Territorio e interventi edilizi (I)

By versiliaoggi

Come anticipato nel numero estivo, l’amministrazione del territorio, realizzata dai comuni attraverso la libera pianificazione urbanistica e l’attività edilizia, raggiunge spesso il risultato di affrettarne la scomparsa, ancorché in nome dello sviluppo sostenibile della valorizzazione e della conservazione delle risorse naturali esistenti.

Un problema che spesso emerge è quello del rispetto delle distanze tra le costruzioni e particolarmente con riferimento alle opere pertinenziali, ossia quei manufatti di servizio ed annessi “.. la cui destinazione d’uso è a diretto servizio dell’abitazione, come garages, locali di rimessaggio, vani per attrezzature tecnologiche, ecc.” (articolo 34, punto 2.3., N.T.A. del Comune di Pietrasanta, con riferimento alle zone omogenee “B”).
In via estremamente generale, la fonte della disciplina in materia è contenuta all’interno del codice civile (artt. 873 c.c. e ss.), secondo il quale vige l’ormai noto obbligo del rispetto della distanza di 3 (tre) metri tra le costruzioni, inderogabile sia da parte dei privati, che dei Regolamenti comunali i quali tutt’al più possono stabilire una distanza maggiore ai tre metri (per tutte: Cass., Sez. II, 26 gennaio 2005, n. 1556).
In caso di costruzione realizzata in violazione della suddetta distanza (ovvero di quella, maggiore, disposta dal Regolamento locale), il soggetto leso (es. il proprietario del fondo confinate) dispone di una duplice tutela. Per un verso infatti, ai sensi dell’art. 872 c.c. egli può chiedere la riduzione in pristino dell’opera ed il risarcimento dei danni, agendo nei confronti dell’autore della costruzione, dinanzi al Tribunale ordinario competente territorialmente. In alternativa, il vicino danneggiato può ricorrere, stavolta avverso al Comune, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, richiedendo l’annullamento del titolo abilitativo rilasciato dal Comune (es. del permesso di costruire, mentre discorso a parte vale per le opere realizzate mediante D.I.A.), privando in tal modo di ogni legittimità l’opera, addirittura ab origine ed imponendo al Comune di attivarsi per la fase successiva relativa alla demolizione.
Tuttavia, per il calcolo delle distanze da osservare nelle costruzioni si aggiungono ormai criteri diversi ed ulteriori rispetto alle norme del codice civile (in tal senso: G. PAGLIARI, Corso di diritto urbanistico, III ed., Milano, 2002, p. 448) ed in particolare la normativa sugli standards, di cui all’art. 9 del DM n. 1444 del 1968 il quale, suddividendo il territorio in “zone omogenee”, stabilisce la regola generale del rispetto della “distanza minima assoluta di m. 10” tra pareti finestrate e pareti (anche non finestrate) di edifici antistanti. Stando all’insegnamento del Consiglio di Stato (CdS, Sez. V, 19 marzo 1999, n. 280), tale regola subisce eccezione soltanto relativamente agli edifici ricadenti in zona “C” (ossia le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi) per i quali valgono altre distanze e per i soli lavori di “ristrutturazione” e “risanamento conservativo” all’interno delle zone “A” (quale ad es. è il centro storico). Anche in questo caso, le norme in questione sono inderogabili da parte dei Comuni, cui non è consentito fissare distanze inferiori (tra le varie: TAR Lazio, Sez. II, 11 ottobre 2004, n. 10705; conforme: CdS, Sez. IV, 12 luglio 2002, n. 3929; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 14 marzo 2005, n. 359).
Quanto poi all’applicabilità delle suddette norme tra privati, è stato autorevolmente negato che le stesse siano immediatamente precettive (Sezioni Unite della Cassazione, 1 luglio 1997, n. 5889; Cass., Sez. II, 4 dicembre 1998, n. 12292): cosicché il vicino leso dalla costruzione realizzata a meno di dieci metri dalla propria parete finestrata non potrebbe invocare giudizialmente la violazione dell’art. 9 del DM n. 1444/68. Tuttavia, a rimediare quello che invero appare una denegata giustizia ogniqualvolta il Regolamento locale taccia sul punto, è intervenuto il Consiglio di Stato osservando che: “… quando il regolamento edilizio comunale presenta una lacuna normativa, la disciplina applicabile è quella contenuta nell’art. 41 quinquies della l. n. 1150 del 1942 che richiama l’art. 9 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, ed ha natura di norma integrativa dell’art. 873 c.c.” (C. d S., Sez. V, 23 maggio 2000, n. 2983).
Laddove viceversa il Regolamento locale disponga una distanza inferiore a quella del decreto ministeriale, la Suprema Corte ha chiarito che il principio della non immediata applicabilità “… va interpretato nel senso che l’adozione, da parte degli enti locali, di strumenti urbanistici contrastanti con la norma comporta l’obbligo, per il giudice di merito, non solo di disapplicare le disposizioni illegittime, ma anche di applicare direttamente la disposizione del ricordato art. 9, divenuta, per inserzione automatica, parte integrante dello strumento urbanistico in sostituzione della norma illegittima disapplicata” (Cass., Sez. II, 19 novembre 2004, n. 21899).
Jacopo Cappuccio
Email: avv.cappuccio@alice.it

Lascia un commento