Con il mese di settembre e la ripresa del lavoro (che per sempre più persone non si è mai veramente interrotto), ho pensato “in tema” riprendere anch’io da quanto scritto nel numero del mese di marzo 2007 e riallacciarmi ad un intervento in tema di strade vicinali, al fine di farvi una brevissima precisazione e di affrontare un caso pratico che capita spesso.
Quanto alla precisazione, nel precedente articolo accennavo alla principale distinzione tra le strade interpoderali, distinguendo tra strade vicinali pubbliche (o poderale o di bonifica – G.C. MENGOLI, Manuale di diritto Urbanistico, V ed., Milano, 2003, p. 534; spesso altresì classificate come strade di categoria “F” ossia strada locale ai sensi dell’art. 2 del Codice della Strada) e private (cd. vie agrarie). Sebbene il criterio di distinzione tra le suddette categorie risulti quantomai arduo da applicarsi, purtuttavia vale la pena richiamarlo a livello teorico.
Le vie agrarie infatti, sono le vie che sono unicamente “… a servizio dei fondi latistanti …” (Cass. civ., sez. II, 24 febbraio 1981, n. 1130) ossia per accedervi o, comunque, soddisfare le necessità agricole dei soli proprietari che hanno concorso a formarle con il proprio terreno (ovvero, come già accennato, tramite “ex collatione privatorum agrorum” e cioè il fatto che il loro sedime, in origine parte dei fondi e successivamente da essi distaccato e quindi conferito, appunto allo scopo di creare la strada).
Venendo quindi al secondo intento di oggi, desidero approfondire l’accennata possibilità che uno dei titolari del diritto di proprietà della strada vicinale pubblica decida di utilizzarla per scopi diversi da quello per così dire, “naturale”, del transito: ad esempio al fine di interrarvi delle tubazioni (per la conduzione dell’acqua, luce, gas, telefono, etc.) a vantaggio di un proprio immobile su di un terreno nelle vicinanze. Approfitto inoltre per aggiungere, come spesso accade nella realtà dei luoghi, la presenza di un corso d’acqua adiacente alla strada vicinale.
Interessa a questo punto stabilire se sia possibile procedere alla realizzazione delle opere sopra indicate nonché, in caso affermativo, se gli eventuali vicini, abbiano o meno diritto ad una qualche indennità.
In primo luogo, laddove vi sia un corso d’acqua, per volontà di legge (art. 15 della LRT 5 maggio 1994 n. 36 e s.m.), tutti i proprietari (indifferentemente persone fisiche oppure giuridiche) degli immobili (siano questi terreni agricoli, extra agricoli, ovvero fabbricati, etc.) che ricadono all’interno del cd. “comprensorio di bonifica” in cui è suddiviso l’intero territorio regionale (ai sensi dell’art. 5 della LRT n. 34/94), sono obbligatoriamente associati nel Consorzio di bonifica ed acquisiscono la qualifica di consorziati (beninteso, si tratta di un Consorzio diverso da quello disciplinato dal Decreto legge luogotenenziale del 1 settembre 1918 n. 1446, che riguarda, invece, gli utenti delle strade vicinali).
L’ulteriore presupposto richiesto dall’art. 15 della legge n. 34/94 al fine di divenire (ex lege) socio del Consorzio di bonifica è quello di ricevere – anche solo potenzialmente (sic !) – un beneficio dall’attività di bonifica che, ai sensi dell’art. 2 della citata normativa regionale, è costituito dal “… complesso degli interventi finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la sanità idraulica del territorio e la regimazione dei corsi d’ acqua naturali, a conservare ed incrementare le risorse idriche per usi agricoli in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile ed industriale, nonchè ad adeguare, completare e mantenere le opere di bonifica già realizzate. Costituiscono inoltre attività di bonifica, se finalizzati alla medesima, gli interventi volti ad assicurare la stabilità dei terreni declivi ed a realizzare infrastrutture civili”.
I Consorzi di bonifica (istituiti o soppressi con delibera regionale), sono persone giuridiche di diritto pubblico (art. 12 LRT n. 34/94), cui ciascun consorziato deve versare il cd. “contributo consortile”, in conformità a criteri fissati nel cd. “Piano di classifca”.
Senza dilungarci ulteriormente sul Consorzio di bonifica (argomento che, spero, vedrà un futuro intervento ad hoc), occorre ricordare che relativamente ai corsi d’acqua pubblici è necessario tenere conto delle cd. “zone di rispetto”: ossia di quelle particolari limitazioni alla libera attività edilizia in considerazione di un superiore interesse pubblico, che si sostanziano nel divieto di svolgere determinate attività entro un certo raggio dal luogo oggetto di tutela.
Nel caso dei corsi d’acqua (senza addentrarci nell’esame delle condizioni per stabilirne la pubblicità o meno), la disciplina è (in parte) contenuta all’art. 96 del Regio decreto 25 luglio 1904 n. 523, il quale stabilisce una distanza diversa a seconda dell’attività da porre in essere: cosicché (laddove l’attività non risulti addirittura vietata), si deve rispettare una distanza di quattro metri dall’argine per le “piantagioni di alberi e siepi … e lo smovimento del terreno …“; mentre per attività quali “…le fabbriche, gli scavi …” la distanza deve essere quella di dieci metri.
Per tali motivi, chiunque voglia realizzare un’opera di scavo nei pressi di un corso d’acqua pubblico deve richiedere il permesso, la licenza ovvero – come nel caso preso in esame – la concessione, agli enti preposti alla tutela, ossia (seppure in termini non esaustivi della casistica): quantomeno al Consorzio territorialmente competente ed alla Direzione provinciale di difesa del suolo. A ciò si aggiunga anche la necessaria (partendo dall’ipotesi che si tratti di una strada vicinale) richiesta di permesso al Comune entro il quale ricade l’opera da realizzare, in quanto rappresentante del diritto reale di godimento (nel caso, del passaggio) su bene altrui, da parte della collettività.
Generalmente, al richiedente viene rilasciata, da parte del competente Consorzio, una concessione cd. “precaria” di durata temporale limitata ma rinnovabile, a fronte di un corrispettivo annuo aggiornabile a discrezione insindacabile del Consorzio: cosicché, se il contributo annuo può risultare anche assai modesto rispetto al beneficio che la concessione produce al richiedente, lo stesso può divenire un elemento di potenziale pressione sul beneficiario della concessione.
Parallelamente, come accennato al termine dell’intervento dello scorso marzo, ai soggetti confinanti spetta una indennità, in quanto il fatto che l’opera ricada in zona pertinenziale del corso d’acqua pubblico ovvero, in zona di rispetto, nulla toglie al diritto del/dei comproprietario/i della strada vicinale, di richiedere – in quanto tali –, una somma che li “risarcisca” per la diminuita utilizzabilità del bene comune, dato che, come recentemente ribadito “… la strada vicinale, in quanto costituita attraverso l’apporto di tanti pezzi di terra conferiti dai vari proprietari frontisti, ricade in tale fattispecie, estendendosi il diritto reale d’uso da parte del singolo comunista sulla totalità della medesima (C.C. 15 aprile 1994 n. 3536) …” (TAR Toscana, Sez. III, 9 febbraio 2007, n. 162).
Jacopo Cappuccio
Email: avv.cappuccio@alice.it
Tag: codice della strada, Consiglio di Stato, diritto, leggi, strade vicinali, TAR
Aprile 5, 2008 alle 5:18 pm |
Gentile Avv. Jacopo Cappuccio,
mi scusi se mi permetto di disturbarLa…
ho avuto il piacere di leggere questi Suoi interessanti post riguardo le normative relative alle strade vicinali.
Mi trovo coinvolto in una problematica familiare che ha per oggetto un tratto di strada vicinale: questa strada vicinale (fatta una quarantina di anni fa – sembrerebbe – da un consorzio di cui si sono perse la tracce) insiste sulla proprietà di mio padre (e, per dirla tutta, questa strada per un tratto non esiste nel foglio mappale nella configurazione attuale, se non come serie di frazionamenti in particelle di proprietà di mio padre!)
A parte questo, credo che la strada sia comunque considerabile ad uso pubblico, nel senso che la servitù è facilmente ottenibile dal comune per usucapione, visto che tante persone la usano da una trentina d’anni per raggiungere una chiesetta.
Ora sembrerebbe, molto sbrigativamente, che un privato abbia avuto autorizzazione ad aprire una cava nel mio comune e, per raggiungerla, deve transitare per questa strada vicinale.
Comprendendo che le informazioni che Le invio non sono sufficienti a dipanare la matassa, Le chiedo, visto che non sono riuscito a capire per niente una cosa:
ho la minima possibilità di oppormi a tale transito?
Cioè: nel termine “uso pubblico” è includibile anche il ripetuto e frequente transito di mezzi privati di aziende che lavorano per se stesse?
Sottolineo che la strada è una strada di campagna, stretta, sterrata e a bassissimo tasso di circolazione…
(vivendo io in prossimità della strada capisce che per me sarebbe un grosso disagio)
Scusandomi ancora per il disturbo, Cordiali Saluti.
Luglio 10, 2008 alle 10:47 am |
Gentile Avvocato,
Vorrei porle una domanda che riguarda l’utilizzo di una porzione di strada vicinale privata situata tra il fabbricato di proprietà del mio cliente ed antico muro a secco.
Premesso che individuare l’esatta ubicazione della strada è molto difficile e che tra il fabbricato ed il muro ci sono circa 9 metri, può l’autorità comunale negare l’apposizione di una piccola struttura rimovibile visto e considerato che si garantisce comunque un passaggio ai veicoli minimo di 5.40 metri?
Febbraio 5, 2009 alle 9:19 pm |
gentilissimo Avv. Iacopo Cappuccio.
Mi scuserà se la disturbo, ho bisogno di un Suo consiglio, abito alla fine di una strada vuicinale aperta al pubblico passaggio circa 1000 metri di lunghezza, questa strada costeggia un canale per l’irrigazione dei campi,con grave rischio per i passanti, essendo il canale largo circa quattro metri, e profondo circa tre, a chi spetta mettere a norma di sicurezza la strada,? premesso che detta strada è percorsa da alunni che in bicicletta si recano sulla strada comunale per prendere il scuolabus. La ringrazio anticipatamante.