatto della struttura stradale. Il Servizio Polizia Municipale trasmetterà al Servizio Tecnico copia delle autorizzazioni rilasciate per le verifiche di competenza.
    ART. 12) DETERMINAZIONE E FINALITA’ DELLA CAUZIONE
    Il deposito cauzionale di cui al precedente art. 11 ha esclusivamente la funzione di garantire il ripristino immediato di danni eventualmente prodotti a causa del passaggio dei veicoli il cui transito è stato autorizzato in deroga secondo le modalità del predetto art. 11.
    L’ammontare della cauzione è determinato nella somma pari a ⁄ 10,00 per ciascun veicolo e per ogni metro lineare di strada vicinale interessata al transito con la misura minima di 516 Euro. La cauzione rimarrà a disposizione dell’Amministrazione comunale per tutta la
    durata della autorizzazione e sarà svincolata entro un mese dalla scadenza previa verifica da parte del personale del Comune che il transito avvenuto non ha determinato danni alla struttura stradale.
    ART. 13) OBBLIGHI DEL SOGGETTO AUTORIZZATO
    Il soggetto a cui viene rilasciato l’autorizzazione in deroga di cui al precedente art. 11 del presente regolamento, è responsabile dei danni provocati alla struttura stradale a seguito del transito stesso, intendendo sia la sede stradale che le sue pertinenze. Qualora si dovessero verificare danneggiamenti alla struttura stradale, il soggetto autorizzato al transito dovrà darne immediata comunicazione al Servizio Polizia Municipale, provvedendo all’immediata segnalazione dell’eventuale pericolo determinatosi per la pubblica circolazione, fermo restando l’obbligo di provvedere a propria cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi secondo le indicazioni che saranno impartite dal Comune.
    Qualora gli eventuali danni arrecati alla sede stradale non siano
    tempestivamente comunicati alla Polizia Municipale da parte del soggetto autorizzato al transito, ovvero non vengano da questo ripristinati secondo le indicazioni del servizio tecnico del Comune, ovvero emergano solo in fase di verifica svolta dallo stesso ai fini dello svincolo della cauzione, il Servizio Polizia Municipale provvederà alle verbalizzazioni del caso.ai sensi del vigente codice della strada.
    Barberino di Mugello 08 Febbraio 2006

    Allegato A
    AL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
    SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
    Via della Repubblica n. 24
    BARBERINO DI MUGELLO
    OGGETTO: Richiesta autorizzazione al transito in deroga alle limitazioni
    vigenti in via __________________________________________.
    Il sottoscritto __________________________ in qualità di _________________
    __________________________________________________________________
    __________________________________________________________________
    con la presente sono a chiedere l’autorizzazione al transito in deroga ai divieti
    istituiti
    nella strada vicinale ________________________________ per i
    seguenti autocarri:
    Marca/tipo
    Targa
    Portata (T)
    _______________________________
    _________________ ____________
    _______________________________
    _________________ ____________
    A tale proposito dichiara:
    • che il suddetto transito è reso necessario al fine di raggiungere il fondo
    ______________________________________
    di
    cui
    è
    ______________________________(1)
    • di aver versato presso la Tesoreria Comunale di Barberino di Mugello la
    somma di ⁄ ___________ quale deposito cauzionale, di cui all’art. 12 del
    Reg. Com. sulla gestione delle strade vicinale di uso pubblico, come da
    ricevuta che allego.
    • Che il transito interessa un tratto della suddetta via pari a metri ________
    Barberino di Mugello, lì __________________________
    Il Richiedente
    Note

    (1) indicare se trattasi di proprietà o altro diritto reale vantato sul fondo da raggiungere
    ———————————————————————————
    UN ONORATO SALUTO

  262. Maurizio Says:

    Inferno ho letto con interesse questi ultimi messaggi che hai inserito.
    In realtà non capisco l’obbligatorietà della costituzione di consorzi fra utenti per le strade vicinali .Se sono aperte al pubblico transito per quale ragione io , proprietario catastale , devo provvedere alla manutenzione ? Non spetta al comune la spesa ? .A meno che io , proprietario, apro volontariamente al pubblico transito la strada in questione .In tal caso essendo una mia scelta il comune puo’ tranquillamente rifiutarsi di pagare anche un euro.Intendo dire che : se il comune provvede ad aprire al pubblico transito una strada ad uso privato tramite ordinanza perchè io proprietario devo provvedere alla manutenzuone?

  263. Maurizio Says:

    Leggevo di consorzio obbligatorio per strade vicinali , pero’ qui a roma di consorzi stradali non credo ce ne siano , e di strade vicinali invece ce ne sono a centinaia.

  264. Maurizio Says:

    Comincio a capire cosa si intenda per consorzio stradale , pertanto se una strada di roma è aperta al pubblico transito , il consorzio obbligatorio sarebbe costituito da tutti e 3 i milioni di abitanti della città stessa .
    Giusto?

  265. Inferno Says:

    PER L’ONORATO MAURIZIO:
    SONO STRADE VICINALI CLASSICHE, QUANDO ALL’USO ESERCITATO DAI PROPRIETARI, IURE PROPRIETATIS, SI AGGIUNGE UN USO DA PARTE DEL PUBBLICO, ESERCITATO IURE SERVITUTIS ED INOLTRE TUTTE LE STRADE NON ISCRITTE NELLE PRECEDENTI CATEGORIE (QUELLE GIA’ CONTEMPLATE E SUDDIVISE PER TIPOLOGIE) E SOGGETTE A SERVITU’ PUBBLICA, SONO VICINALI.

    NEL 1918, SI E’ ESTESO PER LEGGE L’INQUADRAMENTO E SI CONSIDERO’ STRADA VICINALE ANCHE QUELLA NON SOGGETTA AD USO PUBBLICO > DA LI, LA VECCHIA DISTINZIONE TRA STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO E STRADE VICINALI AD USO PRIVATO, ANCHE SE LA PROPRIETA’ FOSSE IN OGNI CASO PRIVATA > DAL 1993, E’ ORMAI TUTTO SUPERATO, CON LA CLASSIFICAZIONE UNIVOCA DI “VICINALE” SOLO PER QUELLE AD USO PUBBLICO.

    LE EX VICINALI PRIVATE, SONO ORA INDIVIDUABILI SOLO COME “STRADE AGRARIE”, PERCHE’ L’USO PRIVATO E’ RICONOSCIUTO DALLA MANCANZA DELLA CIRCOLAZIONE DELLA GENERALITA’ DEI CITTADINI.

    SECONDO IL VIGENTE DIRITTO POSITIVO, LA DOTTRINA E LA GIURISPRUDENZA, SEMBRA CHE SI POSSA PACIFICAMENTE AFFERMARE CHE VIE VICINALI SONO LE STRADE DI PROPRIETA’ PRIVATA, DESTINATE ED IDONEE AL PUBBLICO TRANSITO E SULLE QUALI GRAVA UN DIRITTO REALE PARZIARIO D’USO DEL QUALE E’ TITOLARE IL COMUNE.

    PER QUANTO RIGUARDA GLI UTENTI DELLE STRADE VICINALI, LA DOTTRINA, DI FRONTE ALLA NON ACCURATA TERMINOLOGIA USATA DAL LEGISLATORE, HA PRECISATO, CHE IL CONCETTO DI UTENTE DI VIE VICINALI SI BASA SU UN REALE STATO DI FATTO, CIOE’ VA RICOMPRESO SOLO IN CHI USI EFFETTIVAMENTE LA STRADA O CHE ALMENO, ABBIA DALLA CONSERVAZIONE, SISTEMAZIONE O RICOSTRUZIONE DI ESSA LA POSSIBILITA’ ATTUALE, CONCRETA E DIMOSTRABILE DI UNA UTILITA’ CHE NE RENDA ECONOMICAMENTE CONVENIENTE L’USO IN RELAZIONE ALLO SVILUPPO AGRICOLO E COMMERCIALE DELL’AZIENDA DALLA QUALE IL FONDO DI SUA PROPRIETA’ SIA INSEPARABILE.

    L’USO DELLE STRADE VICINALI, E’ SOTTOPOSTO ALLO STESSO REGIME GIURIDICO DEI BENI DEMANIALI (ART. 825 C.C.).

    E’ NECESSARIO CHE L’ELEMENTO OGGETTIVO DEL PERDURANTE PASSAGGIO SULLA STRADA, SIA AVVALORATO DALLA VOLONTA’ DELL’ENTE PUBBLICO TERRITORIALE, CUI ANDRA’ A FAR CAPO IL DIRITTO REALE PARZIALE DI GODIMENTO, DI RICONOSCERE L’EFFETTIVITA’ DELL’USO PUBBLICO E DI VOLERNE PROFITTARE A PROPRIO VANTAGGIO.

    I CONSORZI FRA UTENTI DI STRADE VICINALI
    Autore: Pietro La Rocca, da: “Il regime giuridico delle strade provinciali, comunali, vicinali e private”.

    In altri termini, l’effettività dell’uso da parte dell’ente pubblico non è rilevante come mero fatto in sé e per sé, ma in quanto l’ente abbia mostrato, espressamente o anche tacitamente, di riconoscere che esso si sta verificando, e di volerne profittare a proprio vantaggio, realizzando in tal modo la messa a disposizione degli utenti del bene per la finalità della pubblica viabilità. [Esiste sul punto giurisprudenza costante della Corte di Cassazione. Vedi per tutte, Cass., Sez. lI, 30-4-1974, in “Sett. giur.”, n. 23-6-1974, 689, secondo cui (La servitù di pubblico transito che ha carattere reale (art. 825 c.c.) può costituirsi su una strada privata, in favore degli abitanti del Comune (uti cives), o0ltre che in base ad una convenzione mediante l’usucapione, e cioè con il passaggio protratto, per il soddisfacimento delle esigenze civili della collettività (publica utilitas), per il pernodo necessario ad usucapire; ai fini di stabilire da quale momento debba decorrere il termine per usucapire, occorre esaminare se l’ente pubblico abbia mostrato espressamente o tacitamente di riconoscere l’effettività dell’uso pubblico e di volerne profittare a proprio vantaggio (esercizio dei poteri di polizia sulla strada, assunzione del servizio di pubblica illuminazione, insediamento nel sottosuolo di impianti di fognatura e di acquedotto, apposizione sui fabbricati di numeri civici, esecuzione dei lavori di manutenzione e di rifacimento del suolo stradale) e la sentenza Cass., Sez. lI, 9-5-1977, n. 1774, in “Sett. giur.”, n. 38, settembre 1977, 1141, secondo cui «La circostanza che una strada privata venga, in concreto, utilizzata per pubblico transito, fa insorgere, a carico dell’ente pubblico investito della cura della viabilità in quel territorio (nella specie, Comune), l’obbligo di assicurare che il transito stesso si svolga senza pericoli, e la conseguente responsabilità aquiliana verso i terzi danneggiati dall’inosservanza di tale obbligo, qualora detta utilizzazione di fatto non si verifichi al di fuori di ogni intervento dell’ente medesimo, ma sia da questo ratificata, con provvedimento o comportamenti che evidenzino la sua volontà di prendere atto e di profittare dell’inserimento della strada nel contesto viario, e pongano così in essere una situazione idonea a far decorrere il termine per l’eventuale usucapione di una corrispondente servitù di uso pubblico»].
    Ciò premesso, possiamo concludere affermando che le strade agrarie (o vicinali private) sono strade private derivanti ex collatione privatorum agrorum, costituite per l’utilizzazione comune ed esclusiva dei proprietari conferenti ed il cui uso, limitato ai soli partecipi della communio incidens originata dal conferimento delle porzioni di terreno necessarie per la formazione della strada, viene esercitato iure proprietatis o dominii e non iure servitutis, laddove le vie vicinali propriamente dette sono caratterizzate dalla presenza indefettibile di un diritto reale pubblico in godimento. Poco importa, in ultima analisi, che alle strade non gravate da servitù pubblica alcuni attribuiscano la qualifica di «strade agrarie» ed altri quella di «vicinali private»; nella realtà pratica trattasi di strade costituite ex collatione privatorum agrorum in comproprietà dei proprietari pro-tempore dei fondi interessati i quali ne godono iure condomini.

    IL CONSORZIO, SERVE PERCHE’ DEVE FORMARSI UN SOGGETTO CON IL QUALE IL COMUNE POTRA’ RIPARTIRE LE SPESE VIVE, VISTO CHE L’USURA DELLE STRADE VICINALI DI CAMPAGNA E’ SPESSO CENTUPLICATA RISPETTO A QUELLA DELLE STRADE NORMALMENTE NON BATTUTE DA TRATTORI E CINGOLATI E VEICOLI D’OGNI GENERE ANCHE PER USO FUORI-STRADISTICO > L’ESISTENZA DEL CONSORZIO, E’ LA DIMOSTRAZIONE CHE LA P.A., HA RICONOSCIUTO FORMALMENTE L’USO PUBBLICO DELLA STRADA > IL CONSORZIO SARA’ SPECIFICATAMENTE INCARICATO E DELEGATO AI LAVORI, VISTO CHE IN TALE CONSORZIO VI SARA’ PURE IL COMUNE COME GARANTE IN QUANTO E’ PREVISTO CHE SIA RAPPRESENTATO NEI CONSORZI CON VOTO PROPORZIONALE NELLA MISURA DEL CONCORSO > IL COMUNE PERTANTO C’ENTRA ANCORA > SOLO PER LE STRADE “EX VICINALI PRIVATE”, E’ SICURO CHE LA MANUTENZIONE SIA ESCLUSIVAMENTE DEI PRIVATI SENZA ALCUNA ECCEZIONE > PER LE VICINALI CLASSICHE, ESSENDO AD USO PUBBLICO, INTERVIENE IL CITATO OBBLIGO DELLA SORVEGLIANZA DELLA P.A. AI FINI DELLA SICUREZZA PUBBLICA E PERTANTO, ANCHE QUALORA SI VOLESSE PERSISTERE CON LO STESSO ASSIOMA DELLE STRADE AD USO PRIVATO, L’ECCEZIONE DIVENTA VINCOLANTE, PERCHE’ LA RESPONSABILITA’ E’ RICONOSCIUTA > SE IL CONSORZIO NON ESISTE ANCORA, IL COMUNE NEMMENO HA ANCORA APPIGLI PER SCARICARE RESPONSABILITA’ SUL CONSORZIO > UN ONORATO SALUTO

  266. Inferno Says:

    RIPORTO UN MIO VECCHIO POST, IN RELAZIONE ALLA COSTITUZIONE DEI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI:
    Prescindendo dai criteri secondo i quali si può stabilire caso per caso se si tratti o meno di una strada vicinale ALIAS di una strada privata gravata da servitù di uso pubblico, si può in definitiva affermare:
    a) il Comune ha l’obbligo di concorrere alle spese di manutenzione nei limiti stabiliti dall’art. 3 d.l. lgt. n. 1446/1918, da un quinto alla metà;
    b) le spese residue sono a carico degli UTENTI E NON (NECESSARIAMENTE SOLO) DEI PROPRIETARI della strada, in tal senso vedasi T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 24 luglio 1989, n. 277, ove si precisa che fra i cosiddetti utenti «siano da annoverare tutti coloro che, in base a un concreto accertamento di fatto, presuntivamente ritraggono dall’utilizzo della strada un effettivo e concreto giovamento in misura e con modalità nettamente differenziate rispetto a tutti gli altri che pure ne fanno uso»;
    c) se gli utenti non provvedono il Comune può eseguire d’ufficio la manutenzione, rivalendosi poi sugli utenti (art. 15 d.l. lgt. cit.; artt. 52 e 378 l. n. 2248/1865, all. f).
    Si precisa che il ricorso all’esecuzione di ufficio per inadempienza dei privati utenti NON deve essere usato come espediente per eludere il rispetto della legge ed addossare solo ad alcuni privati oneri di
    spettanza anche pubblica (così T.A.R. Friuli-V.G. n. 277 del 1989 cit.);
    d) in caso di inerzia dei privati, il Comune DEVE tempestivamente provvedere alla manutenzione, perché risponde nei confronti di terzi per i danni eventualmente provocati dalla difettosa manutenzione, a nulla
    rilevando che l’obbligo della manutenzione incomba sul proprietario dell’area: così Cass., sez. III, 15 giugno 1979, n. 3387. Infatti v’è l’obbligo della p.a. «di osservare, a tutela dell’incolumità dei cittadini e dell’integrità del loro patrimonio, le disposizioni di legge e di regolamento all’uopo predisposte, nonché le comuni norme di prudenza e di diligenza imposte dal principio, primario e fondamentale del neminem laedere». QUINDI, IL COMUNE HA L’OBBLIGO DI CONCORRERE NELLE SPESE DI MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E RICOSTRUZIONE, DI STRADE PRIVATE APERTE ALL’USO PUBBLICO ANCHE SE MAGGIORMENTE USATE E CONSUMATE DA CHI LE FREQUENTA MAGGIORMENTE QUALI I FRONTISTI, PROPRIETARI ECC. > IL LEGISLATORE NEL 1918, ISPIRANDOSI AI NUOVI ORIENTAMENTI SULLA FUNZIONE ALL’AGRICOLTURA, HA INNOVATO NOTEVOLMENTE LA NORMATIVA DELLE STRADE VICINALI, DISPONENDO, FRA L’ALTRO, L’OBBLIGATORIETA’ DEL CONTRIBUTO DEL COMUNE NELLE SPESE DI MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE STRADE VICINALI E FISSANDO, A DIFFERENZA DEL LEGISLATORE DEL 1865, I LIMITI DI UN MINIMO E DI UN MASSIMO DI TALE CONCORSO (DA 1/5 SINO ALLA META’ DELLA SPESA) A SECONDA DELL’IMPORTANZA DELLA STRADA > TALI LIMITI AVENTI CARATTERE DI ORDINE PUBBLICO, NON POSSONO ESSERE STRAVOLTI DA ACCORDI TRA UTENTI E IL COMUNE O TRAMITE REGOLAMENTI COMUNALI PONENDO AD ES., A CARICO DEI PROPRIETARI FRONTISTI L’INTERA SPESA DI MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE O RICOSTRUZIONE DI STRADE VICINALI SOGGETTE A PUBBLICO PASSAGGIO > UNA NORMA REGOLAMENTARE CHE STATUISSE UN TALE OBBLIGO A CARICO DEI PRIVATI SAREBBE CERTAMENTE ILLEGITTIMA > TALE SITUAZIONE, HA SUBìTO UN’ULTERIORE EVOLUZIONE CON LA LEGGE 12/02/1958 N° 126, IN QUANTO CON L’ART. 14, HA RESO OBBLIGATORIA, ANCHE IN ASSENZA DI INIZIATIVA DA PARTE DEGLI UTENTI O DEL COMUNE, LA COSTITUZIONE DEI CONSORZI PREVISTI DAL D.L.LGT. 1/9/1918 N° 1446 > ATTUALMENTE PER FAR SORGERE L’OBBLIGO DEL CONTRIBUTO COMUNALE, E’ SUFFICIENTE LA RICHIESTA AVANZATA DA UN QUALSIASI UTENTE DI UNA STRADA PRIVATA SOGGETTA A PUBBLICO PASSAGGIO > INOLTRE, I CONTRIBUTI AI CONSORZI FRA UTENTI DI STRADE VICINALI, NON SOGGETTI AD I.V.A. > LE STRADE PRIVATE AD USO PUBBLICO ALIAS VICINALI CLASSICHE, PERTANTO SONO SOVVENZIONABILI PER IL CARICO DI TRAFFICO ULTERIORE A QUELLO “PRIVATISTICO” > UN ONORATO SALUTO

    UN ONORATO SALUTO

  267. Inferno Says:

    ART. 825 C.C.: “Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l’utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi”.
    PERTANTO, ANCHE SOSTENENDO CHE STIA SOLO AI PRIVATI LA MANUTENZIONE, POI SI SCONTRA NON SOLO CON L’ISTITUTO OBBLIGATORIO DEL CONSORZIO [L’istituto del consorzio obbligatorio, la cui costituzione per le strade vicinali di uso pubblico è stata prevista dall’art.14 della legge 12 febbraio 1958, n.126, rappresenta la conferma indiretta del principio che la manutenzione della strada vicinale e quindi non comunale, deve far carico prevalentemente ai soggetti che la utilizzano, salvo il contributo comunale”], MA PURE CON IL CITATO ART. 825 C.C. CHE CONFIGURA ANCHE LE STRADE PRIVATE AD USO PUBBLICO, NEL NORMALE REGIME DEL PATRIMONIO/DEMANIO PUBBLICO E CON L’ART. 2 DEL CDS (D.LVO 30/04/1992 N° 285), CHE SANCISCE CHE LE STRADE VICINALI SONO ASSIMILATE ALLE STRADE COMUNALI DI GESTIONE DEL COMUNE (ART. 14 COMMA 4 SUI POTERI E COMPITI DEGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE, CHE RIPORTA IL CITATO ART. 14 DELLA LEGGE 12/02/1958 N° 126, RIMASTO IN VIGORE AI SENSI DELL’ART. 231 DEL CDS, CHE SANCISCE L’OBBLIGATORIETA’ DEI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI D’USO PUBBLICO AI FINI DELLA MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E RICOSTRUZIONE E CHE IN ASSENZA DI INIZIATIVA DA PARTE DEGLI UTENTI O DEL COMUNE, ALLA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO, PROVVEDE IL PREFETTO E CHE PER LOGICA DEDUZIONE SI RICAVA CHE IN TALE CONSORZIO DI UTENTI, VI E’ PURE IL COMUNE STESSO IN QUANTO E’ RAPPRESENTATO NEL CONSORZIO > SE IL COMUNE E’ UN UTENTE TITOLATO DI DIRITTO REALE D’USO, ALLORA DEVE PROVVEDERE ANCH’ESSO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA ED INTERVENIRE EVENTUALMENTE PER QUELLA STRAORDINARIA QUALORA GLI ALTRI UTENTI TITOLATI, RIMANGANO INERTI) > > UN ONORATO SALUTO CONCLUSIVO

  268. Inferno Says:

    ULTIMA MORALE DELLA FAVOLA:
    SICCOME CHE IL CONSORZIO E’ UN’ISTITUTO OBBLIGATORIO LEGITTIMANTE GLI ADERENTI, UN PRIVATO/UTENTE CHE NON SIA IN REGIME DI CONSORZIO, NON SAREBBE AFFATTO LEGITTIMATO ALLA MANUTENZIONE FAI DA TE E PERTANTO POTENZIALMENTE COMMETTEREBBE NON SOLO IMPRUDENZE PER IMPERIZIE VARIE (VEDI ANCHE MANCANZA DI PROGETTUALITA’ COMUNALE), MA COMMETTEREBBE PURE ILLECITI VARI, SU UNA STRADA DI GESTIONE SOLO DEL COMUNE > UN ONORATO SALUTO

  269. massimo Says:

    Sul tema delle vicinali. Abito in un comune del Mugello, con una strada vicinale di uso pubblico interrotta da 19 giorni da una frana. Parte dei frontisti ha richiesto al comune la costituzione obbligatoria del consorzio dichiarandosi disposti a parteciparvi, chiedendo di agire cin tutte le procedure di urgenza per rimuovere la condizione di isolamento della frazione e dei suoi abitanti che si è venuta a creare con la frana. E’ molto probabile che sia impossibile il ripristino del tracciato interrotto e che invece si debba procedere a realizzare un by pass che interessa terreni di proprietà di un frontista, ad oggi contrario alla creazione e alla partecipazione nel consorzio. Una volta costituitosi il consorzio, quindi includendo il recalcitrante frontista, fra l’altro frontista del tratto interessato dalla frana, questi può legalmente permanere nella sua posizione di rifiuto alla cessione del terreno per una modifica del tracciato che ripristini il servizio di collegamento della strada, oppure questo atto può costituire un comportamento ostativo di rilevanza civilistica. Altrimenti come poter arrivare a ri-costruire la strada con una piccola variazione di tracciato? Il non agire anche a seguito di una delibera maggioritaria dell’assemblea provocherebbe inevitabilmente il venire meno della strada vicinale, della sua funzione di collegamento e di uso pubblico, oggetto per l’appunto dello statuto del consorzio che direbbe, “manutenzione. sistemazione e ricostruzione”. Per ricostruzione si deve intendere sullo stesso sedime, oppure se impossibile anche su proprietà privata di un frontista? il dibattito sull’argomento è abbastanza spinoso, e la soluzione impositiva dell’uso pubblico non molto caldeggiata da parte dell’amministrazione, (variante, vincolo, esproprio) per la realizzazione della variante al tracciato, potrebbe essere l’unica soluzione? In attesa di leggervi fiduciosamente positivi. Un saluto

  270. Maurizio Says:

    Inferno riporto questo tuo frammento “..PER QUANTO RIGUARDA GLI UTENTI DELLE STRADE VICINALI, LA DOTTRINA, DI FRONTE ALLA NON ACCURATA TERMINOLOGIA USATA DAL LEGISLATORE, HA PRECISATO, CHE IL CONCETTO DI UTENTE DI VIE VICINALI SI BASA SU UN REALE STATO DI FATTO, CIOE’ VA RICOMPRESO SOLO IN CHI USI EFFETTIVAMENTE LA STRADA O CHE ALMENO, ABBIA DALLA CONSERVAZIONE, SISTEMAZIONE O RICOSTRUZIONE DI ESSA LA POSSIBILITA’ ATTUALE, CONCRETA E DIMOSTRABILE DI UNA UTILITA’ CHE NE RENDA ECONOMICAMENTE CONVENIENTE L’USO IN RELAZIONE ALLO SVILUPPO AGRICOLO E COMMERCIALE DELL’AZIENDA DALLA QUALE IL FONDO DI SUA PROPRIETA’ SIA INSEPARABILE…”

    Nella fattispecie la mia strada privata è stata aperta con la famosa ordinanza di cui ho scritto varie volte ed ora è strada di passaggio di molte persone che si recano in un vicino centro commerciale.
    Come si fa in tal caso a definire il “bacino di utenza” potrei tranquillamente dire che usano la strada tutti gli abitanti di roma e provincia.
    In questo contesto posso rifiutarmi di versare anche un solo euro per la manutenzione…spetterebbe solo al comune.

  271. Inferno Says:

    PER L’ONORATO MASSIMO:

    FA FEDE IL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO, POSTATO APPENA SOPRA > E’ MATERIA DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE (RELAZIONARSI CON ESSO) E SARA’ FORSE INEVITABILE UN’ESPROPRIO D’AREA PER LA VARIANTE DI RACCORDO > UN ONORATO SALUTO

  272. Inferno Says:

    PER L’ONORATO MAURIZIO:

    COME PRESUPPOSTO GIURIDICO RICHIESTO, SAREBBE DA ACCERTARE IL FATTORE “ABITUALITA'” DEL PASSAGGIO > POTREBBE ANCHE ESSERE LIMITATO PROVVISORIAMENTE NEL TEMPO (AD ES. SOLO PER 1 ANNO), MA OCCORRE UN’ABITUALITA’ OGGETTIVA ED ACCERTATA SULL’USO EFFETTIVO CHE ABBIA COMPORTATO COMUNQUE, LO STUATUS D’UTENTE > I PROPRIETARI CHE SIANO ANCHE FRONTISTI LOCALI O PROSSIMI CHE UTILIZZANO LA VICINALE ANCHE PER RAGGIUNGERE ALTRI LUOGHI, SONO RINTRACCIABILI, MA TUTTI GLI ALTRI, IN EFFETTI, E’ UNA BELLA IMPRESA > IN TALI CASI, QUANDO NON SI FORMA IL CONSORZIO, LA MATASSA DA DISTRICARE, RIMANE UN PROBLEMA DEL PREFETTO (NON E’ ANCHE DA ESCLUDERSI CHE VENGA DECISO UNA RAPPRESENTAZIONE MAGGIORE DEL CONCORSO DEL COMUNE DI QUANTO SIA PREVISTO PER L’IMPORTANZA DELLA STRADA, COME RAPPRESENTAZIONE DELLA PARTE COLLETTIVA) > UN ONORATO SALUTO

  273. Inferno Says:

    errata corrige: STUATUS D’UTENTE > status d’utente

  274. franco Says:

    Buongiorno
    Abito in una casa in periferia, questa viene raggiunta da una stradina in pessime condizioni, il comune dice che la strada è privata vicinale ad uso pubblico quindi non iterviene, ai leggittimi proprietari non interessa aggiustarla, questa oltre alle pessime condizioni è anche pericolosa per chi la percorre raramente o per la prima volta. oltretutto viene anche percorsa da un pulmino che porta a scuola diversi bimbi.
    cosa posso fare per richiedere una sistemazione?
    e achi posso richiederla?
    Vi ringrazio franco

  275. Inferno Says:

    PER L’ONORATO MAURIZIO:

    (CHIOSA FINALE)
    COMUNQUE, NEL TUO CASO, SE NON SI FOSSE ANCORA CAPITO, CONCORDO PERFETTAMENTE CON TE > CIOE’ NON DEVE COSTITUIRSI IL CONSORZIO PER UNA STRADA APERTA FORZATAMENTE ALL’USO PUBBLICO CHE E’ GIA’ STATA DICHIARATA DI PROSSIMA ACQUISIZIONE PER ESPROPRIO PROGRAMMATO, VISTO CHE NON SARA’ PIU’ UNA VICINALE > PERTANTO, DEVE RIMANERE IN CARICO DA SUBITO AL COMUNE ANCHE FINO ALL’ESPROPRIO > ONORATO SALUTO

  276. Inferno Says:

    PER L’ONORATO FRANCO:

    IL COMUNE HA L’OBBLIGO DELLA SORVEGLIANZA SULLA PRATICABILITA’ IN SICUREZZA ED IN IDONEITA’ DELLA STRADA > LA GESTIONE DELLE STRADE VICINALI (QUELLE AD USO PUBBLICO), E’ SENZ’ALTRO DEL COMUNE > PERTANTO, NON PUO’ SOTTRARSI ALL’INTERVENTO URGENTE PER SALVAGUARDARE LA VIABILITA’ L’INCOLUMITA’ PUBBLICA (IN DIFETTO COMETTEREBBE COLPA GRAVE) > OCCORRE SCRIVERE AL DIFENSORE CIVICO DEL COMUNE OPPURE ALL’URP (UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO) STIGMATIZZANDO L’INERZIA (“ALIAS L’OMISSIONE D’ATTI ANCHE URGENTI”) E SOLLECITI UN’INTERVENTO D’UFFICIO DEL COMUNE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHE POI POTRA’ ESSERE OGGETTO DI RIVALSA VERSO TUTTI I PRIVATI IN QUESTIONE > POI CHIEDA, AL COMUNE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO > UN ONORATO SALUTO

  277. Inferno Says:

    altra errata corrige dattilografica (ho il pc che non risponde bene ai comandi):
    “PER SALVAGUARDARE LA VIABILITA’ (e pure) L’INCOLUMITA’ PUBBLICA”

    un onorato saluto

  278. Fiore Says:

    Caro Inferno, ammiro la tua competenza. Vorrei esporti il mio caso: riguarda una strada cittadina che, almeno nel suo tratto finale, risulta “privata ad uso pubblico”. Da oltre 40 anni le spese per l’illuminazione, e la potatura o il taglio delle piante dell’ultimo tratto della strada sono ripartite esclusivamente tra i frontisti. Il Comune fa la pulizia di tutta la strada. Negli ultimi anni il Comune ha collocato nella strada (compreso il tratto finale) un parcheggio a pagamento e chiede di pagare il parcheggio di quell’ultimo tratto anche ai frontisti. Ora la mia domanda è questa: E’ CORRETTA LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE FRA COMUNE E FRONTISTI? I FRONTISTI DEVONO PAGARE LA TASSA SUL PASSO CARRABILE (che dà sul tratto privato ad uso pubblico)? IL COMUNE HA DIRITTO DI GUADAGNARE A SPESE DEI FRONTISTI (CHE, PER ESEMPIO, PAGANO LA LUCE DEL PARCHEGGIO)? INOLTRE I FRONTISTI POTREBBERO COLLOCARE, PER LORO CURA E A LORO SPESE, UN PARCHEGGIO PER BICICLETTE SUL MARCIAPIEDE (E’ MOLTO LARGO) OLTRE CHE UN DISSUASORE PER LE BICICLETTE CHE SFRECCIANO SUL MARCIAPIEDE DAVANTI AI LORO PORTONI D’INGRESSO? DEVONO PER QUESTO CHIEDERE IL PERMESSO DEL COMUNE? Ti ringrazio e ti mando cordiali saluti.

  279. afra Says:

    Vorrei cortesemente sapere se qualcuno mi sa dire cosa si intenda per “stradella di scarico”, citata in un vecchio atto di un terreno che ha in teoria diritto di passo tramite questa stradella giacente in un altro terreno limitrofo.

  280. Maurizio Says:

    In attesa della risposta di Inferno , ti scrivo la mia opinione in merito.
    Mi sembra assurdo che le spese di illuminazione di una strada vicinale siano ripartite fra i frontisti.Vanno ripartite solo le spese di manutenzione ordinaria/straordinaria.Inoltre va costituito il consorzio obbligatorio per le strade vicinali.
    Se la strada è utilizzata essenzialmente da voi frontisti , dovrete dividere la spesa delle opere fra di voi e con il comune che deve partecipare con una quota non trascurabile.
    Se la strada invece è frequentata anche da molti altri utenti che nulla hanno a che vedere con i frontisti , io non pagherei nulla ed andrei in causa con il comune.Riguardo il parcheggio a pagamento, una volta accertato l’uso pubblico della strada , il comune puo’ deciderne autonomamente la viabilità , il buon senso direbbe in accordo con i frontisti , ma il buon senso in italia non esiste.
    Riguardo la rastrelliera per le bici sul marciapiede dovete chiederne il montaggio al comune.

  281. Inferno Says:

    PER L’ONORATO FIORE:

    SULL’ARGOMENTO ILLUMINAZIONE, ESISTONO SENTENZE OPPOSTE, MA LA PIU’ SENSATA DA UN PUNTO DI VISTA GIURIDICO, PARREBBE LA SEGUENTE in riferimento alla circostanza catastale che la proprietà rimane la medesima privata, così che il comune viene ritenuto PRIMO responsabile per una strada di pubblico passaggio e pertanto DEVE provvedere alla manutenzione, in quanto non opera alcuna funziona usurpativa ed APPORTANDO MIGLIORIE, S’INCIDE MAGGIORMENTE SULLA VALENZA DEL PESO GIURIDICO DELLA SERVITU’:
    http://www.ambiented…r_Puglia_LE_2008_n.48.htm
    URBANISTICA E EDILIZIA – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Strada privata, destinata ad uso pubblico – Realizzazione della rete pubblica di illuminazione e la posa di asfalto – Inversione del possesso – Esclusione – Fondamento – Occupazione usurpativa – Esclusione – Art. 43 t.u. n. 327/2001. La realizzazione della rete pubblica di illuminazione e la posa di asfalto (interventi che non possono essersi tradotti in una occupazione della strada privata da parte della p.a. ma più semplicemente a delle attività di manutenzione e sistemazione di una strada privata, destinata ad uso pubblico; attività necessarie al fine di scongiurare pericoli per la pubblica incolumità), costituiscono delle utilità per il proprietario ricorrente e, oltre a non essere idonee a stravolgere l’identità del bene, sono conformi al contenuto del diritto di uso pubblico, con l’ulteriore conseguenza che non costituiscono opere pubbliche tali da determinare un’inversione del possesso, da contenuto del diritto reale pubblico di passaggio a diritto reale di proprietà pubblica. Nella specie, non si è verificata, alcuna ipotesi di occupazione usurpativa (la quale, tra l’altro, ex articolo 43 del t.u. n. 327 del 2001, non determinerebbe da sola il trasferimento alla p.a. del diritto di proprietà, in difetto di un atto formale, benché postumo, di trasferimento da parte dell’Autorità amministrativa o giurisdizionale). Pres. Ravalli – Rel. Balloriani – Carracciolo (avv. Del Cuore) c. Comune di Lecce (avv. De Salvo). TAR PUGLIA, Lecce Sez. I, 9 Gennaio 2008, Sentenza n. 48

    inoltre:
    PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Servitù pubblica di passaggio – Elementi per l’esistenza – Fattispecie: diritto reale d’uso pubblico ultraventennale. Ai fini dell’esistenza di una servitù pubblica di passaggio, non è determinante l’inclusione negli elenchi delle strade pubbliche, atteso che, perché una strada possa rientrare nella categoria delle vie vicinali pubbliche, devono sussistere i requisiti del passaggio (esercitato “iure servitutis pubblicae” da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad una comunità territoriale); della concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di generale interesse (anche per il collegamento con la pubblica via); nonché il titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico (che può identificarsi anche nella protrazione dell’uso stesso da tempo immemorabile) (Consiglio di Stato 24/10/2002, n. 5692). Nella specie, il comune deve ritenersi titolare di un diritto reale d’uso pubblico ultraventennale delle aree in questione che ne legittimano l’utilizzo e la manutenzione da parte dello stesso per soddisfare specifici interessi pubblicistici di cui è portatore (garantire la sicurezza della viabilità) e primario responsabile (Consiglio di Stato, sentenza n. 373 del 2004). Pres. Ravalli – Rel. Balloriani – Carracciolo (avv. Del Cuore) c. Comune di Lecce (avv. De Salvo). TAR PUGLIA, Lecce Sez. I, 9 Gennaio 2008, Sentenza n. 48

    NE DISCENDE, QUINDI, CHE LA RISPOSTA ANTICIPATA DELL’ONORATO ING. MAURIZIO, E’ DA RITENERSI PERFETTAMENTE CONDIVISIBILE SOTTO QUALSIASI ASPETTO > PER QUANTO RIGUARDA I CARRABILI, DEBBONO ESSERE CONCESSIONATI DAL COMUNE CON DIRITTO ALLA RISCOSSIONE DELLA TOSAP, ANCHE SU SFOCIO DI AREA PRIVATA AD USO PRIVATO SU ALTRA STRADA PRIVATA MA AD USO PUBBLICO, IN QUANTO QUEST’ULTIMA E’ COME SE FOSSE NORMALMENTE PUBBLICA, CIOE’ SI RIPETE LA CANONICA CIRCOSTANZA DI USCITA DI CARRABILE PRIVATO SU STRADA PUBBLICA/AD USO PUBBLICO > UN CARRABILE NON CONCESSIONATO/AUTORIZZATO DAL COMUNE, SAREBBE ABUSIVO, PERTANTO SANZIONABILE E SE NON SANABILE, SI AVREBBE L’ORDINATO RIPRISTINO DEI LUOGHI ORIGINALI > INFINE, LA VIABILITA’ SPETTA AL COMUNE E SOLO ESSO PUO’ AUTORIZZARE LA POSA DI ARREDI URBANI CON LA FACOLTA’ ANCHE DI ESIGERE LA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO AD USO PUBBLICO > SICCOME CHE LA RASTRELLIERA E’ DI FATTO UN’OSTACOLO STRADALE, QUALORA NON DEBITAMENTE SEGNALATA (VEDERE EVENTUALI PRESCRIZIONI IMPOSTE), COMPORTEREBBE ANCHE RESPONSABILITA’ PER COLPA GRAVE, PER AVER COLLOCATO INSIDIA E PERICOLO PER L’INCOLUMITA’ PUBBLICA > POI SAPPIAMO TUTTI, CHE IN ITALIA NON ESISTONO ARREDI URBANI SPECIFICATAMENTE OMOLOGATI/CERTIFICATI PER L’USO STRADALE E PER L’ANTI-INFORTUNISTICA SEMPRE STRADALE > MI DOMANDO COME I COMUNI ABBIANO TUTTI IL CORAGGIO DI POSIZIONARE AD ES., FIORIERE CON ANNESSE PANCHINE, NEMMENO DELIMITATE NELLA SAGOMA CON PELLICOLE RIFLETTENTI PREVISTE DAL REGOLAMENTO (QUELLE BIANCO-ROSSE A STRISCE DIAGONALI), SULLE VARIE STRADE DELLE ZTL (ZONE A TRAFFICO LIMITATO) O DELLE STRADE AD AREA PEDONALE (QUANDO ESISTONO CATEGORIE VEICOLARI IN DEROGA AL DIVIETO) > …MA QUESTO E’ UN’ALTRO DISCORSO… > UN ONORATO SALUTO

  282. Maurizio Says:

    Molto interessante il passaggio riguardo i passi carrabili “… I CARRABILI, DEBBONO ESSERE CONCESSIONATI DAL COMUNE CON DIRITTO ALLA RISCOSSIONE DELLA TOSAP..”
    Piu’ tempo passa e più capisco che in italia (almeno a roma) la P.A. se la suona e se la canta (è un detto romano).
    Riguardo la mia strada privata aperta al pubblico transito con ordinanza erano già presenti almeno una ventita di passi carrabili.
    Ora la strada è aperta al pubblico , ma i passi carrabili non sono stati sanati . Non esiste nessuna autorizzazione. Quindi teoricamente sono tutti abusivi.

  283. Fiore Says:

    Maurizio e Inferno, vi ringrazio delle vostre cortesi e competenti risposte. Tuttavia devo aggiungere che ho un dubbio di fondo: io vi parlo di una strada (o, meglio, di un tratto di strada) che si trova NEL CENTRO DI UNA CITTADINA ed è dunque frequentatissima da passanti, biciclette e vetture estranei ai frontisti. Scusate l’ignoranza, ma SI PUO’ PARLARE LO STESSO DI “STRADA VICINALE”? DAVVERO VA COSTITUITO UN CONSORZIO? CHE COSTI HA COSTITUIRE UN CONSORZIO?
    Vorrei chiedervi anche questo: voi ritenete che la potatura o il taglio delle piante della strada (di proprietà dei frontisti) rientri nei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria?
    Mi hanno detto che, anni fa, il Comune, poiché i frontisti non volevano più pagare le spese d’illuminazione, minacciò di prolungare la strada per collegarla ad altra (ora vi è un ampio marciapiede che la rende strada a fondo cieco e dunque una strada più tranquilla, come desiderano i frontisti), in alternativa propose di cedere i propri diritti (a pagamento) ai frontisti (che però rifiutarono per timore di un futuro esproprio). IL COMUNE AVREBBE IL DIRITTO DI ALLUNGARE LA STRADA?
    Ancora grazie.

  284. Inferno Says:

    I CONSORZI FRA UTENTI DI STRADE VICINALI
    Autore: Pietro La Rocca, da: “Il regime giuridico delle strade provinciali, comunali, vicinali e private.
    *Strade vicinali interne all’abitato*

    Le strade vicinali possono aversi anche all’interno dell’abitato e anch’esse possono essere private o pubbliche, a seconda che siano o non soggette al pubblico transito (in diritto romano non era, invece, concepibile l’esistenza di una via vicinale all’intemo di una città, in quanto i romani consideravano l’intero territorio della città, delimitato dalle mura, come suolo pubblico demaniale).
    Le strade vicinali, com’è noto, sono state quasi sempre formate dai proprietari per consentire l’accesso ai loro fondi ed ai loro fabbricati. Ma più spesso trattasi di strade che all’origine erano state sì costruite per l’accesso ai fondi siti in campagna, ma che in prosieguo di tempo, a seguito dello sviluppo urbanistico ed edilizio, sono venute a trovarsi all’interno dei centri abitati. L’esistenza della vicinalità di strade all’interno degli abitati è pacificamente ammessa in dottrina. L’autore Cereseto, ad esempio, afferma che strade agrarie possono trovarsi non solo nelle campagne, ma anche nell’abitato dei Comuni; l’autore Orusa, sostiene che «non sembra corretto riferire costantemente il processo di
    formazione delle strade vicinali alle strade agrarie, posto che anche nell’abitato vi possono essere strade, vie, vicoli privati soggetti alle servitù di uso pubblico; l’autore Giovannozzi, scrive:
    «Dicesi via vicinale quella strada di città o di campagna, il cui suolo è bene patrimoniale di un privato o di ente pubblico, e sulla quale grava una servitù di uso da parte di più proprietari di fondi o case di abitazione o da parte della generalità degli abitati. L’ammissibilità dell’esistenza di vie vicinali all’interno degli abitati è pure pacifica in giurisprudenza. Per tutte, basta citare la seguente sentenza: «La via vicinale privata se destinata a servizio di fondi rustici, si denomina comunemente agraria; ma essa può esistere anche in rapporto a fondi di diversa natura (urbani, industriali), mancando per le vie vicinali private una specifica disciplina legale che, tra l’altro, ne limiti la costituzione al servizio di fondi rustici. Pertanto, e sin dall’origine, si può costituire una via vicinale privata all’interno dell’abitato allo scopo di mettere in comunicazione i fabbricati latistanti la strada di proprietà degli utenti di questa; come quella inizialmente aperta al servizio di fondi rustici può trovarsi, in seguito, ricompresa nel perimetro dell’abitato per espansione del Comune senza la via debba per questo venir meno (Cassazione., Sez. II 21/09/1967, n° 2192) > Le strade vicinali all’interno degli abitati sono sottoposte alla disciplina dei regolamenti comunali.
    PERTANTO, SICCOME CHE LA DOTTRINA NON HA ESCLUSO L’ESISTENZA DI STRADE VICINALI ALL’INTERNO DEI CENTRI ABITATI, QUALORA ABBIAMO STRADE DI NATURA VICINALE, ESSE SOTTOSTANNO AI REGOLAMENTI COMUNALI COME TUTTE LE ALTRE STRADE VICINALI EXTRAURBANE O QUELLE COMUNALI URBANE OD EXTRAURBANE CHE SIANO > NORMALMENTE PERO’, LE STRADE VICINALI URBANE, VENGONO ESPROPRIATE > LA STRADA A FONDO CIECO, PERO’ NON DA MOLTA PARVENZA DI RISULTARE UNA VICINALE CLASSICA MA SOLO UNA STRADA PRIVATA DI FATTO APERTA AL TRANSITO COLLETTIVO NON VIETATO > COMUNQUE SIA, FINO A QUANDO LA STRADA SARA’ APERTA ALLA FRUIZIONE DA PARTE DI TUTTI E FINO A QUANDO LE PIANTE SARANNO SITUATE IN AREA APERTA A TUTTI (ALIAS NON COLLOCATE IN ZONE RECINTATE PRIVATE), NON SEMBRA CORRETTO CHE IL COMUNE SI DISINTERESSI DELLA SICUREZZA VIABILISTICA DERIVANTE DALLE EVENTUALI INSIDIE AEREE COME PURE SUL SELCIATO, DEI RAMI TRASBORDANTI E/O CADUTI AL SUOLO > SOLO L’INVASIONE DEI RAMI DA AREA PRIVATA AD USO PRIVATO SULL’AREA E/O SUL SELCIATO AD USO PUBBLICO, COMPORTA SICURA RESPONSABILITA’ DIRETTA DEL PROPRIETARIO PRIVATO > UN ONORATO SALUTO

  285. Maurizio Says:

    Ciao Fiore. Capisco la situazione . E’ molto simile alla mia. Avevo una strada privata tranquilla , il comune (roma) l’ha aperta al pubblico transito asportando con una ruspa rete e paletti .Ora è molto trafficata con smog , rumore e pericolo. Inoltre il comune mi dice che non puo’ rinnovare i marciapiedi e l’asfalto perchè la strada è mia.Oltre il danno la beffa.

    Il comune ha tutto il diritto di collegare la tua strada ad un altra. E’ sufficiente che decida di ritirare il diritto all’uso privato.Ma del resto leggo che la strada è già ad uso pubblico quindi è di fatto in mano al comune.Non conta la proprietà catastale.
    Se pagare la corrente è una forma di accordo per evitare l’apertura al traffico ti consiglio vivamente di non rompere l’accordo e continuare a pagare la luce. Anche se magari alle prossime elezioni cambia la giunta e si comportano in maniera diversa non rispettando piu’ l’accordo.
    Curiosa la parte “…cedere i propri diritti (a pagamento)…” strano che una strada aperta possa tornare ad essere ad uso privato se ne è stato verificato il beneficio all’uso pubblico. Ma siamo in italia , ergo si fa tutti quello che ci pare.

  286. Inferno Says:

    IL COMUNE POTREBBE ANCHE DELIBERARE L’ALLUNGAMENTO DELLA STRADA PER FINALITA’ COLLETTIVE, MA RISULTA QUASI INEVITABILE CHE DOPO ESPROPRIERA’ IL TRATTO GIA’ ESISTENTE PRIVATO, ATTUALMENTE APERTO A TUTTI, PER AVERE UNA STRADA INTERAMENTE DI PROPRIETA’ COMUNALE, ANCHE SE PER QUANTO RIGUARDA L’USO PUBBLICO DA GARANTIRE OVUNQUE, NON CAMBIEREBBE NULLA > UN ONORATO SALUTO

  287. Maurizio Says:

    Inferno , cosa ne pensi del fatto che ho riportato sopra riguardo i passi carrabili?
    “…Riguardo la mia strada privata aperta al pubblico transito con ordinanza erano già presenti almeno una ventita di passi carrabili.
    Ora la strada è aperta al pubblico , ma i passi carrabili non sono stati sanati . Non esiste nessuna autorizzazione. Quindi teoricamente sono tutti abusivi….”

  288. Inferno Says:

    CHE DI FATTO SI E’ GENERATO LA CONSEGUENTE ED AUTOMATICA APERTURA DI NUOVI O PREESISTENTI ACCESSI SU STRADA AD USO PUBBLICO > E’ UNA MATERIA DISCIPLINATA DALL’ART. 22 DEL CDS, CHE RICHIAMA CASISTICHE VARIE COME L’APERTURA DI NUOVI ACCESSI SENZA AUTORIZZAZIONE, OPPURE L’OMESSA REGOLARIZZAZIONE DI ACCESSI PREESISTENTI MA AUTORIZZATI CON NORMATIVE PRECEDENTI, OPPURE L’OMESSA REGOLARIZZAZIONE DI ACCESSI GIA’ ESISTENTI PRIMA DELL’INTRODUZIONE DEL VIGENTE CDS MA PRIVI AUTORIZZAZIONI, OPPURE LA MANCATA SEGNALAZIONE DI PASSO CARRABILE, OPPURE LA TRASFORMAZIONE (OPPURE IL CAMBIAMENTO D’USO) DEGLI ACCESSI SENZA AUTORIZZAZIONE, OPPURE LA SUCCESSIVA ALTERAZIONE ARBITRARIA DI ACCESSI O DIRAMAZIONI STRADALI NONOSTANTE FOSSERO INIZIALMENTE AUTORIZZATI, OPPURE LA MANCATA MANUTENZIONE DI ACCESSI E DIRAMAZIONI PRIVATI, OPPURE L’APERTURA DI ACCESSI PROVVISORI (PASSI CARRABILI CANTIERISTICI) SENZA AUTORIZZAZIONI > UN ONORATO SALUTO

  289. Maurizio Says:

    In conclusione siamo passati dallo status di proprietari allo status di trasgressori senza muovere un dito.
    Senza parole.

  290. Inferno Says:

    SOLO UN CARRABILE A RASO, POTREBBE FARE SENZA DEL CARTELLO CONCESSIONATO DAL COMUNE (POI PERO’ E’ ESCLUSO DAL CONTROLLO STRADALE PER INESISTENZA GIURIDICA DEL DIVIETO), MA L’ACCESSO DEVE ESSERE COMUNQUE AUTORIZZATO (VOLENDO PROPRIO ESAGERARE, BASTEREBBE ANCHE UN SEMPLICE NULLA OSTA SCRITTO), PERCHE’ POTREBBE ANCHE ESSERE OGGETTO DI DINIEGO PER PERICOLOSITA’ DELLA PROPRIA COLLOCAZIONE NEL CONTESTO STRADALE ED INOLTRE ESISTONO I RELATIVI PARAMETRI DEL REGOLAMENTO > UN ONORATO SALUTO

  291. Domenico Presicci Says:

    onorato inferno, ancora una volta vengo a disturbarla per un consiglio, il primo è andato a buon fine , il mio Comune riconosce la Demanialità della strada, però mi dice solamente che la strada è stata allibbrata a strada vicinale, per la manutenzione non ne parla. La domanda è un’altra, la stessa strada è fiancheggiata da un fosso di scolo, in un tratto di cinquanta metri quanto il Signore apre tutti i rubinetti l’acqua esonda per quel tanto da rimanere impantanati, a chi spetta di sistemare il tutto, il Comune , oppure il Consorzio di bonifica che ne ha la gestione?. un onorato saluto

  292. Inferno Says:

    PER L’ONORATO DOMENICO:

    PREMESSO CHE IL CONFINE STRADALE E’ IL LIMITE DELLA PROPRIETA’ STRADALE QUALE RISULTA DAGLI ATTI DI ACQUISIZIONE O DALLE FASCE DI ESPROPRIO APPROVATO, E CHE IN MANCANZA, IL CONFINE STRADALE E’ COSTITUITO DAL CIGLIO ESTERNO DEL FOSSO DI GUARDIA O DELLA CUNETTA OVE ESISTENTI O DAL PIEDE DELLA SCARPATA SE LA STRADA E’ IN RILEVATO O DAL CIGLIO SUPERIORE DELLA SCARPATA SE LA STRADA E’ IN TRINCEA, SI RIPORTA CHE:

    – L’ART. 32 DEL CDS, RELATIVO ALLA CONDOTTA DELLE ACQUE, RECITA CHE COLORO CHE HANNO DIRITTO DI CONDURRE ACQUE NEI FOSSI DELLE STRADE, SONO TENUTI A PROVVEDERE ALLA CONSERVAZIONE DEL FOSSO ED IN DIFETTO A CORRISPONDERE ALL’ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA (PER LE VICINALI, FA DA RIFERIMENTO IL COMUNE E/O IL CONSORZIO OBBLIGATORIO SE ESISTENTE, DI CUI FA PARTE ANCORA IL COMUNE) LE SPESE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE DEL FOSSO E PER LA RIPARAZIONE DEGLI EVENTUALI DANNI NON CAUSATI DA TERZI
    > AL COMMA 2, RECITA CHE SALVO QUANTO STABILITO NELL’ART. 33, COLORO CHE HANNO DIRITTO DI ATTRAVERSARE LE STRADE CON CORSI O CONDOTTE D’ACQUA, HANNO L’OBBLIGO DI COSTRUIRE E DI MANTENERE I PONTI E LE OPERE NECESSARI PER IL PASSAGGIO E PER LA CONDOTTA DELLE ACQUE > DEVONO, ALTRESI’, ESEGUIRE E MANTENERE LE ALTRE OPERE D’ARTE, ANCHE A MONTE E A VALLE DELLA STRADA, CHE SIANO O SI RENDANO NECESSARIE PER L’ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE E PER OVVIARE AI DANNI CHE DALLA MEDESIMA POSSONO DERIVARE ALLA STRADA STESSA > TALI OPERE, DEVONO ESSERE COSTRUITE SECONDO LE PRESCRIZIONI TECNICHE CONTENUTE NEL DISCIPLINARE ALLEGATO ALL’ATTO DI CONCESSIONE RILASCIATO DALL’ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA E SOTTO LA SORVEGLIANZA DELLO STESSO (ANCORA IL COMUNE E/O IL CONSORZIO OBBLIGATORIO SE ESISTENTE DI CUI IL COMUNE FA PARTE)

    – L’ART. 33 DEL CDS, RELATIVO AI CANALI ARTIFICIALI E MANUFATTI SUI MEDESIMI, RECITA CHE STA AI PROPRIETARI ED AGLI UTENTI (ALIAS CHIUNQUE NE GIOVI) DI CANALI ARTIFICIALI IN PROSSIMITA’ DEL CONFINE STRADALE, L’OBBLIGO DI PORRE IN ESSERE TUTTE LE MISURE DI CARATTERE TECNICO IDONEE AD IMPEDIRE L’AFFLUSSO DELLE ACQUE SULLA SEDE STRADALE ED OGNI CONSEGUENTE DANNO AL CORPO STRADALE E ALLE FASCE DI PERTINENZA

    INOLTRE:
    L’ART. 15 DEL CDS, RELATIVO AGLI ATTI VIETATI, DISCIPLINA ALCUNE CASISTICHE SIMILARI >

    – INFATTI, AL COMMA 1 LETTERA C e COMMA 3, PREVEDE IL CASO DELL’IMPEDIMENTO DEL DEFLUSSO DELLE ACQUE DALLA STRADA O SUA PERTINENZA NEI FOSSI LATERALI E NELLE RELATIVE OPERE DI RACCOLTA E DI SCARICO > E’ IMPOSTO L’OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI A SPESE DELL’AUTORE DELLA TRASGRESSIONE AI SENSI DELL’ART. 15 C. 4> LA VIOLAZIONE, CHE AD ES., PUO’ ESSERE REALIZZATA LASCIANDO CADERE SULLA STRADA O NELLE CUNETTE LATERALI E IVI ACCUMULARE RAMI O SIEPI TAGLIATE DAI FONDI LIMITROFI (IN QUESTO CASO CONCORRE CON L’ART. 29 DEL CDS RELATIVO ALL’OBBLIGO DI NON RESTRINGERE O DANNEGGIARE LA STRADA ED E’ INDIRIZZATO AL PROPRIETARIO DEL FONDO CONFINANTE ALLA STRADA PER QUANTO RIGUARDA LE INVASIONI CHE DI PROTENDONO OLTRE IL CONFINE STRADALE), DETERMINANDO OSTACOLO AL LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE, TALE SUDDETTA VIOLAZIONE PUO’ ESSERE COMMESSA SIA DAI PROPRIETARI DEI TERRENI CONFINANTI CHE DA QUALSIASI ALTRA PERSONA SIA IN MODO COLPOSO CHE DOLOSO > L’AZIONE ILLECITA, DETERMINA QUINDI ALLAGAMENTO DELLA CARREGGIATA, DELLA BANCHINA, ECC., CON PREGIUDIZIO E PERICOLOSITA’ PER LA CIRCOLAZIONE

    – AL COMMA 1 LETTERA D e 3, PREVEDE IL CASO DELL’IMPEDIMENTO DEL DEFLUSSO DELLE ACQUE CHE DALLA STRADA O SUE PERTINENZE, SI SCARICANO NEI TERRENI SOTTOSTANTI > E’ IMPOSTO L’OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI A SPESE DELL’AUTORE DELLA TRASGRESSIONE AI SENSI DELL’ART. 15 C. 4 > LA VIOLAZIONE PUO’ ESSERE COMMESSA DAI PROPRIETARI DEI TERRENI CONFINANTI COME DA QUALSIASI ALTRA PERSONA CHE CON QUALSIASI MEZZO, COLPOSAMENTE O DOLOSAMENTE IMPEDISCA IL DEFLUSSO

    – AL COMMA 1 LETTERA H e 3, PREVEDE IL CASO DELLO SCARICO NEI FOSSI, SENZA REGOLARE CONCESSIONE NEL FOSSO O NELLA CUNETTA LATERALE (OCCORRE DESCRIVERE IL MATERIALE SCARICATO), OPPURE VI INCANALAVA ACQUE PROVENIENTI DA ALTRI LUOGHI DI VERSAMENTO O DI DERIVAZIONE > E’ IMPOSTO L’OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI A SPESE DEL TRASGRESSORE, AI SENSI DELL’ART. 15 C. 4 > TALE NORMA, PUNISCE CHI SCARICA SENZA REGOLARE CONCESSIONE MATERIALI O COSE DI QUALSIASI GENERE SIA DI TIPO SOLIDO CHE LIQUIDO, NEI FOSSI O NELLE CUNETTE O VI INCANALI ACQUE DI QUALUNQUE NATURA > PURE QUI, VI E’ UNA CONCORRENZA DI NORME > INFATTI, IL DLG 03/04/2006 N° 152 (T.U.A. ALIAS TESTO UNICO AMBIENTALE), NELLA SEZIONE DELLA TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUIANAMENTO, DISCIPLINA IL REGIME AUTORIZZATORIO DELLO SCARICO DELLE ACQUE E ALL’ART. 133 PUNISCE CON PESANTE SANZIONE AMMINISTRATIVA CHIUNQUE EFFETTUI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE SENZA AUTORIZZAZIONE E SE TALI ACQUE REFLUE SONO ANCHE DI TIPO INDUSTRIALE, LE SANZIONI SONO DI CARATTERE PENALE AI SENSI DELL’ART. 137.

    UN ONORATO SALUTO

  293. Inferno Says:

    PRECISAZIONE PER L’ONORATO DOMENICO:

    SE LA STRADA E’ INVECE SICURAMENTE COMUNALE (ALIAS PUBBLICA), OVVIAMENTE L’ENTE PROPRIETARIO E’ IL COMUNE ED IL CONSORZIO NON DEVE ESISTERE MAI (E’ SPECIFICO SOLO PER LE STRADE VICINALI, ALIAS PRIVATE AD USO PUBBLICO) > PER OGNI PROBLEMATICA RELATIVA ALLA SALVAGUARDIA DELL’INCOLUMITA’ PUBBLICA, RISPONDE ANCHE IL COMUNE PER L’INSIDIA NON PRONTAMENTE SOLLEVATA > LE SPESE DEI LAVORI URGENTI EFFETTUATI DAL COMUNE IN REGIME DI STRAORDINARIETA’, SONO POTENZIALMENTE RICARICABILI AI PROPRIETARI DEI FONDI CONFINANTI CON LA STRADA ED A TUTTI GLI UTENTI DEI FOSSI E/O DEI CANALI E QUALORA VI SIANO VIOLAZIONI PER COMPORTAMENTI ILLECITI ATTIVI O PASSIVI, SONO PREVISTE RELATIVE SANZIONI VARIE A SECONDA DELLE CASISTICHE DESCRITTE SOPRA > UN ONORATO SALUTO

  294. Inferno Says:

    INFINE, PER LA MANUTENZIONE DI UNA STRADA COMUNALE, ESSA, AI SENSI DELL’ART. 14 DEL CDS, SPETTA SOLO AL COMUNE, (SALVO DELEGHI CON ATTO SPECIFICO DI APPALTO O DI CONVENZIONE, IL LAVORO A TERZI, INCARICANDOLI DEL PUBBLICO SERVIZIO) > MA SICURAMENTE, NON POSSIAMO PARLARE DI CONSORZIO DI BONIFICA, PERCHE’ ESSO NON PUO’ ESISTERE AFFATTO CON LE STRADE COMUNALI ALIAS DI PROPRIETA’ PUBBLICA/DEMANIALE > UN ONORATO SALUTO

  295. Inferno Says:

    CONFINE STRADALE = IL LIMITE DELLA PROPRIETA’ STRADALE QUALE RISULTA DAGLI ATTI DI ACQUISIZIONE O DALLE FASCE DI ESPROPRIO APPROVATO, E CHE IN MANCANZA, IL CONFINE STRADALE E’ COSTITUITO DAL CIGLIO ESTERNO DEL FOSSO DI GUARDIA O DELLA CUNETTA OVE ESISTENTI O DAL PIEDE DELLA SCARPATA SE LA STRADA E’ IN RILEVATO O DAL CIGLIO SUPERIORE DELLA SCARPATA SE LA STRADA E’ IN TRINCEA

    CUNETTA = MANUFATTO DESTINATO ALLO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE O DI DRENAGGIO, REALIZZATO LONGITUDINALMENTE OD ANCHE TRASVERSALMENTE ALL’ANDAMENTO DELLA STRADA

    FOSSO = FOSSA (CAVITA’ PRATICATA NEL TERRENO, DI FORMA E DIMENSIONI VARIE SECONDO L’USO), NATURALE OD ARTIFICIALE PER LO SCOLO DELL’ACQUA

    CIGLIO = MARGINE / SPONDA

    BANCHINA = PARTE DELLA STRADA COMPRESA TRA IL MARGINE DELLA CARREGGIATA ED IL PIU’ VICINO TRA I SEGUENTI ELEMENTI LONGITUDINALI: MARCIAPIEDE, SPARTITRAFFICO, ARGINELLO, CIGLIO INTERNO DELLA CUNETTA, CIGLIO SUPERIORE DELLA SCARPATA NEI RILEVATI

    ARGINE O ARGINELLO = RIALZO O BARRIERA DI TERRA NATURALE OD ARTIFICIALE CHE IMPEDISCE LO STRARIPAMENTO DEI CORSI D’ACQUA

    MORALE DELLA FAVOLA: ANCHE SE I FOSSI DI GUARDIA LATERALI O LE CUNETTE, RIENTRONO NEL CONFINE STRADALE (INFATTI IL PUNTO DI LIMITE E’ IL CIGLIO ESTERNO), IL FATTORE MANUTENZIONE ORDINARIA NON SPETTA AL COMUNE (ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA), COME INVECE SPETTA PER TUTTO IL RESTO ALL’INTERNO DEL CONFINE STRADALE VIARIO (PERTINENZE COMPRESE)

  296. Inferno Says:

    SICCOME C’E’ PERO’ DA FARE UNA DISTINZIONE TRA MANUFATTI E/O SOSTEGNI PORTANTI CON LA STRADA CHE VI PASSI SOPRA, RIPORTO DA UN MIO POST:
    ART. 33 DEL CDS: CANALI ARTIFICIALI E MANUFATTI SUI MEDESIMI

    I PROPRIETARI E GLI UTENTI DI CANALI ARTIFICIALI IN PROSSIMITA’ DEL CONFINE STRADALE HANNO L’OBBLIGO DI PORRE IN ESSERE TUTTE LE MISURE DI CARATTERE TECNICO IDONEE AD IMPEDIRE L’AFFLUSSO DELLE ACQUE SULLA SEDE STRADALE ED OGNI CONSEGUENTE DANNO AL CORPO STRADALE E ALLE FASCE DI PERTINENZA.

    GLI ONERI DI MANUTENZIONE E DI RIFACIMENTO DI MANUFATTI STRADALI ESISTENTI SOPRA CANALI ARTIFICIALI, SONO A CARICO DEI PROPRIETARI E DEGLI UTENTI DI QUESTI, A MENO CHE NE PROVINO LA PREESISTENZA ALLE STRADE O ABBIANO TITOLO O POSSESSO CONTRARIO.

    I MANUFATTI A STRUTTURA PORTANTE IN LEGNAME ESISTENTI SUI CANALI ARTIFICIALI CHE ATTRAVERSANO LA STRADA DEVONO NEL CASO DI RICOSTRUZIONE, ESSERE ESEGUITI CON STRUTTURE MURARIE O IN CEMENTO ARMATO, IN FERRO O MISTE, SECONDO LE INDICAZIONI E LE PRESCRIZIONI TECNICHE DELL’ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA IN RELAZIONE AI CARICHI AMMISSIBILI PER LA STRADA INTERESSATA > NON SONO COMPRESE IN QUESTA DISPOSIZIONE LE OPERE RICADENTI IN LOCALITA’ SOGGETTE A SERVITU’ MILITARI PER LE QUALI SI RAVVISA L’OPPORTUNITA’ DI PROVVEDERE DIVERSAMENTE.

    LA RICOSTRUZIONE DEI MANUFATTI IN LEGNAME CON LE STRUTTURE E CON LE PRESCRIZIONI SOPRA INDICATE E’ OBBLIGATORIA DA PARTE DEI PROPRIETARI O UTENTI DELLE ACQUE ED E’ A LORO SPESE:
    1) QUANDO OCCORRE SPOSTARE OD ALLARGARE LE STRADE ATTRAVERSATE DA CANALI ARTIFICIALI
    2) QUANDO A GIUDIZIO DELL’ENTE PROPRIETARIO, I MANUFATTI PRESENTANO CONDIZIONI DI INSUFFICIENTE SICUREZZA
    INOLTRE, E’ ALTRESI’, A CARICO DI DETTI PROPRIETARI, LA MANUTENZIONE DEI MANUFATTI RICOSTRUITI.

    IN CASO DI AMPLIAMENTO DEI MANUFATTI DI OGNI TIPO, PER DARE LUOGO ALL’ARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE, IL RELATIVO COSTO E’ A CARICO DELL’ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA, FERMO RESTANDO A CARICO DEI PROPRIETARI, POSSESSORI OD UTENTI DELLE ACQUE, L’ONERE DI MANUTENZIONE DELL’INTERO MANUFATTO

    ———————————————————–

    DETTO TUTTO QUESTO, VISTO CHE NON STIAMO PARLANDO DI RICOSTRUZIONE DEL PREESISTENTE NE TANTO MENO DI MANUTENZIONE SEMPRE TRAMITE PROGETTUALITA’ TECNICA APPROVATA, MA SOLO DI COSTRUZIONE PER MIGLIORIA NECESSARIA, SPETTA ALL’ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA METTERE IN SICUREZZA LA STRADA (COSTI COMPRESI) > UN ONORATO SALUTO

  297. antonio Says:

    Salve, Vorrei chiederLe per favore se nel caso che un comune volesse costruire un cavodotto su una strada vicinale può farlo con una semplice ordiananza sindacale oppure deve espropriare la strada vicinale privata.
    Grazie mille

  298. Inferno Says:

    PER VICINALE DEVE INTENDERSI SOLO STRADA DI PROPRIETA’ PRIVATA AD USO PUBBLICO (CIOE’ EQUIPARABILE A QUELLE PUBBLICHE) > A PRESCINDERE CHE SIA O NO ANCHE VICINALE (QUELLA CLASSICA PREVISTA DAL CDS), PER OGNI AREA/STRADA PRIVATA APERTA ALL’USO PUBBLICO, VIGONO LE STESSE DISCIPLINE DI QUELLE PER LE STRADE COMUNALI:
    http://www.piemmenews.it/ViewDocumenti.asp?documenti_id=13268&s_documenti_testo=
    UN ONORATO SALUTO

  299. Inferno Says:

    PER LE AREE PRIVATE AD USO PRIVATO DI VARIA NATURA, COMPRESE LE STRADE, SE IL COMUNE & C., DOVESSERO SEMPRE ED IN OGNI CASO ESPROPRIARE PER L’EFFETTUAZIONE NECESSARIA DI LAVORI AI FINI DI FORNIRE PUBBLICI SERVIZI, NON ESISTEREBBE PIU’ NEMMENO UN MILLIMETRO DI AREA PRIVATA SUL TERRITORIO NAZIONALE > SE I LAVORI COMPORTINO UN DANNO OD UN CONCRETO MANCATO GODIMENTO PENALIZZANTE, COMUNQUE RISARCIBILE, ALLORA E’ UN’ALTRO DISCORSO > UN ONORATO SALUTO

  300. Inferno Says:

    COMUNQUE, SE IL LEGALE DEL PROPRIETARIO DELL’AREA, RAVVISASSE L’IMPRATICABILITA’ GIURIDICA DERIVANTE DA PROVVEDIMENTI DIVERSI DALL’ESPROPRIO, C’E’ SEMPRE IL TAR PER DERIMERE QUESTE QUESTIONI DI LEGITTIMITA’ AMMINISTRATIVA > UN ONORATO SALUTO

  301. Inferno Says:

    Occupazione temporanea

    Per l’esecuzione di un’opera di pubblica utilità possono essere occupati temporaneamente terreni per l’estrazione, per il deposito di materiali e attrezzature, per l’installazione di magazzini e cantieri di lavoro, per praticare passaggi provvisori, per aprire canali di diversione delle acque e per ogni altro uso necessario alla realizzazione dell’opera. L’occupazione temporanea non può avvenire per i terreni fabbricati né per quelli recintati da muri. Interpretato in chiave estimativa, l’indennità di occupazione temporanea deve essere determinata tenendo conto:

    * Della perdita di frutti pendenti dell’eventuale soprassuolo arboreo
    * Dei mancati redditi durante il periodo dell’occupazione
    * Delle spese necessarie a ripristinare le condizioni primitive del fondo al termine dell’occupazione
    * Del danno conseguente ad una diminuzione transitoria o permanente di reddito, se il ripristino della situazione primitiva richiede tempi lunghi o non è possibile.

    Per il calcolo dell’indennizzo si tiene conto:

    * Frutti pendenti
    * Valore soprassuolo
    * Reddito annuo perduto durante il periodo di occupazione
    * Spese di ripristino
    * Danno per diminuzione transitoria o permanente di reddito dalla fine del periodo di occupazione
    * Durata dell’occupazione

    UN ONORATO SALUTO

  302. Inferno Says:

    L’espropriazione per pubblica utilità è l’istituto giuridico in virtù del quale la pubblica amministrazione può, con un provvedimento, acquisire o far acquisire ad un altro soggetto, per esigenze di interesse pubblico, la proprietà o altro diritto reale su di un bene, indipendentemente dalla volontà del suo proprietario, previo pagamento di un indennizzo.
    Il diritto reale è un diritto che ha per oggetto una cosa (in latino res) e la segue indipendentemente dal suo proprietario. Caratteristiche peculiari dei diritti reali sono: l’assolutezza, cioè possono essere fatti valere erga omnes, contro tutti, e non solo contro l’alienante; l’immediatezza del potere sulla cosa; tipicità, cioè sono stabiliti dalla legge e patrimonialità, in quanto il contenuto è prevalentemente economico.
    Nel nostro sistema giuridico sono a numero chiuso, e tra di essi spicca

    * il diritto di proprietà (il diritto reale fondamentale),

    affiancata dai cosiddetti “diritti reali minori” (o “diritti reali su cosa altrui”), che a loro volta si distinguono in:

    * diritti reali di godimento:
    o l’enfiteusi,
    o il diritto di superficie,
    o l’usufrutto,
    o il diritto reale d’uso,
    o il diritto reale di abitazione,
    o le servitù (o servitù prediali);

    * diritti reali di garanzia:
    o il pegno,
    o l’ipoteca.
    QUINDI CON IL PROVVEDIMENTO DI ESPROPRIO, SI HA NON SOLO IL CONCETTO DI TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’ MA PURE DI UN DIRITTO REALE SU UN BENE > UN ONORATO SALUTO

  303. Inferno Says:

    CONCLUSIONE: TUTTO DIPENDE, SE PARLIAMO DI LAVORI CHE COMPORTINO UN’OCCUPAZIONE PERMANENTE OPPURE TEMPORANEA > CON LA PRIMA E’ INVEVITABILE UN’ESPROPRIO DI PROPRIETA’, CON LA SECONDA VI E’ SOLO UN TRASFERIMENTO PER “ESPROPRIO PROVVISORIO” DEL DIRITTO REALE MINORE COME AD ES., QUELLO SULL’USO, SUL GODIMENTO O DELLA SERVITU’ > PER QUEST’ULTIMO CASO, COME GIA’ RIMARCATO SOPRA, TRASFERIRE LA PROPRIETA’ E’ UN ASSURDO E SE PARLIAMO ANCHE SPECIFICATAMENTE DI STRADE, L’ESPROPRIO NON PARE L’UNICA SOLUZIONE (QUI C’E’ PERO’ DA CHIEDERE UN PARERE AD UN AVV. AMMINISTRATIVISTA) > UN ONORATO SALUTO

  304. Inferno Says:

    P.S.: FERMO RESTANDO CHE SE NON SIAMO IN UNA CIRCOSTANZA DI VERA URGENZA, L’ORDINANZA URGENTE E CONTINGIBILE, NON E’ MAI UTILIZZABILE PER NESSUN MOTIVO ED A PRESCINDERE DALLA POSSIBILITA’ D’UTILIZZO DI TALE STRUMENTO GIURIDICO > IN QUESTO CASO, OCCORRE RICORRERE ALLA PROCEDURA BEN PIU’ LUNGA E LABORIOSA DELL’ESPROPRIO PROOVVISORIO DEL DIRITTO REALE MINORE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA IN RELAZIONE A LAVORI PROGRAMMATI/PROGRAMMABILI > UN ONORATO SALUTO

  305. Maurizio Says:

    Ciao Inferno . I sei mesi di tempo che si era preso il comune per espropriarci la strada sono passati . Con il nostro avvocato abbiamo presentato querela contro ignoti per abuso in atti d’ufficio e omissione di atti d’ufficio allegando tutte le carte che abbiamo, inoltre stiamo in contatto col difensore civico e siamo ancora in attesa della sentenza del tar per il ricorso contro l’ordinanza.
    Credi si possa fare altro?

  306. Inferno Says:

    UNA MEDITAZIONE ZEN ? 🙂 > UN ONORATO SALUTO

  307. Dino Casavecchia Says:

    Mi inserisco nella discussione per porre un quesito :
    Può un comune richiedere la tassa sui passi carrabili per un ingresso ricavato in una strada intrapoderale? e formulare un verbale per apertura di un passo su suddetta strada ? sarei grato di un parere prima di inoltrare reclamo presso il Giudice di Pace
    Grazie

  308. Inferno Says:

    SALVO VIOLAZIONI ANCHE DI NATURA EDILIZIA, PER OGNI APERTURA DI ACCESSO/PASSO CARRABILE/DIRAMAZIONE STRADALE, SFOCIANTE SU AREA/STRADA AD USO PUBBLICO, NECESSITA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE COMUNALE (ANCHE PER LE VICINALI) E/O DEL DIVERSO ENTE PUBBLICO PROPRIETARIO DELLA STRADA SULLA QUALE S’IMMETTA L’ACCESSO > UN ONORATO SALUTO

  309. Inferno Says:

    INFINE, PER OGNI ACCESSO/USCITA AD USO PRIVATO SFOCIANTE SU STRADA AD USO PUBBLICO (INDIPENDENTEMENTE DALLA PROPRIETA’), LA TASSA COMUNALE PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO AD USO PUBBLICO, SAREBBE SEMPRE DOVUTA, SALVO DETERMINAZIONI COMUNALI DIVERSE CHE SI ESTENDANO PERO’ A TUTTE LE CASISTICHE (STRADE PUBBLICHE COMPRESE) > UNA DEROGA AL PAGAMENTO, ESCLUSIVA PER LE STRADE PRIVATE AD USO PUBBLICO SULLE QUALI SFOCI L’ACCESSO, PARE ILLEGITTIMO > UN ONORATO SALUTO

  310. giacomo Says:

    salve,Gent.Inferno.
    le chiedo un consiglio per risolvere un contenzioso fra me il comune e i proprietari dei terreni in fregio ad una strada vicinale.Mi sono rivolto ad uno studio legale amministrativista e questo mi ha detto che per risolvere il mio problema mi devo rivolgere al TAR con la speranza di essere considerato.Io sono molto scettico e Le spiego perché.La strada collega una strada provinciale con una comunale é lunga 700 mt e larga 4.Inizia fra i cartelli di inizio e fine località del capoluogo.Dai rogiti delle proprietà in fregio risulta che tutti confinano con la strada compresa la mia abitazione e vuotano sulla medesima.Risulta inscritta nell’elenco delle strade vicinali comunali.Fino alla mia abitazione é anche segnata come via.Nel sottosuolo sono interrate le tubazioni del metano che collegano altri comuni.Sebbene il comune incassi annualmente un buon canone d’affitto,non ha mai voluto riconoscere niente a questa strada.Forte della delibera consiliare del 1958 che non la iscriveva nell’elenco delle strade a suo carico nella manutenzione l’abbandonava a se stessa sebbene vi fossero abitazioni regolarmente accatastate La strada é antica é individuabile nelle mappe del 1600 Nel catasto Teresiano é mappata col nome di strada ed é punto di confine fra le proprietà in fregio.inutile scrivere che le comunità locali se ne sono sempre servite e se ne servono ancora con molte difficoltà a causa del degrado in cui versa.Mi chiedo non ci sarà un Giudice che dica chiaro cio che dice l’art.14 del C DS.Un onorato saluto

  311. Inferno Says:

    PER L’ONORATO GIACOMO:

    IO SCRIVEREI AL PREFETTO, PER QUANTO RIGUARDA LA COSTITUZIONE OBBLIGATORIA DEL CONSORZIO NEL QUALE DOVRA’ PARTECIPARE PURE IL COMUNE > INOLTRE, SCRIVEREI PURE AL DIFENSORE CIVICO MUNICIPALE, STIGMATIZZANDO LA POSIZIONE INERZIALE DEL COMUNE, NONOSTANTE QUEST’ULTIMO ENTE, DEBBA ESSO STESSO FARSI PROMOTORE DELLA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO E NONOSTANTE SIA IN OGNI CASO RESPONSABILE DELL’INCURIA STRADALE CHE COMPORTI SIA DISAGI E SIA DANNI A TERZI (A COSE OD A PERSONE) SU STRADA APERTA ALL’USO PUBBLICO > LA SORVEGLIANZA DELLA SICUREZZA E DELL’INCOLUMITA’ PUBBLICA STRADALE DERIVANTE DALLE CONDIZIONI STRUTTURALI E DI PRECARIA MANUTENZIONE, RICADE SEMPRE SUL COMUNE, A PRESCINDERE > INOLTRE, RAMMENTEREI PER CORRETTEZZA, CHE IN ASSENZA DI GIUSTA SODDISFAZIONE IN TEMPI ACCETTABILI IN ADDIVENIRE (NONOSTANTE L’ASSOLUTA E SECOLARE TRASCURATEZZA PASSATA), SI PROCEDERA’ SIA AD UN CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO CON IL COMUNE TRAMITE IL TAR E SIA DI TIPO LEGALE CIVILISTICO/PENALE, CONTRO IGNOTI PER PRESUNTA OMISSIONE ATTI D’UFFICIO, IN RELAZIONE ALL’ABBANDONO TOTALE DI UNA STRADA APERTA ALLA FRUIZIONE PUBBLICA, GIURIDICAMENTE EQUIPARABILE A QUELLE COMUNALI > UN ONORATO SALUTO

  312. Inferno Says:

    http://www.altalex.com/index.php?idnot=46130
    UN ONORATO SALUTO

  313. Inferno Says:

    Fai clic per accedere a Sentenza%20TAR%20def%20Strada%20privata.pdf

    UN ONORATO SALUTO

  314. Emilio Says:

    Buongiorno,Gent.Inferno

    Le pongo il mio problema sperando che lei possa aiutarmi.

    Mentre percorrevo la strada vicinale che porta al tiro a segno nazionale (è l’unica strada percorribile), a causa di un violento temporale dalle fognature della strada è fuoriuscita una quantità di acqua tale da innondare la carreggiata causando seri danni alla mia vettura. Il comune insiste nel dire che siccome la strada è vicinale non è lui che ne deve rispondere (anche se qui l’incuria è da attribuire oltre che alla strada anche alle delle fogne). Secondo lei hanno ragione ? Conosce qualche sentenza che possa essere utile al mio caso ?

    Grazie

  315. simone Says:

    Buongiorno
    Quesito: Strada vicinale ad uso pubblico del comune confinante viene da me utilizzata per raggiungere il mio podere e dai miei vicini (2) per raggiungere le loro abitazioni, il comune confinante dice che la strada deve essere manutentata dai frontisti con partecipazione del comune al 30%, questo comporta tempi burocratici e di realizzazione infiniti, vengo al quesito, se la strada ha necessità di essere messa in sicurezza con urgenza inquanto inpraticabile a chi bisogna rivolgersi se i suddetti rispondono come sopra? al prefetto? ai vigili del fuoco? alla protezione civile?
    Grazie

  316. Simone Says:

    dov’è finito il mio post?

  317. Inferno Says:

    PER GLI ONORATI EMILIO E SIMONE: PREMESSO CHE VALE QUANTO GIA’ RISPOSTO APPENA SOPRA PER L’ONORATO GIACOMO:
    Per le strade vicinali (QUELLE CLASSICAMENTE PREVISTE DAL CODICE STRADALE ALIAS APERTE ALL’USO PUBBLICO), spettano al Comune i poteri di polizia e di regolamento della circolazione, dell’ordine e della sorveglianza.
    Tali poteri comprendono:
    * l’espletamento dei servizi di polizia stradale
    * la garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione, provvedendo alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze ed arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, nel caso di inadempienze dei soggetti tenuti, salvo rivalsa dei relativi oneri per la quota a carico dei soggetti stessi
    * il controllo tecnico delle efficienza delle strade e relative pertinenze
    * l’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta
    * il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al titolo II del codice della strada
    * l’emissione delle ordinanze per regolare la circolazione e per rimuovere eventuali ostacoli al libero esercizio dell’uso pubblico
    ——————————————————————————–
    INOLTRE: http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/flex/atti/cc/2009/00007396_01_00032999.pdf.
    ————————–
    Un onorato saluto

  318. simone Says:

    Il resp. Uff. tecnico del comune mi dice che gli interventi sono a carico dei frontisti ed il comune interviene per un massimo del 30%. la strada è classificata S.V.U.P. strada vicinale ad uso pubblico.
    A quale norma, legge o altro ti riferisci? codice della strada?
    Ringrazio
    ho letto questa trovata in internet ma sinceramente non ho capito
    http://www.piemmenews.it/ViewDocumenti.asp?documenti_id=5041&

  319. Francone Says:

    Ciao a tutti e complimenti per i contenuti e le forme…
    nessuno però finora a trattato un aspetto importantissimo (io ne sono una vittima).
    Quale è il criterio che necessariamente deve essere adottato per determinare i singoli contributi degli utenti di strada vicinale? Sapete che nei condomini è il valore delle singole proprietà (inteso come prezzo in caso compravendita). Invece per “aiutare” di fatto i ricchi-prepotenti- si inseriscono nello Statuto che il criterio è quello della rendita catastale!!!
    La differenza è enorme…poniamo il caso che tu possieda un ettero di terreno agricolo incolto… valore 20.000 euro, mentre io ho lo stesso un ettaro agricolo ma con agriturismo, casa piscina ecc valore 2 milioni di euro
    DOMANDA:
    in caso di lavori sulla strada vicinale comune sapete chi paga di più???? Incredibile… TU !!! E ti spiego: la mia casa con agriturismo essendo ruralizzate, non solo non hanno rendita catastale (e non pagano nemmeno ICI), ma la loro superficie va in detrazione all’ettaro… quindi se le costruzioni occupano 500 metri quadri, ad esempio, io paghero’ in base alla rendita catastale di 9500 mq e tu per tutti i 10.000….
    MAGNIFICO NO????
    é quanto è successo a me ( ma io sono quello..incolto… eheh). DOMANDA? In base a quali leggi si puo’ contestare tale criterio? Pensate che lo statuto vigente fino a 3 anni fa parlava (giustamente ) di valore…ma poi dopo che io avevo cntestato che non vi si erano attenuti nell’ultimo specifico caso quindi non rispettando Lo statuto a avvantaggiando schifosamente un ricco imprenditore della zona,,,,che cosa hanno fatto??? incece di cambiare la delibera (contrastante con lo statuto) hanno cambiato…LO STATUTO !!!!
    AIUTOOOOOOOOOOO !!!
    E’ una prepotente ingiustizia che va contrastata…ma come? quali leggi???

    Mi appello al vosto senso di ribellione alle prepotenze..
    In speranzosa attesa…GRAZIE
    Franco

  320. Inferno Says:

    PER GLI ONORATI SIMONE E FRANCONE > RIEPILOGO PER PUNTI:

    1) LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO, PER LE STRADE VICINALI CLASSICHE APERTE ALL’USO PUBBLICO, E’ DIVENTATA OBBLIGATORIA, IN QUANTO E’ PURE OBBLIGATORIO IL CONTRIBUTO DEL COMUNE, IL QUALE ESSO STESSO, DEVE PARTECIPARE A QUESTO CONSORZIO DI UTENTI E/OD ABITANTI.
    2) http://img198.imageshack.us/img198/4494/stradevicinalimanutenzi.jpg
    VA DI NUOVO PRECISATO, CHE UNA STRADA VICINALE (PRIVATA AD USO PUBBLICO) E’ COME SE FOSSE PUBBLICA, ANCHE SE PER LA MANUTENZIONE DEVE COSTITUIRSI OBBLIGATORIAMENTE IL CONSORZIO NEL QUALE FARA’ PARTE PURE IL COMUNE, VISTO CHE DOVRA’ CONTRIBUIRE ALLO SFORZO ECONOMICO PER SISTEMARE L’USURA > NULLA SERVIRA’ AL COMUNE NEL GIUSTIFICARSI SULLA PRECARIA MANUTENZIONE DA ATTRIBUIRE A TERZI, CIOE’ NON BASTERA’ SOSTENERE CHE NON STIA AD ESSO PROVVEDERE IN PRIMIS IN QUANTO STAREBBE AI FRONTISTI/UTENTI LA MANUTENZIONE E NEMMENO NON BASTERA’ SOSTENERE CHE IL CONSORZIO NON SI SIA ANCORA COSTITUITO IN ATTESA D’EVENTUALI DOMANDE PER IL CONTRIBUTO, PER 2 ORDINI DI MOTIVI:

    A) STA INVECE AL COMUNE PROMUOVERE LA COSTITUZIONE IN QUANTO OBBLIGATORIA AI FINI DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO > PERTANTO STA AL COMUNE CENSIRE IL CENSIBILE E PROPORRE A TUTTI I POTENZIALI ABITANTI/UTENTI LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO, VISTO CHE MOLTI POTREBBERO SOTTRARSI DALLA SPESA > LE DOMANDE SCRITTE, SARANNO UTILI PER DARE FORMALMENTE INIZIO ALLA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO PER UNA DETERMINATA STRADA VICINALE CHE RISULTI ANCORA ORFANA DEL CONSORZIO GESTIONALE PER LE SPESE DA AFFRONTARE PER IL CORRETTO MANTENIMENTO VIARIO
    B) SIA CHE VI SIA LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO (NEL QUALE FARA’ PARTE CONTRIBUTIVA ANCHE IL COMUNE STESSO) CHE NON VI SIA, RISPONDE COMUNQUE IL CITATO COMUNE COME GARANTE DELLA SICUREZZA, DELL’INCOLUMITA’ PUBBLICA E DELLA FLUIDITA’ DELLA CIRCOLAZIONE, SUL PRINCIPIO GIA’ CITATO DELLA PROTEZIONE COLLETTIVA PER QUESTE TEMATICHE > PERTANTO, QUALORA NON VI SIA ANCORA NESSUNO CHE PROVVEDA LEGALMENTE E LEGITTIMAMENTE ALLA MANUTENZIONE (ALIAS SOLO QUELLI SPECIFICATAMENTE DELEGATI DAL CONSORZIO IN QUANTO TITOLATI O RICONOSCIUTI ALL’ALTEZZA DI FARLO), IL COMUNE DEVE URGENTEMENTE INTERVENIRE SISTEMANDO LA STRADA, CON EVENTUALE POSSIBILITA’ DI SUCCESSIVA RIVALSA NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI TENUTI O DEI SOGGETTI CHE SAREBBERO STATI TENUTI (ALIAS TUTTI I FRONTISTI/UTENTI EFFETTIVI DELLA STRADA RIMASTI INERTI ALLA RICHIESTA DELLA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO O NON PROPONENTI LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO DA RIVOLGERE AL COMUNE) > QUALORA QUASI TUTTI FACCIANO ORECCHIE DA MERCANTE PER LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO, MUNICIPALITA’ COMPRESA, QUALCHE UTENTE RIMANENTE INTERESSATO, DOVRA’ SCRIVERE AL PREFETTO SOLLECITANDO L’INTERVENTO RISOLUTIVO > IN OGNI CASO, E’ CONSIGLIABILE CHIEDERE COMUNQUE AL PREFETTO UN’INTERVENTO PER AVERE GARANZIE CHE LA QUOTA DECISA DAL COMUNE PER IL SUO CONTRIBUTO, SIA EQUA RISPETTO AI VARI E SEMPRE DIVERSI PARAMETRI DELLA STRADA IN RELAZIONE AI CARICHI DI TRAFFICO ED ALL’IMPORTANZA RIVESTITA.

    3) VEDIAMO COME ESEMPIO COSA RIPORTI IL PORTALE DEL COMUNE DELL’ALTA VALDERA:
    http://www.altavaldera.it/comune.php?id_news=710&id_sezione=6&id_unita=57
    CONSORZI STRADE VICINALI
    La manutenzione delle strade vicinali è certamente un problema sentito dalla maggioranza degli abitanti delle nostre campagne che, soprattutto nella cattiva stagione, devono raggiungere le loro abitazioni.
    Il Comune intende promuovere la costituzioni di Consorzi (enti pubblici a figura giuridica pubblica) per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali ad uso pubblico.
    Abbiamo elaborato una bozza di Statuto per la costituzione dei Consorzi da applicare alle strade che chiederanno di aderire. La proposta di statuto è stata redatta dal nostro Ufficio Tecnico con il contributo degli altri Comuni che già da tempo hanno costituito Consorzi analoghi, e dopo verifica giuridica del nostro studio legale.

    Le caratteristiche principali sono le seguenti:

    • Ogni strada costituirà un Consorzio a sé ed avrà una propria assemblea ed un presidente nella figura di un aderente al Consorzio liberamente votato dall’assemblea.

    • L’assemblea dei consorziati deciderà annualmente sulle spese ordinarie e straordinarie da effettuare, con votazione come da statuto.

    • A tale scopo verranno portati in assemblea preventivi di spesa da sottoporre all’approvazione.

    • Il Comune fisserà annualmente la sua quota di partecipazione, che comunque per legge dovrà essere tra il 20 ed il 49 %.

    L’iter previsto per la costituzione dei Consorzi è il seguente :

    • richiesta di Costituzione di Consorzio per singola strada, da presentare al Comune da parte di un numero sufficiente di proprietari interessati

    • assemblea specifica per la richiesta di costituzione del Consorzio della singola strada ( a cui sono invitati tutti i proprietari interessati)

    • Esame della richiesta da parte della Giunta Comunale che, verificati i requisiti, avvia il procedimento di proposta di Consorzio e classificazione della strada interessata come Strada vicinale ad uso pubblico

    • Notifica agli utenti e pubblicazione per eventuali ricorsi nei termini di legge

    • Delibera di Consiglio Comunale che APPROVA la costituzione del Consorzio, compreso la Statuto, l’elenco utenti, LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE parte, l’uso pubblico della strada.

    Per informazioni ed eventuale documentazione, potete rivolgervi all’ Ufficio Tecnico negli orari di ricevimento.

    Nota : Per le strade vicinali che non hanno le caratteristiche di uso pubblico, i Consorzi possono essere ugualmente costituiti, ma non sussiste l’obbligatorietà del contributo comunale.
    —————-
    ANCHE QUI, SAREBBE CONSIGLIABILE CHIEDERE SEMPRE UN PARERE AL PREFETTO, PER LA CORRETTA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE, STABILITA AD HOC, DAL COMUNE.
    —————-
    UN ONORATO SALUTO

  321. Inferno Says:

    MA DOVE STA, IL DILEMMA GENERALIZZATO?

    RISIEDE NEL FATTO CHE PER MOLTE MUNICIPALITA’, MOLTE STRADE NON RISULTANO VICINALI CIOE’ NON SONO MAI STATE CENSITE COME TALI (OVVIAMENTE AD USO PUBBLICO, MA SEMMAI INVECE CON UNA DENOMINAZIONE ERRATA/IMPROPRIA/ANACRONISTICA DI VICINALE PRIVATA, INTENDENDO QUELLE AD USO PRIVATO DOVE IL CONSORZIO E’ SOLO FACOLTATIVO) E CHE NEMMENO INTERESSA CENSIRLE, VISTO CHE POI DOVRANNO DARSI DA FARE PER IL CONSORZIO > PERTANTO, SI ATTENDE REMISSIVAMENTE LA DOMANDA DI QUALCUNO CHE GLI PROSPETTI L’ESISTENZA DI UNA VICINALE CLASSICAMENTE RICONOSCIUTA DAL CDS, PER CUI SOLO IN UN SECONDO MOMENTO E PURE SOLO EVENTUALMENTE, SI APPROVERA’/DELIBERERA’ L’USO PUBBLICO DELLA STRADA, QUANDO IN REALTA’ QUESTO USO COLLETTIVO, VI E’ SEMPRE STATO, ANCHE DI FATTO PER LIBERA APERTURA O LIBERO ACCESSO > UN ONORATO SALUTO

  322. Inferno Says:

    http://www.altavaldera.it/comune.php?id_news=710&id_sezione=6&id_unita=57

    Comune di Chianni
    Richiesta di costituzione di Consorzio
    per la Strada Vicinale _______________

    Il sottoscritto/a ___________________________________
    abitante a Chianni _________________________________________________
    In qualità di proprietario del fondo sito in strada vicinale _____________________

    chiede a codesta Amministrazione comunale di procedere alla Costituzione del Consorzio per la suddetta strada vicinale.

    Sono disponibile ad assumermi in carico le spese necessarie per la mia quota parte così come sarà stabilito dallo Statuto del Consorzio.

    Dichiaro, ai fini del calcolo della quota parte, che la mia proprietà è così composta :
    Totale ha ___________ are _________
    Di cui terreno agricolo ha ___________ are _________
    Unità abitative numero _______
    Altre attività ___________________________

    In fede

    Chianni, il ___________________

    Nota :
    . La presente richiesta è ritenuta impegnativa ai soli fini della costituzione del Consorzio.
    . Alla costituzione del Consorzio, dovrà comunque essere approvato dall’apposita assemblea lo Statuto comprensivo della ripartizione delle quote.

    —————-
    UN ONORATO SALUTO

  323. Inferno Says:

    RIPORTO DA ME STESSO:
    Nonostante il Consiglio di Stato, sez. V, 23 maggio 2005, n.2584 – Pres. Iannotta, Est. Branca – Comune di Laveno Mombello c. Rainer Scrulte-Bulmke sugli oneri manutentori delle strade di uso pubblico in relazione alle strade vicinali si sia espresso contrariamente [“L’istituto del consorzio obbligatorio, la cui costituzione per le strade vicinali di uso pubblico è stata prevista dall’art.14 della legge 12 febbraio 1958, n.126, rappresenta la conferma indiretta del principio che la manutenzione della strada vicinale e quindi non comunale, deve far carico prevalentemente ai soggetti che la utilizzano, salvo il contributo comunale”], gli indirizzi prevalenti ritengono che il comune detenga una responsabilità sempre diretta per la fede pubblica da tutelare per il fatto che l’utilizzo è indiscriminato e non necessariemente quanto esclusivamente sempre e sistematicamente da parte degli stessi utilizzatori e pertanto NON può attendere che vengano effettuati con ritardo dai soggetti individuati e delegati dal consorzio, senza incorrere in omissioni. Infatti, nel caso in cui il comune consente alla collettività l’utilizzazione per il pubblico transito, di un’area di proprietà privata, ASSUME l’obbligo di accertarsi che la manutenzione dell’area e dei relativi manufatti non sia trascurata; l’inosservanza di tale dovere di sorveglianza, che costituisce un obbligo primario della P.A., per il principio già più volte citato del neminem laedere, integra gli estremi della colpa grave e determina la responsabilità per il danno cagionato all’utente dell’area, NULLA rilevando che il presunto obbligo della manutenzione incomba sul proprietario dell’area (sentenza Cass. Sez. Civ. Sez. III 15/06/1979 n° 3387). Siccome che nel consorzio degli utenti regolamentare riunito, deve far parte pure il Comune come soggetto rappresentativo dell’utilizzo pubblico, esso è pertanto chiamato a muoversi senza indugio alcuno. Poi, il discorso del rientro delle spese, eventualmente seguirà postumo.
    —————
    UN ONORATO SALUTO

  324. Inferno Says:

    MORALE DELLA FAVOLA: I FRONTISTI/UTENTI/PROPRIETARI, NON DEVONO ESSERE LASCIATI SOLI NELLA MANUTENZIONE, MA AIUTATI A COSTITUIRE IL CONSORZIO OBBLIGATORIO > UN ONORATO SALUTO

  325. Maurizio Says:

    Ciao Inferno . Aggiungo una postilla.
    Come fare per individuare il gruppo di utenti della strada vicinale che dovranno far parte del consorzio?
    Ritenere che possano essere solo i frontisti fa alquanto riflettere (e ridere). Le strade vicinali in quanto ad uso pubblico sono utilizzate per definizione da tutti. E che tutti debbano far parte del consorzio implica che il consorzio sia costituito dal solo comune .Che quindi si dovrebbe accollare la spesa di manutenzione.
    Ovviamente mi riferisco alle strade vicinali di Roma che sono molto numerose e attraversate giornalmente da migliaia di automobili provenienti anche dalla provincia.

  326. Inferno Says:

    BEN RITROVATO ONORATO ED AMICO MAURIZIO:

    CONCORDO IN TOTO > POI, PERO’, NEL CONCRETO E PURE NEL DIRITTO, NON SUCCEDE ANCORA COSI’ > PERTANTO, LA NORMATIVA ANDREBBE MODIFICATA NELL’UNICA DIREZIONE CHE PURE LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DEBBA ESSERE ACCOLLATA DIRETTAMENTE AL COMUNE PER OGNI STRADA PRIVATA APERTA ALL’USO PUBBLICO E CHE PER TALE MOTIVO DI SPESA PUBBLICA OCCORSA, NON SIA EVENTUALMENTE POSSIBILE NE RICHIEDERE NE CEDERE AI PRIVATI L’USO PRIVATO CHIUDENDO LA STRADA ALLA COLLETTIVITA’, PER ALMENO 2 ANNI A PARTIRE DALL’ULTIMO INTERVENTO MANUTENTORE PUBBLICO, ANCHE SE SIANO MUTATE LE CONDIZIONI GENERALI.

    > TORNANDO AI CASI SIMILI AL TUO, IN RELAZIONE ALLA DIFFICILISSIMA INDIVIDUAZIONE DEGLI UTENTI, SAREBBE CONSIGLIABILE CHIEDERE L’INTERVENTO DEL PREFETTO PER TRASFERIRGLI IL REBUS DI NON FACILE SOLUZIONE (OVVIAMENTE PIU’ PER UNA DECISIONE SALOMONICA, CHE VERAMENTE EQUA O RISPETTO GLI ASTRATTI PARAMETRI GIURISPRUDENZIALI SPESSO IMPOSSIBILI DA STANDARDIZZARE) > UN ONORATO SALUTO

  327. Maurizio Says:

    Ciao inferno , mi sono anche iscritto su tuo invito al nuovo forum piemmenews . Li il mio nome compare come “US” le iniziali del cognome il nome invece non lo visualizza. Giorni fa ho inserito il post sulla sostituzione della cancellata di recinzione

  328. Maurizio Says:

    Riguardo l’obbligo di costituzione del consorzio stradale riporto una realtà di una località di mare dalle mie parti.
    Chiunque risulti proprietario di una casa deve annualmente provvedere al pagamento di una quota fissa pari a 250 euro come contributo per la manutenzione stradale.Trattasi di una cittadina sorta come sobborgo e in pratica abusivamente. Ora chiaramente è tutto condonato.
    In questo contesto appare ragionevole ritenere che le strade siano essenzialmente usate dai proprietari delle abitazioni quindi logico che debbano partecipare alle spese di manutenzione.

  329. Inferno Says:

    AH, BENE, ONORATO US 😉

  330. Inferno Says:

    http://www.piemmenews.it/public/index.php?option=com_content&view=article&id=7:consiglio-di-stato-sezvi-sentenza-n-2434-del-9-giugno-2008&catid=85:circolazione-stradale&Itemid=1809
    UN ONORATO SALUTO

  331. Luminormax Says:

    salve a tutti, questi i termini del problema: su una particella definita dal NCU di Modena bene urbano non censito il comune di Fiumalbo ha realizzato una fognatura pubblica che ha definito mista da cui emanano miasmi maleodoranti e in caso di precipitazioni violente esondano liquami luridi e solidi di ogni genere. Da tale particella, in pratica una stradina larga circa 4 metri per 6 di lunghezza si accede a due edifici con quattro numeri civici, a dei giardini dei due edifici e a una vecchio sentiero che conduceva a un mulino non più in funzione. Il sentiero è aperto a tutti e tuttora utilizzato per le passeggiate lungo il fiume.
    A chi compete la ralizzazione dei pozzetti di ispezione delle fognature? A chi compete la cura e la manutenzione della fognatura stessa? A chi compete la messa in sicurezza (pavimentazione ecc.) della stradina che attualmente è in stato di totale disfacimento e rappresenta un rischio concreto per chi deve accedere ai quattro civici e al sentiero?
    Grazie.

  332. Marcosail Says:

    Le definizioni fornite da Comuni sono le più varie e rispechiano la fantasia degli ecclettici pubblici amministratori o zelanti tecnici dell’Ente Civico.

    Andiamo con ordine:

    Il NCU non è probatorio circa la proprietà dei beni immobili ma è solo strumento tecnico di gestione del territorio. Quindi quale che sia la “definzione” fornita dal Comune circa la proprietà della particella poco rileva! Riscontra esclusivamente l’indagine al Pubblico Registro.

    Se qualcuno ha realizzato quel tratto di fogna (verosimilmente il Comune o l’ente che gestisce la rete fognante o l’acquedotto) è responsabile della sua manutenzione.

    Posto che in Italia non si depone (o non si potrebbe farlo) nemmeno un pietra senza conseguire i prescritti titoli urbanistici, ne deduco che a fronte di un’opera così fatta, quantomeno, vi sia documentazione all’Uff. tecnico del Comune che ne dermini la proprietà, la ditta che ha realizzato l’opera ed i titoli urbanistici (eventualmente) rilasciati.

    Assodato chi ne è il proprietario è risolto il problema in ordine a chi spetti la manutenzione…in buona sostanza: passeggiata all’UTC, istanza ex art. 22 L. 241/90 e tutti i dubbi saranno in un baleno fugati.

    Circa poi la proprietà delle strade ed il fatto che possano più o meno ritenersi “pubbliche” come ormai riconosciuto con giurisprudenza granitica (multis Cass. Civ. Sez. I nr. 1694 del 27.01.2005): “…è dunque decisiva, al fine in esame, come correttamente rilevato dal Tribunale, la concreta utilizzazione del suolo quale componente del sistema viario pubblico, non essendo essenziale la sua inclusione nel demanio stradale, ovvero il suo assoggettamento a diritto di passaggio della collettività.
    Peraltro, quando manchi un assetto giuridico in sè idoneo a determinare quella destinazione al transito pubblico, come nel caso del terreno di proprietà privata, il passaggio e lo stazionamento di veicolo non possono assumere le connotazioni di detta circolazione o sosta se non in esito al positivo riscontro di una situazione di fatto divergente da quella normalmente propria del bene privato, con effettivo godimento di esso da parte della generalità degli utenti del sistema stradale, dato che, in difetto, resta presumibile la fruizione del suolo in via esclusiva da parte del titolare del diritto dominicale o dei suoi aventi causa.”

    Un caro saluto e spero di essere stato di aiuto.

  333. Inferno Says:

    SI RINGRAZIA L’ECCELLENTISSIMO AVV. AMMINISTRATIVISTA, MARCO, PER L’INTERVENTO > UN ONORATO SALUTO

  334. Inferno Says:

    http://www.softwareparadiso.it/studio/sent-servit%C3%B9.html
    Un onorato saluto

  335. Fabio Says:

    salve Inferno…
    Prima di tutto le volevo fare i più sinceri complimenti per la preparazione e la competenza dimostrata.
    Avrei davvero bisogno della sua esperienza, perchè mi trovo ad affrontare un problema in tema di strade vicinali:
    .
    Da un paio di anni ho preso in fitto un terreno di un mio zio residente all’estero, ora da un mesetto questo terreno l’ho acquistato.
    Tale terreno, dove ora vorrei costruire, affaccia con lo spigolo a nord su di una strada vicinale(appurato da mappa catastale dove è riportato il nome di strada vicinale veterali) la quale strada però è stata occupata quasi per la metà (lungo l’asse) dai confini di un propietario del terreno a lato della stessa strada vicinale.
    Inoltre lo stesso propietario ha addirittura chiuso la strada superiormente (con un cumulo di terreno) proprio sullo spigolo dove affaccia il mio terreno, e di conseguenza l’acqua che regolarmente doveva scendere per la strada è stata deviata nella mia particella causandomi una frana di notevoli dimensioni.

    Io mi sono rivolto al comune, spiegando che la strada è stata occupata mostrando fotograficamente il danno che avevo subito e richiedendo l’intervento dei vigili, ho anche detto al capo dell’ufficio tecnico che non volevo alcun risarcimento danni, bensì mi importava soltanto la riapertura della strada.

    La risposta che mi è stata data da tale personaggio è stata che nelle strade vicinali il comune non ha potere,quindi i vigili non sarebbero potuti intervenire e che quindi i proprietari devono sbrigarsela da soli…(quasi come se fossimo nel Far west).

    Volevo pertanto chiederle come comportarmi, io sarei anche disposto a sbrigarmela da solo..(nel senso di pagare uno scavatore e far ripristinare la strada) ma non vorrei “passare dalla parte del torto”.
    Oltretutto leggevo nelle varie discussioni che se gli altri proprietari non intervengono deve essere il comune a prendere iniziativa, io dico a questo punto: E SE IL COMUNE NON PRENDE INIZIATIVA?

    Le sarei davvero grato se potesse aiutarmi in questa situazione che mi sta snervando di brutto.
    Cordialmente Fabio Luce

  336. Inferno Says:

    PER L’ONORATO FABIO:

    SULLE STRADE VICINALI QUELLE CLASSICHE DA CDS (PERTANTO VA SEMPRE VERIFICATO COSA RISULTI CENSITO ONDE EVITARE CHE STIAMO INVECE PARLANDO DI DENOMINAZIONI FUORVIANTI A CAUSA DI IRREGOLARITA’ COMUNALI INTENDENDO ANCORA LE STRADE AD USO PRIVATO, ANCHE SE COMUNQUE SIA, SE SONO APERTE ALLA FRUIZIONE DIVENTA DIFFICILE SOSTENERE IL CONTRARIO), IL COMUNE HA L’OBBLIGO DELLA COSTANTE SORVEGLIANZA ED INOLTRE TALI STRADE APERTE ALL’USO PUBBLICO, VANNO CONSIDERATE COME SE FOSSERO DI PROPRIETA’ PUBBLICA SENZA DISTINZIONE ALCUNA, ECCETTO PER IL FATTORE MANUTENZIONE > TUTTE LE NORMATIVE SONO IDENTICHE A QUELLE CHE IMPERANO SULLE STRADE PUBBLICHE > LA GESTIONE E’ PUBBLICA, NON PRIVATA > QUALORA VI SIANO STATI COMMESSI ILLECITI AMMINISTRATIVI E/O PENALI DI OCCUPAZIONE DI SUOLO AD USO PUBBLICO, OCCUPAZIONE E BLOCCO DI STRADA, LAVORI ABUSIVI SU STRADA AD USO PUBBLICO, ECC., OCCORRE TASSATIVAMENTE INTERVENIRE > IL COMUNE DEVE ADOPERARSI PER PRODURRE PROVVEDIMENTI AI FINI DI RIPORTARE LO STATUS QUO ORIGINARIO > IL COMUNE CHE SI RIFIUTI DI SORVEGLIARE AI FINI DELL’INCOLUMITA’ PUBBLICA ED I COLLEGHI DEL LUOGO CHE SI RIFIUTINO DI INTERVENIRE PER UN SOPRALLUOGO QUALORA RICHIESTO, COMMETTONO REATI COME QUELLO D’OMISSIONE D’ATTI OBBLIGATORI D’UFFICIO > DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE/MUNICIPALE, SAREBBE ANCHE SOLO SUFFICIENTE RELAZIONARE ALL’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE CON L’OBBLIGATORIO VERBALE DELLO STATO DEI LUOGHI AI SENSI DELL’ART. 354 CPP E PASSARE LA PALLA AL COMUNE, CIOE’ COMUNQUE DEVONO IN OGNI CASO CRISTALLIZZARE LA SITUAZIONE EMERGENTE CHE HA MODIFICATO IL PREESISTENTE > SULLE STRADE, IL PRIVATO ANCHE QUALORA FOSSE IL PROPRIETARIO STESSO, NON PUO’ FARE UN BEL NULLA > QUESTO ASSIOMA, NON LO HANNO ANCORA CAPITO NEMMENO I VARI COMUNI STESSI CHE LASCIANO IL FAR WEST GESTIONALE SULLE STRADE PRIVATE AD USO PUBBLICO, PENSANDO CHE CON LA MANUTENZIONE AD OPERA DEGLI INTERESSATI PRIVATI, SI POSSA AVERE COMPLESSIVAMENTE MENO PROBLEMI, MENO ONERI, MENO INCOMBENZE OBBLIGATORIE > INVECE, IL PROPRIETARIO PRIVATO, E’ SOTTRATTO IN TOTO DALLA GESTIONE STRADALE > PER LE VICINALI CLASSICHE, SOLO PER IL FATTORE MANUTENZIONE DEVE PENSARCI IL CONSORZIO, UNICA FIGURA LEGITTIMATA AD HOC > PER OGNI ALTRO ASPETTO, E’ IL COMUNE A DOVER DIRIGERE LE SORTI DI UNA STRADA E PERTANTO ANCHE PER GLI ASPETTI AUTORIZZATIVI O CONCESSORI > E’ IL COMUNE A CEDERE E STABILIRE L’USO DELLE STRADE, SALVO ESITI DIVERSI DERIVANTI DA CONTENZIOSI AMMINISTRATIVI SUCCESSIVI > IL FATTO CHE IL TIPO ABBIA ARBITRARIAMENTE APERTO UN CANTIERE ABUSIVO SULLA STRADA, E’ UN ILLECITO DA CDS VIOLANDO UNA LUNGA SERIE DI PRESUPPOSTI NORMATIVI DELL’ART. 21 (LAVORI/DEPOSITI/CANTIERI STRADALI) >

    OCCORRE PERTANTO SCRIVERE AL DIFENSORE CIVICO DEL COMUNE STIGMATIZZANDO L’INERZIA DELL’APPARATO COMUNALE E PER CONOSCENZA ANCHE AL PREFETTO, SOTTOLINEANDO CHE IN CASO DI MANCATI PROVVEDIMENTI NON GIURIDICAMENTE E DEBITAMENTE GIUSTIFICATI, SI INTRAPRENDERANNO AZIONI LEGALI D’OGNI NATURA > UN ONORATO SALUTO

  337. Inferno Says:

    P.S.: QUANDO POI, L’UFFICIO TECNICO, SULLA BASE DI QUANTO A SUA DISPOSIZIONE INERENTE ALLA RELAZIONE INVIATA DAI COLLEGHI, CONFERMA LA RITENUTA SUSSISTENZA DI ILLECITI AVVENUTI, COMUNICA ALL’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE SETTORE EDILIZIA, CHE SONO EMERSI E CHE SONO DA SANZIONARE IN OGNI MODO > UN ONORATO SALUTO

  338. Inferno Says:

    P.S.2: SE SONO VIOLAZIONI STRADALI, CI PENSA INVECE IL RELATIVO SETTORE DI POLIZIA > SENZA, NATURALMENTE DIMENTICARE LE EVENTUALI ORDINANZE URGENTI E CONTIGIBILI, A CARICO DI CHI DI DOVERE > UN ONORATO SALUTO

  339. Inferno Says:

    P.S.3: FERMO RESTANDO CONTROLLI E/O PROVVEDIMENTI D’OGNI TIPO AUTONOMI DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE > UN ONORATO SALUTO

  340. Baglieri Says:

    Salve: desidero porre la seguente domanda:
    sono proprietario di un appezzamento di terreno il quale ha come unico accesso quello di una vecchia stradina poderale ( vanella ), di larghezza tale da non permettere un agevole acecsso ai moderni mezzi meccanici agricoli per la normale lavorazione del fondo. La stradina è di mia esclusiva proprietà. Posso obbligare, ed in base a quale legge, uno dei proprietari dei terreni confinanti con la suddetta stradina, a procedere all’allargamento della medesima con la dovuta ripartizione delle eventuali spese? Saluti e Grazie anticipate. Giovanni Baglieri

  341. Inferno Says:

    PER L’ONORATO GIOVANNI:

    SONO A CONOSCENZA SOLO DELLA PRASSI GENERALE, ED E’ LA SEGUENTE:

    IN RELAZIONE ALLE STRADE AGRICOLE/RURALI ASFALTATE O STERRATE AD USO PRIVATO ALL’INTERNO DI UNA PROPRIETA’ PRIVATA, PER LA COSTRUZIONE O L’AMPLIAMENTO D’ESSE, SERVE UN PERMESSO DI COSTRUIRE OD IN ALTERNATIVA UNA “DIA SUPER” (DENUNCIA DI INIZIO D’ATTIVITA’ DEL TIPO SUPER) A FAVORE DEL PROPRIETARIO RICHIEDENTE (NON ALTRI) E QUINDI COMMITTENTE DEI LAVORI, CHE ESPRIME VALIDITA’ A PARTIRE DAL 31° GIORNO > SICCOME SIAMO IN AMBITO PENALE QUALORA IN REGIME DI ABUSIVITA’, E’ MEGLIO INFORMARSI IN ANTICIPO C/O L’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE, SE TALE ATTIVITA’ SARA’ FATTIBILE E SE SARA’ CONCESSA ANCHE SOLO TRAMITE ISTITUTO COSTITUITO DALLA CITATA “DIA SUPER” > PERCHE’ IL TITOLO ABILITATIVO POSSA ESPRIMERE VALIDITA’ IN IMMOBILI VINCOLATI IN AREE EVENTUALMENTE ANCHE TUTELATE, E’ NECESSARIO IL POSSESSO PREVENTIVO DELL’AUTORIZZAZIONE O NULLA OSTA DELL’AUTORITA’ TITOLARE DEL VINCOLO > DOPO DI CHE, OCCORRE RIVOLGERSI AD UN GIUDICE PER LA QUESTIONE DELLE SPESE EVENTUALMENTE DA RIPARTIRE > SOLO UN GIUDICE PUO’ STABILIRE CIO’:
    http://it.wikipedia.org/wiki/Propriet%C3%A0_(diritto)
    LE REGOLE DI VICINATO, sono poste nell’interesse privato (e, talvolta, anche pubblico) e caratterizzate dall’automaticità (i limiti nascono dalla situazione prevista dalla legge), dalla reciprocità (quel che vale per l’uno vale anche per l’altro, il sacrificio e il vantaggio sono reciproci) e la gratuità (non esiste uno squilibrio di vantaggi e quindi, di norma, non esiste alcuna forma di compenso). Un limite generale è quello del divieto di immissioni (esalazioni, fumi, ruomori e scuotimenti) per impedire le fastidiose conseguenze dell’attività del vicino. Il crieterio scelto è quello della normale tollerabilità. Toccherà al giudice contemperare, se del caso, le ragioni della proprietà con quelle della produzione tenendo conto dei due interessi in gioco in termini di utilità sociale generale.”
    INOLTRE:
    http://it.wikipedia.org/wiki/Propriet%C3%A0_(diritto)
    “Gli obblighi del proprietario sono anche essi relativi alle diverse categorie di beni. Per esempio, il proprietario del suolo deve consentire l’accesso al vicino (che costituisce una servitù) che abbia necessità di entrarvi per eseguire opere sul proprio fondo; il proprietario ha inoltre l’obbligo di pagare le imposte su quel determinato bene”.

    UN ONORATO SALUTO

  342. Inferno Says:

    MA DOVE E’ FINITA LA MIA RISPOSTA, DI STAMATTINA PER L’ONORATO GIOVANNI ?? > PERCHE’, E’ STATA CANCELLATA ?? > NON CAPISCO > UN ONORATO SALUTO

  343. Inferno Says:

    AH NO > E’ RICOMPARSA > ALLORA E’ TUTTO OK > UN ONORATO SALUTO

  344. Michele Says:

    Quesito:
    Strada catastalmente indicata come Vicinale, individuata con doppia linea continua sanza numero di particella catastale, ma appartenente alla partita strade del NCT.
    Qual’è il regime giuridico della strada? Pubblico o privato?.
    Dove si capisce se risulta essere un bene pubbico o un bene privato ?
    Nel caso in cui si tratti di bene pubblico, il Comune può cedere parte della strada (reliquato) ad un privato in quanto la stessa risulta essere abbandonata da anni e non vi è più transito?
    Un cordiale saluto.

  345. Eva Godehus Says:

    vorrei invitare tutti gli esperti e sofferenti confinanti vicinali a inviarmi modelli/testi/procedure fattibili per la costituzione di un consorzio per la manutenzione della nostra strada – sembra pero il letto di un fiumedopo una bella pioggia (vicinale ad uso pubblico, dice il comune).

    Siamo in 9 confinanti, di cui 5 con casa di residenza e 4 di terreni.

    Per il miglior abbozzo (quello che poi vince in comune) manderò marmellata di fichi extrabuona!

  346. giacomo Says:

    Egregio Avv. Cappuccio,

    Le chiedo con cortesia se mi può essere di aiuto per risolvere una questione al quanto spinosa.

    Abito in un podere servito da una strada vicinale consorziata con percentuali di partecipazione al consorzio del 30% comune e 70% frontisti.

    Un tratto di detta strada stà crollando in un burrone in quanto l’argine che sorreggeva è stato eroso per mancata manutenzione da parte del proprietario che in tal caso è proprio il comune!

    Noi frontisti ci siamo rivolti al comune che in tal caso funge sia da proprietario al 30% quale parte del consorzio, sia da proprietario del terreno che stà inghiottendo la strada, sia come ente proposto di protezione civile, per assicurare una viabilità sicura di accesso alle abitazioni, e pertanto prima dell’avvento della stagione invernale, di mettere in sicurezza la strada onde evitare il crollo.

    A termini di legge, come viene regolato tale intervento? Il fatto che il comune sia proprietario dell’argine che sta franando non deve intervenire in toto? Noi in qualità di cittadini che da anni viviamo tale situazione di disagio materiale e psicologico, in quanto tutte le volte che passiamo su tale tratto è un terno al lotto, siamo esenti da alcuna spesa?

    Ringraziando anticipatamente Le invio i miei più cordiali saluti

    giacomo

  347. giacomo Says:

    Onorato Inferno,

    Le chiedo con cortesia se mi può essere di aiuto per risolvere una questione al quanto spinosa.

    Abito in un podere servito da una strada vicinale consorziata con percentuali di partecipazione al consorzio del 30% comune e 70% frontisti.

    Un tratto di detta strada stà crollando in un burrone in quanto l’argine che sorreggeva è stato eroso per mancata manutenzione da parte del proprietario che in tal caso è proprio il comune!

    Noi frontisti ci siamo rivolti al comune che in tal caso funge sia da proprietario al 30% quale parte del consorzio, sia da proprietario del terreno che stà inghiottendo la strada, sia come ente proposto di protezione civile, per assicurare una viabilità sicura di accesso alle abitazioni, e pertanto prima dell’avvento della stagione invernale, di mettere in sicurezza la strada onde evitare il crollo.

    A termini di legge, come viene regolato tale intervento? Il fatto che il comune sia proprietario dell’argine che sta franando non deve intervenire in toto? Noi in qualità di cittadini che da anni viviamo tale situazione di disagio materiale e psicologico, in quanto tutte le volte che passiamo su tale tratto è un terno al lotto, siamo esenti da alcuna spesa?

    Ringraziando anticipatamente Le invio i miei più cordiali saluti

    giacomo

  348. franz Says:

    egregi signori
    chiedo una vostra gentile risposta, grazie
    una strada privata ad uso pubblico, un confinante nell’area dell’intersezione, ha realizzato una nuova recinzione e un passo carraio, penalizzando la viabilità con il restringimento di fatto dell’intersezione,
    il confinante ha demolito la precedente recinzione, ma ha realizzato una di nuova invadendo l’area della strada, penalizzando l’accesso e il recesso alla strada comunale e alla viabilità, in quanto l’uscita alla strada comunale ha un livello di salita.
    posso chiedere il ripristino della precedente area di viabilità

    • franz Says:

      Egregio avv. Cappuccio
      strada privata ad uso pubblico, definita pubblicamente dal Comune, con n.2 intersezioni con strade comunali. Il confinante di una intersezione, si è appropriato di una parte di strada ad uso pubblico che si immette con la strada comunale, costruendo una nuova recinzione e passo carraio, senza rispettare il codice della strada.Premetto che il proprietario ha presentato per 3 volte un progetto , ma il comune lo ha sempre respinto, motivando la strada ed intersezione sono ad uso pubblico. Il confinante ripresenta per la quarta volta stesso progetto, il comune “approva” il parere del geom. della terza commissione dichiara : “il progetto non contrasta con le norme ”
      E’ evidente la restrizione della strada ed intersezione, la rete viaria è stata penalizzata dal suo effettivo stato dei luoghi precedenti, ora con molta difficoltà nell’immetersi sulla strada comunale , diminuzione della visibilità, per cui pericolo di incidenti, di cui uno già accaduto ad uno dei proprietari che hanno ristretto la strada. Chiedo, il Comune perchè ha favorito un privato penalizzando l’interesse della collettivita pubblica ? può esistere un abuso d’ufficio , di chi ? Io non ho mai visto strade e intersezioni restringersi, solo allargare. Ho fatto una verifica nelle delibere comunali di strade, solo allargamenti. In base al C.d.S. del 1992 non hanno rispettato la distanza sia dalla strada comunale e quella privata ad uso pubblico ? Le chiedo gentilmente di collaborare per una risposta chiara e corretta. Sono finiti i tempi che dovevamo essere sottomessi di iniziative poco trasparenti, ora è giusto che questa concessione deve essere verificata se è stata deliberata senza l’applicazione delle leggi vigenti dal 1994. Fiducioso della sua collaborazione , visto la mia attenzione nel suo sito, che ho divulgato ad altre persone, per la sua professionalità, in attesa le invio i miei distinti saluti FRANZ

  349. franco salimbene Says:

    chiedo un vostro parere grazie, si tratta di nunaq strda vicinale ad uswo npubblico in un tratto venne interrotta da una frana nell’anno 2005, per cui impedisce la circolazione in quel tratto il terreno confinante con la strada e di un unico propretario sia da un lato che dall’aqltro lato della strada vorrei sapere se ci sono dei termini dopo di che si perde il diritto al passaggio. grazie

    • Ugo Says:

      Mi sono trovato (a mia insaputa) la strada che conduce alla mia abitazione in campagna “declassata” da vicinale a privata.
      Ora,in considerazione che questo tratto di strada privata ha come proprietario da entrambi i lati il sottoscritto (non ci sono altre case o proprietà) chiedo se è possibile mettere una catena all’inizio e alla fine della strada.
      Questo perché essendo privata e se nessuno è a conoscenza potrebbe verificarsi che un passante (anche un’auto oppure un cavallo e cavaliere) lamentino un infortunio (per caduta o per aver urtato qualcosa) e chiedano i danni.

  350. ETTORE PARENTE Says:

    Gentile avvocato, complimenti per la sua brillante preparazioe in materia.
    Le vorrei porre questo qusito.
    Da tre anni ho acquistato un terreno incolto da diversi anni al quale si accedeva mediante una via classificata nelle mappe catastali quale via vicinale che un tempo colegava due frazioni di comuni diversi ed era solo pedonale di larghezza circa mtri tre. Da diversi anni questa strda è stata arbitrariamente occupata da due frontisti, quindi sono inpossibilitatto ad accedere al fondo. Ho fatto richieste continue di intervento al Comune e dopo un anno di palleggiamento oggi mi hanno risposto che non possono intervenire in alcun modo trattandosi di via vicinale. Come posso fare ?

  351. Fiore Says:

    Qualcuno riesce a vedere gli estremi di un’azione comune di tutti i frontisti italiani per costringere i Comuni a riconoscere uno statuto unico e chiaro a tutte le strade private ad uso pubblico? Una sorta di “class action”? Ringrazio chi vorrà gentilmente rispondermi.

  352. giacomo Says:

    gent.fiore.
    sono un perseguitato(per essere nato e risiedere su una strada vicinale).le amministrazioni comunali se ne fregano. ALLE elezioni interessano i voti che possono prendere. i frontisti che non vi abitano non vogliono contribuire al mantenimento della strada.su tali strade il codice della strada non esiste (puoi chiamare qualsiasi forza dell’ordine)essi ti risponderanno che è privata.però non ti sanno spiegare perchè la tua prorietà confina con la strada vicinale ,cosi come le altre proprietà. io ho speso cifre alte per cercare giustizia. mi sono visto ridere in faccia da giudici del tribunale di (mn) sbattere giù la cornetta del telefono da un vce prefetto. non parliamo poi degli avvocati, l’azzeccagarbugli manzoniano sarebbe da elevare agli onori degli altari in confronto a certi professionisti attuali. caro FIORE penso che non solo i comuni ma lo STATO debba riconoscere una legge consapevole che chi risiede su strade vicinali non è un diverso.UNIAMOCI A difendere i nostri diritti per non continuare ad essere emarginati

    un onorato saluto

  353. davide Says:

    Grazie a chi potesse darmi spiegazioni circa un” podere intercluso(circondato da più proprietari) “come comportarsi per il passaggio su poderi di più proprietari, ed un cenno alla sosta di un mezzo meccanico nel tratto previsto al passaggio. Grazie.

  354. gabriella campini Says:

    Ho una casetta all’Elba che da su uno stradello vicinale dove transitano molti turisti nella stagione estiva. Con le piogge, nonostante un lavoro di conduzione delle acque eseguito tanti anni fa dalla Provincia, si formano profondi canaloni e buche sulla stradina. Il Comune mi ha detto che la manutenzione spetta ai frontisti uniti in consorzio. Io sono l’unica persona che abita lì e che è interessata alla manutenzione, i proprietari dell’albergo confinante non sono interessati quindi non posso costituire un consorzio da sola. In questo caso, è vero, come dice il Comune che non ho alcun diritto al contributo per la manutenzione? Faccio presente inoltre che le piogge, probabilmente per insediamenti o asfaltature fatte sul territorio a monte, danneggerebbero ogni anno l’eventuale manutenzione fatta a mie spese; potrei chidere alla Provincia di imbrigliare le acque piovane in modo da non danneggiare la stradina?
    Grazie,
    Gabriella Campini

  355. Domenico Presicci Says:

    Onorato Inferno, faccio seguitoalla sua replica del 23/01/2009 ore 7,54 p.m., purtroppo credevo di ayer risolto il problema, purtroppo mi sbagliavo. In data 29/7/2009 dopo ripetute richieste da parte del difensore civico, il servizio patrimonio del Comune mi risponde testualmente come segue: Con riferimento alla richiesta di informazione( Vs note PG 0020899 del 30/04/2009, PG 0037342 del 22/07/2009) relative alla manutenzione della strada vicinale ” via della fossetta” nel ribadire che dagli atti la strada risulta classificata vicinale e pertanto gli oneri manutentivi sona da sostenere secondo quanto previsto dalla normativa in materia . Confermo che classificazione amministrativa della strada e l’allibrazione del suolo nelle mappe castatale a ” Demanio strade ” risponde a due ordini di informazione di natura giuridica della strada stessa. In ordine alla proprietà dei suoli si conferma che dai documenti in essere e dalle mappe catastale la strada è allibrata al Demanio strade, ( sia nelle attuale che nel cosidetto ” Catasto di Venezia” del 1921. Non ci sono elementi per poter ritenere la proprietà dei suoli privata, bensi si rileva una pubblica degli stessi. Ora chiedo a lei Onorato Inferno, a chi spetta la manutenzione ordinaria e straordinaria della strada , mi sento di essere stato defraudato dal Comune, posso chiedere la restituzione di tutte le spese sostenuto in venti Anni? Un Onorato saluto, La rin grazio con una strettone di mano Domenico

  356. CALICEDIVINO Says:

    Caro Inferno, la ringrazio infinitamente delle sue preziose informazioni in merito ai consorzi stradali. Molto esaustive.
    Nel frattempo sono stata nominata consigliere del consorzio, e in questa qualità vorrei disturbarla per avere alcune delucidazioni:
    in una delle strade (ad uso pubblico) di gestione del consorzio poco tempo fa sono caduti dei massi ed il pericolo persiste e può essere pericoloso per la circolazione stradale. I proprietari dei terreni limitrofi sono preoccupatissimi in quanto il tecnico del Comune ha detto loro che dovranno a loro spese mettere in sicurezza i loro terreni per evitare il formarsi di frane (!)
    A fronte del fatto che come lei hai scritto la strada vicinale ad uso pubblico e’ sottoposta allo stesso regime giuridico dei beni demaniali (art. 825 c.c.) come è possibile che il Comune non provveda a metterla in sicurezza? Cosa dovrebbe fare il Comune.
    Le chiedo gentilmente un suo commento sul tema e quali sono le azioni che il consorzio dovrebbe porre in essere
    Grata della sua colloborazione, le invio il solito onorato saluto

  357. Giorgio Zanutta Says:

    Trovando il trattato di notevole interesse, vorrei chiedere, se possibile un chiarimento per un problema che mi capita nel mio paese.
    Da una successione, anni 60, si è avuto la divisione di un pezzo di terreno in diversi lotti e la realizzazione di una strada interpoderale che dalla pubblica via, strada provinciale , conduce ai singoli lotti, siccome io posseggo il primo lotto ed il secondo intende edificare, il comune chiede che io trascriva nel contratto la relativa servitù per i vari allacciamenti pena la non concessione delle autorizzazioni, faccio presente che all’interno ci sono già tutti gli altri lotti allacciati.
    Chiedo è legale tale atteggiamento del comune, può la strada essere considerata pubblica via visto che all’origine era identificata come servitu di passaggio con ogni mezzo ed ora ha anche tutti gli allacciamenti?

  358. Fiore Says:

    Desidero informarvi che alcuni Comuni hanno interesse ad acquisire alcune strade private ad uso pubblico. Occorre informarsi presso l’Ufficio del Patrimonio e l’Ufficio strade. La procedura può essere meno onerosa se l’obbligo di costruire la strada era contenuto in una licenza edilizia. In bocca al lupo!

  359. giuseppe monaco Says:

    chiedo un vostro parere, per quanto riguarda una strada confinante,prima privata poi ceduta al comune di cui è stata asfaltata. essendo io confinante ho aperto un piccolo passaggio , di conseguenza l’ altro confinante mi ha ostacolato il passaggio con un rimorchio agricolo, protestando al comune che è di sua proprietà. come mi devo comportare? asppetto una vostra risposta….

  360. EDI Says:

    Buongiorno! l’argomento “strade vicinali” è molto poco conosciuto e trattato, per fortuna ho trovato questo blog qualificato in materia!
    Ecco la questione : sono da poco Segretario di un Consorzio di una strada vicinale nato negli anni ’50. Oggi l’amministrazione comunale vorrebbe rivedere il comprensorio in conseguenza all’allungamento della strada, e lo Statuto in quanto obsoleto, però ho perso il riferimento normativo con l’abrogazione del Decreto Luogotenenziale n° 1446/1918 ad opera del DL n°200/2008 convertito in L 9/2009 . In particolare il DLgt 1446/18 dava indicazioni operative importanti tra cui, al punto 3), la quota minima di concorso nella spesa da parte dei comuni, oggi non ho nessun riferimento in proposito?
    Vi chiedo aiuto per sapere qual’è attualmente il quadro normativo in materia di strade vicinali, che individui le procedure di costituzione, ecc da applicare nell’istituzione di nuovi consorzi e/o modificare quelli esistenti?
    Saluti

  361. Franco Says:

    Buongiorno
    cortesemente chiedo aiuto per il seguente problema
    Abito in una casa in campagna, per recarmi sul lavoro percorro una stradina sterrata di mia e di altri propietari, questa stradina è di libero accesso a tutti non è chiusa e tutti possono accedervi.
    Adesso necessita di una manutenzione risolvibile anche solamente con un riporto di materiale ghiaioso.
    Ho chiesto agli altri propietari se intervenivano alle spese, mi è stato risposto che loro la percorrono solo con i trattori e per loro va bene cosi
    noi propietari che richiediamo una manutenzione siamo di un numero superiore ai 2/3 dei propietari totali
    cosa potrei fare?
    si ringrazia

  362. Ugo Says:

    Ho fatto una domanda ma l’ho inserita in una replica…….
    se potete rintracciarla e rispondermi perché non so come si entra……

  363. Stefano Says:

    Buona sera,
    vorrei porvi un quesito che mi stà affliggendo. Posseggo una casa in montagna in un piccolo paese e sono confinante con una strada vicinale, a uso pubblico, che mi confina su due lati. Un tempo la prima parte era privata ( dove ho la mia entrata), poi è stata aperta al pubblico per la comune necessità.Ultimamente una mia vicina continua a aggredirmi per la pulizia della strada e la sua manutenzione, minacciando che se si fosse fatta, male cadendo sulle foglie, avrebbe chiesto i danni a noi. Noi, come tutti gli altri che usufruiscono della strada, siamo presenti, a volte, nei fine settimana e non possiamo garantire la perfetta pulizia. Faccio notare che, anche lei usufruisce della strada, poichè abita un pò più avanti. In caso di incidente stradale, o caduta accidentale, possono chiedere i danni a noi? Oppuere, visto che il comune vi ha posto il nome, i numeri civici e l’illuminazione pubblica, l’ha asfaltata, vi ha posto il limite di velocità e di inverno fà la “rotta” è responsabile, di eventuali danni e manutenzione?
    Grazie a chiunque possa rispondere.

  364. Domenico Says:

    Gentilissimo Onorato dove sei andato a finire? spero che stai bene in salute,ho bisogno ancora di risposte, se ci sei batti un colpo.

  365. EDI Says:

    Buongiorno, ho posto un quesito il 25 novembre u.s. ma nessuno mi ha risposto non ho capito come funziona questo sito!!! scusate se ho perso qualche passaggio

  366. Alessio Says:

    Egregio e stimati Signori;

    Vorrei esimere da fatte retoriche nel complimentarmi con tutti voi, ma lo trovo doveroso in quando; mettete a disposizione professionalità, esperienza e conoscenza a disposizione del prossimo.
    Da qui il mio quisito:
    In un`incidente stradale tra due autoveicoli su strada INTERPODERALE ad uso pubblico, perdono la vita due persone il conducente ed il terzo trasportato, mentre l`altro coinvolto ne rimane indenne; nel procedimento Penale archiviandolo emerge che il conducente deceduto è responsabile per colpa.
    Il terzo trasportato va comunque risarcito in sede Civile ad ogni caso per cui qualcuno mi saprebbe dire se per il conducente deceduto per colpa possa giovare almeno ai fini risarcitori quanto meno un concorso di colpa? Tenendo presente che l`incidente si è verificato su una strada interpoderale e che una perizia anche se di parte abbia confermato che il conducente rimasto indenne viaggiava a velocità sostenuta o comunque superiore ai limiti per quel tipo di strada?

    Grazie

  367. francesca Says:

    Salve a tutti, ecco il mio problema: nel 2003 ho acquistato una cascina raggiungibile solo da una strada vicinale di 1 km, larga 3m, tale strada parte dalla provinciale e arriva agli sterrati di competenza comunale che attraversano la valle, inoltre attraversa terreni e campi di vari proprietari a cui devo dare il diritto di passaggio. La mia casa è però l’unica abitata, ecco il problema: il Comune si è disinteressato della faccenda tanto che per un anno ho dovuto chiedere che fosse posto un cartello stradale che ne indicasse il nome, inoltre è una strada sterrata ripida e in salita e piena di curve, d’inverno qui nevica anche per 3 mesi, e noi, io, mio marito e mia figlia di 9 anni, andiamo su e giù regolarmente a piedi, portando la spesa a casa con la cariola o il bob. Abbiamo un fuoristrada ma quando la strada diventa fangosa e molla la macchina sprofonda nella terra. Il comune dopo forti pressioni ha dato nel 2004 una sola unica inghiaiata, inoltre quando nevica forte sollecitiamo per il passaggio almeno dello spazzaneve che più che pulire, distrugge la strada. Volevo sapere se posso chiedere o pretendere dal comune che la strada venga asfaltata, visto che non è privata, visto che arriva negli sterrati comunali dove oltre tutto passa l’acquedotto che porta l’acqua alla mia casa, visto che se ci dovessimo sentire male nn può nemmeno salire un’ambulanza e visto che il postino, non potendo salire a casa nel periodo invernale, mi lascia la posta in giro, qua e là.
    Vi ringrazio anticipatamente
    Frency

  368. franz Says:

    un’area del terrirorio della mia città fa parte del centro, all’interno esiste una strada , la quale era una bretella della strada comunale già esistente dal 1850 che comunicava con le varie proprietà di terreni. Nerl 1965 il Comune fa una nuova strada comunale , e l’attuale bretella comunica di fatto con 2 strade comunali. Tale bretella di strada il Comune ha dichiarato che è di categoria F. sul lato Nord, nell’intersezione con la comunale , un privato ha spostato il suo passo carraio e cancello, il precedente era arretrato dal filo strada comunale di ml. 6, ora il nuovo manufatto ha restritto la strada F e la stessa intersezione con la strada comunale. nei vari progetti il comune aveva sempre respinto tale richiesta in quanto la nuova recinzione e cancello invadeva un’area aperta ad uso pubblico . successivamente il cvomune approva tale costruzione del cancello e recinzione, restringendo di fatto e l’intersezione dall’origine precedente. come fa il Comune approvare un progetto ad un privato penalizzando la collettività, specialmente in’area di pubblico transito ? Perchè il Comune non ha applicato il codice della strada del 1992, i progetti e l’approvazione sono stati presentati negli anni 1993/1994, quindi successivamente dopo l’entrata del codice della strada. Perchè il Comune non ha chiesto la sanatoria del precedente cancello e recinzione eseguiti abusivamente, delimitando di fatto la loro proprietà ? può il confinante appropriarsi di una parte di area viabile ad uso pubblico da oltre 30 anni senza ostacoli in entrata e uscita con l’altra strada comunale ? può il confinante dopo 30 anni dire che il suo vecchio confine è in mezzo alla strada per cui se l’appropria costruendo un muro di recinzione con cancello, penalizzando la strada nella sua viabilità e la stessa nell’intersezione con la strada comunale.Chiedo una sollecita risposta Grazie Franz

  369. Alessandra Says:

    GENTILISSIMI UTENTI E AVVOCATI, leggendo i vari post ho notato una grande competenza, quindi ho diciso di esporre il mio problema che mi attanaglia da anni.
    5 anni fa, ho acquistato una casa posta a metà di una collina. La casa è fornita, a nord, di servitù di passaggio alquanto impervia, lunga, pericolosa e molto pendente tanto che, nè il postino, nè il pulmino del Comune intende percorrerla. La servitù di passaggio che percorro adesso è priva di chiusini e piena di buche senza contare il fatto che se nevica o se avessi bisogno di chiamare un ambulanza per qualsiasi motivo ( ho 2 bambini di 12 e 3 anni), non riuscirebbe più a risalire. Essendo poi posta in mezzo ad una collina, in estate potrebbero verificarsi incendi e neanche i pompieri potrebbero accedervi. In passato, la casa era fornita di un’altra strada, che scendeva fino a valle, molto più breve (circa 400mt-non mappata e non in catasto-), che venne chiusa dai proprietari fondisti per motivi personali intercorsi tra la precedente proprietaria e i proprietari del fondo. La signora, che all’epoca usufruiva della casa solo per le vacanze estive, decise così di chiedere la nuova servitù di passaggio che però risulta essere, come già detto, molto lunga e pericolosa sopratutto in caso di neve, anche poca, mi proibisce totalmente il passaggio……PRATICAMENTE SONO IN TRAPPOLA!!!! La strada alternativa che vorrei ripristinare, pur non essendo esistente sulle mappe comunali, è prevista di chiusini e di un grande e alto muro di cinta per il contenimento. Tra l’altro, la precedente proprietaria mi disse che aveva fornito una grossa somma per fare tali lavori. Oltetutto la strada che percorro per arrivare alla statale è lunga circa 1 km mentre l’altra sarebbe di circa 400m. Il problema è che il proprietario del fondo su cui vorrei costruire la strada non intende concedermi la servitù di passaggio e vorrebbe solo vendere la sua parte di terreno. Io sarei anche disposta all’acquisto, ma, informatami in Comune sui costi al MQ dell terreno, mi sono resa conto (E COME ME ANCHE L’INGENIERE COMUNALE) che mi sta chiedendo 5 volte la somma valente, giustificandola con il fatto che la mia casa acquisterebbe un valore maggiore se avesse tale accesso. Come dovrei comportarmi???? AIUTO, VI PREGO, DATEMI QUALCHE CONSIGLIO!!!!! VI RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE PER QUALSIASI RISPOSTA O CENNO DI INTERESSE.
    Avrei voluto aggiungere delle foto per poter esporre meglio il disagio ma questo non mi è possibile. Comunque, per qualunque risposta e fornitura di materiale sono disponibile.
    GRAZIE…e attendo con ansia delle risposte.

  370. gessica Says:

    Il mio terreno (con abitazione ) confina con una strada intpoderale che in realta e’ un terreno di venti metri quadrati che si affaccainosu un dirupo, mi chiedevo se dopo trenta anni che mi occupo di questo terreno posso recintarlo considerando che non serve ad altri vicini per accedere perche non ho abitazioni affianco e non serve a nessun altro.

  371. Maria Says:

    Gentile avvocato,
    sono Maria, vorrei esporle il mio problema.
    Abito in una zona di campagna e sono proprietaria di un terreno, dove è situata la mia casa, e al cui confine vi era un canale che dapprima è stato da me utilizzato come passaggio interno alla mia prorpietà, ma che poi abusivamente è stato utilizzato anche da altre persone, proprietarie di terreni non confinanti con il mio, e provvisti di una uscita su un’altra strada vicinale.
    Ora è divenuta una vera e propria strada e misura circa 2,50m di larghezza e questi vicini che abusivamente continuano a passare da 20 anni pretendono la proprietà della strada.
    So che per legge hanno acquisito il diritto di passaggio, anche se non è scritto da nessuna parte che è una strada e ne hanno una vicinale da un altra parte, posso impedire di fargli usufruire di questo passaggio sul mio terreno?

    Ringrazio per la risposta,
    distinti saluti
    Maria.

  372. Beccu Giambattista Says:

    Che differenza c’è tra strada comunale e strada vicinali?

  373. luciano Says:

    buona sera a tutti
    sarei molto grato per una risposta in merito.io abito in campagna in una strada bianca dissestata in zona di bonifica al tavolare la strada risulta essere intestata al demanio dello stato /antico demanio. la strada è per utilizzo a mio avviso una strada vicinale pubblica anche se appartenente a un soggetto pubblico (demanio) di solito le strade vicinali appartengono per definizione a uno o più soggetti privati ma a causa del loro utilizzo(espressamente pubblico) vengono dichiarate d’ufficio ” vicinali pubbliche” e , questo consente la istituzione di un consorzio obbligatorio per la manutenzione della strada con compartecipazione del comune.io gradirei sapere se il fatto che la strada appartenga a un ente statale permette lo stesso la istituzione di un consorzio obbligatorio per la manutenzione.
    la legge del 12 febbraio 1958 n 126 prevede la istituzione del consorzio obbligatorio anche per le strade vicinali pubbliche, anche se rientranti nei comprensorio di bonifica e , in assenza di iniziativa da parte degli utenti o del comune lo deve fare di ufficio il prefetto. fino ad ora la manutenzione è stata fatta dal comune ma a causa della ben nota penuria finanziaria non è più in grado e, la situazione attuale è a dir poco disastrosa e pericolosa. grazie per una risposta luciano . p.s. in base alla normativa vigente il propietario della strada “dovrebbe” provvedere alla manutenzione della strada ma, il demanio dello stato come intestatario non effettua nessuna manutenzione. in questo caso chi è il soggetto preposto a questa manutenzione? il comune in cui questa strada è inclusa? e se anche lui fa lo scarica barile a chi dovrei rivolgermi per ottenere una risposta concreta e una soluzione. io sarei ben contento della istituzione di un consorzio obbligatorio per la manutenzione ma non so se questo è possibile su una strada appartenente ad un ente pubblico . sarebbe possibile sdemanializzare la strada tramite acquisizione a titolo gratuito e poi trasformarla in vicinale pubblica?

  374. luciano Says:

    salute a tutti . è possibile teoricamente sdemanializzare una strada che appartiene al demanio della stato (strada extraurbana in zona di bonifica
    in campagna) tramite acquisizione gratuita da alcuni dei frontisti con lo scopo in seguito di trasformarla in vicinale pubblica per poter avere un consorzio obbligatorio per la manutenzione della strada. il fatto è che nonostante il codice della strada imponga al possessore della strada la manutenzione, questi non la effettui in barba alle leggi vigenti. il comune di pertinenza di questa strada mi ha già fatto capire di non poterla acquisire in quanto non sarebbe in grado di effettuare la manutenzione per motivi di bilancio e, mi ha consigliatodi fare questa proposta al demanio. Per questo motivo vorrei sapere se esiste una strada (sic) percorribile per poter ottenere quanto sopra oppure bisogna rassegnarsi al fatto che spesso le leggi non valgono nemmeno il valore della carta su cui sono scritte e, perciò oltre a non ottenere quello che per legge mi spetta debbo subire soprusi da chi la strada la utilizza come fosse in acciaio. tengo a precisare che le strade bianche sono nate in un periodo in cui non esistevano ne camion ne fuoristrada ne trattori da centinaia di cavalli . oggi al adeguamento della tecnica non si è riscontrato spesso un adeguamento delle infrastrutture e, questo dovrebbe essere preso in considerazione da chi promulga le leggi a tutela dei diritti di tutti gli utilizzatori

  375. Giovanni Says:

    Cercando informazioni al riguardo ho letto d’un fiato quasi tutto il blog.
    Una provocazione: può il comune sostenere che una strada dichiarata “comunale” non è d’uso pubblico??!! Mi sembra una follia.

  376. carpineta vecelio Says:

    spett.le inferno volevo porle un quesito.Abito in una via cieca, laterale ad una strada statale considerata privata anche se a mio parere non può considerarsi privata poichè ci sono delle attività commerciali(tipo: parrucchiere per uomo,studio di un geometra ed un negozio di dolciumi)per cui entrano e parcheggiano tutti.la strada non ha nessuna delimitazione o sbarre che indichino la proprietà privata.su questa strada ho un passo carrabile con apposito cartello autorizzato dal comune poichè i condomini mi parcheggiavano davanti impedenomi la libera entrata o uscita dalla mia proprietà. adesso qualcuno fà storie poichè afferma che io non potevo apporre il cartello poichè questa è una stada privata. grazie per un giudizio da parte sua.

  377. silvano Says:

    Ho acquistato nel 1998 una strada privata di circa 1500 mq, individuata catastalmente con due mappali e ricavata dal precedente proprietario nel corso dell’esecuzione di una concessione edilizia rilasciata a metà degli anni 70. E’ lunga circa un centinaio di metri, serve alcuni fondi, si immette in una strada provinciale e alla parte opposta è cieca, terminando in una “passeggiata” rialzata.
    Il comune, però, non ha stipulato col precedente proprietario alcuna convenzione sia per la costituzione della strada, sia per la creazione degli standard (che sono stati ricavati all’interno delle singole aree fondiarie dei singoli edifici).
    L’accesso ai fondi tramite la strada è norma nell’atto privato originario di compravendita del terreno dove si parla, appunto, di accesso ai fondi limitrofi tramite la strada….. ma non di sosta.
    Non credo che la norma sia stata riportata nei successivi atti di vendita degli appartamenti.

    La strada a fine anni 80 è stata inserita dalla giunta tra le strade comunali di uso pubblico, senza però alcun accordo, preventivo o successivo, col proprietario.
    Nel 2000 il consiglio comunale elencava una serie di strade da inserire nel patrimonio comunale, che deliberava di acquisire ex legge 448/98 avendo ottenuto il necessario previo consenso dei proprietari. Il consiglio delegava la giunta a trovare situazioni simili autorizzandola ad inserire le strade direttamente nell’elenco, dopo aver ottenuto il consenso dei proprietari.
    La giunta nel 2005 individua la mia strada e mi manda una lettera con cui riconosce la mia proprietà e mi chiede il consenso all’acquisizione. Nel frattempo aveva iniziato dei lavori di ristrutturazione nel quartiere e anche nella mia strada, credo con le autorizzazioni pubbliche necessarie, ma senza chiedere la mia.
    Il comune coi lavori ha ristretto la strada, originariamente di circa 12 metri, a circa 6 metri e ricavando al lato di una carreggiata una trentina di posti auto di 5 x 2,5 metri ciascuno.

    Forse avrei dovuto interrompere i lavori, ma una soluzione concordata sembrava possibile.
    Ora la mia risposta alla richiesta di acquisizione è: comune ti vendo la strada frazionata dai posti auto; posti auto che posso vendere agli appartamenti ed esercizi commerciali limitrofi sprovvisti di standard.
    Il dirigente del comune mi ha recentemente inviato una lettera in cui scrive che la CE originaria prevedeva una strada pubblica, che la stessa è inserita nella delibera del 1988 e che perciò tale deve rimanere.
    La mia risposta è stata che è stata la giunta a chiedermi di vendere e che le mie proposte (acquisto, al prezzo commerciale dei posti auto; indennizzo, ai valori dei posti auto; o conseguente rinuncia al carattere pubblico della strada) devono essere valutate dalla giunta.

    Io ho sempre avuto intenzione di ricavare i posti auto e verbalmente gli uffici mi avevano detto che non si poteva perché in tal modo si sarebbe ristretta la strada.
    Capite che vedere ora la strada ristretta dai lavori del comune per ricavare una trentina di posti auto, mi infastidisce non poco.

    La situazione non si sblocca e prima di intentare un’azione legale poiché mi sento un proprietario di fatto espropriato gratuitamente dei propri posti auto volevo, se possibile, un vostro autorevole parere.

    Un grazie a chi vorrà rispondere.

  378. Anna Says:

    23 febbraio 2010
    Gentile INFERNO,

    Circa un anno fa, precisamente l’8 aprile 2009 chiesi un parere circa una delibera di declassificazione, rispondesti il giorno successivo sviscerando il problema, la Tua risposta mi ha spinto a proseguire la mia impari lotta. La perseveranza mi ha portato a leggere, ricercare documenti, richiedere accesso agli atti e così facendo mi sembra d’aver accertato (sei Tu che se possibile convaliderai le mie interpretazioni) che la strada da vicinale d’uso pubblico era diventata oggettivamente comunale.
    Finalmente un Consigliere comunale mi ha ascoltato ed ha presentato una interrogazione che allego unitamente alla risposta.
    La risposta ammette che il Comune era a conoscenza che per molti decenni la strada era utilizzata dai cittadini per recarsi alla Parrocchia nel periodo in cui era in vigore la Legge del 1865, dichiara che è in disuso da oltre 30 anni ma non ammette che è stato lo stesso comune a chiuderla nel 1993 per frane mai riparate, non da alcuna spiegazione perché il Comune pur verbalizzando l’occupazione di 50 metri di strada da parte del privato si è limitato a sanare un solo(ovviamente inglobando la strada i cancelli erano due uno a monte l’altro a valle) cancello su una strada “Privata”.
    Infine novità assoluta l’atto dei 2009 non era una declassificazione!!!!
    Cosa è oggi la strada? Vicinale d’uso pubblico come inventariata nel 1870 o comunale per l’uso che i cittadine ne facevano o solo privata come sostiene il Comune? Ad Inferno la difficile risposta.

    Grazie infinite
    Anna
    PS vorrei inviare anche copia dell’ultimo accesso agli atti, dovrebbe fornire chiarimenti per inquadrare la risposta dell’assessore, ma mi sembra di caricare troppo il blog.

    INTERROGAZIONE

    Oggetto: Sulla delibera 2009/G/00020 (Proposta N. 2009/00019 avente come oggetto la ricognizione delle strade private gravate di uso pubblico) relativamente a Via di Piazza Calda.

    Il sottoscritto Consigliere Comunale,

    • Considerato che la strada in oggetto è stata inclusa fra le strade private oggetto della delibera in oggetto;
    • Visto che la strada vicinale di Via di Piazza Calda fu iscritta nell’elenco delle strade vicinali del Comune di Firenze approvato dal Consiglio Comunale nella seduta dell’8 aprile 1870 ai sensi della Legge N. 2248 del 20 marzo 1865;
    • Considerato che la frazione del Comune di Firenze denominata “Cinque Vie” faceva parte della Parrocchia di S.Margherita a Montici già ai primi del 1900, appartenenza documentata da un atto dell’Arcivescovado datato 1924;
    • Considerato che la frazione “Cinque Vie” ha cessato di far parte della Parrocchia di S. Margherita a Montici con decisione Arcivescovile del 20 aprile 1970;
    • Considerato che la via in oggetto era fortemente utilizzata dagli abitanti delle “Cinque Vie” per raggiungere la propria Parrocchia;
    • Vista la Legge N. 2248 del 20 marzo 1865, la quale all’Art. 16, comma C, stabilisce che “sono strade comunali (…) quelle che dai maggiori centri di popolazione di un comune conducono alle rispettive chiese parrocchiali ed ai cimiteri, o mettono capo a ferrovie e porti, sia direttamente, sia collegandosi ad altre strade esistenti”;
    • Considerato che la suddetta norma era contestuale all’uso della strada in oggetto da parte dei Parrocchiani delle “Cinque Vie”;
    • Preso atto che negli Stradari Ufficiali editi dal Comune di Firenze nel 1913 e nel 1929 la strada non era più indicata come “strada vicinale” ma inclusa fra le “strade comunali”;
    • Preso atto che i primi 50 metri circa della residua strada vicinale sono ad oggi occupati da un soggetto privato

    INTERROGA IL SINDACO PER SAPERE

    1) Il motivo per cui non è stata applicata la norma di cui il comma C dell’Art. 16 della Legge n. 2248 del 20 marzo 1865 ad una strada che all’epoca e per molti decenni successivi ha servito per unire una frazione alla propria Parrocchia;
    2) Se l’Ufficio che ha incluso la strada vicinale di Via Piazza Calda nell’elenco delle strade private da sottoporre a ricognizione, la Conferenza dei Servizi che ha deliberato sulla strada vicinale di Via Piazza Calda e la Giunta che ha emanato la delibera in oggetto, erano a conoscenza che per decine e di anni gli abitanti delle “Cinque Vie” hanno fatto parte della Parrocchia di S.Margherita a Montici e perché, qualora i soggetti indicati ne fossero stati a conoscenza, non si sono adeguati a quanto disposto dalla Legge N. 2248 del 20 marzo 1865;

    3) Se, qualora fosse dimostrata l’esattezza delle considerazioni riportate nella premessa della presente interrogazione, la delibera in oggetto potrebbe essere sostituita, modificata o cancellata dall’attuale amministrazione comunale;
    4) Il motivo per cui nella delibera di declassificazione di Via Piazza Calda non è stato riportato il fatto rilevante dei primi 50 metri circa di strada occupati da un frontista privato.

    Francesco Torselli

    COMUNE DI FIRENZE
    Assessore all’Innovazione
    Bilancio, Patrimonio, Partecipate, Organizzazione

    Prot. 12

    Firenze, 01 febbraio 2010

    Al Sig. Consigliere
    Francesco Torselli

    E. p.c.: Al presidente del Consiglio Comunale
    All’Ufficio del Consiglio
    Ai Gruppi Consiliari

    Oggetto: Interrogazione n. 839/2009

    In merito all’interrogazione di cui all’oggetto e in riferimento a quanto comunicato dagli uffici, si segnala quanto segue.

    – 1) In riferimento al “…motivo per cui non è stata applicata la norma di cui al comma C dell’Art. 16 della Legge n°2248 del marzo 1865 ad una strada che all’epoca e per molti decenni successivi ha servito per unire una frazione alla propria Parrocchia” Gli articoli da 9 a 19 della Legge n°2248 del 20 marzo 1865 sono stati sostituiti dalla Legge n°126 del 12/02/1958 che ha riordinato l’intera materia della classificazione delle strade. La Legge 126/1958 è stata a sua volta abrogata dall’art. 231 del D.Lgs. 30/04/1992 n°285 “Nuovo codice della Strada”. Per opportuna informazione l’art. 2 “Definizione e classificazione delle strade” Comma 6 – Lettera D definisce le strade extraurbane in “Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade “vicinali” sono assimilate alle strade comunali.” Non riteniamo che le norme vigenti possano trovare applicazione al caso in esame.

    – 2) Le conferenze di servizio che sono state convocate dalla Direzione Patrimonio hanno preso in esame numerose strade, di proprietà pubblica e privata, con lo scopo di accertare se esistessero i requisiti per poter rivendicare un consolidato uso pubblico su viabilità cittadine di proprietà privata. La Direzione Patrimonio ha ritenuto di portare all’attenzione dei rappresentanti degli altri uffici comunali il caso della Via Piazza Calda allo scopo di acquisire eventuali elementi aggiuntivi da parte degli altri uffici comunali. Nell’ambito delle conferenze dei servizi che si sono svolte presso la nostra sede i rappresentanti degli uffici comunali hanno dovuto constatare che l’uso pubblico sulla viabilità è di fatto cessato da oltre trenta anni, pur consapevoli che un tempo la Via Piazza Calda era certamente una strada vicinale di uso pubblico utilizzata dai cittadini per raggiungere S. Margherita a Montici dalla frazione delle 5 Vie

    – 3) Nella delibera 2009/G/00020 del 20/01/2009 avente per oggetto “Ricognizione delle strade private di uso pubblico” abbiamo ritenuto di inserire la Via vicinale di Piazza Calda con l’intento di chiarire e distinguere la Via di Piazza Calda, strada comunale iscritta al n. 1071 dell’elenco delle strade comunali approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 3248/2065 del 29.08.1967 con la seguente indicazione “da Via S. Margherita a Montici, lunghezza 240 metri, larghezza 3,85 metri, bitumata, urbana” già porzione dell’originaria “strada vicinale di Piazza Calda”, dalla porzione relitta dell’antica strada vicinale oggi non più interamente percorribile a causa del prolungato disuso.

    – 4) La delibera 2009/G/00020 del 20/01/2009 non è un provvedimento di declassificazione, ma di presa d’atto della destinazione ad uso pubblico su alcune viabilità sottoposte ad indagine. Facciamo rilevare che la chiusura con cancello della Via di Piazza Calda in corrispondenza del civico 6/A, secondo quanto riportato nel rapporto del N.O. Polizia Edilizia della Polizia Municipale in data 12/12/2006 prot. n°46591/06/2006/M3, è stato legittimato dall’Ordinanza Sindacale n°79 del 10/01/1994 ai sensi degli artt. 10 e 13 della L. 47/85 nonché dall’Ordinanza n°1770 del 7/03/1996 ai sensi degli artt. 7 e 15 della L.1497/39, ordinanze emesse a seguito di accertamenti espletati dalla Polizia Municipale dai quali è emerso violazione ai sensi degli artt. 632 e 639 bis del C.P.
    Atti di cui la Direzione Patrimonio ha acquisito copia e dai quali risulta che la chiusura del tratto di strada è stata ampiamente trattata nelle competenti sedi comunali: Polizia Municipale e Direzione Urbanistica – Edilizia Privata.
    Facciamo infine rilevare che la inclusione o la non inclusione negli elenchi di classificazione delle strade comunali non è di per sé probatorio ai fini dell’effettivo stato giuridico delle strade. Mentre appare ben più rilevante il parere della Direzione Mobilità del Comune di Firenze che con nota datata 05/03/2009, prot.n°960/004 del 11/03/2009, ha comunicato che la spesa per il ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie per la riapertura della strada non risulterebbero giustificate.

    Cordiali saluti
    Angelo Falchetti

  379. silvano Says:

    Il comune nel 1988 ha inserito una mia strada nell’elenco delle strade comunali di uso pubblico, ma non l’ha mai espropriata o pagato al vecchio proprietario un qualsivoglia indennizzo. Io ho acquistato nel 1998, tra le altre cose, la strada che il precedente proprietario ha costruito in esecuzione di una concessione edilizia. Alla concessione edilizia però non ha fatto seguito alcuna convenzione per la cessione della strada al comune. I lavori di esecuzione della strada sono stati fatti dal precedente proprietario.
    Il comune nel 2005 ha fatto dei lavori sulla strada, l’ha ristretta e, mantenendo le due corsie, ci ha ricavato una trentina di posti auto.
    Io rivendico la proprietà della strada e in particolare dei posti auto; anche perché mi è stato detto che sono scaduti tutti i diritti dell’uso pubblico essendo passati 5 anni dalla delibera.
    Da notare che dall’anno scorso è entrato in vigore il nuovo PRG che in una norma delle NTA che libera un mappale dall’asservimento ad una concessione edilizia se è stato venduto prima del 2000.
    Come mi devo comportare?

  380. MILENA Says:

    Una strada vicinale che consente l’accesso a 5 abitazioni private (fra cui la mia) e a diversi fondi ha una larghezza massima di 2m. nei tratti più ampi e presenta un tratto di circa 400 m. largo 130 cm., fiancheggiato da due alti muri in pietra, in forte pendenza e con una curva a gomito all’inizio. Fino a due mesi fa la circolazione era nei due sensi di marcia!! Dopo anni, in seguito alle proteste scritte dei residenti, il Comune ha ora installato un semaforo per il senso unico alternato, ma la situazione è tale che i mezzi di soccorso (ambulanze, autopompe dei vigili del fuoco) non possono accedere alle abitazioni. La settimana scorsa, per questo motivo, un malato gravissimo ha dovuto essere trasportato a domicilio avvolto in un telo di plastica, sotto la pioggia a dirotto, con rischio della vita perchè l’ambulanza non ha potuto passare. Il transito nel tratto incriminato potrebbe essere abolito costruendo un raccordo tra la parte più ampia della via e una strada del paese normalmente transitabile, ma questo richiede l’esproprio di una striscia di terreno agricolo non coltivato e il Comune non intende provvedere in questo senso.
    Noi residenti abbiamo scritto ripetutamente al Sindaco, al Prefetto, ai Vigili del fuoco per segnalare il pericolo che deriva dall’impossibilità di un tempestivo soccorso in caso di incendi, patologie acute (infarti, ictus…) e altro, ma tutti fanno orecchio da mercante. Anche l’episodio recente è stato segnalato per iscritto al Sindaco da tutti i testimoni, ma niente è cambiato. Come possiamo noi residenti tutelare il nostro diritto di cittadini alla sicurezza?
    Aggiungo che un tratto della suddetta via sarà a breve incorporato nella costruenda pista ciclopedonale dei laghi, creando un ulteriore grave problema di viabilità e di sicurezza sia per gli utilizzatori della strada sia per i ciclisti.
    Di conseguenza……..chiedo aiuto a Inferno per uscire da questo inferno!!!!!

  381. franz Says:

    egregio Inferno
    alla data attuale non ho ricevuto alcun commento inerente le mie relazioni per una strada privata ad uso pubblico ecc.
    attendo una sua gentile esposizione e consiglio, la ringrazio della collaborazione , con l’occasione le invio i miei cordiali saluti
    FRANZ

    rif. 26 gennaio 2010 ore 10,28 pm / replica

  382. rita Says:

    abito in una strada a vicolo cieco ma aperta al pubblico transito da oltre trent’anni. Il Comune di Roma vuole mettere le sbarre alle strade considerate non primarie per la viabilità. Ciò comporta l’eliminazione della denominazione della strada(da parte del Comune), e il conseguente cambio di domicilio presso l’anagrafe e poi il cambio su tutti i documenti e atti vari. Ciò comporterà problemi non indifferenti, quali l’impossibilità per eventuali mezzi di soccorso di entrare nella strada, consegna posta, letture gas, acqua e elettricità.
    Nella strada dove abito vi passa la fogna comunale, c’è l’illuminazione pubblica. Il comune si rifiuta di effettuare la manutenzione della strada perchè dice che è strada “privata” e pertanto, secondo lui, dovremmo essere noi i proprietari frontisti a sostenere le spese. Può il Comune obbligarci a mettere la sbarra? Noi residenti possiamo fare un’azione legale contro il comune se questo avvenisse?
    Grazie per la risposta

  383. rosaria Says:

    buongiorno,
    ho una casa in campagna futura RTA attraversata da una strada “comunale”che passa in un fosso e d’inverno non è praticabile. La strada risulta comunale solo al catasto ma non è negli elenchi, è sterrata spaccava in due la proprietà ed inizialmente quando ho acquistato questo rudere ho dovuto riaprire il varco completamente chiuso dai rovi, ne ho migliorato il fondo.. ed improvvisamente si sono accorti che lì c’era una strada comunale..questa strada attraversava la proprietà l’ho spostata per motivi per motivi di sicurezza sia per il cantiere in corso e sia perchè sarò responsabile di chi ci verrà in vacanza..non vorrei che qualcuno investisse bambini o animali. La strada è stata deviata ai margini della proprietà non arreca danno all’ambiente e nel tratto che attraversa la proprietà sono sempre io il frontista. Ora mi vogliono citare per abuso edilizio …ma di cosa di una strada sterrata con un pò di breccia per motivi di sicurezza e non solo per aver fatto qualcosa di manutenzione che spettava a loro Comune?

  384. STEFANO Says:

    Chi mi può aiutare?
    Sono residente in un piccolo Comune e la mia proprietà si affaccia su una strada che appare essere “vicinale ad uso pubblico”. Recentemente il Comune ha avviato il procedimento di costituzione di un Consorzio per la gestione di detta via in quanto è imminente il rifacimento del manto stradale e la predisposizione di una rete fognaria. Per meglio comprendere la natura della strada, è opportuno conoscere che al termine della strada, su cui si affacciano una ventina di altre proprietà (la maggior parte private – prime e seconde case – altre comunali), inizia un sentiero pedonale comunale. In detto sentiero comunale abitano diverse famiglie residenti nello stesso Comune le quali transitano regolarmente e posteggiano nella predetta via “vicinale ad uso pubblico”.
    Detto ciò mi interessa sapere quanto segue. Anzitutto, mi interessa capire come si può avere certezza di tale classificazione ovvero se esistono modi per appurare che non si tratti di una strada comunale. Di conseguenza, mi interessa sapere se il Comune può imporre tale situazione ed il relativo sostenimento delle spese previste (che potrebbero essere oltre euro 10.000 per proprietario).
    Subordinatamente, con il consenso di tutti i proprietari, è possibile donare / cedere detta strada al Comune evitando di sobbarcarsi tutte le spese e le complicazioni della gestione di un Consorzio non richiesto?
    E’ inoltre utile sapere che detta strada è stata recentemente asfaltata dallo stesso Comune senza richiedere alcun permesso e/o contributo.
    Ringrazio chi mi può rispondere.

  385. LUCA CRAVINO Says:

    Salve
    dal momento che come condomini vorremmo effettuare qualche lavoro di edilizia (a ns carico) in Vico Chiuso Caffa a Genova vorremmo essere sicuri che si Tratti di strada privata e non pubblica.
    Grazie per vs gentile riscontro
    In fede
    LUca Cravino

  386. Claudio Says:

    Buongiorno, sono proprietario di una casa singola posta in fondo ad una via privata chiusa, dove vi sono altre 4 abitazioni. La via è sterrata ed oramai anche impercorribile da pedoni, visto le diverse buche e quindi pozzanghere durante i periodi di pioggia. La via è lunga circa 60 metri e vorremmo asfaltarla prima che succeda qualcosa ai pedoi ed ai veicoli dei singoli proprietari che la percorrono. Ovviamente vorremmo capire se il comune può intervenire alla sistemazione della strada , anche se non accollandosi la spesa per intero, magari partecipando alla spesa in parte. Qualcuno può aiutarci a riscovere il quesito ? GRAZIE

  387. eleonora Says:

    Buona sera, vorrei sapere se per fare una recinzione su una strada vicinale, che è stata costruita e viene mantenuta dai frontisti, e che viene utilizzata solo dai frontisti, devo rispettare le distanze previste dal codice della strada. Tenga presente che le recinzioni già presenti sono state fatte a bordo strada.

  388. massimo Says:

    inanzituto buon giorno a tutti,avrei un paio di quisiti da sottoporvi; il mio terreno è attraversato da una strada interpoderale costruita molti anni indietro da una coperativa agricola ad oggi sciolta.
    questa strada è diciamo di iteresse pubblic, perchè oltre a permettere ai propietari dei terreni di raggiungere i propri fondi si raccorda con strade comunali e quindi funge da collegamento tra varie frazione del comune ed è giornalmente percorsa da decine e decine di veicoli i cui conducenti o per lomeno non tutti rispetano le regole di buona educazione ovvero diminuire la velocità in prossimità di edifici abitativi onde evitare il rischio di incidenti e sollevare nuvole di polvere che provocano non pochi disagi a me sottoscritto
    i miei quisiti sono:
    1) Mi è permesso istallare dei dossi rallentatori con duovuta segnaletica di preavviso (naturalmente a mie spese) non lo pretendo dal comune anche se secondo me dovrebbe preoccuparsene.
    2) in quali responsabilita potrei incorrere se uno di questi veicoli dovesse subire dei danni da questi dossi (nonostante adeguatamente segnalati)

  389. Marco Evi Martinucci Says:

    egr avv Cappuccio,
    già due anni fa la contattati per una strada vicinale nel Comune di Scandicci. Contatttai anche alcuni Consiglieri che fecereoun pòdi polverone, poi tra un sorriso e una celiami disser che praticamente se ne riparlava tra 20 anni. IO sto continuando a pagare per cercare di sistemare le strada e loro (il Comune ) ncontinuano a dare permessi per aree addestramento canni nei campi prospicenti, permessi (anzi sovvenzioni ) per programmi di musica classica e/o di riunioni spirituali di gruppi . E uttoi passano sulla strada e il comune non manda mai neppure una carriola di satbilizzato.
    Ho bisogno di parlare quqnto primacon lei Avvocato Cappuccio,comeci dicemmoi circa un anno fa,prima delle elezioni, quando mi promisero mario e monti…
    Martinucci – Vai del lago 30 – Scandicci (FI)
    tel 055769163 3351240279

  390. consorzio ripafratta Says:

    Oggetto: Consorzio Strada vicinale di uso pubblico. Procedure per l’affidamento di servizi e lavori relativi ad opere di manutenzione Strada vicinale. Applicazione delle procedure previste dal Codice degli appalti (DLgs 163/2006 e succ. mod.integr.) Richiesta di parere interpretativo.

    Al fine di applicare le corrette procedure per l’affidamento di servizi di progettazione e direzione lavori e di aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria della Strada vicinale di uso pubblico, al cui Consorzio costituito ai sensi del DLgt 1446/1918 partecipa per 200/1000 il Comune, e di conseguenza per tale quota alla ripartizione delle spese di manutenzione da eseguire su tale strada, si chiede se il Consorzio, costituitosi come soggetto che non svolge attività economica, ma quale gestore del bene immobile rappresentato dalla strada vicinale, debba essere sottoposto, qualora committente di incarichi professionali e lavori, alla disciplina prevista per i soggetti pubblici.
    Da una lettura del Dlgs 163/2006, in particolare all’art.32 Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori, il Consorzio non pare essere ricompreso in alcuna di queste definizioni, e ancorché si citino alla lettera d) soggetti privati… la quota di contribuzione del comune è inferiore al 50%…. . ma siamo senz’altro sotto la cifra di 1 milione di euro!!!
    Infatti gli importi dei servizi di progettazione sono previsti intorno ai 15-20.000 euro, quelli per l’esecuzione dei lavori intorno ai 100.000 euro, e si vuole accedere ad un finanziamento (MAX 100% DELL’IMPORTO) del Piano Sviluppo Rurale.
    Dalla consultazione dei precedenti giurisprudenziali è stato reperito solo questo parere:
    Le strade vicinali, come si evince dalla lettera
    del D. L.gs 1 settembre 1918, n. 1446, sono strade esterne all’abitato e
    destinate essenzialmente al servizio dell’agricoltura. Alla loro
    manutenzione sono tenuti –e a tal fine ne è prevista la riunione in
    consorzio obbligatorio- tutti gli utenti, e, per quelli più importanti lo
    stesso comune. I consorzi costituiti a norma del suindicato D. L.gs,
    perseguono, senza fini di lucro e con struttura priva di connotati
    imprenditoriali, finalità di ordine generale per la sistemazione e
    manutenzione di strade vicinali assoggettate ad uso pubblico, con il
    contributo e sotto il controllo dell’autorità comunale, donde la loro
    natura di ente pubblico non economico (cfr. Cass. SS. UU. 7 luglio 1986 n.
    4430). Pertanto tali consorzi sono tenuti alla applicazione del Codice
    contratti pubblici. Si veda anche TAR Toscana, n. 162/07. (fonte:
    Ministero Infrastrutture).

    Resta il dubbio sulla definizione di cui all’art.3 c 21 (consorzio con o senza personalità giuridica) e art. 3 c. 25 (altri enti pubblici non economici …. Consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti) del DLgs 163/2006, se vi rientri quindi Il Consorzio per strada vicinale.

    Si gradisce il vostro autorevole parere.

  391. Antonella Colucci Says:

    Buongiorno. Avrei un quesito da sottopporre. Sono propietaria di un terreno con annessa abitazione alle spalle della quale corre una strada denominata comunale ma che muore alle spalle della mia abitazione. Questa stradina, che in tutto è lunga circa 200 metri, ha inizio da una strada principale tramite 2 colonne con un vecchio cancello che da tempo immemore rimane aperto. Serve al passaggio di due utenza una delle quali sono io e nella parte finale è utilizzata e utilizzabile sono da me in quanto per due lati confina con la mia proprietà. Il confine ulteriore di detta stradina è con un terreno che accede dalla strada principale e che quindi non ha accessi dalla stradina suddetta. Vorrei sapere se è possibile avere la proprietà tramite usucapione di questi ultimi 60 metri utilizzati esclusivamente da me e che non sboccano da altra parte che non nella mia proprietà . Preciso anche che la manutenzione di tale stradina è sempre stato a totale carico di noi due proprietari che la utilizziamo.
    Attendo Vs competente parere.
    Grazie

  392. Strade vicinali « La Sinistra Scandicci Says:

    […] il piano strutturale non indica chi e come deve curare la manutenzione dells strade vicinali; anche dal punto di vista della legge la questione è abbastanza nebulosa (vedi ad esempio qui […]

  393. Germano reale Says:

    Salve,

    abito in una stradina con fondo in ghiaia la quale ha come sfondo la mia proprietà, quindi il mio ingresso.
    La stradina risulta privata ma la servitù di passaggio, anche con mezzi, viene richiamata al momento dell’atto notarile fatto nel 1971, circa al momento del nostro acquisto.
    Questa strada è continuamente stretta dai vicinanti che la utilizzano come parcheggio seppur non avedo la proprietà della stessa.
    Recandoci nel nostro comune ci siamo sentiti rispondere che la stradina è privata e che loro non posso interagire in alcun modo. Inoltre all’inizio della stradina stessa c’è un negozio quindi un pubblico esercizio.
    Dopo aver letto buona parte di questa pagina conserviamo la speranza che questa strada possa essere regolamentata in maniera tale che le macchine non ci restringano più il nostro passaggio quindi non ci limitino nelle manovre.
    C’è la possibilità di mantenere a distanza questi vicini maleducati ed irrispettosi? Se si, come dobbiamo agire?
    Vi ringrazio per la gentilezza ed il vostro supporto.

  394. Mario Battafarano Says:

    Buon giorno a tutti.
    Siamo proprietari di un podere in Maremma e come tali facciamo parte di un consorzio di strade vicinali. Abbiamo scoperto recentemente che il nostro consorzio non utilizza i millesimi di proprietà per fare i calcoli delle quote di ciascun associato; nell’ultima assemblea di approvazione del bilancio ci è stato riferito che le quote sono stabilite “su base storica” (sic!).
    Desiderei avere indicazioni su dove reperire parametri, criteri e pesi per il calcolo dei millesimi.

    Grazie

  395. Beligni Daniele Says:

    STRADA VICINALE PUBBLICA

    Buongiorno
    molto interessante l’argomento, abito da circa 18 anni ai margini di una strada vicinale pubblica pre la quale fa il mantenimento il Comune di Torrita di Siena dove risiedo.
    Vorrei sapere se in una strada vicinale e sterrata non più larga di 4 m possono transitare TIR di 600 ql

    grazie e fiducioso attendo risposta

    Beligni Daniele

  396. Kirsten Nørgaard Says:

    Gentile Avvocato,
    da una ricerca online sul problema della manutenzione delle strade cosiddette “vicinali o interpoderali” ho avuto la fortuna di acquisire le Sue considerazioni, tratte da “Versilia oggi”.
    Io ho un problema analogo in Umbria e vorrei risolverlo ricorrendo naturalmente a tutte le vie legali.
    Nella Sua distinzione su dette strade c’è un punto di cui, se ben chiarito, potrei giovarmi. Infatti, una delle 3 condizioni deputate a definire una strada vicinale di uso pubblico è quella relativa all’esistenza di “un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell’uso da tempo immemorabile” (TAR TOSCANA). Di che titolo si tratta? Una dichiarazione di uno o più soggetti privati (che fanno o hanno fatto uso della strada) o una dichiarazione del Comune entro il territorio del quale si colloca la strada? Se fosse così, non potrei evidenziare (successivamente alla dichiarazione del Comune) al Comune stesso che, se si tratta di “uso da tempo immemorabile” lo stesso Comune ne è divenuto proprietario per intervenuta usucapionje, ciò che naturalmente avrebbe conseguenze rilevanti dal punto di vista giuridico ed economico (specie per quel che riguarda le spese relative alla manutenzione della strada vicinale, che è il punto “dolens” della mia ricerca). Il Comune ha l’obbligo di dichiarare tale forma di usucapione o ne ha solo facoltà?

    Grazie fin d’ora per la Sua disponibilità.

    Claudio Cesareo
    Kirsten Nørgaard

  397. Ilaria Says:

    Vorrei avere un’informazione per quanto riguarda una strada che il comune sostiene essere per 7 metri circa appertenente ad un condomino, per una decina ad un privato e il restante al comune. Faccio presente che la strada viene percorsa da chiunque oltre che dagli utenti che hanno l’abitazione in quella via e nelle vie vicine, non sono presenti cartelli di strade private o sbarre, ora occorre asfaltarla il pezzo comunale è già stato asfaltato il resto no. Il comune nelle norme generali del P.R.G. sostiene che: ” Le strade private esistenti ed indicate di interesse pubblico sulla tavola della Viabilità mantengono le “caratteristiche” ed i “requisiti” di strada privata fino al momento in cui L’Amministrazione Comunale con apposita delibera consigliare intenderà acquisirla al demanio pubblico e conseguentemente assumerla in carico per gli interventi di manutenzione; in caso contrario ed in assenza dell’apposita delibera di C.C. le eventuali sistemazioni e miglioramenti
    resteranno comunque a carico dei proprietari”.
    Solo successivamente il comune si prenderà carico della strada.
    Essendo l’importo piuttosto importante Euro 17.000,00, chiedo se il comune sta agendo in modo corretto e legale, in quanto il comune stesso sostiene che un decreto provinciale o regionale di recente approvazione sostiene che il costo deve essere sostenuto dai proprietari e non dagli utenti.
    La strada è di uso pubblico da sempre, o almeno dal 1968 data di costruione delle abitazioni, anche se catastelmente risulta privata.
    Attendo un Vostro riscontro e cordialmente ringrazio l’utilità d questo blog.

  398. Piero Says:

    stesso problema abito in una strada privata a Nicolosi e i miei vicini sembrano ignorare le parole rispetto ed educazione

  399. alessandro cecchi Says:

    Salve a tutti
    Ho saputo che recentemente sono state apportate delle modifiche sulle regolamentazioni delle strade vicinali e vicinali ad uso pubblico.

    Dove potrei consultarle??

    Grazie
    Alessandro Cecchi

  400. Cristina Says:

    Gentile Interlocutore, pongo il seguente quesito: come architetto ho seguito una pratica di risanamento conservativo per una colonica, con esecuzione di scannafosso perimetrale. Tale parete perimetrale e’ confinante con strada sterrata della stessa proprieta’ definita “vicinale ad uso pubblico”, devo accertarmi se ai sensi del nuovo CDS sia stata declassata o no. Lo scannafosso e’ stato ricoperto da laterizio per la sua lunghezza, e larghezza circa 50 cm. per i suddetti motivi di evitare il ristagno di acqua piovana, fango ecc. In nessun modo cio’ impedisce o parzialmente limita il passaggio sulla vicinale, larga circa tre mt. che passa su terreni della stessa proprieta’. E’ possibile che tale rivestimento , ripeto, lungo il perimetro della parete della casa, mi sia contestato, avendo depositato a suo tempo la pratica al comune e ottenuta l’autorizzazione? Ringrazio cordialmente

  401. Maria Teresa Says:

    Domenico : al momento dell’roggito ai concesso servitù di passaggio, solo servitù di passaggio, allora per non litigare con nessuno ti consiglio di restringere la carreggiata nei pressi di quello esercizio pubblico, magari con vasi di fiori, non tanto belli, altrimenti l’indomani ne trovi il doppio e abbelisci l’ingresso, devi lasciare aperto un passaggio per veicoli o mezzi agricoli minimo m.2,50

  402. Arch. Giuseppe Giordanelli Says:

    Gent.mo Avv. Cappuccio le volevo porre un quesito a riguardo un’autorizzazione ricevuta da parte del Consorzio di Bonifica dei bacini Settentrionali dello Ionio sulla competenza e l’uso di carattere pubblico di due strade Vicinali definite S.V. Santa Venere e S.V. Foresta.
    Il consorzio ci autorizza al passaggio di un cavidotto interrato su entrambe le strade, con delle prescrizioni da seguire, dichiarando che esse sono sono di competenza dell’Ente. Alla nostra richiesta di esibirci qualche documento che attestasse la competenza e l’uso pubblico di queste strade ci è stato risposto che non sono in possesso di nessun documento. Le strade in questione sono asfaltate e attraversano una serie di fondi agricoli. Lungo il percorso vi sono una serie di opere che servono all’irrigazione dei fondi. Dette opere sono state sicuramente realizzate dai vari consorzi di irrigazioni che si sono succeduti nelle competenze. Le strade non hanno nessun impedimento atto a bloccare la circolazione(cancelli, o altre opere simili).
    La mia domanda è la seguente:
    qualche proprietario nel corso della realizzazione del suddetto cavidotto interrato potrebbe accampare qualche diritto a riguardo che ci comportebbe ritardi o addirittura il fermo dei lavori stessi?.
    Basta l’autorizzazione e la competenza dell’ente senza attestazioni che ne verifichino l’effettiva esistenza di pubblica utilità?
    Certo di un riscontro positivo colgo l’occasione per salutarla.
    Arch. Giuseppe Giordanelli

  403. Agonigi Rosanna Says:

    Gentili signori, ho un problema che nessuno sembra poter risolvere riguardante una antica strada vicinale ad uso pubblico, ampliata con il consenso dei proprietari dei terreni a valle e sui loro stessi terreni, da un proprietario con abitazione sul limite della detta via il quale l’ha resa transitabile con mezzi a trazione meccanica , ma sostiene il suo esclusivo diritto di transito con veicoli.
    Detto proprietario ha bloccato con muri ecc il collegamento che questa antica vicinale costituiva con un’altra importante ed antichissima mulattiera definita comunale .

  404. Agonigi Rosanna Says:

    Vi ringrazio.
    Posso fornire maggiori dettagli.In attesa, Agonigi Rosanna

  405. marika Says:

    Buongiorno, qualcuno mi sa dire, in un consorzio di strade vicinali ad uso pubblico, chi deve pagare per la manutenzione? I proprietari frontisti o gli utenti? Se il proprietario frontista non ha accessi diretti sulla via può evitare di pagare? Come e chi si definisce il soggetto “utente”?
    Grazie

  406. elisa Says:

    Illustrissimo Sig. Inferno

    avrei ben due questioni da sottoporre alla sua attenzione! ; ) da una che all’Inferno ci si trova davvero… scontando la pena di aver ingenuamente sognato una vita bucolica!

    alla mia abitazione si “accederebbe” da ben due strade, una a monte e una a valle. Dopo aver percorso infatti poche 100 di mt di strada vicinale, questa si biforca: prosegue a monte per una stradella non risultante da alcuna mappa (classificata da contratto come strada privata poderale senza alcuna servitù di passaggio da parte di terzi) e dalla quale si accede al primo dei miei due accessi (quello a monte); mentre prosegue a valle lungo una strada vicinale declassata (dal 1953) che invece consentirebbe un secondo accesso (appunto a valle) alla mia proprietà.
    In entrambi i due casi la mia abitazione si colloca come l’ultima di una serie di coloniche. E sempre in entrambi i casi (sia a valle che a monte) gli accessi sono dotati di relativi cancelli.

    1) la strada privata poderale a monte – che inizia con una serie di abitazioni e che prosegue, dopo la mia, lungo una serie di campi di proprietà di terzi – nonostante i cartelli di proprietà privata, è percorsa giorno e notte da trattori, cacciatori e quanti altri. Non soltanto é stata semi-distrutta dal passaggio dei mezzi pesanti, ma si è definitivamente trasformata in palude a causa di evento franoso proveniente dal terreno sovrastante. Evento che ha interessato solo il tratto di strada antistante le case e che ha acceso un interminabile procedimento con il proprietario del medesimo. Il Comune è infatti potuto intervenire con ordinanza, avendo riconosciuto un uso pubblico su detta strada; e ciò in virtù del fatto che la medesima conduce altresì ad un acquedotto.
    Ora mi chiedo: la strada è privata, ma tutti possono passarci? Avrei voluto rivendicarne la natura privatistica assieme agli altri proprietari, ma mi rendo conto che l’uso pubblico ci ha fatto quasi “gioco”…
    e… una volta risolta la “questione frana”, dovendosi rendere necessari numerosi-quanto-mai-onerosi lavori di risistemazione della stessa: solo noi proprietari degli immobili nonché del tratto di strada interessato dalla frana dovremo prenderci in carico il tutto? o spetta d’obbligo anche a tutti quei mezzi pesanti che a differenza delle ns autovetture la distruggono sempre più? della serie “becchi e bastonati”…

    2) ancor più “bastonata” mi trovo in merito alla seconda via d’accesso alla mia abitazione; quella a valle che ad oggi, a seguito dell’evento-frana a monte, mi preme ancor più risolvere.
    Da ben tre anni ho acquistato questa proprietà, e da ben tre anni mi viene negato il libero accesso da parte dei miei vicini. La strada, appunto declassata (ma non anche frazionata), corre lungo una serie di abitazioni; e – come risulta da estratto avuto dal Comune – termina proprio lungo il confine ultimo della mia proprietà. Ciononostante, i proprietari dell’immobile antecedente il mio mi hanno bloccato il passaggio, adibendo la loro parte antistante a parcheggio e impedendomi l’accesso al mio cancello attraverso un rialzamento del terreno e costruzione di un gradone in pietra di sostegno allo stesso. A ciò si aggiunge infine l’accatastamento da parte degli stessi di rifiuti e detriti di vario genere lungo tutto il mio muro di confine…

    In sintesi, in entrambi i casi – strada privata su cui tutti accedono e di cui nessuno si occupa; e strada vicinale declassata non frazionata cui mi viene negato l’accesso – non mi è chiaro, né tantomeno mi è stato reso più chiaro da parte degli enti pubblici competenti, il regime giuridico delle stesse e ciò mi crea non pochi problemi nel far valere o meno i miei diritti (nonché nel far fronte ai miei doveri e rresponsabilità: responsabilità penale nei confronti di terzi che continuano a passare su una strada privata oggetto di frane continue? responsabilità per rifiuti accatastati da terzi lungo il mio muro di confine?)

    Grazie anticipatamente, elisa

  407. Agonigi Rosanna Says:

    Gentili avvocati , sicuramente siete specializzati nel settore strade, per cui vorrei contattarein privato uno di voi, in quanto la mia situazione si fa sempre più difficile.Molte grazie. Agonigi Rosanna

  408. Giovanni Says:

    Gradirei porre un quesito.
    Abito in una via di lottizzazione nata agli inizi degli anni ’60.
    Al momento dell’acquisto del terreno mi obbligai, al pari degli altri acquirenti, di lasciare, per tutto il fronte del terreno acquistato, una striscia della costante larghezza di 5m da destinarsi per 3m a resede stradale e per 2m a marciapiede.
    Da allora, sono trascorsi più di 40 anni, la strada presenta i seguenti elementi:
    1) l’uso pubblico effettuato da parte di un numero indeterminato di persone (su di essa si affaccia anche una scuola).
    2) l’ubicazione nell’interno dei luoghi abitati.
    3) l’inclusione nella toponomastica del comune e l’apposizione di numerazione civica.

    4)il comportamento della PA che ne presuppone la natura pubblica (cura, manutenzione, opere di urbanizzazione, tutte effettuate negli anni a spese esclusive del comune senza alcuna partecipazione da parte dei proprietari frontisti) e l’assoggettamento dei cittadini alla prassi determinata da tale comportamento.
    Ciò premesso chiedo se ciò permetta di affermare che la strada in questione appartenga al comune, sussistendo i presupposti dell’usucapione (che cosa deve fare il comune per acquisirla definitivamente al demanio?).
    Qualora da tali elementi non se ne ricavi la demanialità della strada, ma soltanto l’uso pubblico della stessa, chiedo se i residenti, di fronte alla loro abitazione, possono interdire ad altri (residenti e non) la sosta, mediante l’apposizione di segnaletica orizzontale e verticale non autorizzata. Se questo comportamento non è legittimo, è possibile rivolgersi alla polizia mnicipale e la polizia municipale è obbligata ad intervenire?
    Grazie!

  409. giuseppe Says:

    Salve a tutti,
    sarei davvero grato se qualcuno potrebbe aiutarmi e risolvermi questo problema:
    Premessa: più di 30 anni fa con scrittura privata veniva costituita una servitù stradale tra i proprietari a valle e a monte dei fondi.
    A questa servitù mio nonno essendo emigrante non ha partecipato ma ha lasciato ugualmente parte del proprio terreno per la realizzazione della strada che si è realizata pur avendo un’altra strada opposta al suo fondo. Oggi dopo che mio nonno è ventuto meno abbiamo frazionato questo fondo in quattro parti con due accesi per ogni strada.
    Oggi dopo oltre 30 anni dove questa strada costituita è rimasta sempre aperta e transitabile a chiunque (al servizio postale, a gente comune ed ai proprietari stessi) senza mai avere nè un cartello con dicitura strada privata, nè tantomeno nessuna chiusura di alcun genere due proprietari hanno chiuso con una catena il transito ai nostri due fondi dove stavamo costruendo le nostre abitazioni dicendo che quella era una strada privata costituitasi con regolare scrittura privati tra essi e regolarmente registrada all’ufficio registro e che noi non abbiamo diritto di transito.
    Al momento per noi quella risulta essere l’unica strada di accesso in quanto è impossibile accedervi dagli altri due lotti che sono stati venduti e realzziati immobili da altri proprietari.
    Fatta questa premessa i miei quesiti sono i seguenti:
    1) Possono questi due proprietri porre dopo 30 anni porre una catena ed impedire l’accessibilità al fondo (sia pedonale che carrabile)? Se nò come e cosa debbo fare per far togliere immediatamente la catena?
    2) Posso rivalermi dei danni che mi stanno causando a causa della sospensione dei lavori e quindi dei maggiori oneri di penale etc. che si dovesero verificare?
    3) Come posso far valere i miei diritti in questa loro costituzione di servitù visto che la metà della strada ricade per l’intera lunghezza sui nostri appezzamenti ?
    Grazie a tutti e spero di ricevere sentenze o normativi a riguardo

  410. Alessandro Says:

    Buon giorno, sono un architetto libero professionista e vorrei proporvi un quesito che mi interessa particolarmente per un intervento in corso di realizzaione:
    quando all’interno di un comparto edificatorio assoggettato a piano attuativo, è presente una strada vicinale posionata a limite del confine del comparto con previsioni di ampliamento e trasformazione in strada pubblica di penetrazione alla lottizzazione, chi rappresenta la proprietà della vicinale e se è necessario coinvolgerlo nella lottizzazione o se sarà necessario semplicemente acquisire detta strada come bene pubblico.
    Grazie

  411. patrizio Says:

    Gradirei porre un quesito.

    Risiedo da molti anni in una strada vicinale, sul cui tracciato il Comune è intervenuto tre volte negli ultimi cinquant’anni. L’attuale conformazione (allargamento incroci, curve, ecc.) è stata fatta la prima volta nel 1967-1968; un intervento successivo venne eseguito alcuni anni dopo, mentre l’attuale definizione ed asfaltatura risale al mese di settembre del 1985.
    Un mio vicino in corrispondenza di un incrocio, davanti ad un immobile di mia proprietà, ora al grezzo, ha posizionato cinque bidoni di vario colore del tipo utilizzato per la raccolta dei rifiuti, che rimangono sempre esposti e non vengono ritirati dopo la raccolta.
    Ho scritto al Comune, chiedendo di invitare il vicino a
    ”depositare i propri rifiuti la sera prima del giorno previsto per la raccolta (come scritto nelle avvertenze del calendario) ed a ritirare i contenitori dopo la raccolta, dal momento che gli spazi dove sono collocati i predetti bidoni sono da considerare “aperti al pubblico” e pertanto sottoposti al controllo del Comune”.

    Il Comune mi risponde quanto segue;
    . i rifiuti sono custoditi in proprietà privata anche se priva di recinzione, pertanto non in area da considerare “aperta al pubblico”.
    . I bidoni, ove collocati non intralciano la viabilità pubblica.
    . dalle verifiche effettuale dal personale ispettivo dell’Ente è risultato che l’area, dove sono depositati i bidoni per la raccolta dei rifiuti, risulta in proprietà privata, fuori della sede viaria di via ……….”

    Chiedo cosa posso opporre al Comune oppure se devo citare il vicino avanti al Giudice di Pace.

    Grazie.

  412. Stefano Says:

    Ho un quesito da sottoporvi sulla servitù di elettrodotto interrata a servizio di un campo fotovoltaico realizzato dalla società proprietaria del fondo dominante.
    Tale elettrodotto dovrebbe passare nella banchina di una strada vicinale pubblica per circa 700 metri:
    – può tale servitù essere realizzata sulla banchina?
    – può il consorzio (delle strade vicinali) sottoscrivere una servitù volontaria, non essendo titolare del diritto di proprietà della strada?
    – non è forse meglio che la servitù avvenga sui fondi dei frontisti per il tratto interessato e, quindi siano loro i sottoscrittori?

  413. carlo bortolato Says:

    Buongiorno, volevo chiederle di dipanare un mio dubbio interpretativo rispetto all’art. 32 del Nuovo Codice della Strada.
    La domanda è: chi deve manutentare (compreso lo sfalcio dell’erba) il fosso laterale presente lungo una strada comunale se sullo stesso ci sono altre affossature provenienti da campi agricoli che vi scaricano le acque?
    se non ho capito male, in base all’art. 32, l’onere dovrebbe spettare a chi ha il diritto di condurre acque sul fosso in questione e non all’amministrazione pubblica proprietaria della strada….e questo vale anche nel caso il comune sia proprietario di metà del fosso?
    la ringrazio anticipatamente
    carlo

  414. carlo bortolato Says:

    illustrissimo dott. inferno
    vorrei porle un quesito sulla manutenzione, sfalcio erba compresa, di un fosso laterale a una strda comunale…a chi spetta tale compito? dipende dalla proprietà dello stesso?
    oppure si applica, ove è il caso, il c.d.s. art 32 “condotte delle acque” e quindi se vi sono aventi diritto allo scarico di acque in quel fosso, la manutenzione è esclusivamente a loro carico?
    cordiali saluti
    carlo

  415. raimondo Says:

    Sono proprietario di un podere in provincia di Grosseto; la strada di comunicazione è considerata vicinale. Se alcuni vicini volessero asfaltare la strada, attualmente bianca, è possibile opporsi per mantenere integro il paesaggio; è necessaria una maggioranza tra i vicini o è sufficiente un oppositore?? N.B. Recenti esperimenti di asfaltatura parziale hanno dato pessimi risultati; infatti la tenuta della strada bianca s’è dimostrata superiore all’asfalto. Grazie anticipate a chi vorrà darmi un parere motivato. Raimondo

  416. Vincenzo Says:

    Gentili Avvocati,
    Vi scrivo per porvi un quesito su di una controversia tra alcuni utenti di una strada privata ad uso pubblico ed il proprietario della strada (titolare di un impresa di costruzione)
    La strada in questione e’ provvista di un canale d’irrigazione, gestito da una societa’, che ha stipulato un contratto ventennale con il proprietario della strada per farlo coprire e permettergli di costruire alcune abitazioni.
    Il proprietario dopo un paio di anni si sta rifiutando di pagare la retta alla societa’ che gestisce il canale e pretende dagli utenti della strada di pagare al proprio posto.
    Attualmente gli utenti si trovano a pagare per il terzo anno consecutivo tale retta.
    Io ho acquistato di recente un immobile in prossimita’ di tale strada che utilizza la stessa solo come servitu’.
    Preciso che tale onore annuale non e’ stato menzionato in nessun documento ne prima ne durante l’atto di acquisto dell’immobile.
    IL proprietario della strada puo’ rivalersi sugli utenti per pagare tale retta per un contratto non a nostro nome? E’ possibile legalmente essere esonerati da questo pagamento dato che non mi/ci hanno reso noto nulla ed abbiamo scoperto tutto dopo un anno dall’acquisto dell’immobile?
    Grazie per ogni vostro possibile aiuto

  417. egidio Says:

    gradirei porle una domanda,ho ereditato dai miei genitori una casetta,ultimamente sono in disaccordo con il vicino, che ha suo dire la strada che porta alla mia casa è di sua proprietà . nei documenti in mio possesso , risulta che i miei genitori ,hanno acquistato il terreno .e poi successivamente fatto costruire la casa Sull’atto di acquisto vi è scritto “sul lato ovest del mappale xxxx esiste servitu’ della larghezza di tre metri uso strada e servizi a favore del mappale yyyy cioè il mio questa strada è lunga una decina di metri e porta solamente alla mia casa .di li non passa nessuno . domanda: posso chiuderla con un cancello per impedire al vicino che lui parcheggi la sua auto?

  418. m.angelo Says:

    Pregiatissimi sig. Inferno e altri commentatori,
    gradirei sottoporre alla Vs. attenzione la questione seguente:

    Sono proprietario di un fondo recintato che affaccia su strada vicinale, il fondo a monte è invece un terreno agricolo dal quale ad ogni precipitazione si riversano copiosamente sulla strada vicinale acque meteoriche, detriti, terra, et similia. Orbene la strada vicinale, sulla quale si affaccia un accesso carrabile al mio fondo, risulta perennemente sconnessa, allagata ed impraticabile ad ogni precipitazione, senza dimenticare che terra e detriti si depositano contro il mio muro di cinta soffocandolo.

    Il vicino superiore, proprietario del fondo agricolo, e comproprietario della strada vicinale privata, non interviene a sanare questa situazione. Sarei fin d’ora riconoscente a chi potesse chiarificarmi in quali termini intervenire per fare cessare questa situazione lesiva della mia proprietà.

  419. LaTorre Says:

    Salve a tutti.
    Sono proprietario di un terreno agricolo con fabbricato (B), confinante con un terreno (A) che ha la servitù di passaggio pedonale e carraio (anche con mezzi pesanti) sulla particella 4 (salita con forte pendenza), con divieto di sosta così come costituita dal venditore.
    (A) esercita la sua servitù su un tratto rettangolare punteggiato appartenente al proprietario (B), su una porzione triangolare appartenente al proprietario (C), come da atto notarile del 1969. Il proprietario (C) nel 2004 mi notifica che esercito il passaggio su una striscia triangolare che gli appartiene in modo esclusivo, che la mia pratica non è sorretta da alcun titolo e mi invita, tra l’altro, a cessare immediatamente l’esercizio.
    In effetti dall’atto di compravendita del 1974 risulta che le particelle di (B) e (C) sono franche e libere di servitù. Ho contestato la diffida del proprietario (C) tramite legale il quale ha specificato: “Sulla striscia di terreno che vi appartiene in via esclusiva, insiste una servitù di passaggio a favore del proprietario (A), come da atto notarile del 1969. Peraltro il mio assistito per accedere alla sua proprietà ha sempre usufruito del passaggio suddetto sin dal 1969, anno in cui deteneva il possesso del fondo, essendo divenuto proprietario nel corso del 1974 e non essendovi altri accessi per poter raggiungere la propria abitazione. Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1062 (destinazione del padre di famiglia), la servitù risulta automaticamente costituita anche a favore del proprietario (B), in quanto il venditore è stato in passato proprietario dei due fondi (B) e (C) ed ha posto e lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù, tanto è vero che la porzione di terreno ove insiste il passaggio è stata sempre usata per tale scopo”.
    Nel mese di Maggio 2005 sulla stradella privata chiusa (lunga 60m – larga 3m circa) vengono effettuati dei lavori di miglioramento (rete fognaria, idrica, elettrica e pavimentazione). Per due anni il proprietario (C) parcheggia la sua auto nell’area di sua pertinenza, ma nel mese di Luglio 2007 ritorna sulle sue posizioni, parcheggiando l’auto sulla stradella privata in modo irregolare, creando così turbativa alla servitù di passaggio.
    Queste sono le domande che vi pongo:
    1. Cosa devo fare per non avere fastidi?
    2. Il proprietario (C) può parcheggiare l’auto sulla stradella privata?
    3. Ho il diritto di passaggio diretto o devo sottostare agli “umori” del proprietario(C)?
    4. Devo ricorrere alla via legale chiedendo la servitù coattiva di passaggio?
    5. In che modo la servitù coattiva può essere costituita con provvedimento dell’autorità amministrativa (mezzi di soccorso, Vigli del Fuoco, Enel)?
    6. In cosa consiste l’azione “confessoria servitutis”?

    Grazie infinite a tutti coloro che mi sapranno aiutare!!!

  420. Marco Be Says:

    Gentili Avvocati, desidero sottoporVi il mio problema.
    Nel 2005 ho acquistato una casa collocata lungo una vecchia via vicinale della quale si sono perse le tracce, tanto che questa termina appena dopo 50m dall’intersezione con la strada principale, mentre in origine era lunga circa 500m. La mia casa si trova proprio alla fine attuale di questa via vicinale. Nel mese di aprile 2011 l’abitazione che precede la mia e che costeggia sia la strada principale (provinciale?) sia la via vicinale è stata acquistata da un nuovo proprietario che ha subito costruito un muro lungo quello che lui definisce il suo confine riducendo la larghezza della strada ad appena 160cm ed impedendomi il passaggio con qualsiasi mezzo meccanico, mentre in origine era di almeno 250cm.
    La mia domanda è questa:
    anche se il mio vicino ha costruito il muro esattamente su quello che è il suo confine, lo può effettivamente fare o si deve tenere ad una certa distanza dal confine stesso? E ancora, servono permessi per costruire lungo le strade vicinali? Secondo Voi a chi dovrei rivolgermi?
    Grazie anticipatamente.

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