Sant’Anna, le motivazioni della Cassazione

By versiliaoggi

Da AdnKronos  

Roma, 26 gen. – (Adnkronos) – La strage di Sant’Anna di Stazzema fu compiuta nel” totale dispregio del piu’ elementare senso di umanita’ e dei valori comunemente accolti in ogni societa’ civile, anche in tempo di guerra”. Lo certifica la Cassazione, sottolineando che la strage, avvenuta il 22 agosto del 1944 nella quale morirono circa 500 civili, ha aperto una “ferita mai rimarginata che ancora oggi e’ fonte di indelebile turbamento ed e’ produttiva di danno non patrimoniale risarcibile”. In questo modo la Suprema Corte spiega il perche’, l’8 novembre del 2007, ha confermato gli ergastoli inflitti dalla Corte militare d’appello di Roma nei confronti di un ufficiale e di due sottufficiali nazisti (Gerhard Sommer, Georg Rauch e Karl Groppler, ultraottantenni che vivono in Germania) che ordinarono l’uccisione di piu’ di 500 civili, per la maggior parte anziani, donne e bambini.In particolare, la Suprema Corte, rigettando i ricorsi dei tre nazisti, sottolinea che “il fatto e’ stato commesso con lo sterminio di buona parte della popolazione di San’Anna di Stazzema, composta prevalentemente da vecchi, donne, bambini, ed e’ stato attuato con modalita’ efferate, in totale dispregio del piu’ elementare senso di umanita’ e dei valori comunemente accolti in ogni societa’ civile, anche in tempo di guerra”. Vista l’efferatezza della strage nella quale morirono numerose persone, “calcolate tra le 457 e le 560″, “non si vede – scrive la Cassazione nella sentenza 4060 della Prima sezione penale – come possa porsi in dubbio che il crimine di guerra abbia provocato dolore, sofferenze, sbigottimento nella collettivita’, creando nella memoria collettiva, per l’inimmaginabile livello di spietatezza e di crudelta’, una ferita non rimarginata, chge ancora ogg e’ fonte di indelebile turbamento ed e’ produttova di danno non patrimoniale risarcibile”. Da qui il riconoscimento del danno anche alla Regione Toscana.Nel ricostruire la strage, la Suprema Corte rileva che “la finalita’ militare dell’operazione era quella di fare ‘terra bruciata’ attorno ai partigiani e di scoraggiare, oltre agli aiuti da parte della popolazione di altri centri, anche il loro ritorno in quella zona, sicche’ lo sterminio di civili inermi doveva ingenerare terrore tra gli abitanti dei centri vicini e costituire un terribile monito volto ad impedire ogni forma di sostegno e di consenso alle bande di ribelli”.E che lo sterminio della popolazione civile da parte degli ufficiali nazisti fosse stato pianificato, sottolinea ancora la Cassazione, “trova la piu’ eloquente dimostrazione nell’accertata identita’ delle modalita’ del crimine commesso nelle stesse ore in localita’ diverse, nella circostanza che, agli occhi dei militari delle SS, la frazione di Sant’Anna costituiva un’attivissima base partigiana”.Un altro elemento che dimostra il “preventivato disegno di sterminio”, certifica la Suprema Corte, lo si evince dalla “equiparazione compiuta dai nazisti tra partigiani e popolazione che dava loro in qualche modo assistenza, tant’e’ che nei rapporti rivenuti negli archivi tedeschi l’operazione era stata descritta come ‘azione contro le bande’, nel corso della quale erano stati uccisi ‘270 banditi’, ed era stato precisato che Sant’Anna era stata ‘ridotta in cenere’ perche’ considerata ‘la prima base dei banditi’”. Bocciata cosi’, oltre alla tesi difensiva, anche la tesi della procura generale della Suprema Corte che aveva chiesto di annullare la sentenza, rilevando che mancava la prova della presenza fisica a S. Anna di Stazzema dei militari accusati della strage e che i testimoni ascoltati erano militari semplici delle SS che parteciparono alle esecuzioni e quindi avrebbero dovuto essere considerati coindagati. La sentenza della Suprema Corte apre cosi’ la strada ad altri processo avviati per stragi naziste, tra le quali quella di Marzabotto.

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